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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 10/02/2026, n. 2241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2241 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2241/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16441/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mugnano Di Napoli - Via Venezia 47 65121 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2411 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 122/2026 depositato il 12/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 2411 del 16.04.2025, notificato il 5.6.2025, emesso dalla SO.G.E.T. S.p.A. in qualità di concessionario per la riscossione del Comune di Mugnano di
Napoli, con il quale si accertava l'omesso versamento della TARI per l'anno 2020, per un importo complessivo di € 574,00 con riferimento all'immobile sito in Mugnano di Napoli alla Indirizzo_1 n. 16.
Deduce di aver cessato di occupare e detenere l' immobile di cui sopra sin dal 19 novembre 2018, data in cui ha trasferito la propria residenza anagrafica in Mugnano di Napoli alla Indirizzo_1, p. 2, int. 2 e chiede pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
Si è costituita la SOGET SpA chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oserva il Giudice che il ricorso è fondato risultando documentalmente e inconfutabilmente provato dal certificato anagrafico rilasciato dallo stesso Comune di Mugnano di Napoli in data 10.06.2025 che il ricorrente dal 19.11.2018 abita in Indirizzo_1”. Ne consegue che, per l'intera annualità d'imposta 2020, il Sig. Ricorrente_1 non era né possessore né detentore dell'immobile sito in Indirizzo_1, venendo così a mancare il presupposto stesso dell'imposizione tributaria.
Il ricorso va pertanto accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato. La rilevanza delle questioni addotte legittima una compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie e compensa
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16441/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mugnano Di Napoli - Via Venezia 47 65121 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2411 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 122/2026 depositato il 12/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 2411 del 16.04.2025, notificato il 5.6.2025, emesso dalla SO.G.E.T. S.p.A. in qualità di concessionario per la riscossione del Comune di Mugnano di
Napoli, con il quale si accertava l'omesso versamento della TARI per l'anno 2020, per un importo complessivo di € 574,00 con riferimento all'immobile sito in Mugnano di Napoli alla Indirizzo_1 n. 16.
Deduce di aver cessato di occupare e detenere l' immobile di cui sopra sin dal 19 novembre 2018, data in cui ha trasferito la propria residenza anagrafica in Mugnano di Napoli alla Indirizzo_1, p. 2, int. 2 e chiede pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
Si è costituita la SOGET SpA chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oserva il Giudice che il ricorso è fondato risultando documentalmente e inconfutabilmente provato dal certificato anagrafico rilasciato dallo stesso Comune di Mugnano di Napoli in data 10.06.2025 che il ricorrente dal 19.11.2018 abita in Indirizzo_1”. Ne consegue che, per l'intera annualità d'imposta 2020, il Sig. Ricorrente_1 non era né possessore né detentore dell'immobile sito in Indirizzo_1, venendo così a mancare il presupposto stesso dell'imposizione tributaria.
Il ricorso va pertanto accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato. La rilevanza delle questioni addotte legittima una compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie e compensa