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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/10/2025, n. 4071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4071 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott.ssa Federica
Izzo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25.09.2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 6688/2024 R.G. vertente
TRA
, nata a [...] il [...], , nato a [...]_2
Napoli (NA) il 25/07/1984, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul MINORE
nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Persona_1
LI D'Amaro, presso il cui studio elettivamente domicilia, giusta procura in atti
- ricorrenti -
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Brancaccio, con lo stesso
CP_ elettivamente domiciliato in Napoli presso la sede in Via A. De Gasperi, 55, come procura in atti
- resistente -
Oggetto: opposizione Atpo
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.05.2024 i ricorrenti in epigrafe, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentavano rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa (indennità di frequenza e di accompagnamento).
L' si costituiva opponendosi alla domanda. CP_1
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, alla luce delle censure alla perizia e della documentazione medica depositata, e nominato ctu il dott. , disposta la trattazione Persona_2 scritta della causa per l'udienza ex art 127 ter cpc, lette le note scritte depositate dalle parti, è pronunciata la presente sentenza.
Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Per_ Nel merito, si osserva che il ctu dott. , nominato nella presente fase, in seguito all'esame obiettivo sulla persona del ricorrente e dell'esame degli atti, ha concluso ritenendo che lo stesso, minore di anni
5 al momento della visita, risulta affetto da: Deficit dell'attenzione e degli apprendimenti scolastici.
In relazione a tale patologia in sede di esame obiettivo il ctu ha precisato: “Aspetto fisico: si presenta con abbigliamento normale per sesso, età e condizione sociale. Comportamento e attività psicomotoria: non si evidenziano fenomeni di eccentricità nel comportamento, vengono negati episodi di eccitamento maniacale, non si riscontrano particolari tic. Comportamento verso l'esaminatore: è collaborante. Linguaggio: eloquio con modesta limitazione nella fluenza. Sensorio
e capacità cognitive: vigile senza evidenti stati alterati di coscienza. Concentrazione e attenzione.
Presente la capacità di dirigere l'attenzione su di uno stimolo. Pensiero astratto: ragionamento in relazione all'età, con tendenza alla disattenzione”.
A tale patologia il CTU non ha applicato codice tabellare di cui al D.M. 05.02.1992 stante l'assenza di una valutazione percentuale nel caso di indennità di frequenza e l'età del minore inferiore a quella richiesta per l'iscrizione alle liste di lavoro.
Con riferimento al Deficit dell'attenzione e degli apprendimenti scolastici di cui è affetto il minore il
CTU ha precisato: “I disturbi di apprendimento rappresentano una condizione clinica evolutiva di difficoltà di apprendimento della lettura, della scrittura e del calcolo che si manifesta con l'inizio della scolarizzazione. Sono pertanto escluse le patologie di apprendimento acquisite (successive ad esempio a traumi cranici). I riferimenti internazionali utilizzati nella definizione e classificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) sono: • ICD-10 (F81 Disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche) • DSM IV TR (315 Disturbi dell'apprendimento). Innanzitutto è fondamentale una doverosa precisazione: sebbene siano definiti “disturbi”, di fatto i DSA non hanno le caratteristiche tipiche di una malattia. Hanno un'origine neurobiologica e dipendono dalle peculiari modalità di funzionamento delle reti neurali coinvolte nei processi delle abilità di lettura, scrittura e calcolo, ma non pregiudicano assolutamente le capacità cognitive e non sono causati né da deficit di intelligenza o sensoriali, né da problemi ambientali o psicologici, ma possono essere considerati come caratteristiche specifiche dell'individuo, come ad esempio l'orecchio musicale o il senso dell'orientamento. Essi, infatti, interessano le competenze strumentali degli apprendimenti scolastici.
Sulla base del deficit funzionale vengono comunemente distinte le seguenti condizioni cliniche: • dislessia, cioè disturbo nella lettura (intesa come abilità di decodifica del testo); • disortografia, cioè disturbo nella scrittura (intesa come abilità di codifica fonografica e competenza ortografica); • disgrafia, cioè disturbo nella grafia (intesa come abilità grafo-motoria); • discalculia, cioè disturbo nelle abilità di numero e di calcolo (intese come capacità di comprendere e operare con i numeri). Il
DSA è un disturbo cronico, la cui espressività si modifica in relazione all'età e alle richieste ambientali: si manifesta cioè con caratteristiche diverse nel corso dell'età evolutiva e delle fasi di apprendimento scolastico. L'espressività clinica varia inoltre in funzione della complessità ortografica della lingua scritta. Con il termine “complessità ortografica” ci si riferisce a quella caratteristica che differenzia le lingue “opache” (per esempio l'inglese), caratterizzate da una relazione complessa e poco prevedibile tra grafemi e fonemi, dalle lingue “trasparenti” (per esempio l'italiano), caratterizzate da una relazione prevalentemente diretta e biunivoca tra fonemi e grafemi corrispondenti (al suono della singola lettera o parola corrisponde cioè il modo in cui la si scrive).
