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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/09/2025, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 393/2024
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di conSIlio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Michele Prencipe - ConSIliere
Dott. Gaetano Labianca - ConSIliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. Rg. 393/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Monterisi ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio;
Appellante -
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Alan Robert Kershaw ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio;
Appellata -
Conclusioni delle parti: come da note scritte di cui all'udienza di trattazione scritta del
16.9.2025.
Motivi della decisione.
Con atto di appello ritualmente notificato, impugnava l'ordinanza ex art. Parte_1
702 ter c.p.c. resa dal tribunale di Trani in data 26.2.2024 e pubblicata in data
29.2.2024, esponendo:
- che, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 24.02.2022, notificato in data 02.04.2022, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, la SI.ra aveva Controparte_1 adito il Tribunale di Trani, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. In via principale di merito: accertare e dichiarare che la responsabilità del degrado e CP_ dell'ammaloramento della e dei terreni circostanti è riconducibile ad un comportamento colposo della SI.ra vedova;
Parte_1 CP_1
pagina 1 di 11
2. conseguentemente, dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1015 c.c.;
3. dichiarare la decadenza dall'usufrutto della SI.ra. vedova Parte_1 CP_1 avendo consentito il perimento, il deterioramento ed il depauperamento del valore CP_ economico della e del terreno pertinenziale;
4. per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito dalla ricorrente nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
5. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio in favore degli avvocati distrattari”;
- che, con memoria difensiva depositata in data 06.09.2022, si era costituita in giudizio contestando la ricostruzione dei fatti e chiedendo il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti, in quanto infondate e prive di fondamento giuridico e probatorio;
- che, sin dall'anno 1999, essa appellante e il coniuge, dott. , Controparte_3 avevano concesso in locazione l'immobile in questione – sito in Terlizzi (Ba) alla S.P. 112
Molfetta – Terlizzi, Km 0,800 e denominato LA GA o LA VA - al SI.
e, successivamente, anche alla società Metro S.r.l., di cui il era Persona_1 Per_1 legale rappresentante in carica all'epoca;
- che, considerato lo stato di morosità in cui versava il conduttore, si vedevano costretti ad avviare un apposito procedimento di convalida di sfratto dinanzi al Tribunale di Trani, seguito dalla notifica di un primo atto di precetto di rilascio dell'immobile (in data
22.10.2013);
- che, nonostante la notifica del suddetto atto, non dava immediato seguito alla fase esecutiva, nella speranza che il provvedesse a saldare la posizione debitoria, Per_1 consentendole, in tal modo, di far fronte alle spese conseguenti al decesso del marito, dott. ; CP_1
- che, sopraggiunto il fallimento della Metro s.r.l. ed a seguito della cessazione dell'attività di ristorazione ed organizzazione di eventi operata nell'immobile in questione, notificava un nuovo atto di precetto di rilascio, seguito dalla notifica di un preavviso di rilascio;
- che, nelle more del perfezionamento della procedura di rilascio dell'immobile, veniva informata da alcuni conoscenti della presenza di danni all'interno della proprietà; pertanto, in data 04.05.2015, presentava apposita denuncia/querela presso la Stazione dei Carabinieri di Terlizzi per denunciare quanto accaduto presso l'immobile condotto in locazione dal Per_1
pagina 2 di 11 - che, soltanto in data 17.04.2015, si perfezionava la consegna dell'immobile nei confronti di essa appellante in qualità di usufruttuaria, e del nudo proprietario _2
(nelle more deceduto) e venivano accertate le condizioni dell'immobile, che,
[...] come accertato dall'Ufficiale Giudiziario, “si presenta[va] in stato di abbandono e degrado totale”;
- che provvedeva a presentare una nuova denuncia/querela presso la Stazione dei
Carabinieri di Terlizzi, con la quale denunciava la presenza di manufatti in ferro e lamiera realizzati abusivamente e parzialmente ricadenti sui suoli di pertinenza di fondi rustici di proprietà di terzi soggetti;
- che, nell'anno 2018, i SI.ri e si occupavano del risanamento CP_4 Persona_2
e della bonifica di LA VA, sostenendo una spesa pari alla complessiva somma di
€ 13.000,00; a seguito del decesso del dott. , avvenuto in data Persona_2
03.07.2018, la nuda proprietà veniva devoluta per metà in favore di essa appellante, per un quarto alla sorella , per un ottavo alla SI.ra e per CP_4 Controparte_1 un ottavo ad altro erede;
successivamente, in data 20.11.2018, segnalava al Comando dei Carabinieri di Terlizzi la presenza di persone non autorizzate all'interno di LA
VA, e tale circostanza veniva attenzionata nuovamente con denuncia/querela del
10.07.2021, senza sortire alcun effetto;
- che solo dopo la morte di suo figlio era divenuta proprietaria di una quota _2 dell'immobile e, nella stessa occasione, la era divenuta comproprietaria della CP_1 quota (per 1/8) di quella di cui era nudo proprietario il dott. ; Persona_2
- che la causa era stata istruita con una CTU per quantificare il deprezzamento del valore dell'immobile oggetto di causa;
nelle more, con contratto di locazione del 02.01.2024, regolarmente registrato, nella sua qualità di usufruttuaria del complesso immobiliare in questione, concedeva in locazione LA VA in favore della società Malerba Agricop soc. coop, per un periodo di 9 anni, con scadenza prevista per il 01.01.2033;
- che, con ordinanza emessa in data 26.02.2024, pubblicata in data 29.02.2024 e notificata in data 01.03.2024, il Tribunale di Trani così provvedeva:
“1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara, ai sensi dell'art. 1015 c.c., la cessazione del diritto di usufrutto concesso in favore di con testamento olografo del Parte_1
25 luglio 2012, a rogito del notaio rep. n. 34457 racc. n. 16133; 2) condanna Per_3
al pagamento, in favore di , della somma di € Parte_1 Controparte_1
12.662,00 a titolo di risarcimento dei danni cagionati dal deterioramento del complesso immobiliare costituito da LA GA (censita in catasto al foglio 16, particella 2, sub pagina 3 di 11 1 A/4 classe 1^, vani 14) e dal terreno pertinenziale (censito in catasto al foglio 16, particella 1062, qualità uliveto 2^ classe), sito in Terlizzi in località “VA S.P.
