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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 3471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3471 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2314/2019 R.G vertente
TRA
, CF , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso in virtù di procura allegata all'atto di appello dall'Avv. Giuseppe Aiello,
C.F. , ed elett.te dom.to presso il suo studio in Maddaloni CodiceFiscale_2
alla Via Roma n. 10 - fax n. 0823203188 - pec: Email_1
Appellante
CONTRO
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, , con sede in Maddaloni (CE), Via San Francesco Controparte_2
d'Assisi, 36, rapp.to e difeso in virtù di deliberazione della giunta comunale n. 118 del 25.06.19 e giusta procura in calce all'atto di costituzione in appello, dall'avv.
Stanislao Caporaso, (C.F. ), presso il quale elett.te domicilia in C.F._3
S.Maria C.V., Via Almirante n. 2 (FAX. 0823.1554543; PEC
Appellato Email_2
NONCHE'
in persona del Sindaco pro-tempore; Controparte_3
Appellato contumace
OGGETTO: impugnazione avverso la sentenza n. 3221/2018 del Tribunale di
S.M.C.V., pubblicata il 05.11.2018.
1 CONCLUSIONI:
Per : annullare e riformare la sentenza n. 3221/2018 Pt_1 Parte_1 del Tribunale di Santa Maria C.V. del 3.11.2018, pubblicata il 5.011.2018 e per l'effetto rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 913 del 2009 dichiarandolo esecutivo;
2) in subordine, considerato lo scioglimento dell' ” e il riparto dei Controparte_4 CP_5 debiti tra il e di condannare questi ultimi al Controparte_1 Controparte_3 pagamento in favore dell'appellante della somma di € 37.800,00 oltre interessi successivi di cui 1/3 a carico del e 2/3 a carico del Controparte_3 CP_1
3) in ulteriore subordine, condannare il e il
[...] Controparte_1 [...]
al pagamento in favore dell'appellante nella misura rispettivamente di Controparte_6
2/3 e di 1/3, della somma lorda di € 16.200,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria per
l'attività prestata dal 1.4.2006 al 31.12.2006, ovvero di quella somma che dovesse emergere dagli atti depositati. 4) Vinte le spese del doppio grado di giudizio”.
- Per il “1) rigettare la domanda introdotta con il Controparte_1 gravame, perché infondata sia in fatto che in diritto confermando la sentenza n. 3221/2018 qui impugnata;
2) vinte le spese e competenze del presente grado di giudizio.
Svolgimento del processo
Primo grado: procedimento monitorio e di opposizione.
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 09.07.2009 ed iscritto a ruolo con n.r.g. 1278/2009 il sig. adiva il Tribunale di Santa Maria Parte_1
C.V. – Sezione distaccata di Caserta, esponendo quanto segue:
- il 03.02.2003 veniva costituita l'unione “ Controparte_7 CP_3
e per la gestione associata dei servizi ambientali;
[...] Controparte_8
- con delibera del 10.09.2003 la suddetta Unione dei Comuni costituiva un'unità di progetto finalizzata a garantire la funzionalità del nuovo ente nella quale sarebbe confluito il personale degli Uffici dei Comuni partecipanti;
- con due note del 2003 il Presidente dell' individuava i Controparte_4 dirigenti, i segretari ed i funzionari cui attribuire i compiti dell'unità di progetto ricomprendendo tra questi quale dirigente avvocato del Parte_1
Controparte_1
2 - con delibera n. 5 del 26.11.2003 la Giunta dell'Unione dei Comuni determinava il compenso mensile per lo svolgimento dell'incarico sopra indicato in euro 1.800,00;
- con decreto presidenziale del 08.03.2006 veniva sciolta l'unità di progetto della quale il ricorrente faceva parte, con decorrenza dal 1° aprile 2006;
- con delibera n. 7 del 15.03.2006 la Giunta dell' affidava a Controparte_4
l'attività amministrativa e gestionale dell' nonché Parte_1 CP_4
la gestione dei rapporti tra l' e l' a fronte del compenso CP_4 Controparte_9
di euro 1.800,00 mensili;
- con una lettera prot. n. 80 del 09.02.2009 sottoscritta dal Presidente dell'Unione e comunicata a mezzo fax il 06.05.2009, l'unione dei Comuni riconosceva che l'incarico conferito a era stato espletato sino alla data del 31.12.2007; Parte_1
- per l'attività svolta per l'Unione dal 01.04.2006 al 31.12.2007 Parte_1
non aveva ricevuto compenso rimanendo creditore della somma di
[...]
