Sentenza breve 10 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 10/01/2022, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/01/2022
N. 00166/2022 REG.PROV.COLL.
N. 05319/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5319 del 2021, proposto da
NN IE, rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Cantiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Casal Di Principe, Corso Umberto I, 360;
contro
Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Massimo Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza N. 12/2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giugliano in Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2022 la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio la Sig.ra IE ha impugnato l’ordinanza con la quale il Comune di Giugliano in Campania ha disposto la demolizione della struttura di circa 80 mq realizzata sul lastrico solare del fabbricato ubicato alla Via Santa Maria Goretti n. 8 del territorio comunale.
Con un unico motivo di ricorso la Sig.ra IE lamenta che il provvedimento gravato la indicherebbe come “committente” delle opere abusive, anziché come proprietaria, indentificando erroneamente un soggetto terzo quale titolare dell’immobile ove insisterebbe l’abuso: secondo la ricorrente ciò determinerebbe un dubbio nell’individuazione del soggetto sul quale graverebbe l’onere disposto dall’ente locale, nonché sull’identificazione dell’immobile al quale l’ordinanza si riferisce.
Si osserva, inoltre, che la zona B2- zona di completamento di primo grado-, nella quale l’immobile insiste secondo le previsioni del P.R.G. comunale, consentirebbe la realizzazione di quanto edificato.
Si è costituito in giudizio il Comune di Giugliano in Campania, chiedendo dichiararsi inammissibile la domanda cautelare e respingersi il gravame nel merito.
All’udienza camerale in data 7 gennaio 2022, fissata per la trattazione della domanda di sospensiva, il Presidente ha dato avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, giusto il disposto dell’art. 60 cpa.
2. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
Con il gravame in disamina la Sig.ra IE lamenta di essere stata individuata erroneamente, nell’ordinanza impugnata, quale committente delle opere abusive realizzate sul fabbricato alla Via Santa Maria Goretti n. 8, Parco Miriam, del territorio comunale: occorre rilevare, in proposito, come la ricorrente riconosca di essere proprietaria dell’immobile, ciò che, alla luce del chiaro disposto dell’art. 31 D.P.R. 380/2001, la include nel novero dei soggetti destinatari dell’ordine di demolizione impartito dal Comune. Ed infatti la norma citata, al comma 2, prevede: “ 2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3 ”. Dunque, non è dato apprezzare la lamentata illegittimità dell’atto gravato nella parte in cui esso pone a carico della ricorrente l’ordine di demolizione dell’abuso.
Occorre, peraltro, osservare che, pur essendo stato erroneamente indicato il proprietario dell’immobile, nessun serio dubbio può sussistere quanto all’individuazione dello stesso, alla luce della puntuale descrizione delle opere abusive contenuta nel titolo gravato: “ Trattasi di struttura realizzata sul lastrico solare del fabbricato di circa 80 mq, la stessa risulta avere una copertura con pannelli coibentati e finte tegole , intonacata esternamente, nr. 4 balconi con porte in ferro e n.1 finestra, nella stessa sono realizzati impianti idraulico ed elettrico, la struttura risulta suddivisa in salone/cucina, bagno e nr. 2 camere, non pavimentata ” ( cfr . all. 2 alla produzione di parte ricorrente); e, del resto, la ricorrente non ha dedotto che presso la sua proprietà non esista il manufatto in oggetto.
Neppure può dubitarsi dell’abusività dello stesso, essendo del tutto irrilevante quanto viene osservato in ricorso circa l’astratta compatibilità delle opere con le previsioni di piano vigenti per la zona di riferimento, essendo pacifico tra le parti che le stesse sono state eseguite senza il previo rilascio di titolo abilitativo.
2. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore della parte resistente, che si liquidano in euro 2.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
Antonella Lariccia, Primo Referendario
Daria Valletta, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO