Decreto cautelare 26 gennaio 2026
Ordinanza collegiale 24 febbraio 2026
Sentenza breve 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 07/04/2026, n. 6287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6287 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06287/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01001/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1001 del 2026, proposto da
WAYAP S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avvocati Paola Conticiani e Fabio Massimo Ventura che la rappresentano e difendono nel presente giudizio
contro
COMUNE DI RIETI, in persona del legale rappresentante p.t. – non costituito in giudizio
per l'annullamento
della nota prot. n. 96925 del 27/11/25 con cui la Città di Rieti ha respinto la richiesta della ricorrente di rinnovare l’autorizzazione per il posizionamento degli impianti pubblicitari ivi indicati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. HE RA;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell’art. 60 cpa;
Considerato che:
- il ricorso è infondato e deve essere respinto;
- parte ricorrente impugna la nota prot. n. 96925 del 27/11/25 con cui la Città di Rieti ha respinto la richiesta della ricorrente di rinnovare l’autorizzazione per il posizionamento degli impianti pubblicitari, ivi indicati, perché “ non risulta al momento accoglibile in quanto l’Amministrazione Comunale a seguito del trasferimento di nuovi tratti di strada dovrà procedere all’approvazione della revisione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari di cui alle deliberazioni di Giunta comunale n. 120 del 10/10/2002 e n. 356 del 28/10/2005 mediante l’Organo competente ” evidenziando, altresì, che “ l’eventuale nuova richiesta potrà essere inoltrata solo dopo aver perfezionato l’iter di cui sopra e nel rispetto della procedura consentita dallo stesso” e che “essendo un permesso temporaneo di installazione impianti pubblicitari per una durata decennale calcolata dal rilascio del provvedimento (28/1/2016), alla scadenza 3 decade automaticamente” per cui di talché “dopo il termine massimo consentito (decennale), gli impianti pubblicitari istallati lungo la strada via Pietro Nenni (non previsti dal Piano generale sopra citato) e quelli lungo la strada via A.M. Ricci dovranno essere rimossi a propria cura e spese ”;
- con una serie di censure, tra loro connesse, la parte ricorrente prospetta:
a) la violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/90 ed il vizio di eccesso di potere sotto vari profili perché il provvedimento impugnato non sarebbe stato preceduto dal preavviso di rigetto (prima censura);
b) la violazione degli artt. 41 e 97 Cost. nonché 2 l. n. 241/90, la violazione dei principi di legalità e ragionevolezza in quanto l’atto impugnato costituirebbe un rinvio sine die della decisione sull’istanza del privato che comporterebbe una limitazione della libertà economica del richiedente da ritenersi illegittima in quanto la mancanza di un atto di regolamentazione del settore d’interesse non sarebbe prevista dalla legge come causa di diniego. In sostanza la mancata adozione del piano generale degli impianti pubblicitari non impedirebbe al Comune di esaminare le istanze dei privati anche ai fini, se del caso, di rilascio di un’autorizzazione provvisoria (seconda doglianza);
c) l’illegittimità autonoma e derivata della decadenza dell’autorizzazione n. 1844 del 28/01/16 “ nella parte in cui suppone che l’autorizzazione originaria all’installazione degli impianti controversi vada a decadere “automaticamente” alla data di scadenza del decimo anno dal suo rilascio comportando, altresì, la rimozione degli impianti, senza, invece, aver l’amministrazione tenuto conto che era stato attivato tempestivamente un procedimento di rinnovo dalla società ricorrente e che quella procedura non si era conclusa legittimamente perché, in luogo del provvedimento legale tipico previsto per la conclusione del relativo procedimento, era stato adottato un atto soprassessorio di mero arresto procedimentale” (pag. 11 dell’atto introduttivo) per cui “l’ente resistente, nel rispetto del canone di ragionevolezza e di correttezza dell’azione amministrativa, avrebbe dovuto, anziché ordinare la rimozione di impianti pubblicitari insistenti su aree per cui non è dato ancora conoscere come saranno regolate dalla revisione del PGIP, rilasciare per essi un’autorizzazione temporanea posto che siffatto titolo, in quanto temporaneo, è, comunque, coerente con la tutela dell’interesse pubblico ” (pag. 12 del ricorso) (terza censura);
- i motivi sono infondati;
- secondo l’art. 36 comma 8 d. lgs. n. 507/93 “ il comune non dà corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari, ove i relativi provvedimenti non siano già stati adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto, né può autorizzare l'installazione di nuovi impianti fino all'approvazione del regolamento comunale e del piano generale previsti dall'art. 3 ”;
- secondo l’impostazione prevalente nella giurisprudenza, condivisa dal Collegio (in questo senso Consiglio di Stato, Sez. V, 17 agosto 2023, n. 7790, TAR Lazio – Roma n. 8955/24), la norma deve essere interpretata nel senso che il divieto di rilascio delle autorizzazioni all’installazione di impianti pubblicitari opera finchè non siano approvati il regolamento comunale e del piano generale degli impianti pubblicitari;
