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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 20/11/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Erika Capanna Piscè, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 815/2017 r.g. e vertente
TRA
, con il patrocinio degli avv. EUFEMIA GENNARO e CIPOLLETTI Parte_1
MONICA
ATTORE
E
, con il patrocinio dell'avv. LESSIANI Controparte_1 CP_2
ON
CONVENUTI
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_3 patrocinio dell'avv. COLITTI ROBERTA
pagina 1 di 15 ER CH
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta, depositate per l'udienza del 29.5.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 8.3.2017, conveniva in giudizio Parte_1
ed per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1 CP_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito accertare per tutti i motivi indicati nel presente atto
l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole dei convenuti avvocati e Controparte_1
nello svolgimento del loro mandato difensivo conferito dall'attore, come sopra CP_2 richiamato e per l'effetto condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal sig. patrimoniali e non patrimoniali, presenti futuri, se Parte_1 del caso e dunque in via subordinata anche per perdita di “ chance”, nella misura minima qui prudenzialmente indicata in euro 313.123,45 (trecentotredicimilacentoventitre/45) come da perizia di parte prodotta o di quella maggiore o minore che a seguito dell'istruttoria del giudizio sarà ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del giudice adito ed anche secondo equità per la eventuale perdita di chance dell'attore che il giudice vorrà accertare per i motivi sopra esposti.
In ogni caso, con condanna delle controparti tutte in solido tra loro al rimborso delle spese legali compresi i compensi degli avvocati, le anticipazioni esenti il rimborso forfettario sulle spese generali al 15% ed ogni onere accessorio previsto dalla legge, da distrarsi in favore dei procuratori che sin da ora si dichiarano antistatari.”
A sostegno della domanda, premetteva di aver dato mandato agli avvocati e per CP_1 CP_2 promuovere, dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, l'impugnazione del licenziamento che il gli aveva intimato per superamento del periodo massimo di assenze Controparte_4 dal lavoro per malattia. Giudizio che si concludeva con sentenza di rigetto, passata in giudicato per mancata impugnazione.
pagina 2 di 15 L'attore si doleva di una serie di errori ed omissioni commessi dai legali convenuti, che avrebbero portato all'infausto esito del giudizio intrapreso, oltre alla mancanza di comunicazioni sull'andamento del processo e del suo esito, che gli avrebbe precluso la possibilità di interporre appello, nei termini di legge, avverso la sentenza di primo grado che rigettava l'impugnazione proposta.
L'attore deduceva che, a causa del comportamento dei convenuti, egli avrebbe subito un danno di carattere patrimoniale pari a complessivi € 313.123,45, al quale andava aggiunto un danno conseguente allo stato di profonda frustrazione in cui egli si trovava e spiegava pure che “secondo la giurisprudenza formatasi sotto la c.d. legge Pinto, ogni processo genera di norma ansia e malessere, a meno che ciò si debba escludere per la totale infondatezza delle proprie pretese”.
Con comparsa di risposta in data 14.7.2017 si costituivano i convenuti ed Controparte_1 [...]
, impugnando la domanda e contestando e confutando le contestazioni al loro operato, CP_2 chiedendo il rigetto di tutte le domande, in quanto infondate sia in fatto che in diritto.
Spiegavano che la domanda attorea si fondava su circostanze non vere, in punto di fatto, ed all'evidenza infondate, in punto di diritto, e ciò rendeva evidente il carattere temerario della lite, che giustificava l'affermazione della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in capo all'attore, che aveva agito in giudizio con malafede o colpa grave.
Esponevano comunque di aver rispettivamente stipulato polizze assicurative (n. 801675116, già n.
80097012, l'Avv. e n. 800970211 l'Avv. ) a copertura dei rischi derivanti da CP_2 CP_1 responsabilità professionale con la compagnia già Controparte_3 [...]
della quale chiedevano la chiamata in giudizio affinchè li tenesse indenni da Controparte_5 ogni conseguenza di caso di accoglimento della domanda.