Terlizzi-Molfetta;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in Parte_1 favore degli avv.ti Alan Robert Kershaw e Francesco Indelli, dichiaratasi anticipatari, che si liquidano in € 406,50 per spese borsuali e in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP;
4) pone definitivamente le spese di CTU del presente giudizio a carico di , Parte_1 con diritto di di ripetere direttamente nei confronti della Controparte_1 resistente quanto a tale titolo eventualmente già versato.”;
- che l'ordinanza era errata nella parte in cui aveva dichiarato la cessazione del diritto di usufrutto, in quanto non aveva tenuto conto dello stato di deterioramento dell'immobile in questione, della sua origine e conseguente non imputabilità, ad essa appellante, dello stesso;
ed invero, lo stato di degrado risaliva ad un periodo certamente anteriore rispetto alla data di consegna in suo favore;
- che, com'era emerso dal verbale di rilascio del 17.04.2015, l'immobile consegnatole versava nel profondo stato di degrado accertato dall'Ufficiale Giudiziario in occasione del rilascio, per cui le condizioni in cui lo stesso versava non le erano in alcun modo imputabili;
LA VA era stata invero concessa in locazione sin dall'anno 1999 al SI. e, successivamente, anche alla Metro S.r.l., di cui questi era legale Per_1 rappresentante, per cui, sino alla data di rilascio (17.04.2015), il SI. quale Per_1 conduttore dell'intero complesso, era senz'altro onerato dell'obbligo di custodia della villa ai sensi degli artt. 1590 e 1177 c.c. ed unico responsabile del grave stato di degrado dell'immobile consegnatole;
- che era priva di rilievo l'affermazione delineata dal Giudice di primo grado in ordine allo stato dell'immobile concesso in locazione dai coniugi nel 2009 e Pt_1 Parte_2 altresì irrilevante l'osservazione sull'assenza di contestazioni sullo stato di conservazione di LA VA in occasione “dell'udienza di convalida di sfratto del 21 febbraio 2012”, allorquando la stessa villa era ancora concessa in locazione al SI. e alla Metro Per_1
S.r.l. e non era, per ovvie ragioni, liberamente accessibile all'odierna appellante;
- che veniva a conoscenza delle condizioni in cui versava LA VA, soltanto in occasione del suo rilascio e solo a partire da tale data assumeva la custodia dell'immobile nello stato di degrado accertato dall'Ufficiale Giudiziario;
pagina 4 di 11 - che sussisteva la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1001, 1002, 1004 e 1015
c.c. e dell'art. 116 c.p.c., con riferimento alle prove emerse nel corso del primo grado di giudizio, posto che il bene di cui aveva assunto la custodia versava già nello stato di degrado che lo caratterizzava sino all'attualità;
- che, dal momento in cui era rientrata nel possesso del bene, numerose erano state le segnalazioni presentate alle competenti autorità nell'immediatezza del verificarsi di eventi anomali presso LA VA, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 1012 c.c.;
- che ulteriore motivo di appello era rappresentato dalla insufficiente motivazione in ordine all'accoglimento e alla quantificazione della richiesta risarcitoria formulata dalla SI.ra ; il primo giudice aveva infatti determinato i presunti Controparte_1 danni subiti da parte appellata tenendo conto della sola C.T.U., omettendo di considerare il contenuto delle puntuali osservazioni dettagliatamente formulate dal C.T.P.;
- che la quantificazione del presunto danno subito doveva essere eseguita tenendo conto, in primo luogo, della data in cui la stessa era divenuta proprietaria della quota di 1/8 di quella inizialmente appartenente al dott. (03.07.2018), oltreché dello Controparte_5 stato in cui versava LA VA nella predetta data;
soltanto in data 03.07.2018, la SI.ra diveniva titolare della nuda proprietà della quota di 1/8 Controparte_1 di quella di cui era originariamente nudo proprietario il dott. per Persona_2 volontà testamentaria del dott. ; Controparte_3
- che, allo stesso modo, la quantificazione del suddetto danno non era commisurata alle reali condizioni che caratterizzavano LA VA al momento del rilascio, allorquando era entrata in possesso del complesso immobiliare in questione, divenendone custode solo a partire da tale data (ovvero dal 17.04.2015); tanto premesso, chiedeva, previa sospensione della efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 283 c.p.c. dell'ordinanza impugnata, che venissero rigettate le domande proposte dalla SI.ra , perché infondate in fatto e in diritto e che la stessa Controparte_1 venisse condannata alla rifusione di spese e compensi del doppio grado di giudizio in favore, comprese quelle tecniche.
Si costituiva ritualmente la SI.ra che deduceva Controparte_1
l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'appello promosso, in ragione della carenza di specificità dei motivi di doglianza e, comunque, per i motivi esposti nella comparsa;
nel merito, deduceva l'assoluta correttezza delle argomentazioni esposte dal primo giudice, chiedendo che l'appello venisse respinto perché infondato in fatto e in diritto, con il favore delle spese di lite. pagina 5 di 11 Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della ordinanza impugnata, la causa è stata rinviata all'udienza del 16 settembre 2025 per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Diritto.
Si legge nell'ordinanza impugnata che “… in materia di usufrutto, l'SU ha
l'obbligo, ai sensi dell'art. 1004 c.c., di provvedere alle spese e, in genere, agli oneri relativi alla custodia, all'amministrazione e alla manutenzione ordinaria della cosa, nonché alle riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione su di lui incombenti. Contro gli atti dell'SU pregiudizievoli per i diritti del nudo proprietario, l'art. 1015 c.c. tipizza una fattispecie di abuso di diritto prevedendo, tra le ipotesi di decadenza, l'alienazione della proprietà dei beni, il loro deterioramento o il relativo perimento per mancanza di riparazioni ordinarie da parte dell'SU”.
Ed ancora, che grava sull'SU (che affermi che la mancanza di manutenzione preesisteva alla costituzione del suo diritto) l'onere di provare tale circostanza,
“trattandosi un'eccezione diretta a paralizzare la pretesa fatta valere in giudizio”: nel concreto, la nuda proprietaria aveva provato - anche sulla scorta della documentazione fotografica prodotta in atti - l'assoluta assenza di interventi da parte dell'usufruttuaria ricadenti nell'ordinaria manutenzione, che avevano determinato un'apprezzabile diminuzione del suo valore, nonchè l'effettivo rapporto di causa-effetto tra le condizioni riscontrate all'interno dell'immobile e la necessità di eseguire interventi di riparazione, stante la grave compromissione alla stabilità ed all'agibilità dell'immobile sin da epoca temporalmente antecedente a quella in cui era diventata nuda proprietaria pro-quota
(2018); il CTU aveva infatti individuato “… l'inizio dell'abbandono e degrado dell'immobile
a partire dalla data di cessazione dell'attività (20/10/2014) da parte del conduttore, proseguito nel tempo a causa di interventi di terzi non contrastati” (v. pag. 21 della cennata relazione peritale).
