CA
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/10/2025, n. 3003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3003 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1245/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott.ssa RI PA Presidente dott. RI HI Consigliere estensore dott.ssa Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1245 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2 appellanti rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Caverzan contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 appellata rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Lamandini, Luciana Cipolla e Simone Bertolotti
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 569/2024 del Tribunale di Treviso emessa in data 04.03.2024 e depositata in data 05.03.2024.
Conclusioni di parte appellante:
1 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita - in riforma dell'impugnata sentenza n. 569/24, pronunciata il 04/03/24 dal Tribunale di Treviso, Giudice dott. Carlo Baggio, pubblicata in
Cancelleria in data 05/03/24, a definizione del giudizio R.G. 5034/22, – ritenere fondate le motivazioni esposte con il proposto gravame e, conseguentemente, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, accogliere le seguenti conclusioni: nel merito in via principale: riformare la sentenza n. 569/2024 pronunciata in data 04/03/24 dal Giudice del Tribunale di Treviso, dott. Carlo Baggio, pubblicata in Cancelleria in data 05/03/24, notificata in data 14/06/24 nella parte in cui ha ritenuto sussistente la scientia damni in capo al sig.
con conseguente rigetto della domanda di controparte volta alla dichiarazione di Pt_1 inefficacia nei confronti della Controparte_1 dell'atto di donazione intervenuto tra il sig. quale
[...] Parte_1 donante, e la signora , quale donataria, in data 7 agosto 2017 a rogito Parte_2 del Notaio (Rep. n. 50287/Racc. n. 27697) avente ad oggetto la nuda Persona_1 proprietà dell'abitazione al piano quarto e dei pertinenti garage e due cantine al piano interrato, facenti parte del complesso immobiliare denominato “Residence dei Fiori”; in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre ad IVA ed accessori come per legge per entrambi i gradi di giudizi”.
Conclusioni di parte appellata:
“In via principale: respingere l'appello proposto da controparte, confermando la sentenza appellata.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, Controparte_1
assumendo di vantare un credito risarcitorio nei confronti di
[...]
per gli atti di mala gestio da quest'ultimo compiuti quale membro del Parte_1
Consiglio di Amministrazione di che aveva indotto l'attrice a Parte_3 sottoscrivere un aumento di capitale nell'anno 2014 per euro 3.000.000,00 fornendo informazioni fuorvianti circa l'effettiva situazione patrimoniale della banca e l'effettivo
2 valore delle azioni offerte in sottoscrizione - credito per il riconoscimento del quale la aveva già promosso azione di responsabilità nei suoi confronti - agiva in CP_1 giudizio per sentir dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto del
07.08.2017 con il quale il aveva donato alla moglie il diritto di Pt_1 Parte_2 nuda proprietà dell'abitazione al piano quarto e dei pertinenti garage e due cantine al piano interrato facenti parte del complesso immobiliare “Residence dei Fiori” in Montebelluna
(Tv).
Si costituivano e , chiedendo il rigetto della domanda Parte_1 Parte_2 attorea e la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Treviso accoglieva la domanda di revocatoria, dichiarando l'inefficacia nei confronti della dell'atto di donazione CP_1 del 07.08.2017 e condannando i convenuti alla rifusione delle spese di lite.
2. Avverso l'indicata pronuncia e hanno interposto Parte_1 Parte_2 tempestivo appello, affidato ad un unico motivo di gravame, con il quale si dolgono che il giudice di prime cure abbia ritenuto sussistente la scientia damni in capo al debitore.
Deducono che al tempo della donazione non era stato ancora promossa l'azione di responsabilità ex art. 2935 c.c. nei confronti di e che lo stesso era venuto a Parte_1 conoscenza della pretesa risarcitoria avanzata contro di lui dalla solo a seguito CP_1 della lettera raccomandata del 04.03.2019 inviatale da quest'ultima, con la quale gli era stato intimato di provvedere al pagamento della somma di oltre €37.000.000,00.
Deducono che l'operazione di aumento del capitale sociale era stata deliberata dal C.d.A. della banca solo diciassette giorni dopo la nomina a consigliere del e sulla base di Pt_1 un prospetto informativo d'offerta ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 TUF e della direttiva
2003/71/CE, che era stato predisposto dal precedente C.d.A.