Chiedevano pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e diritto della domanda attrice e per l'effetto rigettare integralmente tutte le domande formulate dall'attore;
-in subordine, per le causali sopra esposte, accertare e dichiarare che nessun danno ha subito
l'attore e che comunque nessun danno può essere riconosciuto in favore dell'attore stesso;
-in subordine, per il caso di soccombenza e con salvezza di gravame, dichiararsi la Compagnia
in persona del legale rappresentante, con sede in Milano alla Via Controparte_3
Certosa n. 222, obbligata a tenere indenne il convenuto in forza di “Polizza di Controparte_1
Assicurazione R.C. professionale-Professionista” n. 800970211 delle somme tutte che , per capitale, somme accessorie, spese, spese legali ed a qualsiasi altro titolo, esso convenuto fosse condannato a pagare all'attore Dr. , nonché dichiararsi che la medesima Parte_1
pagina 3 di 15 Compagnia in persona del legale rappresentante, con sede in Controparte_3
Milano alla Via Certosa n. 222, è obbligata a tenere indenne il convenuto in forza di CP_2
“Polizza di Assicurazione R.C. professionale – Professionista” n. 801675116, delle somme tutte che, per capitale, somme accessorie, spese, spese legali ed a qualsiasi altro titolo, esso convenuto fosse condannato a pagare all'attore Dr. . Parte_1
-con vittoria di spese di lite”.
Il Giudice disponeva quindi lo spostamento dell'udienza al fine di consentire la chiamata in causa del terzo.
I convenuti provvedevano a evocare in giudizio la Compagnia che si costituiva in Controparte_3 giudizio con comparsa in data 9.1.2018, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Rigettare le domande di garanzia spiegate nei confronti di questa terza chiamata per le motivazioni tutte suindicate;
-in via subordinata ed in caso di accoglimento anche parziale della domanda dell'attore, porre a carico della Comparente la somma ritenuta di giustizia, nei limiti dei massimali delle polizze, detratte le franchigie contrattuali e con esclusione delle spese di lite dei chiamanti, per tutto quanto suesposto;
-in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”.
Nel corso dell'istruttoria le parti provvedevano al deposito, nei termini assegnati, delle rispettive memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. e con successiva ordinanza in data 30.9.2019 il Giudice ammetteva la prova per interpello dei convenuti, la prova per testi articolata dai convenuti stessi e la prova contraria diretta sui capitoli avversari ammessi.
Venivano assunte le prove orali ammesse e con successiva ordinanza del 8.3.2023 il Giudice nominava CTU il dott. affinchè rispondesse ai seguenti quesiti: Persona_1
“1. Chiarisca se il licenziamento intimato al per superamento del periodo di comporto Parte_1 tenesse conto o meno dei permessi fruiti a titolo di congedo parentale straordinario nell'interesse della figlia e, quindi, se si riferisse ai soli giorni di malattia dell'attore;
2. chiarisca, inoltre, se, dalla visione della documentazione consegnata dall'attore agli avvocati convenuti in occasione della predisposizione del ricorso per l'impugnativa del licenziamento
(purchè presente agli atti del presente giudizio), potesse desumersi la fruizione, da parte del
di permessi di congedo straordinario parentale nell'interesse della figlia;
Parte_1
3. calcoli i giorni di malattia fruiti dall'attore nel triennio antecedente all'ultimo episodio morboso, ai fini della verifica del superamento del periodo di comporto contrattualmente previsto, tenendo
pagina 4 di 15 conto che detto calcolo andrà effettuato secondo il calendario comune ossia secondo il computo dei mesi, rapportati alla durata di 30 giorni ciascuno, per il principio desumibile dall'art. 2963 c.c., comma 4, e dall'art. 155 c.p.c., comma 2, fatta salva la diversa volontà delle parti sociali espressa appositamente nel c.c.n.l. di riferimento (Cass. nr. 13658 del 2015; Cass. 6554 del 2004; Cass. nr.