Orbene, a detta del primo giudice, la non aveva assolto al proprio onere Pt_1 probatorio, ovvero la dimostrazione che lo stato di grave deterioramento del complesso immobiliare fosse preesistente alla costituzione di tale suo diritto (testamento olografo del 25 luglio 2012), posto che:
-) l'immobile in questione era stato concesso in locazione, dal 2009 al 2015, alla Metrò
s.r.l. “in ottimo stato locativo e di manutenzione, esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi vi svolge attività e adatti all'uso convenuto, compresi gli impianti […]”; pagina 6 di 11 -) nel corso dell'udienza di convalida di sfratto del 21 febbraio 2012, nessuna contestazione era stata sollevata dalla locatrice in ordine allo stato di conservazione dell'immobile, né erano stati evidenziati eventuali danneggiamenti cagionati da terzi.
Ora, il motivo di appello si è sostanzialmente incentrato sul fatto che lo stato di degrado dell'immobile risalisse a un periodo certamente anteriore rispetto alla data di consegna dello stesso in suo favore, come accertato dal verbale dell'Ufficiale giudiziario in occasione del rilascio del conduttore moroso avvenuto in data 17.4.2015, sicchè la responsabilità dello stato di degrado in cui versava l'immobile era da addebitare alla condotta dell'affittuario ( . Per_1
Tale argomentazione, tuttavia, contrasta con quanto rilevato dal CTU nominato in primo grado, che ha fatto risalire “l'inizio dell'abbandono e degrado dell'immobile a partire dalla data di cessazione dell'attività (20/10/2014) da parte del conduttore, proseguito nel tempo a causa di interventi di terzi non contrastati” (v. pag. 21 della cennata relazione peritale).
Sicchè, pur essendo incontrastato il fatto che l'Ufficiale giudiziario, al momento del rilascio dell'immobile in data 17.4.2015, avesse riscontrato uno stato di degrado totale, non v'è prova che lo stato di abbandono e di degrado dell'immobile sia stato causato dal solo contegno dell'affittuario, posto che dalla CTU risulta che:
-) la era rientrata nel possesso dell'immobile nel 2015 e da allora aveva assunto Pt_1 la custodia dell'immobile, ai sensi dell'art. 1004 c.c.;
-) dal punto di vista manutentivo, l'immobile si presentava in gravissime condizioni di degrado, cosparso di immondizia di ogni genere e privo di qualsiasi impianto funzionante, depredato di qualsiasi parte o materiale che potesse avere un po' di valore;
-) confrontando le foto scattate nel 2022 con quelle risalenti al momento del rilascio dell'immobile, avvenuto in data 17.4.2015, risultava “abbastanza evidente il notevole peggioramento delle condizioni della intera struttura, compresi i segni dell'incendio”;
c) alla data dello sfratto per morosità, avvenuto nel 2012, è stilato un verbale nel quale non viene fatto alcun cenno allo stato di degrado dell'immobile, con il che doveva presumersi che lo stesso fosse stato ritenuto dalla stessa usufruttuaria in buone condizioni;
d) l'inizio dell'abbandono o degrado era avvenuto a partire dalla data di cessazione dell'attività del conduttore (20.10.2014) e, da allora, proseguita nel tempo a Per_1 causa di interventi di terzi non contrastati.
pagina 7 di 11 Dunque, prescindendo dal fatto che, nonostante la morosità del e lo sfratto Per_1 esecutivo del 2012, solo in data 29.1.2015 veniva richiesto il rilascio tramite precetto e solo in data 17.3.2015 notificato preavviso di rilascio, è sufficiente in questa sede rilevare che, rientrata l'usufruttuaria nel possesso dell'immobile in data 17.4.2015, l'immobile per cui è causa è stato totalmente devastato dalle continue occupazioni di persone
(prevalentemente migranti ed extracomunitari), che avevano utilizzato i luoghi come riparo e dimora specialmente nei periodi di raccolta dei prodotti agricoli locali (v. relaz. alla pag. 8), tant'è che il Comando di Polizia municipale di Terlizzi, in data 16.10.2017, aveva contestato la presenza di rifiuti urbani e speciali disseminati ovunque, che causavano gravi condizioni igienico-sanitarie, con diffida al ripristino e spese sostenute dalla SI.ra . Parte_3
Non può, pertanto, affermarsi che lo stato di degrado dell'immobile sia quello risultante dalle condizioni in cui era stato rilasciato dal conduttore, posto che l'usufruttuaria, rientrata agli inizi del 2015 nel possesso dell'immobile, non aveva affatto adempiuto ai propri obblighi, consistenti nella custodia del bene, lasciando che i luoghi venissero ulteriormente e letteralmente depredati da migranti e persone senza fissa dimora, che avevano devastato gli ambienti della villa e gli impianti, riempiendo gli stessi di ogni genere di immondizia.
Tant'è che il CTU, confrontando le foto allegate al verbale di rilascio a quelle del sopralluogo effettuato nel 2022, ha evidenziato il notevole peggioramento delle condizioni dei luoghi di causa.
Non appaiono a giudizio della Corte sufficienti le varie denunce/querele effettuata in occasione di incendi e danneggiamenti, posto che sarebbe bastato sufficiente svolgere un servizio di guardiania e una manutenzione ordinaria per tutelare la proprietà dalle continue invasioni di persone e di rifiuti sparsi in ogni luogo della villa, come detto depredata e devastata internamente ed esternamente.
Sul punto, sussiste la responsabilità del custode, posto che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno.
La responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. (tra le altre, Cass. n. 27724/2018; Cass.
n. 20312/2019; Cass. n. 38089/2021; Cass. n. 35429/2022, anche a Sezioni Unite Cass.
n. 20943/2022, Cass. n. 11152/23; Cass. n. 14228/2023; Cass. n. 21675/2023; Cass. n. pagina 8 di 11 33074/2023) ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso: Cass. n. 21675/2023; ancor più di recente, Cass. n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
Nella specie, era ragionevolmente prevedibile che, in assenza di guardiania e in stato di apparente abbandono, la villa sarebbe stata occupata, incendiata e depredata da soggetti sconosciuti, sicchè è evidente che la usufruttaria è responsabile per non aver oggettivamente posto riparo a tale evento, non imprevedibile né dovuto a caso fortuito.