3. Si è costituita la chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della CP_1 sentenza impugnata.
4. L'appello è infondato.
3 4.1. Costituisce ius receptum che, ove l'atto di disposizione del debitore sia successivo al sorgere del credito, condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria è la mera consapevolezza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, analoga consapevolezza anche da parte del terzo, perché quest'ultimo deve essere a conoscenza che il disponente è vincolato verso creditori e che l'atto posto in essere arreca pregiudizio alla sua garanzia patrimoniale. Non è necessaria la collusione tra gli stessi ovvero la prova della conoscenza da parte del terzo dello specifico credito per cui
è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto dispositivo, a titolo oneroso, che sia stato stipulato anteriormente al sorgere del credito
(Cass. n. 28423/2021; Cass. n. 10522/2020; Cass. n. 23326/2018).
Il requisito dell'anteriorità dell'atto dispositivo rispetto al credito deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito sorge e non a quello del suo accertamento giudiziale
(Cass. n. 22161/2019).
Nel caso di credito litigioso, comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto dispositivo del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito (Cass. n. 11121/2020).
In ogni caso, la prova della consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore, nonché, per gli atti a titolo oneroso, da parte del terzo, può essere fornita anche tramite presunzioni, ivi compresa la sussistenza di un vincolo di parentela, affinità o convivenza tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. n. 10928/2020; Cass.
n. 16221/2019).
4.2 Nella fattispecie in esame, poiché non è stata sottoposta ad alcuna censura la statuizione con cui il giudice di prime cure ha affermato che la donazione impugnata è successiva al sorgere del credito, sul piano dell'elemento soggettivo risulta sufficiente la prova, che può essere fornita anche per presunzioni, della mera consapevolezza, in capo al debitore, di arrecare pregiudizio agli interessi dei propri creditori.
4 Che fosse consapevole, al momento del compimento dell'atto dispositivo Parte_1 impugnato che la situazione di dissesto finanziario in cui versava la banca era stata provocata da quegli atti di mala gestio oggetto degli addebiti mossi a carico dei vertici aziendali dalle autorità di vigilanza e che quindi avrebbe potuto essere destinatario dell'azione di responsabilità ex art. 2935 c.c. esercitabile nei suoi confronti, lo si desume agevolmente dalla circostanza che la donazione è stata posta in essere successivamente alla messa in liquidazione coatta amministrativa di in forza del decreto Parte_3 emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 25.06.2017, e che con delibera del 14.06.2017, la ha irrogato al sanzioni amministrative pecuniarie per CP_2 Pt_1 complessivi euro 115.000,00, per avere egli, in qualità di consigliere di amministrazione della banca dal 26 aprile 2014; a) tenuto comportamenti irregolari, tra l'altro, nei finanziamenti concessi ai clienti per l'acquisto delle azioni di propria emissione, i quali avevano condotto ad un'alterazione del processo decisionale di investimento da parte della clientela;
b) omesso di dotarsi di procedure adeguate in materia di pricing delle azioni di propria emissione;
c) fornito alla in occasione dell'operazione di aumento di CP_2 capitale 2014, informazioni rivelatesi non veritiere a seguito degli accertamenti ispettivi, all'esito di procedimento ammnistrativo al quale il aveva partecipato, replicando Pt_1 alle contestazioni che gli erano state mosse mediante il deposito di scritti difensivi e documenti (v. doc. 8/A allegato al fascicolo di primo grado dell'attrice).
Oltre a ciò, come correttamente evidenziato dal tribunale, la donazione della nuda proprietà degli immobili, con riserva dell'usufrutto vitalizio in capo al donante, non appare avere avuto altra finalità che quella di recare pregiudizio alle ragioni dei creditori, rendendo più difficile il soddisfacimento dei loro crediti, avendo il conservato la disponibilità di Pt_1 tali beni e non avendo gli appellanti fornito alcuna spiegazione alternativa a giustificazione dell'operazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
5 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna e , in solido tra loro, a rifondere a Parte_1 Parte_2
le spese del presente grado di Controparte_1 giudizio, che si liquidano in €8.470,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico degli appellanti i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 15.10.2025.
