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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/03/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
nel procedimento iscritto al n. R.G. 9692/2023 promosso con ricorso da
(C.F.: ), nata il [...] in [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]220, Parque Campolim
(C.F.: ), nato il [...] in [...] e ivi residente in [...]Parte_2 C.F._2
Antonio Perez Hernandes 605, apto. 172, Bairro Campolim,
[...]
(C.F.: , nata il [...] in [...] e ivi Parte_3 C.F._3
residente in [...]. Lago Azul 18, setor 04 – CP_1 Parte_4
(C.F.: ), nato il [...] in [...] e ivi
[...] C.F._4
residente in [...]296, CJ, 903, Bela Vista, Sao Paulo-SP
(C.F.: ), nato il [...] in [...] e ivi Parte_5 C.F._5
residente in [...]220, Parque Campolim,
(C.F.: ), nato il [...] in [...] e ivi residente Parte_6 C.F._6
in Rua Antonio Perez Hernandes 605, apto. 172, Bairro Campolim,
[...]
(C.F.: , nato il [...] in [...] e ivi Parte_7 C.F._7
residente in [...]605, apto. 172, Bairro Campolim,
[...]
(C.F.: ), nata il [...] in [...] e ivi Parte_8 C.F._8
residente in [...]267 Centro, Catanduva/SP
1 (C.F.: , nato il [...] in [...] e ivi Parte_9 C.F._9
residente in [...]345, apto. 31, Campestre, Santo Andre/SP, minorenne rappresentato dai genitori Parte_3 Persona_1
tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Mario Fani 20, cap 00135, presso lo studio dell'Avv. Gianluca De Micco Padula, C.F. dal quale sono C.F._10
rappresentanti e difesi d'intesa con l'Avv. stabilito Alessandra Moraes De Alvarenga
Rangel, C.F. C.F._11
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2
contumace nonché con
MINISTERO CP_3
Interventore ex lege
In punto: diritti di cittadinanza
Il Giudice monocratico, dott.ssa Sabina Rubini, all'esito della discussione all'udienza telematica del 16 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 7 luglio 2023, i ricorrenti, cittadini brasiliani, nati a residenti in [...], hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti, in linea retta, di , Persona_2
cittadino italiano, nato il [...] nel Comune di Cordignano (TV) da Per_3
e . I ricorrenti, ad integrazione della domanda, esponevano che
[...] Persona_4
si trasferiva in Brasile, ove nel 1940 sposava e che Persona_2 Per_2 CP_4
dalla loro unione nasceva, nel 1941, che, a sua volta, nel 1962, sposava Persona_5
. Dalla predetta unione, nascevano: Persona_6
2 - il 23/09/1964 che nel 1997 sposava e dalla Parte_2 Parte_10
loro unione nascevano il 12/12/1998 il 26/11/2001 Parte_6 [...]
il 01/09/2003 Parte_7 Parte_8
- il 07/05/1963 che nel 1981 sposava e dalla loro Parte_1 Persona_7
unione nascevano il 30/03/1987 e il 22/04/1991 Parte_4 Parte_5
;
[...]
- Il 13/03/1969 che nel 2005 sposava e dalla loro Parte_3 Persona_1
unione nasceva, il 11/05/2011, Parte_9
Deducevano, infine, i ricorrenti che decedeva in Brasile nel 1973, senza Persona_2
mai acquisire la cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione e che, pertanto, mantenendo la cittadinanza d'origine l'ha trasmessa, iure sanguinis, senza soluzione di continuità, ai propri discendenti fino agli odierni ricorrenti.
I ricorrenti hanno adito il Tribunale adducendo di non essendo riusciti ad ottenere alcun appuntamento presso i Consolati competenti di San Paolo, di Curitiba e Porto Alegre, a
Pt_1 causa della situazione di paralisi in cui versano tutti i d in Brasile, Parte_11
che prevedono liste di attesa di almeno dieci anni per poter esaminare le richieste di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Il resistente, regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito e va CP_2
dichiarato contumace.
Gli atti sono stati comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del
3 presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al
Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino,
a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del
1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano”, a prescindere dal luogo di nascita, principio che veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, che, inoltre, intendendo garantire ai figli dei nostri emigrati il mantenimento del legame con il
Paese di origine degli ascendenti, all'art. 7 stabiliva che il figlio di italiano nato in [...] estero, che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, poteva conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. Si ricorda, che la legge 555/1912 ha subito delle modifiche per effetto delle pronunce della Corte
Costituzionale n. 30/1983, che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e n. 151/1975, che ha dichiarato contrario ai dettami costituzionali la disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Nel recepire detta modifica operata dalla Corte
Costituzionale, il legislatore, con la Legge n. 123 del 21.04.1983, all'art. 5, aveva previsto che: “E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina” ed ha abrogato le norme con essa incompatibili. Da ultimo, è intervenuta la Legge n. 91 del 05.02.1992, che all'art. 1 n. 1 lett. a) ha ribadito che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Ne consegue, che per essere
4 riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di
Pt_1 registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] al richiedente.
Ciò premesso, si rileva che, secondo quanto emerge dalla documentazione allegata al ricorso, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso e ciò comprova che ricorrenti sono nipoti e pronipoti di
Si osserva che non è di ostacolo alla ricostruzione dell'albero genealogico Persona_2
il fatto che vi siano delle differenze nei nomi e cognomi e che l'originario cognome sia mutato, da ritenersi dovuto ad errori di trascrizione causate dalla scarsa alfabetizzazione dei dichiaranti e dei riceventi nei tempi meno recenti e all'adattamento alla lingua portoghese;
non vi è, infatti, dubbio che si tratti degli avi dei ricorrenti, attesa la corrispondenza dei nomi dei genitori e dei nonni.
Risulta, inoltre, dal doc. 2, che l'avo in questione è deceduto senza acquisire la cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, avendola, quindi, trasmessa iure sanguinis al figlio , che l'ha a sua volta trasmessa ai suoi Per_5
discendenti, senza soluzione di continuità fino agli odierni ricorrenti, secondo la linea di discendenza indicata nel ricorso, anche se i medesimi hanno acquisito anche la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza involontaria del fatto di essere nati in un paese che applica il principio dello ius soli.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass.
25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne abbia fatto CP_2
eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione e, conseguentemente, i ricorrenti avrebbero potuto rivolgersi al competente per Per_8
ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana. Si rileva, peraltro, che è fatto notorio che tutti i in Brasile versino da anni in uno stato di paralisi, che comporta Parte_13
5 una prospettiva di attesa per il primo esame della domanda di oltre dieci anni, come peraltro documentato dai ricorrenti. Sul punto si osserva che il decorso di un lasso temporale irragionevole, quale quello che si incontra in sede consolare, comporta, comporta senza dubbio una lesione dell'interesse stesso ed equivale ad un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Alla luce della normativa citata e della documentazione in atti, deve, pertanto, essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti indicati in epigrafe cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Sussistono validi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, considerata la mancata costituzione del e la non opposizione del P.M. e tenuto Controparte_2
conto che l'enorme quantità di domande presentata presso i competenti consolati giustifica la mancata evasione delle domande in tempi normali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti, come sopra indicati, sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano. Persona_2
- Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente Controparte_2
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Venezia, il 6 marzo 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini
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