Quanto al fatto che le riparazioni straordinarie restavano a carico del nudo proprietario, è appena il caso di precisare che l'SU ha l'obbligo di provvedere anche alle riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione su di lui incombenti.
Con il secondo motivo, parte appellante ha contestato la quantificazione dei danni, assumendo che il giudice di primo grado si fosse adagiato acriticamente alle risultanze della CTU, senza in alcun modo prendere in considerazione le osservazioni tecniche spese dal proprio CTP.
Ha osservato sul punto l'ordinanza impugnata che “… pertanto, la quantificazione del danno risarcibile resa dal CTU, con riferimento all'anno 2018 (ovvero da quando la ricorrente ha ereditato, pro quota, la nuda proprietà del Controparte_1 complesso immobiliare di cui è causa), pari a € 12.662,00 (da calcolarsi sottraendo il valore del vantaggio economico che avrebbe con l'eventuale eliminazione dell'usufrutto, pari ad € 23.325,00, il valore dell'edificio nelle condizioni di naturale decadimento al
2018, pari ad € 10.663,00) deve essere confermata, in quanto ancorata a dati scientifici
e adeguatamente supportata dagli accertamenti svolti”.
Il motivo di appello è fondato sul fatto che, per un verso, il Giudice non avrebbe tenuto conto della data in cui la era diventata nuda proprietaria pro-quota (3.7.2018) CP_1
e, per altro verso, del deterioramento subito dall'immobile proprio da tale data, posto che lo stato di degrado era perfettamente sovrapponibile a quello esistente alla data del decesso del dr. , in data 3.7.2018. Persona_2
pagina 9 di 11 Anche detto motivo è infondato, per quanto la motivazione sia da correggere.
Il CTU ha proceduto dapprima calcolando il valore di mercato dell'immobile nel 2022, quindi ha calcolato il costo delle opere necessarie per rispristinare lo stato di degrado
(fatta eccezione per l'eliminazione delle opere abusive) e poi calcolato le percentuali di proprietà del cespite ereditato dal dante causa della attrice/appellata; indi, ha proceduto a calcolare il valore della nuda proprietà, calcolando l'usufrutto vitalizio in base al tasso di interesse legale relativo all'anno di riferimento 2022 (in cui l'usufruttuaria aveva 87 anni e la percentuale di nuda proprietà dell'85%); infine, ha proceduto a stimare il decadimento naturale dell'edificio dal 2009 all'anno 2022 e infine determinato il valore del danno attribuibile al dante causa della attrice e poi di quest'ultima in vale alla quota di proprietà.
Per il cespite attribuito al dr. , dante causa della appellata (erede per Persona_2
1/8), il valore del danno all'immobile, nel 2022, corrispondeva a € 275.323,00.
Decurtata la percentuale dovuta al decadimento naturale dell'immobile, la stima del danno dell'immobile attribuito all' è stata determinata in € Persona_2
210.686,00.
Il CTU ha altresì operato un ulteriore calcolo, riferendo il danno al 2015 (€ 168.549,00, sottraendo la percentuale del 20% per i costi di ristrutturazione, che si sono elevati dal
2015 al 2022.
La quota di danno per l' (ricorrente) è stata calcolata dal CTU Controparte_1 in 1/8 (quindi, € 26.335,75 nel 2022 ed € 21.068,625 nel 2015).
Poi, per calcolare il valore della nuda proprietà al 2022, il CTU ha proceduto a decurtare la percentuale riportata nelle tabelle dei coefficienti per il calcolo dell'usufrutto vitalizio in base al tasso di interesse legale riferito rispettivamente al 2022 e al 2015, ottenendo un valore di € 22.384,00 nel 2022 e di € 15,801,00 nel 2015.
Ora, il calcolo effettuato dal primo Giudice per stimare il danno appare incomprensibile, posto che esso è stato calcolato “… sottraendo il valore del vantaggio economico che avrebbe con l'eventuale eliminazione dell'usufrutto, pari ad € 23.325,00, il valore dell'edificio nelle condizioni di naturale decadimento al 2018, pari ad € 10.663,00”.
Tale essendo la testuale espressione utilizzata dal primo Giudice, detti valori appaiono disancorati dai dati espressi dal CTU e affatto intellegibili, posto che non si comprende, oltretutto, il motivo per il quale dovrebbe compensarsi dal risarcimento del danno il vantaggio che la riceverebbe dalla eliminazione dell'usufrutto, dovuto alla CP_1 condotta dello stesso SU. pagina 10 di 11 A parere della Corte, fermo restando che la ha ereditato la nuda proprietà CP_1 dell'immobile a far data dal 3.7.2018 e che è da tale data che bisogna calcolare il risarcimento del danno spettante al nudo proprietario, se nel 2022 il danno spettante all'appellata era pari ad € 22.384,00, poiché la percentuale di usufrutto era pari al 15% nel 2018 (allorchè la percentuale di usufrutto era del 20%), il danno ammonta, all'epoca della redazione della CTU, ad € 21.068,00 (€ 26.335,75 – 20% = 21.068,00).
Ne deriva che, all'epoca della presentazione della domanda (28.2.2022), il danno come calcolato dal CTU, a far data dall'epoca in cui la ha acquisito la nuda proprietà CP_1
(3.7.2018) ammontava ad € 21.068,00.
Avendo il Giudice calcolato il danno in € 12.662,00 e non avendo l'appellata svolto appello incidentale, il motivo di appello deve ritenersi manifestamente infondato.
Venendo adesso alle spese di lite di questo procedimento, in considerazione del rigetto integrale dell'appello, queste seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.
Per la determinazione delle spese, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate, si terrà conto del valore (compreso tra € 5.201,00 e d € 26.000,00) con applicazione dei parametri fissati dal DM 55/2014 e successive modificazioni, in base ai minimi tariffari.
Sussistono i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la ordinanza del Tribunale di Trani, così provvede:
- rigetta l'appello;
- dichiara tenuta e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado di lite in favore di parte appellata, che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Iva e C.p.a come per legge;
- dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Bari nella camera di conSIlio del 16.9.2025
Il ConSIliere rel.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente est.