8358 del 1999, Cass. nr. 7925 del 1999, Cass. 12057 del 1995);
4. in caso di risposta affermativa al quesito n. 2, dica se il periodo di fruizione del congedo straordinario sia stato correttamente computato dal datore di lavoro all'atto del licenziamento ovvero se l'eventuale erroneo computo del medesimo possa aver inciso sulle ragioni dell'intimato licenziamento;
5. fornisca ogni ulteriore elemento utili ai fini istruttori”.
Con relazione del 15.3.2024 l'ausiliare rispondeva ai quesiti postigli.
Con decreto dell'11.7.2024 il Giudice, vista la CTU depositata e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 29.5.2025.
Per tale udienza, tenutasi con modalità cartolare, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e, all'esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
Orbene, giova premettere - in ordine alla fattispecie della responsabilità professionale dell'avvocato
– che rimanendo nell'ambito d'una concezione tradizionale del rapporto di prestazione d'opera intellettuale - non senza segnalare sin d'ora l'evoluzione determinatasi in materia nelle più recenti decisioni della giurisprudenza di legittimità - devesi considerare che le obbligazioni contratte nell'esercizio d'un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, s'impegna a svolgere detta attività onde porre in essere tutte le condizioni tecnicamente necessarie affinchè possa realizzarsi lo scopo perseguito dal cliente ma non affinché questi di fatto tale risultato consegua (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16023 del
2002).
A tal fine, trovando applicazione in subiecta materia il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, secondo comma, c.c. per il contraente tenuto ad una prestazione qualificata in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia previsto dal primo comma della stessa norma per il contraente tenuto ad una prestazione ordinaria, l'adempimento deve essere rapportato alla natura dell'attività esercitata, onde la diligenza da impiegare nello svolgimento dell'opera prestata in favore del cliente è quella sulla quale questi può fare affidamento secondo un criterio di normalità, id est la diligenza posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione tecnica e d'attenzione medie (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16023 del 2002).
pagina 5 di 15 La responsabilità del professionista, a sua volta, è di regola disciplinata dai principi comuni sulla responsabilità contrattuale del contraente tenuto ad una prestazione qualificata e può trovare fondamento in una gamma di condizioni soggettive sviluppantisi dalla semplice colpa lieve al dolo, criterio derogabile solo ove la prestazione professionale da eseguire in concreto comporti la soluzione di questioni tecniche di particolare difficoltà, nel qual caso la responsabilità si presenta attenuata potendosi configurare, giusta l'espressa previsione dell'art. 2236 CC applicabile in via di complementarità, nelle sole ipotesi di dolo o colpa grave (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16023 del
2002).
Peraltro, il fatto che la realizzazione del risultato perseguito dal cliente non costituisca oggetto della prestazione cui si è obbligato il professionista non esime quest'ultimo dal dovere di prospettare al cliente tutte le circostanze contrarie, che egli sia in grado d'ipotizzare in virtù di quella preparazione tecnica e di quell'esperienza medie costituenti l'imprescindibile fondamento e la condicio sine qua non dell'esercizio dell'attività secondo quanto sopra evidenziato, per le quali, nonostante il corretto svolgimento dell'attività promessa, l'esito di questa possa risultare ostacolato, di tal che si conseguano effetti inferiori al previsto, o vanificato, non conseguendosene alcuno, o persino sfavorevole, determinandosi una situazione deteriore rispetto a quella antecedente;
deve, infatti, il professionista porre il cliente in grado di decidere consapevolmente, sulla base di una valutazione ponderata di tutti gli elementi favorevoli e contrari della situazione dedotta in rapporto ragionevolmente prevedibili, se affrontare o meno i rischi, di varia natura a seconda dell'attività richiesta al professionista, ai quali questa lo esponga o possa eventualmente esporlo (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 16023 del 2002).