€37.800,00 sicché, stante il mancato riscontro ai solleciti di pagamento, chiedeva che il Tribunale ingiungesse all'Unione “ ” il pagamento in suo CP_4 CP_5
favore della somma indicata oltre interessi, rivalutazione ed onorari di causa.
Con decreto del 23.07.2009 n. 913/2019 il Tribunale adito accoglieva il ricorso ed ingiungeva all'Unione dei Comuni “Calatia” di pagare a Parte_1
l'importo di € 37.800,00 oltre interessi, oltre euro 178,00 per esborsi, euro 245,00 per diritti ed euro 270,00 per onorario.
Il decreto ingiuntivo veniva notificato il 02.09.2009.
Con opposizione notificata il 22.10.2009, iscritta a ruolo sub nrg 701334/2009,
l'Unione dei Comuni Calatia chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo n. 913/09 o, in via sussidiaria, limitare la pretesa di controparte ad euro 16.200,00 per il solo periodo dal 01.04.2006 al 31.12.2006 come da delibera n. 7 del 15.03.2006, oltre competenze e spese di giudizio deducendo che:
- nonostante il provvedimento di conferimento dell'incarico del 15.03.2006 Pt_1
non eseguiva le mansioni affidategli senza presentarsi neanche un giorno
[...]
presso la sede dell' giusto registro determine dell' per gli anni CP_4 CP_4
2006-2007, da cui si evince l'assenza del nominativo dall'elenco dei Parte_1
3 proponenti;
- il 18.10.2005 l'Unione aveva affidato l'assistenza alla progettazione esecutiva del piano gestione rifiuti al consulente esterno ing. cui conferiva mandato Per_1 anche per la gestione dei rapporti con l' Controparte_9
- la lettera del 09.02.2009 era priva di valore probante in ordine al profilo temporale dell'attività effettivamente svolta.
Con comparsa di costituzione depositata il 12.02.2010 Parte_1
chiedeva il rigetto dell'opposizione e la provvisoria esecuzione del d.i. opposto;
in subordine la provvisoria esecuzione limitatamente alle somme relativa al periodo dal 01.04.2006 al 31.12.2006 pari ad euro 16.200,00; con vittoria di spese ed onorario
IV : il difetto di legittimazione processuale dell'opponente ex art. 75 c.p.c. e,
l'invalidità della opposizione, mancando agli atti la delibera autorizzativa della
Giunta dell'Unione al Presidente a stare in giudizio in nome e per conto dell'Unione stessa;
- il difetto assoluto di procura al difensore costituito per l'Unione, per il medesimo motivo di cui sopra;
- la tardività dell'opposizione eseguita il 28.10.2009 oltre quindi i 40 giorni dalla notifica del d.i. avvenuta il 10.09.2009;
- l'irrilevanza dell'assenza del nominativo di nel registro delle Parte_1
determine, poiché l'attività posta in essere dall'opposto si concretizzava in “pareri e consulenze richieste sia dai consiglieri che dallo stesso Presidente dell'Unione dei
Comuni”.