Dr.ssa Maria Mitola pagina 11 di 11
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di conSIlio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Michele Prencipe - ConSIliere
Dott. Gaetano Labianca - ConSIliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. Rg. 393/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Monterisi ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio;
Appellante -
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Alan Robert Kershaw ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio;
Appellata -
Conclusioni delle parti: come da note scritte di cui all'udienza di trattazione scritta del
16.9.2025.
Motivi della decisione.
Con atto di appello ritualmente notificato, impugnava l'ordinanza ex art. Parte_1
702 ter c.p.c. resa dal tribunale di Trani in data 26.2.2024 e pubblicata in data
29.2.2024, esponendo:
- che, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 24.02.2022, notificato in data 02.04.2022, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, la SI.ra aveva Controparte_1 adito il Tribunale di Trani, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. In via principale di merito: accertare e dichiarare che la responsabilità del degrado e CP_ dell'ammaloramento della e dei terreni circostanti è riconducibile ad un comportamento colposo della SI.ra vedova;
Parte_1 CP_1
pagina 1 di 11
2. conseguentemente, dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1015 c.c.;
3. dichiarare la decadenza dall'usufrutto della SI.ra. vedova Parte_1 CP_1 avendo consentito il perimento, il deterioramento ed il depauperamento del valore CP_ economico della e del terreno pertinenziale;
4. per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito dalla ricorrente nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
5. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio in favore degli avvocati distrattari”;
- che, con memoria difensiva depositata in data 06.09.2022, si era costituita in giudizio contestando la ricostruzione dei fatti e chiedendo il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti, in quanto infondate e prive di fondamento giuridico e probatorio;
- che, sin dall'anno 1999, essa appellante e il coniuge, dott. , Controparte_3 avevano concesso in locazione l'immobile in questione – sito in Terlizzi (Ba) alla S.P. 112
Molfetta – Terlizzi, Km 0,800 e denominato LA GA o LA VA - al SI.
e, successivamente, anche alla società Metro S.r.l., di cui il era Persona_1 Per_1 legale rappresentante in carica all'epoca;
- che, considerato lo stato di morosità in cui versava il conduttore, si vedevano costretti ad avviare un apposito procedimento di convalida di sfratto dinanzi al Tribunale di Trani, seguito dalla notifica di un primo atto di precetto di rilascio dell'immobile (in data
22.10.2013);
- che, nonostante la notifica del suddetto atto, non dava immediato seguito alla fase esecutiva, nella speranza che il provvedesse a saldare la posizione debitoria, Per_1 consentendole, in tal modo, di far fronte alle spese conseguenti al decesso del marito, dott. ; CP_1
- che, sopraggiunto il fallimento della Metro s.r.l. ed a seguito della cessazione dell'attività di ristorazione ed organizzazione di eventi operata nell'immobile in questione, notificava un nuovo atto di precetto di rilascio, seguito dalla notifica di un preavviso di rilascio;
- che, nelle more del perfezionamento della procedura di rilascio dell'immobile, veniva informata da alcuni conoscenti della presenza di danni all'interno della proprietà; pertanto, in data 04.05.2015, presentava apposita denuncia/querela presso la Stazione dei Carabinieri di Terlizzi per denunciare quanto accaduto presso l'immobile condotto in locazione dal Per_1
pagina 2 di 11 - che, soltanto in data 17.04.2015, si perfezionava la consegna dell'immobile nei confronti di essa appellante in qualità di usufruttuaria, e del nudo proprietario _2
(nelle more deceduto) e venivano accertate le condizioni dell'immobile, che,
[...] come accertato dall'Ufficiale Giudiziario, “si presenta[va] in stato di abbandono e degrado totale”;
- che provvedeva a presentare una nuova denuncia/querela presso la Stazione dei
Carabinieri di Terlizzi, con la quale denunciava la presenza di manufatti in ferro e lamiera realizzati abusivamente e parzialmente ricadenti sui suoli di pertinenza di fondi rustici di proprietà di terzi soggetti;
- che, nell'anno 2018, i SI.ri e si occupavano del risanamento CP_4 Persona_2
e della bonifica di LA VA, sostenendo una spesa pari alla complessiva somma di
€ 13.000,00; a seguito del decesso del dott. , avvenuto in data Persona_2
03.07.2018, la nuda proprietà veniva devoluta per metà in favore di essa appellante, per un quarto alla sorella , per un ottavo alla SI.ra e per CP_4 Controparte_1 un ottavo ad altro erede;
successivamente, in data 20.11.2018, segnalava al Comando dei Carabinieri di Terlizzi la presenza di persone non autorizzate all'interno di LA
VA, e tale circostanza veniva attenzionata nuovamente con denuncia/querela del
10.07.2021, senza sortire alcun effetto;
- che solo dopo la morte di suo figlio era divenuta proprietaria di una quota _2 dell'immobile e, nella stessa occasione, la era divenuta comproprietaria della CP_1 quota (per 1/8) di quella di cui era nudo proprietario il dott. ; Persona_2
- che la causa era stata istruita con una CTU per quantificare il deprezzamento del valore dell'immobile oggetto di causa;
nelle more, con contratto di locazione del 02.01.2024, regolarmente registrato, nella sua qualità di usufruttuaria del complesso immobiliare in questione, concedeva in locazione LA VA in favore della società Malerba Agricop soc. coop, per un periodo di 9 anni, con scadenza prevista per il 01.01.2033;
- che, con ordinanza emessa in data 26.02.2024, pubblicata in data 29.02.2024 e notificata in data 01.03.2024, il Tribunale di Trani così provvedeva:
“1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara, ai sensi dell'art. 1015 c.c., la cessazione del diritto di usufrutto concesso in favore di con testamento olografo del Parte_1
25 luglio 2012, a rogito del notaio rep. n. 34457 racc. n. 16133; 2) condanna Per_3
al pagamento, in favore di , della somma di € Parte_1 Controparte_1
12.662,00 a titolo di risarcimento dei danni cagionati dal deterioramento del complesso immobiliare costituito da LA GA (censita in catasto al foglio 16, particella 2, sub pagina 3 di 11 1 A/4 classe 1^, vani 14) e dal terreno pertinenziale (censito in catasto al foglio 16, particella 1062, qualità uliveto 2^ classe), sito in Terlizzi in località “VA S.P.