La definizione di una diagnosi di DSA avviene in una fase successiva all' inizio del processo di apprendimento scolastico. È necessario infatti che sia terminato il normale processo di insegnamento delle abilità di lettura e scrittura (fine della seconda classe della primaria) e di calcolo (fine della terza classe della primaria). Nel caso del minore: - Il profilo cognitivo non assume i caratteri del ritardo mentale;
- La lettura e la scrittura per l'età non sono ancora esplorabili;
- Le prove di comprensione indicano una prestazione sufficiente rispetto al criterio adottato;
- Il linguaggio è intelligibile. All'atto della visita medico legale di consulenza non sono stati riscontrati segni evidenti clinicamente di ritardo mentale, il linguaggio è intelligibile, è in grado di agire autonomamente, nei limiti ovvi dell'età, su richiesta vi è stato coinvolgimento nella relazione con l'osservatore, senza alterazioni della cinesia. Ha eseguito semplici comandi, mantiene la posizione assista costantemente mentre scarabocchia, non si è osservato iperattività comportamentale, né comportamento aggressivo come ipotizzato in opposizione. Anche la relazione scolastica non depone per significative difficoltà scolastiche. Orbene, nel caso in esame, il minore non si trova nella condizione di avere difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, non avendo riscontrato alterazione degli altri indici precedentemente menzionati analiticamente. Similmente non sussistono i requisiti medico- legali per l'indennità di accompagnamento”.
In conclusione, per quanto esposto il ctu ha ritenuto il ricorrente: “Minore non invalido dal
07.10.2022”.
Per_ Le conclusioni rese dal CTU dott. sono condivisibili e congruenti con gli atti di causa, e vengono pertanto qui integralmente recepite e fatte proprie. Si osserva infine che le conclusioni cui è pervenuto il ctu nella presente fase sono le medesime a quelle cui era pervenuto anche il ctu nominato nella fase atp;
non sussistono ragioni, pertanto, per procedere ad un ulteriore rinnovo della Consulenza.
L'opposizione va pertanto rigettata.
Val la pena, infine, ribadire a tale scopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Nulla per le spese di lite di entrambe le fasi, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp att. cpc in atti.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto contestuale alla presente sentenza, si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara concluso il procedimento ATP R.G. 4999/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara il ricorrente non invalido dal 07.10.2022;
- Spese di lite di entrambe le fasi irripetibili;
- Spese di C.T.U. come da separato decreto
Aversa, 24/10/2025.
Si comunichi,
Il giudice del Lavoro
Dott.ssa Federica Izzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott.ssa Federica
Izzo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25.09.2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 6688/2024 R.G. vertente
TRA
, nata a [...] il [...], , nato a [...]_2
Napoli (NA) il 25/07/1984, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul MINORE
nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Persona_1
LI D'Amaro, presso il cui studio elettivamente domicilia, giusta procura in atti
- ricorrenti -
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Brancaccio, con lo stesso
CP_ elettivamente domiciliato in Napoli presso la sede in Via A. De Gasperi, 55, come procura in atti
- resistente -
Oggetto: opposizione Atpo
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.05.2024 i ricorrenti in epigrafe, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentavano rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa (indennità di frequenza e di accompagnamento).
L' si costituiva opponendosi alla domanda. CP_1
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, alla luce delle censure alla perizia e della documentazione medica depositata, e nominato ctu il dott. , disposta la trattazione Persona_2 scritta della causa per l'udienza ex art 127 ter cpc, lette le note scritte depositate dalle parti, è pronunciata la presente sentenza.
Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Per_ Nel merito, si osserva che il ctu dott. , nominato nella presente fase, in seguito all'esame obiettivo sulla persona del ricorrente e dell'esame degli atti, ha concluso ritenendo che lo stesso, minore di anni
5 al momento della visita, risulta affetto da: Deficit dell'attenzione e degli apprendimenti scolastici.
In relazione a tale patologia in sede di esame obiettivo il ctu ha precisato: “Aspetto fisico: si presenta con abbigliamento normale per sesso, età e condizione sociale. Comportamento e attività psicomotoria: non si evidenziano fenomeni di eccentricità nel comportamento, vengono negati episodi di eccitamento maniacale, non si riscontrano particolari tic. Comportamento verso l'esaminatore: è collaborante. Linguaggio: eloquio con modesta limitazione nella fluenza. Sensorio
e capacità cognitive: vigile senza evidenti stati alterati di coscienza. Concentrazione e attenzione.
Presente la capacità di dirigere l'attenzione su di uno stimolo. Pensiero astratto: ragionamento in relazione all'età, con tendenza alla disattenzione”.
A tale patologia il CTU non ha applicato codice tabellare di cui al D.M. 05.02.1992 stante l'assenza di una valutazione percentuale nel caso di indennità di frequenza e l'età del minore inferiore a quella richiesta per l'iscrizione alle liste di lavoro.