- tale ricostruzione è la più aderente al dato normativo e quella maggiormente idonea a garantire la par condicio di tutti i soggetti potenzialmente interessati all’installazione di impianti pubblicitari all’interno del Comune, le esigenze di certezza dei tempi di approvazione degli atti generali, nonché di tutela della libertà di iniziativa economica privata potendo i singoli operatori del settore agire a loro tutela attraverso l’azione ex artt. 31 e 117 cpa avverso il silenzio dell’amministrazione in ordine all’approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari;
- questa impostazione è, del resto, coerente con la ricostruzione del quadro normativo offerta dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 355/2002 la quale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 36, comma 8, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, che era stata sollevata per il ritenuto contrasto della norma con l’art. 41 Cost. in relazione al divieto da essa previsto in capo ai Comuni di autorizzare l'installazione di nuovi impianti pubblicitari fino all'approvazione del regolamento comunale e del piano generale degli impianti. Nell’occasione la Consulta ha osservato che: “La tutela degli interessi pubblici presenti nella attività pubblicitaria effettuata mediante l'installazione di cartelloni si articola (…), nel decreto legislativo n. 507 del 1993, in un duplice livello di intervento: l'uno, di carattere generale e pianificatorio, mirante ad escludere che le autorizzazioni possano essere rilasciate dalle amministrazioni comunali in maniera casuale, arbitraria e comunque senza una chiara visione dell'assetto del territorio e delle sue caratteristiche abitative, estetiche, ambientali e di viabilità; l'altro, a contenuto particolare e concreto, in sede di provvedimento autorizzatorio, con il quale le diverse istanze dei privati vengono ponderate alla luce delle previsioni di piano e solo se sono conformi a tali previsioni possono essere soddisfatte”. Tanto premesso ha, altresì, affermato che sarebbe erronea la premessa interpretativa dalla quale il Tribunale remittente ha preso le mosse per sollevare la questione di legittimità costituzionale, ossia che l'anzidetta disciplina non conterrebbe un termine entro il quale i Comuni debbano adottare il piano generale degli impianti, poiché, in sua assenza, trova comunque applicazione il termine generale per la conclusione dei procedimenti amministrativi previsto dall'art. 2, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. La Corte ha, altresì, ricordato, che, in base alla sua stessa giurisprudenza, costituisce principio generale quello secondo cui la mancata osservanza del termine a provvedere “non comporta la decadenza dal potere, ma vale a connotare in termini di illegittimità il comportamento della pubblica amministrazione, nei confronti del quale i soggetti interessati alla conclusione del procedimento possono insorgere utilizzando, per la tutela della propria situazione soggettiva, tutti i rimedi che l'ordinamento appresta in via generale in simili ipotesi (dal risarcimento del danno all'esecuzione del giudicato che abbia accertato l'inadempienza della pubblica amministrazione)” di talchè “Il fatto che nel quadro normativo poc'anzi delineato sia comunque individuabile un termine entro il quale il Comune deve dotarsi del piano generale degli impianti e non resti senza sanzione l'eventuale inadempienza, consente di concludere che al diritto di iniziativa economica è assicurata una protezione adeguata e pertanto di escludere che i privati possano essere autorizzati alla installazione di cartelli pubblicitari in mancanza di pianificazione territoriale. L'opposta opinione comporterebbe la completa vanificazione di quel livello generale di tutela degli svariati interessi pubblici sui quali questo tipo di attività potenzialmente incide, livello che costituisce il tratto caratterizzante della disciplina censurata. Essa, lungi dal contrastare con l'art. 41 della Costituzione, introduce nei confronti dell'iniziativa economica un limite non irragionevole, preordinato com'è alla salvaguardia di una pluralità di beni di rilievo costituzionale, quali l'ambiente, l'arte, il paesaggio, la sicurezza della viabilità”;
- calando tale ricostruzione al caso di specie, deve ritenersi che, in mancanza del piano generale degli impianti pubblicitari, il Comune di Rieti non potesse rilasciare né prorogare le autorizzazioni richieste dalla parte ricorrente ostandovi il disposto del menzionato art. 36 comma 8 d. lgs. n. 507/93;
- in questo senso si è espresso, del resto, anche il giudice di appello il quale, richiamando la sentenza del giudice a quo , ha evidenziato che “ in assenza di precise scelte compiute a monte (in sede di pianificazione), non potrebbe orientarsi l'attività autorizzatoria in maniera coerente con l'esigenza di un'equilibrata protezione della variegata trama dei molteplici interessi – di natura urbanistica, edilizia, economica, culturale, viaria – tra loro interferenti e che in diversa misura vengono in rilievo nell’attività pubblicitaria” (Cons. Stato n. 7790/2023);
- quanto fin qui evidenziato, palesa la natura vincolata e la correttezza sostanziale del provvedimento impugnato e la conseguente impossibilità di attribuire valenza caducante alla prospettata violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/90, stante la natura procedimentale del vizio dedotto, così come previsto dall’art. 21 octies comma 2 l. n. 241/90;
- per questi motivi, il ricorso è infondato e deve essere respinto;
- il Tribunale ritiene di non emettere alcuna statuizione in ordine alle spese di lite stante la mancata costituzione dell’ente intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definendo il giudizio, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
HE RA, Presidente, Estensore
Giuseppe Licheri, Primo Referendario
Christian Corbi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| HE RA |
IL SEGRETARIO