Concessi i termini ex 183 VI comma c.p.c., negata la provvisoria esecuzione del
D.I. opposto, non ammessi i mezzi istruttori e ritenuta la causa documentalmente provata, il GU rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more, si verificava lo scioglimento dell'Unione dei Comuni a seguito CP_5
della quale, in virtù dell'art. 6 comma IV dello Statuto dell'Unione, i rapporti giuridici dell'ente venivano trasferiti ai Comuni di Maddaloni e CP_3
in ragione della popolazione residente;
con interruzione del processo.
[...]
4 A seguito di riassunzione da parte del Controparte_3
(limitatamente alla misura di 1/3 dell'importo opposto per € 12.600,00) e del
(limitatamente alla misura di 2/3 dell'importo opposto, Controparte_1 pari ad € 25.200,00) sulle conclusioni e repliche depositate dalle parti la causa veniva riservata in decisione.
Con sentenza numero 3221/2018 resa in data 5.1.2018 il Tribunale di S.M.C.V. così decideva: “a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
913/2009; b) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio”.
GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto notificato a mezzo PEC il 02.05.2019, iscritto a ruolo sub n.r.g. 2314/2019,
impugnava la sentenza n. 3221/2018 emessa dal Parte_1
Tribunale di S.M.C.V. chiedendone la riforma, con rigetto dell'opposizione con dichiarazione di esecutorietà del d.i. opposto il cui importo andava ripartito tra i
Comuni risultanti dallo scioglimento dell'Unione. In subordine, chiedeva condannarsi il nella misura di 2/3 ed il Controparte_1 [...]
nella misura di 1/3 al pagamento di euro 16.2000,00 per l'attività Controparte_6
prestata dal medesimo dal 01.04.2006 al 31.12.2006.
Il 29.07.2019 si costituiva il ccependo: Controparte_1
- in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342
c.p.c.;
- nel merito, evidenziava che il Tribunale aveva correttamente rigettato le richieste dell'appellante, rilevando che per il periodo dal 31.12.2006 e fino al 31.12.2007, non vi era stato alcun incarico formale conferito da parte dell'Unione “Calatia” all'avv.
, che la circostanza era stata confermata dallo stesso il Parte_1 Parte_1
quale riconduceva la prova dell'espletata attività nel periodo suddetto alla lettera del 09.02.2009, priva di precisa indicazione del credito spettante all'opposto e dell'attività espletata;
- quanto al periodo intercorso tra il 01.04.2006 ed il 31.12.2006 il CP_1
contestava l'assenza di qualsiasi attività svolta dal , che comunque Parte_1
5 non era provata;
- sottolineava che dal 18.10.2005 l'Unione “Calatia” affidava ad un consulente esterno, nella persona del prof. ing. , l'assistenza di progettazione Persona_2 esecutiva del piano di gestione dei rifiuti nonché la gestione dei rapporti con l'
[...]
facendo venir meno sin dall'aprile del 2006, l'esigenza di una Controparte_9
figura professionale con le mansioni affidate all'avv. . Parte_1
Con Ordinanza del 02.10.2019 la Corte di Appello, vista la mancata costituzione del non rinvenuta agli atti la prova Controparte_3 dell'avvenuta notifica, onerava parte appellante al relativo deposito rinviando all'uopo all'udienza del 13.12.2009.
L'appellante in data 09.12.2019 depositava autodichiarazione certificativa della regolarità delle notifiche eseguite a mezzo pec, indicando il codice identificativo
“opec 2891.20190502180009.20863.493.1.68” della notifica telematica al CP_1
Maddaloni nonché il codice identificativo: opec
2891.20190502180446.08533.568.2.67 della notifica telematica al
[...]
; in subordine, chiedeva essere autorizzato alla rinotifica per Controparte_3 integrazione del contraddittorio.
Depositate le note scritte dalle parti costituite, la causa in data 14.01.2025 veniva rimessa in decisione con i termini 190 c.p.c. Le parti depositavano memorie conclusionali e repliche.
