TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 12213/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice, dott.sa Silvia ANTONIONI all'udienza del 13.1.2025, ha pronunciato, dandone pubblica lettura, la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
, rappresentato e difeso congiuntamente dall' Parte_1
Avv. Paolo Palma e dall'Avv. Elisa Cacciato Insilla per procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale sito in Roma, in Viale
Angelico, 70
RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Roma, presso la CP_1
sede Roma Flaminio, via Giulio Romano 46, rappresentato e difeso CP_1
dal funzionario Giulia Moretti
RESISTENTE
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi a questo Tribunale, l' per ottenere il pagamento dei CP_1
ratei dell'indennità di accompagno ex art. 1 L. 18/80, beneficio il diritto al quale gli era stato riconosciuto con decreto di omologa del 13.9.2023 del
Tribunale di Roma con decorrenza dall'1.1.2023.
L' costituendosi in giudizio, comunicava il già avvenuto CP_1
riconoscimento della prestazione in data 9/10/2023 e la sua avvenuta liquidazione in data 2/11/2023, prima del deposito del ricorso. Chiedeva dunque dichiararsi la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese.
All'udienza del 13.1.2025 parte ricorrente insisteva nella richiesta di condanna dell' al pagamento degli accessori, non liquidati dall e CP_1 CP_1
nella condanna dell'istituto alle spese di giudizio.
L' dal canto suo, insisteva nella condanna alle spese del ricorrente. CP_1
La causa, di natura documentale, era dunque decisa con la presente sentenza della quale era data pubblica lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il giudicante che, atteso l'intervenuto pagamento da parte dell' già in un tempo precedente il deposito dell'odierno ricorso, dei CP_1
ratei arretrati della prestazione riconosciuta al ricorrente, è cessata tra le parti la materia del contendere in ordine all'ammontare dovuto per sorte.
2 L' va nondimeno condannato al pagamento degli interessi sui ratei CP_1
pregressi dal 121° giorno successivo a quello di riconoscimento del diritto dalle singole scadenze fino al soddisfo.
L'avvenuto pagamento della prestazione già prima del deposito del ricorso
(cfr. attestazione prodotta dall' , formulato con la richiesta della CP_1
condanna dell' a pagare, invece, l'intera sorte, in una con la CP_2
mancata comunicazione della avvenuta liquidazione (e relativo pagamento) da parte dell' , integrano giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere sull'ammontare relativo alla sorte dei ratei pregressi;
- condanna l' a corrispondere gli interessi sui ratei pregressi CP_1
dal 121° giorno successivo a quello di riconoscimento del diritto dalle singole scadenze fino al soddisfo:
- compensa le spese di lite tra le parti di causa.
Roma, 13.1.2025
Il Giudice
Silvia Antonioni
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice, dott.sa Silvia ANTONIONI all'udienza del 13.1.2025, ha pronunciato, dandone pubblica lettura, la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
, rappresentato e difeso congiuntamente dall' Parte_1
Avv. Paolo Palma e dall'Avv. Elisa Cacciato Insilla per procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale sito in Roma, in Viale
Angelico, 70
RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Roma, presso la CP_1
sede Roma Flaminio, via Giulio Romano 46, rappresentato e difeso CP_1
dal funzionario Giulia Moretti
RESISTENTE
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi a questo Tribunale, l' per ottenere il pagamento dei CP_1
ratei dell'indennità di accompagno ex art. 1 L. 18/80, beneficio il diritto al quale gli era stato riconosciuto con decreto di omologa del 13.9.2023 del
Tribunale di Roma con decorrenza dall'1.1.2023.
L' costituendosi in giudizio, comunicava il già avvenuto CP_1
riconoscimento della prestazione in data 9/10/2023 e la sua avvenuta liquidazione in data 2/11/2023, prima del deposito del ricorso. Chiedeva dunque dichiararsi la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese.
All'udienza del 13.1.2025 parte ricorrente insisteva nella richiesta di condanna dell' al pagamento degli accessori, non liquidati dall e CP_1 CP_1
nella condanna dell'istituto alle spese di giudizio.
L' dal canto suo, insisteva nella condanna alle spese del ricorrente. CP_1
La causa, di natura documentale, era dunque decisa con la presente sentenza della quale era data pubblica lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il giudicante che, atteso l'intervenuto pagamento da parte dell' già in un tempo precedente il deposito dell'odierno ricorso, dei CP_1
ratei arretrati della prestazione riconosciuta al ricorrente, è cessata tra le parti la materia del contendere in ordine all'ammontare dovuto per sorte.
2 L' va nondimeno condannato al pagamento degli interessi sui ratei CP_1
pregressi dal 121° giorno successivo a quello di riconoscimento del diritto dalle singole scadenze fino al soddisfo.
L'avvenuto pagamento della prestazione già prima del deposito del ricorso
(cfr. attestazione prodotta dall' , formulato con la richiesta della CP_1
condanna dell' a pagare, invece, l'intera sorte, in una con la CP_2
mancata comunicazione della avvenuta liquidazione (e relativo pagamento) da parte dell' , integrano giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere sull'ammontare relativo alla sorte dei ratei pregressi;
- condanna l' a corrispondere gli interessi sui ratei pregressi CP_1
dal 121° giorno successivo a quello di riconoscimento del diritto dalle singole scadenze fino al soddisfo:
- compensa le spese di lite tra le parti di causa.
Roma, 13.1.2025
Il Giudice
Silvia Antonioni
3