Con riferimento al Deficit dell'attenzione e degli apprendimenti scolastici di cui è affetto il minore il
CTU ha precisato: “I disturbi di apprendimento rappresentano una condizione clinica evolutiva di difficoltà di apprendimento della lettura, della scrittura e del calcolo che si manifesta con l'inizio della scolarizzazione. Sono pertanto escluse le patologie di apprendimento acquisite (successive ad esempio a traumi cranici). I riferimenti internazionali utilizzati nella definizione e classificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) sono: • ICD-10 (F81 Disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche) • DSM IV TR (315 Disturbi dell'apprendimento). Innanzitutto è fondamentale una doverosa precisazione: sebbene siano definiti “disturbi”, di fatto i DSA non hanno le caratteristiche tipiche di una malattia. Hanno un'origine neurobiologica e dipendono dalle peculiari modalità di funzionamento delle reti neurali coinvolte nei processi delle abilità di lettura, scrittura e calcolo, ma non pregiudicano assolutamente le capacità cognitive e non sono causati né da deficit di intelligenza o sensoriali, né da problemi ambientali o psicologici, ma possono essere considerati come caratteristiche specifiche dell'individuo, come ad esempio l'orecchio musicale o il senso dell'orientamento. Essi, infatti, interessano le competenze strumentali degli apprendimenti scolastici.
Sulla base del deficit funzionale vengono comunemente distinte le seguenti condizioni cliniche: • dislessia, cioè disturbo nella lettura (intesa come abilità di decodifica del testo); • disortografia, cioè disturbo nella scrittura (intesa come abilità di codifica fonografica e competenza ortografica); • disgrafia, cioè disturbo nella grafia (intesa come abilità grafo-motoria); • discalculia, cioè disturbo nelle abilità di numero e di calcolo (intese come capacità di comprendere e operare con i numeri). Il
DSA è un disturbo cronico, la cui espressività si modifica in relazione all'età e alle richieste ambientali: si manifesta cioè con caratteristiche diverse nel corso dell'età evolutiva e delle fasi di apprendimento scolastico. L'espressività clinica varia inoltre in funzione della complessità ortografica della lingua scritta. Con il termine “complessità ortografica” ci si riferisce a quella caratteristica che differenzia le lingue “opache” (per esempio l'inglese), caratterizzate da una relazione complessa e poco prevedibile tra grafemi e fonemi, dalle lingue “trasparenti” (per esempio l'italiano), caratterizzate da una relazione prevalentemente diretta e biunivoca tra fonemi e grafemi corrispondenti (al suono della singola lettera o parola corrisponde cioè il modo in cui la si scrive).
La definizione di una diagnosi di DSA avviene in una fase successiva all' inizio del processo di apprendimento scolastico. È necessario infatti che sia terminato il normale processo di insegnamento delle abilità di lettura e scrittura (fine della seconda classe della primaria) e di calcolo (fine della terza classe della primaria). Nel caso del minore: - Il profilo cognitivo non assume i caratteri del ritardo mentale;
- La lettura e la scrittura per l'età non sono ancora esplorabili;
- Le prove di comprensione indicano una prestazione sufficiente rispetto al criterio adottato;
- Il linguaggio è intelligibile. All'atto della visita medico legale di consulenza non sono stati riscontrati segni evidenti clinicamente di ritardo mentale, il linguaggio è intelligibile, è in grado di agire autonomamente, nei limiti ovvi dell'età, su richiesta vi è stato coinvolgimento nella relazione con l'osservatore, senza alterazioni della cinesia. Ha eseguito semplici comandi, mantiene la posizione assista costantemente mentre scarabocchia, non si è osservato iperattività comportamentale, né comportamento aggressivo come ipotizzato in opposizione. Anche la relazione scolastica non depone per significative difficoltà scolastiche. Orbene, nel caso in esame, il minore non si trova nella condizione di avere difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, non avendo riscontrato alterazione degli altri indici precedentemente menzionati analiticamente. Similmente non sussistono i requisiti medico- legali per l'indennità di accompagnamento”.
In conclusione, per quanto esposto il ctu ha ritenuto il ricorrente: “Minore non invalido dal
07.10.2022”.
Per_ Le conclusioni rese dal CTU dott. sono condivisibili e congruenti con gli atti di causa, e vengono pertanto qui integralmente recepite e fatte proprie. Si osserva infine che le conclusioni cui è pervenuto il ctu nella presente fase sono le medesime a quelle cui era pervenuto anche il ctu nominato nella fase atp;
non sussistono ragioni, pertanto, per procedere ad un ulteriore rinnovo della Consulenza.
L'opposizione va pertanto rigettata.
Val la pena, infine, ribadire a tale scopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Nulla per le spese di lite di entrambe le fasi, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp att. cpc in atti.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto contestuale alla presente sentenza, si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara concluso il procedimento ATP R.G. 4999/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara il ricorrente non invalido dal 07.10.2022;
- Spese di lite di entrambe le fasi irripetibili;
- Spese di C.T.U. come da separato decreto
Aversa, 24/10/2025.
Si comunichi,
Il giudice del Lavoro
Dott.ssa Federica Izzo