Articolo 1 della Legge 8 giugno 1949, n. 406
Articolo 2
Versione
31 luglio 1949
Art. 1.
E' autorizzato un contributo straordinario di lire 7.000.000 per l'esercizio finanziario 1948-49 a favore dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero.
Entrata in vigore il 31 luglio 1949