Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 31/12/2025, n. 8567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8567 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08567/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00988/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 988 del 2025, proposto da
EA Di CC, rappresentato e difeso dall’avvocato Gennaro Intoccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale e Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta in liquidazione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l’ottemperanza
al decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Napoli n. 11216 del 9 novembre 2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli articoli 114 e 34, comma 5, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa AL LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che il ricorrente agiva per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 11216 del 9 novembre 2023, con il quale il Giudice di Pace di Napoli aveva ordinato all’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale e all’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta, in liquidazione, “ di pagare al ricorrente la somma di euro 6846,91, oltre interessi legali ”;
Considerato che, con memoria del 15 ottobre 2025, lo stesso ricorrente ha rappresentato di avere “ aderito alla proposta transattiva formulata dalle controparti del presente giudizio con comunicazione p.e.c. del 19/03/2025 e quindi in data successiva alla iscrizione a ruolo ” e che “ le controparti del presente giudizio hanno dato integrale esecuzione al suddetto accordo bonario ”, chiedendo al Tribunale di dichiarare “ la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite ”;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare cessata la materia del contendere;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale e dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta, in liquidazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
GE AR IG, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
AL LL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL LL | GE AR IG |
IL SEGRETARIO