Il Consigliere estensore
RI HI
Il Presidente
RI PA
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott.ssa RI PA Presidente dott. RI HI Consigliere estensore dott.ssa Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1245 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2 appellanti rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Caverzan contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 appellata rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Lamandini, Luciana Cipolla e Simone Bertolotti
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 569/2024 del Tribunale di Treviso emessa in data 04.03.2024 e depositata in data 05.03.2024.
Conclusioni di parte appellante:
1 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita - in riforma dell'impugnata sentenza n. 569/24, pronunciata il 04/03/24 dal Tribunale di Treviso, Giudice dott. Carlo Baggio, pubblicata in
Cancelleria in data 05/03/24, a definizione del giudizio R.G. 5034/22, – ritenere fondate le motivazioni esposte con il proposto gravame e, conseguentemente, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, accogliere le seguenti conclusioni: nel merito in via principale: riformare la sentenza n. 569/2024 pronunciata in data 04/03/24 dal Giudice del Tribunale di Treviso, dott. Carlo Baggio, pubblicata in Cancelleria in data 05/03/24, notificata in data 14/06/24 nella parte in cui ha ritenuto sussistente la scientia damni in capo al sig.
con conseguente rigetto della domanda di controparte volta alla dichiarazione di Pt_1 inefficacia nei confronti della Controparte_1 dell'atto di donazione intervenuto tra il sig. quale
[...] Parte_1 donante, e la signora , quale donataria, in data 7 agosto 2017 a rogito Parte_2 del Notaio (Rep. n. 50287/Racc. n. 27697) avente ad oggetto la nuda Persona_1 proprietà dell'abitazione al piano quarto e dei pertinenti garage e due cantine al piano interrato, facenti parte del complesso immobiliare denominato “Residence dei Fiori”; in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre ad IVA ed accessori come per legge per entrambi i gradi di giudizi”.
Conclusioni di parte appellata:
“In via principale: respingere l'appello proposto da controparte, confermando la sentenza appellata.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, Controparte_1
assumendo di vantare un credito risarcitorio nei confronti di
[...]
per gli atti di mala gestio da quest'ultimo compiuti quale membro del Parte_1
Consiglio di Amministrazione di che aveva indotto l'attrice a Parte_3 sottoscrivere un aumento di capitale nell'anno 2014 per euro 3.000.000,00 fornendo informazioni fuorvianti circa l'effettiva situazione patrimoniale della banca e l'effettivo
2 valore delle azioni offerte in sottoscrizione - credito per il riconoscimento del quale la aveva già promosso azione di responsabilità nei suoi confronti - agiva in CP_1 giudizio per sentir dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto del
07.08.2017 con il quale il aveva donato alla moglie il diritto di Pt_1 Parte_2 nuda proprietà dell'abitazione al piano quarto e dei pertinenti garage e due cantine al piano interrato facenti parte del complesso immobiliare “Residence dei Fiori” in Montebelluna
(Tv).
Si costituivano e , chiedendo il rigetto della domanda Parte_1 Parte_2 attorea e la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Treviso accoglieva la domanda di revocatoria, dichiarando l'inefficacia nei confronti della dell'atto di donazione CP_1 del 07.08.2017 e condannando i convenuti alla rifusione delle spese di lite.
2. Avverso l'indicata pronuncia e hanno interposto Parte_1 Parte_2 tempestivo appello, affidato ad un unico motivo di gravame, con il quale si dolgono che il giudice di prime cure abbia ritenuto sussistente la scientia damni in capo al debitore.
Deducono che al tempo della donazione non era stato ancora promossa l'azione di responsabilità ex art. 2935 c.c. nei confronti di e che lo stesso era venuto a Parte_1 conoscenza della pretesa risarcitoria avanzata contro di lui dalla solo a seguito CP_1 della lettera raccomandata del 04.03.2019 inviatale da quest'ultima, con la quale gli era stato intimato di provvedere al pagamento della somma di oltre €37.000.000,00.
Deducono che l'operazione di aumento del capitale sociale era stata deliberata dal C.d.A. della banca solo diciassette giorni dopo la nomina a consigliere del e sulla base di Pt_1 un prospetto informativo d'offerta ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 TUF e della direttiva
2003/71/CE, che era stato predisposto dal precedente C.d.A.