Ciò posto, va dichiarata la tempestività dell'appello introdotto con atto notificato a mezzo Pec il 02.05.2019 a fronte della sentenza n. 3221/2018, emessa il
05.11.2018, non notificata, nel rispetto del termine previsto dall'art 327 cpc.
Va dichiarata inoltre la regolarità delle notifiche depositate agli atti telematicamente in uno all'atto di appello, effettuate presso il domicilio telematico in data 02.05.2019. Email_1
Va dichiarata la contumacia del . Controparte_6
In via preliminare occorre disattendere le eccezioni in rito sollevate da parte appellata. Invero, non si ravvisano gli estremi della violazione dell'articolo 342
6 cpc, come novellato nel 2012, avendo l'appellante individuato in modo chiaro ed esauriente la materia del contendere devoluta al giudice di appello atteso che le censure in esso contenute hanno investito puntualmente il "decisum" di primo grado, con specificazione dei motivi per i quali la decisione impugnata è stata intesa come erronea e da riformare (cfr., tra le tante, Cass n. 359/2005, e, successivamente, anche SU n. 7074/2017).
Con riferimento all'esame nel merito dell'unico motivo di appello, censura l'erroneità della decisione laddove statuisce che Parte_1
“relativamente al periodo successivo al 31.12.2006 e fino al 31.12.2007 non sussiste alcun incarico formale da parte dell'Unione” nonché laddove precisa che, per il periodo dal
01.04.2006 al 31.12.2006, “l'opposto non ha fornito prova di aver espletato attività, come conferitagli con la detta delibera”.
Deduce l'appellante che, in relazione all'incarico svolto dal 01.04.2006 al
31.12.2006, la prova andava ravvisata nella Delibera n. 7 del 15.03.2006 e, per il periodo successivo, nella missiva del 09.02.2009, a firma del Presidente dell'Unione , ove è scritto: “tali attività sono state espletate dalla S.V. Testimone_1 fino alla data del 31.12.2007”.
Il motivo è infondato.
Invero, la pretesa del di ricostruire un valido iter di formazione della Parte_1
volontà negoziale del ravvisando l'incontro delle volontà Controparte_1
delle parti, asseritamente espresso in forma scritta con i due documenti citati materialmente e cronologicamente distinti ma inscindibilmente collegati (delibera n. 7 del 15.03.2006 -che specificava in linea di massima l'incarico conferito e missiva del 09.02.2009 a firma del Presidente dell'Unione dei Comuni Calatia - quale riconoscimento del debito vantato dal professionista in danno della PA) si scontra con la necessità sia della forma scritta che della chiara e contestuale formazione della volontà contrattuale delle parti richiesta nell'ambito dei rapporti con la PA.
7 Ed invero, come ha chiarito da tempo la giurisprudenza di legittimità (ex plurimis
Cass. civ. sezione 3^ n. 1702 del 26 gennaio 2006, sezione 1^ n. 1167 del 17 gennaio
2013 e n. 1752 del 26 gennaio 2007) per il contratto d'opera professionale, quando ne sia parte committente una P.A., anche qualora essa agisca "iure privatorum", in ottemperanza al disposto del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17, è richiesta la forma scritta "ad substantiam" quale strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitrii, sia della collettività perché agevola e favorisce l'espletamento della funzione di controllo del rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. fissati dall'art. 97 Cost.
Ne segue che il contratto tra professionista e PA deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione anche del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi. Solo in presenza di tali requisiti formali ne discenderà la concreta instaurazione del rapporto con specificazione delle pattuizioni riguardanti la prestazione da rendere ed il compenso da corrispondere.