Riportando a tali principi, per quanto nella specie ne occupa, l'attività professionale dell'avvocato, devesi, dunque, considerare che questi s'impegna non tanto a conseguire il risultato positivo perseguito dal cliente, essendo incerto ed aleatorio l'esito del giudizio, quanto piuttosto a svolgere diligentemente la propria attività professionale ponendo in essere tutte le condizioni onde quel risultato possa essere conseguito;
per il che, l'accertamento dell'eventuale inadempienza dell'avvocato all'obbligazione assunta accettando l'incarico professionale conferitogli non può, di regola, essere basato sic et simpliciter sul mancato raggiungimento del risultato utile perseguito dal cliente, ma deve, viceversa, essere consequenziale agli esiti dell'indagine svolta in ordine all'eventuale violazione dei doveri posti dallo svolgimento dell'attività professionale ed, in particolare, del dovere di diligenza (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16023 del 2002).
Nell'ambito di quest'ultimo rientrano, a loro volta, i doveri d'informazione, di sollecitazione e di dissuasione, ai quali il professionista deve adempiere, così all'atto dell'assunzione dell'incarico come pagina 6 di 15 nel corso del suo svolgimento, prospettando, anzi tutto, al cliente le questioni di fatto e/o di diritto, rilevabili ab origine od insorte successivamente, riscontrate ostative al raggiungimento del risultato e/o comunque produttive d'un rischio di conseguenze negative o dannose, invitandolo, quindi, a comunicargli od a fornirgli gli elementi utili alla soluzione positiva delle questioni stesse, sconsigliandolo, in fine, dall'intraprendere o proseguire la lite ove appaia improbabile tale positiva soluzione e, di conseguenza, probabile un esito sfavorevole e dannoso (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
16023 del 2002).
A maggior ragione l'onere d'informare il cliente in ordine alle questioni di fatto o di diritto che impediscano o rendano difficoltoso il perseguire la realizzazione d'un determinato interesse ed ai rischi ai quali possa esporre il tentativo di tale realizzazione incombe sull'avvocato ove l'incarico professionale ricevuto ed accettato abbia ad oggetto non un'attività giudiziale conseguenza immediata e diretta del conferimento d'un mandato ad litem, bensì un'attività stragiudiziale
(preordinata o meno che sia ad una successiva attività giudiziale, stante la latitudine dell'attività consultiva) intesa alla formulazione d'un parere;
in tal caso, infatti, neppure può ravvisarsi nella prestazione, d'opera intellettuale promessa un'obbligazione di mezzi, dacché l'opus richiesto rappresenta di per se stesso la realizzazione dell'interesse perseguito dal cliente nel conferire l'incarico, interesse che è, appunto, quello d'ottenere dal tecnico gli elementi di valutazione necessari ed i suggerimenti opportuni onde poter adottare consapevoli decisioni a seguito d'un apprezzamento ponderato di rischi e vantaggi (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16023 del 2002).
Pertanto, in applicazione del parametro della diligenza professionale (art. 1176, secondo comma,
c.c.), sussiste la responsabilità dell'avvocato che, nell'adempiere siffatta obbligazione, abbia omesso di prospettare al cliente tutte le questioni di diritto e di fatto atte ad impedire l'utile esperimento dell'azione, rinvenendo fondamento detta responsabilità (come detto) anche nella colpa lieve, qualora la mancata prospettazione di tali questioni sia stata frutto dell'ignoranza di istituti giuridici elementari e fondamentali, ovvero di incuria ed imperizia insuscettibili di giustificazione (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 16023 del 14/11/2002: nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, decidendo nel merito ed affermando la responsabilità dell'avvocato il quale, nella formulazione di un parere stragiudiziale, aveva omesso di indicare al cliente che il diritto che questi intendeva far valere in giudizio era prescritto, omettendo altresì di approfondire l'eventuale sussistenza di elementi e circostanze in grado di contrastare l'eventuale eccezione di prescrizione).