3. Si è costituita la chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della CP_1 sentenza impugnata.
4. L'appello è infondato.
3 4.1. Costituisce ius receptum che, ove l'atto di disposizione del debitore sia successivo al sorgere del credito, condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria è la mera consapevolezza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, analoga consapevolezza anche da parte del terzo, perché quest'ultimo deve essere a conoscenza che il disponente è vincolato verso creditori e che l'atto posto in essere arreca pregiudizio alla sua garanzia patrimoniale. Non è necessaria la collusione tra gli stessi ovvero la prova della conoscenza da parte del terzo dello specifico credito per cui
è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto dispositivo, a titolo oneroso, che sia stato stipulato anteriormente al sorgere del credito
(Cass. n. 28423/2021; Cass. n. 10522/2020; Cass. n. 23326/2018).
Il requisito dell'anteriorità dell'atto dispositivo rispetto al credito deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito sorge e non a quello del suo accertamento giudiziale
(Cass. n. 22161/2019).
Nel caso di credito litigioso, comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto dispositivo del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito (Cass. n. 11121/2020).
In ogni caso, la prova della consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore, nonché, per gli atti a titolo oneroso, da parte del terzo, può essere fornita anche tramite presunzioni, ivi compresa la sussistenza di un vincolo di parentela, affinità o convivenza tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. n. 10928/2020; Cass.
n. 16221/2019).
4.2 Nella fattispecie in esame, poiché non è stata sottoposta ad alcuna censura la statuizione con cui il giudice di prime cure ha affermato che la donazione impugnata è successiva al sorgere del credito, sul piano dell'elemento soggettivo risulta sufficiente la prova, che può essere fornita anche per presunzioni, della mera consapevolezza, in capo al debitore, di arrecare pregiudizio agli interessi dei propri creditori.
4 Che fosse consapevole, al momento del compimento dell'atto dispositivo Parte_1 impugnato che la situazione di dissesto finanziario in cui versava la banca era stata provocata da quegli atti di mala gestio oggetto degli addebiti mossi a carico dei vertici aziendali dalle autorità di vigilanza e che quindi avrebbe potuto essere destinatario dell'azione di responsabilità ex art. 2935 c.c. esercitabile nei suoi confronti, lo si desume agevolmente dalla circostanza che la donazione è stata posta in essere successivamente alla messa in liquidazione coatta amministrativa di in forza del decreto Parte_3 emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 25.06.2017, e che con delibera del 14.06.2017, la ha irrogato al sanzioni amministrative pecuniarie per CP_2 Pt_1 complessivi euro 115.000,00, per avere egli, in qualità di consigliere di amministrazione della banca dal 26 aprile 2014; a) tenuto comportamenti irregolari, tra l'altro, nei finanziamenti concessi ai clienti per l'acquisto delle azioni di propria emissione, i quali avevano condotto ad un'alterazione del processo decisionale di investimento da parte della clientela;
b) omesso di dotarsi di procedure adeguate in materia di pricing delle azioni di propria emissione;
c) fornito alla in occasione dell'operazione di aumento di CP_2 capitale 2014, informazioni rivelatesi non veritiere a seguito degli accertamenti ispettivi, all'esito di procedimento ammnistrativo al quale il aveva partecipato, replicando Pt_1 alle contestazioni che gli erano state mosse mediante il deposito di scritti difensivi e documenti (v. doc. 8/A allegato al fascicolo di primo grado dell'attrice).
Oltre a ciò, come correttamente evidenziato dal tribunale, la donazione della nuda proprietà degli immobili, con riserva dell'usufrutto vitalizio in capo al donante, non appare avere avuto altra finalità che quella di recare pregiudizio alle ragioni dei creditori, rendendo più difficile il soddisfacimento dei loro crediti, avendo il conservato la disponibilità di Pt_1 tali beni e non avendo gli appellanti fornito alcuna spiegazione alternativa a giustificazione dell'operazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
5 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna e , in solido tra loro, a rifondere a Parte_1 Parte_2
le spese del presente grado di Controparte_1 giudizio, che si liquidano in €8.470,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico degli appellanti i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 15.10.2025.
Il Consigliere estensore
RI HI
Il Presidente
RI PA
6