Terlizzi-Molfetta;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in Parte_1 favore degli avv.ti Alan Robert Kershaw e Francesco Indelli, dichiaratasi anticipatari, che si liquidano in € 406,50 per spese borsuali e in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP;
4) pone definitivamente le spese di CTU del presente giudizio a carico di , Parte_1 con diritto di di ripetere direttamente nei confronti della Controparte_1 resistente quanto a tale titolo eventualmente già versato.”;
- che l'ordinanza era errata nella parte in cui aveva dichiarato la cessazione del diritto di usufrutto, in quanto non aveva tenuto conto dello stato di deterioramento dell'immobile in questione, della sua origine e conseguente non imputabilità, ad essa appellante, dello stesso;
ed invero, lo stato di degrado risaliva ad un periodo certamente anteriore rispetto alla data di consegna in suo favore;
- che, com'era emerso dal verbale di rilascio del 17.04.2015, l'immobile consegnatole versava nel profondo stato di degrado accertato dall'Ufficiale Giudiziario in occasione del rilascio, per cui le condizioni in cui lo stesso versava non le erano in alcun modo imputabili;
LA VA era stata invero concessa in locazione sin dall'anno 1999 al SI. e, successivamente, anche alla Metro S.r.l., di cui questi era legale Per_1 rappresentante, per cui, sino alla data di rilascio (17.04.2015), il SI. quale Per_1 conduttore dell'intero complesso, era senz'altro onerato dell'obbligo di custodia della villa ai sensi degli artt. 1590 e 1177 c.c. ed unico responsabile del grave stato di degrado dell'immobile consegnatole;
- che era priva di rilievo l'affermazione delineata dal Giudice di primo grado in ordine allo stato dell'immobile concesso in locazione dai coniugi nel 2009 e Pt_1 Parte_2 altresì irrilevante l'osservazione sull'assenza di contestazioni sullo stato di conservazione di LA VA in occasione “dell'udienza di convalida di sfratto del 21 febbraio 2012”, allorquando la stessa villa era ancora concessa in locazione al SI. e alla Metro Per_1
S.r.l. e non era, per ovvie ragioni, liberamente accessibile all'odierna appellante;
- che veniva a conoscenza delle condizioni in cui versava LA VA, soltanto in occasione del suo rilascio e solo a partire da tale data assumeva la custodia dell'immobile nello stato di degrado accertato dall'Ufficiale Giudiziario;
pagina 4 di 11 - che sussisteva la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1001, 1002, 1004 e 1015
c.c. e dell'art. 116 c.p.c., con riferimento alle prove emerse nel corso del primo grado di giudizio, posto che il bene di cui aveva assunto la custodia versava già nello stato di degrado che lo caratterizzava sino all'attualità;
- che, dal momento in cui era rientrata nel possesso del bene, numerose erano state le segnalazioni presentate alle competenti autorità nell'immediatezza del verificarsi di eventi anomali presso LA VA, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 1012 c.c.;
- che ulteriore motivo di appello era rappresentato dalla insufficiente motivazione in ordine all'accoglimento e alla quantificazione della richiesta risarcitoria formulata dalla SI.ra ; il primo giudice aveva infatti determinato i presunti Controparte_1 danni subiti da parte appellata tenendo conto della sola C.T.U., omettendo di considerare il contenuto delle puntuali osservazioni dettagliatamente formulate dal C.T.P.;
- che la quantificazione del presunto danno subito doveva essere eseguita tenendo conto, in primo luogo, della data in cui la stessa era divenuta proprietaria della quota di 1/8 di quella inizialmente appartenente al dott. (03.07.2018), oltreché dello Controparte_5 stato in cui versava LA VA nella predetta data;
soltanto in data 03.07.2018, la SI.ra diveniva titolare della nuda proprietà della quota di 1/8 Controparte_1 di quella di cui era originariamente nudo proprietario il dott. per Persona_2 volontà testamentaria del dott. ; Controparte_3
- che, allo stesso modo, la quantificazione del suddetto danno non era commisurata alle reali condizioni che caratterizzavano LA VA al momento del rilascio, allorquando era entrata in possesso del complesso immobiliare in questione, divenendone custode solo a partire da tale data (ovvero dal 17.04.2015); tanto premesso, chiedeva, previa sospensione della efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 283 c.p.c. dell'ordinanza impugnata, che venissero rigettate le domande proposte dalla SI.ra , perché infondate in fatto e in diritto e che la stessa Controparte_1 venisse condannata alla rifusione di spese e compensi del doppio grado di giudizio in favore, comprese quelle tecniche.
Si costituiva ritualmente la SI.ra che deduceva Controparte_1
l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'appello promosso, in ragione della carenza di specificità dei motivi di doglianza e, comunque, per i motivi esposti nella comparsa;
nel merito, deduceva l'assoluta correttezza delle argomentazioni esposte dal primo giudice, chiedendo che l'appello venisse respinto perché infondato in fatto e in diritto, con il favore delle spese di lite. pagina 5 di 11 Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della ordinanza impugnata, la causa è stata rinviata all'udienza del 16 settembre 2025 per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Diritto.
Si legge nell'ordinanza impugnata che “… in materia di usufrutto, l'SU ha
l'obbligo, ai sensi dell'art. 1004 c.c., di provvedere alle spese e, in genere, agli oneri relativi alla custodia, all'amministrazione e alla manutenzione ordinaria della cosa, nonché alle riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione su di lui incombenti. Contro gli atti dell'SU pregiudizievoli per i diritti del nudo proprietario, l'art. 1015 c.c. tipizza una fattispecie di abuso di diritto prevedendo, tra le ipotesi di decadenza, l'alienazione della proprietà dei beni, il loro deterioramento o il relativo perimento per mancanza di riparazioni ordinarie da parte dell'SU”.
Ed ancora, che grava sull'SU (che affermi che la mancanza di manutenzione preesisteva alla costituzione del suo diritto) l'onere di provare tale circostanza,
“trattandosi un'eccezione diretta a paralizzare la pretesa fatta valere in giudizio”: nel concreto, la nuda proprietaria aveva provato - anche sulla scorta della documentazione fotografica prodotta in atti - l'assoluta assenza di interventi da parte dell'usufruttuaria ricadenti nell'ordinaria manutenzione, che avevano determinato un'apprezzabile diminuzione del suo valore, nonchè l'effettivo rapporto di causa-effetto tra le condizioni riscontrate all'interno dell'immobile e la necessità di eseguire interventi di riparazione, stante la grave compromissione alla stabilità ed all'agibilità dell'immobile sin da epoca temporalmente antecedente a quella in cui era diventata nuda proprietaria pro-quota
(2018); il CTU aveva infatti individuato “… l'inizio dell'abbandono e degrado dell'immobile
a partire dalla data di cessazione dell'attività (20/10/2014) da parte del conduttore, proseguito nel tempo a causa di interventi di terzi non contrastati” (v. pag. 21 della cennata relazione peritale).