Ne consegue che in materia di azione di responsabilità nei confronti di un professionista, l'agente è tenuto a provare sia di aver sofferto un danno, sia che questo sia stato causato dalla insufficiente o pagina 7 di 15 inadeguata o negligente attività del professionista, e cioè dalla sua difettosa prestazione professionale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11901 del 07/08/2002)
In particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della sua responsabilità implica la valutazione positiva che alla proposizione di una diversa azione, o al diligente compimento di determinate attività sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo viceversa presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno, come pure, in caso di omesso svolgimento di un'attività professionale va provato non solo il danno subito, ma anche il nesso eziologico tra esso e la condotta del professionista , in quanto non è ravvisabile alcuna essenziale diversità tra l'ipotesi di inesatto adempimento del professionista e l'ipotesi di adempimento mancato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11901 del 07/08/2002).
Pertanto, sussiste la responsabilità dell'avvocato se, probabilmente e presuntivamente, applicando il principio penalistico di equivalenza delle cause (artt.40 e 41 cod. pen.), il risultato processuale favorevole non è stato raggiunto per sua negligenza (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1286 del
06/02/1998).
In materia di contratto d'opera intellettuale, nel caso in cui risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, essendo la relativa indagine, riservata all'apprezzamento del giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto se non sia sorretta da una motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22026 del 22/11/2004).
Si osserva, ancora, che la responsabilità del legale (con i connessi obblighi risarcitori) non può dirsi esistente e, comunque, affermarsi, in presenza di un semplice errore (od omissione) nell'attività processuale, per mancato compimento di un'attività difensiva, da cui sia derivato il verificarsi di una decadenza o di una preclusione (ad esempio: mancata richiesta al Giudice di prove nell'interesse del cliente;
mancata proposizione di una eccezione di prescrizione del diritto azionato dalla controparte;
mancata impugnazione di una sentenza sfavorevole al cliente;
presentazione, avverso la medesima sentenza, di un appello, dichiarato inammissibile per tardività o per difetto di specificità dei motivi, etc.).
È infatti onere del cliente dimostrare la certezza o quanto meno la ragionevole probabilità – in assenza di quella condotta colpevole dell'avvocato – di un diverso e più favorevole esito del giudizio, asseritamente pregiudicato da quell'errore (Cass. civ., 10.11.16, n. 22882).
pagina 8 di 15 Nel caso in cui il cliente imputi all'avvocato la colpa per non avere proposto impugnazione avverso una sentenza sfavorevole che – a suo dire – se impugnata, sarebbe stata riformata, egli dovrà fornire indicazione specifica e prova delle ragioni di tale assunto. Non sarà, dunque, sufficiente che il cliente deduca, genericamente, la astratta possibilità della riforma della sentenza in appello, in senso a lui favorevole, ma lo stesso dovrà dimostrare l'erroneità della stessa, alla luce delle risultanze acquisite nel giudizio al cui esito detta sentenza è stata emessa, il tutto al fine di fornire la dimostrazione della certezza, ovvero della probabilità, che il gravame, se proposto, sarebbe stato accolto.
L'onere probatorio specifico della inferenza probabilistica incombe, infatti, sul preteso danneggiato
(Cass. civ., S.U., 23.9.13, n. 21678).
Pertanto, la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, esclude l'affermazione della responsabilità del legale, traducendosi in un difetto di prova del necessario nesso eziologico tra la condotta antigiuridica del legale ed il risultato lamentato dal cliente (Cass. civ., n. 22376/12, cit.).
Costituisce ulteriore principio consolidato quello per cui, nell'illecito civile, la sussistenza del nesso di causa non può legittimamente fondarsi su un criterio di semplice possibilità di verificazione dell'evento, dovendo la relazione causale intercorrente tra condotta e fatto dannoso attingere ed allocarsi entro la più intensa dimensione della probabilità causale, e ciò a prescindere dal grado e dai criteri da adottarsi per la valutazione di tale dimensione probabilistica del nesso medesimo
(Cass. civ., 18.4.07, n. 9226).