Di conseguenza, in mancanza del documento scritto, ai fini d'una valida conclusione del contratto rimane del tutto irrilevante l'esistenza d'una deliberazione con la quale l'organo collegiale dell'Ente abbia conferito un incarico ad un professionista, ovvero ne abbia autorizzato il conferimento, ove essa non risulti tradotta nel necessario distinto ed autonomo documento sottoscritto dal rappresentante esterno dell'Ente e dal professionista. Invero la delibera non costituisce una proposta contrattuale nei confronti del professionista ma un mero atto con efficacia interna all'Ente, ha solo natura autorizzatoria ed ha quale unico destinatario il diverso organo legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno dell'ente amministrativo (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24826 del 24/11/2005 nonché I sez. 24679/13 nonché Cass. 21.11.03 n. 17695, 21.5.03 n. 7962, 8.3.00 n.
2619, 2.11.98 n. 10956, 23.7.98 n. 7245, 14.2.97 n. 649, 12.5.95 n. 5179, 27.6.94 n. 6182,
27.5.87 n. 4742)
Né è condivisibile la ricostruzione della fattispecie in esame, suggerita
8 dall'appellante, in deroga ai principi sopra evidenziati, in ragione del preesistente rapporto di pubblico impiegato tra l'appellante ed il Parte_1 CP_1
circostanza che impedirebbe potersi applicare sic et simpliciter la
[...] normativa e la giurisprudenza in tema di conferimento d'incarico dalla PA .
Ed invero, anche per la configurabilità del rapporto di collaborazione tra l'Unione dei Comuni Calatia ed il dipendente comunale è sempre necessario un atto formale di nomina nonché l'autorizzazione scritta dell'Ente di provenienza.
È noto, infatti, che i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente od esercitare attività imprenditoriali. Per contro, possono svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti, pubblici o privati, solo se autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.(art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001). Ne segue che lo svolgimento di incarichi extraistituzionali retribuiti da parte di dipendenti della P.A. è condizionato alla previa autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001, con la conseguenza che la violazione di siffatta prescrizione non può essere sanata da un'autorizzazione successiva (ora per allora), stante la specificità del rapporto di pubblico impiego e la necessità di verificare "ex ante" la compatibilità tra l'incarico esterno e le funzioni istituzionali.
Nel caso che ci occupa manca sia il provvedimento d'incarico antecedente (vi è solo la delibera quale espressione della volontà dell'Ente) che la successiva autorizzazione.
La conclusione non muta anche qualora si volesse attribuire alla nota del
Presidente dell'Unione valenza di riconoscimento del debito assunto dalla PA.
Ed invero la Suprema Corte ha affermato che il riconoscimento del debito, pur atto unilaterale, richiede che chi lo effettua abbia la disponibilità del negozio giuridico o dell'atto cui esso si riferisce. Qualora il riconoscimento avvenga nell'ambito del diritto amministrativo, vi è necessità di un'idonea manifestazione di volontà adottata nelle forme di legge, potendo l'amministrazione obbligarsi solo nelle forme consentite e con assoggettamento dell'atto al riscontro di legittimità della Corte dei
9 conti. (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 1834 del 21/06/1974). Nel caso di specie, la nota, sia pure a firma del Presidente dell'Unione Comuni Calatia, non è valida espressione della volontà dell'Ente emittente non essendo il Presidente l'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi.
Per le argomentazioni fin qui svolte la sentenza di primo grado merita di essere confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate con riguardo ai valori medi del DM n. 147/22, esclusa la fase istruttoria non presente in appello, in €
3966,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge in favore del comune di
Maddaloni. Nulla con riguardo al non costituito. Controparte_3
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 3221/2018 del Tribunale di Santa Maria C.V., pubblicata il 05.11.2018. tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'impugnazione ;
2) condanna alla refusione delle spese di lite in Parte_1
favore del in persona del Sindaco p.t. che liquida Controparte_1 in € 3966,00 per compensi professionali oltre spese generali iva e cpa come per legge.
3) Nulla con riguardo al non costituito. Controparte_3
4) Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico dell'appellante
. Parte_1
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Il provvedimento è stato redatto, anche per la parte motiva, con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.ssa Sara Galletta.
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