Orbene, a detta del primo giudice, la non aveva assolto al proprio onere Pt_1 probatorio, ovvero la dimostrazione che lo stato di grave deterioramento del complesso immobiliare fosse preesistente alla costituzione di tale suo diritto (testamento olografo del 25 luglio 2012), posto che:
-) l'immobile in questione era stato concesso in locazione, dal 2009 al 2015, alla Metrò
s.r.l. “in ottimo stato locativo e di manutenzione, esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi vi svolge attività e adatti all'uso convenuto, compresi gli impianti […]”; pagina 6 di 11 -) nel corso dell'udienza di convalida di sfratto del 21 febbraio 2012, nessuna contestazione era stata sollevata dalla locatrice in ordine allo stato di conservazione dell'immobile, né erano stati evidenziati eventuali danneggiamenti cagionati da terzi.
Ora, il motivo di appello si è sostanzialmente incentrato sul fatto che lo stato di degrado dell'immobile risalisse a un periodo certamente anteriore rispetto alla data di consegna dello stesso in suo favore, come accertato dal verbale dell'Ufficiale giudiziario in occasione del rilascio del conduttore moroso avvenuto in data 17.4.2015, sicchè la responsabilità dello stato di degrado in cui versava l'immobile era da addebitare alla condotta dell'affittuario ( . Per_1
Tale argomentazione, tuttavia, contrasta con quanto rilevato dal CTU nominato in primo grado, che ha fatto risalire “l'inizio dell'abbandono e degrado dell'immobile a partire dalla data di cessazione dell'attività (20/10/2014) da parte del conduttore, proseguito nel tempo a causa di interventi di terzi non contrastati” (v. pag. 21 della cennata relazione peritale).
Sicchè, pur essendo incontrastato il fatto che l'Ufficiale giudiziario, al momento del rilascio dell'immobile in data 17.4.2015, avesse riscontrato uno stato di degrado totale, non v'è prova che lo stato di abbandono e di degrado dell'immobile sia stato causato dal solo contegno dell'affittuario, posto che dalla CTU risulta che:
-) la era rientrata nel possesso dell'immobile nel 2015 e da allora aveva assunto Pt_1 la custodia dell'immobile, ai sensi dell'art. 1004 c.c.;
-) dal punto di vista manutentivo, l'immobile si presentava in gravissime condizioni di degrado, cosparso di immondizia di ogni genere e privo di qualsiasi impianto funzionante, depredato di qualsiasi parte o materiale che potesse avere un po' di valore;
-) confrontando le foto scattate nel 2022 con quelle risalenti al momento del rilascio dell'immobile, avvenuto in data 17.4.2015, risultava “abbastanza evidente il notevole peggioramento delle condizioni della intera struttura, compresi i segni dell'incendio”;
c) alla data dello sfratto per morosità, avvenuto nel 2012, è stilato un verbale nel quale non viene fatto alcun cenno allo stato di degrado dell'immobile, con il che doveva presumersi che lo stesso fosse stato ritenuto dalla stessa usufruttuaria in buone condizioni;
d) l'inizio dell'abbandono o degrado era avvenuto a partire dalla data di cessazione dell'attività del conduttore (20.10.2014) e, da allora, proseguita nel tempo a Per_1 causa di interventi di terzi non contrastati.
pagina 7 di 11 Dunque, prescindendo dal fatto che, nonostante la morosità del e lo sfratto Per_1 esecutivo del 2012, solo in data 29.1.2015 veniva richiesto il rilascio tramite precetto e solo in data 17.3.2015 notificato preavviso di rilascio, è sufficiente in questa sede rilevare che, rientrata l'usufruttuaria nel possesso dell'immobile in data 17.4.2015, l'immobile per cui è causa è stato totalmente devastato dalle continue occupazioni di persone
(prevalentemente migranti ed extracomunitari), che avevano utilizzato i luoghi come riparo e dimora specialmente nei periodi di raccolta dei prodotti agricoli locali (v. relaz. alla pag. 8), tant'è che il Comando di Polizia municipale di Terlizzi, in data 16.10.2017, aveva contestato la presenza di rifiuti urbani e speciali disseminati ovunque, che causavano gravi condizioni igienico-sanitarie, con diffida al ripristino e spese sostenute dalla SI.ra . Parte_3
Non può, pertanto, affermarsi che lo stato di degrado dell'immobile sia quello risultante dalle condizioni in cui era stato rilasciato dal conduttore, posto che l'usufruttuaria, rientrata agli inizi del 2015 nel possesso dell'immobile, non aveva affatto adempiuto ai propri obblighi, consistenti nella custodia del bene, lasciando che i luoghi venissero ulteriormente e letteralmente depredati da migranti e persone senza fissa dimora, che avevano devastato gli ambienti della villa e gli impianti, riempiendo gli stessi di ogni genere di immondizia.
Tant'è che il CTU, confrontando le foto allegate al verbale di rilascio a quelle del sopralluogo effettuato nel 2022, ha evidenziato il notevole peggioramento delle condizioni dei luoghi di causa.
Non appaiono a giudizio della Corte sufficienti le varie denunce/querele effettuata in occasione di incendi e danneggiamenti, posto che sarebbe bastato sufficiente svolgere un servizio di guardiania e una manutenzione ordinaria per tutelare la proprietà dalle continue invasioni di persone e di rifiuti sparsi in ogni luogo della villa, come detto depredata e devastata internamente ed esternamente.
Sul punto, sussiste la responsabilità del custode, posto che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno.
La responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. (tra le altre, Cass. n. 27724/2018; Cass.
n. 20312/2019; Cass. n. 38089/2021; Cass. n. 35429/2022, anche a Sezioni Unite Cass.
n. 20943/2022, Cass. n. 11152/23; Cass. n. 14228/2023; Cass. n. 21675/2023; Cass. n. pagina 8 di 11 33074/2023) ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso: Cass. n. 21675/2023; ancor più di recente, Cass. n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
Nella specie, era ragionevolmente prevedibile che, in assenza di guardiania e in stato di apparente abbandono, la villa sarebbe stata occupata, incendiata e depredata da soggetti sconosciuti, sicchè è evidente che la usufruttaria è responsabile per non aver oggettivamente posto riparo a tale evento, non imprevedibile né dovuto a caso fortuito.
Quanto al fatto che le riparazioni straordinarie restavano a carico del nudo proprietario, è appena il caso di precisare che l'SU ha l'obbligo di provvedere anche alle riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione su di lui incombenti.
Con il secondo motivo, parte appellante ha contestato la quantificazione dei danni, assumendo che il giudice di primo grado si fosse adagiato acriticamente alle risultanze della CTU, senza in alcun modo prendere in considerazione le osservazioni tecniche spese dal proprio CTP.
Ha osservato sul punto l'ordinanza impugnata che “… pertanto, la quantificazione del danno risarcibile resa dal CTU, con riferimento all'anno 2018 (ovvero da quando la ricorrente ha ereditato, pro quota, la nuda proprietà del Controparte_1 complesso immobiliare di cui è causa), pari a € 12.662,00 (da calcolarsi sottraendo il valore del vantaggio economico che avrebbe con l'eventuale eliminazione dell'usufrutto, pari ad € 23.325,00, il valore dell'edificio nelle condizioni di naturale decadimento al
2018, pari ad € 10.663,00) deve essere confermata, in quanto ancorata a dati scientifici
e adeguatamente supportata dagli accertamenti svolti”.
Il motivo di appello è fondato sul fatto che, per un verso, il Giudice non avrebbe tenuto conto della data in cui la era diventata nuda proprietaria pro-quota (3.7.2018) CP_1
e, per altro verso, del deterioramento subito dall'immobile proprio da tale data, posto che lo stato di degrado era perfettamente sovrapponibile a quello esistente alla data del decesso del dr. , in data 3.7.2018. Persona_2
pagina 9 di 11 Anche detto motivo è infondato, per quanto la motivazione sia da correggere.
Il CTU ha proceduto dapprima calcolando il valore di mercato dell'immobile nel 2022, quindi ha calcolato il costo delle opere necessarie per rispristinare lo stato di degrado
(fatta eccezione per l'eliminazione delle opere abusive) e poi calcolato le percentuali di proprietà del cespite ereditato dal dante causa della attrice/appellata; indi, ha proceduto a calcolare il valore della nuda proprietà, calcolando l'usufrutto vitalizio in base al tasso di interesse legale relativo all'anno di riferimento 2022 (in cui l'usufruttuaria aveva 87 anni e la percentuale di nuda proprietà dell'85%); infine, ha proceduto a stimare il decadimento naturale dell'edificio dal 2009 all'anno 2022 e infine determinato il valore del danno attribuibile al dante causa della attrice e poi di quest'ultima in vale alla quota di proprietà.
Per il cespite attribuito al dr. , dante causa della appellata (erede per Persona_2
1/8), il valore del danno all'immobile, nel 2022, corrispondeva a € 275.323,00.
Decurtata la percentuale dovuta al decadimento naturale dell'immobile, la stima del danno dell'immobile attribuito all' è stata determinata in € Persona_2
210.686,00.
Il CTU ha altresì operato un ulteriore calcolo, riferendo il danno al 2015 (€ 168.549,00, sottraendo la percentuale del 20% per i costi di ristrutturazione, che si sono elevati dal
2015 al 2022.
La quota di danno per l' (ricorrente) è stata calcolata dal CTU Controparte_1 in 1/8 (quindi, € 26.335,75 nel 2022 ed € 21.068,625 nel 2015).
Poi, per calcolare il valore della nuda proprietà al 2022, il CTU ha proceduto a decurtare la percentuale riportata nelle tabelle dei coefficienti per il calcolo dell'usufrutto vitalizio in base al tasso di interesse legale riferito rispettivamente al 2022 e al 2015, ottenendo un valore di € 22.384,00 nel 2022 e di € 15,801,00 nel 2015.
Ora, il calcolo effettuato dal primo Giudice per stimare il danno appare incomprensibile, posto che esso è stato calcolato “… sottraendo il valore del vantaggio economico che avrebbe con l'eventuale eliminazione dell'usufrutto, pari ad € 23.325,00, il valore dell'edificio nelle condizioni di naturale decadimento al 2018, pari ad € 10.663,00”.
Tale essendo la testuale espressione utilizzata dal primo Giudice, detti valori appaiono disancorati dai dati espressi dal CTU e affatto intellegibili, posto che non si comprende, oltretutto, il motivo per il quale dovrebbe compensarsi dal risarcimento del danno il vantaggio che la riceverebbe dalla eliminazione dell'usufrutto, dovuto alla CP_1 condotta dello stesso SU. pagina 10 di 11 A parere della Corte, fermo restando che la ha ereditato la nuda proprietà CP_1 dell'immobile a far data dal 3.7.2018 e che è da tale data che bisogna calcolare il risarcimento del danno spettante al nudo proprietario, se nel 2022 il danno spettante all'appellata era pari ad € 22.384,00, poiché la percentuale di usufrutto era pari al 15% nel 2018 (allorchè la percentuale di usufrutto era del 20%), il danno ammonta, all'epoca della redazione della CTU, ad € 21.068,00 (€ 26.335,75 – 20% = 21.068,00).
Ne deriva che, all'epoca della presentazione della domanda (28.2.2022), il danno come calcolato dal CTU, a far data dall'epoca in cui la ha acquisito la nuda proprietà CP_1
(3.7.2018) ammontava ad € 21.068,00.
Avendo il Giudice calcolato il danno in € 12.662,00 e non avendo l'appellata svolto appello incidentale, il motivo di appello deve ritenersi manifestamente infondato.
Venendo adesso alle spese di lite di questo procedimento, in considerazione del rigetto integrale dell'appello, queste seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.
Per la determinazione delle spese, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate, si terrà conto del valore (compreso tra € 5.201,00 e d € 26.000,00) con applicazione dei parametri fissati dal DM 55/2014 e successive modificazioni, in base ai minimi tariffari.
Sussistono i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la ordinanza del Tribunale di Trani, così provvede:
- rigetta l'appello;
- dichiara tenuta e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado di lite in favore di parte appellata, che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Iva e C.p.a come per legge;
- dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Bari nella camera di conSIlio del 16.9.2025
Il ConSIliere rel.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente est.
Dr.ssa Maria Mitola pagina 11 di 11