Infatti, è proprio la sua elevata probabilità di avveramento, sulla base di elementi certi ed obiettivi, a rendere la chance favorevole e, così, la sua lesione risarcibile.
La chance – da intendersi qui come probabilità di successo dell'iniziativa (o della resistenza) giudiziaria – diventa, dunque, un adeguato criterio selettivo idoneo a orientare il giudizio controfattuale (Cass. civ., n. 2638/13, cit.), elaborato dalla Cassazione penale in materia di causalità omissiva.
L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da perdita di chance esige – dunque – la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (Cass. civ., 13.7.11, n. 15385).
L'onere probatorio specifico della inferenza probabilistica incombe, infatti, sul preteso danneggiato
(Cass. civ., S.U., 23.9.13, n. 21678, in Giust. civ. Mass., 2013).
pagina 9 di 15 Ne consegue che, in tutti i casi in cui il professionista legale abbia omesso di effettuare delle iniziative che avrebbero potuto determinare un esito della lite o del procedimento più favorevoli per il cliente, ovvero sia stato negligente o imperito nel compimento di date attività processuali che – se correttamente compiute – avrebbero potuto essere funzionali agli interessi del proprio assistito, è necessario che quest'ultimo – affinché possa ottenere il risarcimento del danno – fornisca elementi probatori utili ai fini della valutazione della consistenza della chance, di cui si lamenta la lesione.
L'avvocato convenuto in giudizio potrà difendersi dimostrando (artt. 1218/2697, comma II, c.c.) che l'inadempimento addebitatogli dalla controparte non sussiste, ovvero che lo stesso sia dipeso da causa a lui non imputabile, ovvero che quell'inadempimento, ancorché esistente, non abbia avuto efficacia causale sull'esito della lite la quale, anche in mancanza di esso, sarebbe stato ugualmente sfavorevole per il suo assistito.
Al riguardo, è opportuno ribadire che, in tanto il Giudice è tenuto a verificare se “colui che eccepisce l'inefficacia” dei fatti invocati dall'attore (a fondamento della propria pretesa) ha adempiuto il proprio onere probatorio, con conseguente rigetto della sua eccezione, in quanto – previamente – abbia accertato che l'attore ha adempiuto il proprio onere probatorio (Cass. civ.,
8.6.07, n. 13390, in Guida dir., 2007, 30, 44). In altri termini, l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha dimostrato la esistenza “dei fatti che costituiscono il fondamento” del diritto fatto valere in giudizio (Cass. civ.,
n. 13390/07, cit.).
Pertanto, la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, esclude l'affermazione della responsabilità del legale, traducendosi in un difetto di prova del necessario nesso eziologico tra la condotta antigiuridica del legale ed il risultato lamentato dal cliente (Cass. civ., n. 22376/12, cit.).
Nella specie, deve ritenersi mancante la prova (gravante sull'attore) del fatto che – in presenza di ricorso in appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno - la sentenza di I grado sarebbe stata, con certezza ovvero quanto meno con probabilità, riformata nel senso dallo stesso auspicato.
Come visto, l'attore ha censurato, nella sostanza, la sentenza di I grado nella parte in cui la stessa, rifacendosi alle risultanze della CTU eseguita in prime cure e non accogliendo la istanza dell'esponente di rinnovarla, operò un determinato conteggio senza, a suo dire, scomputare i giorni di congedo spettanti ex L. n. 104/1992 (di cui l'attore era beneficiario in quanto padre di persona affetta da grave disabilità), nonché applicando erroneamente la disciplina della frazionabilità del pagina 10 di 15 congedo e del computo dei giorni festivi, di tal che, a suo dire, se correttamente operato, il calcolo avrebbe determinato l'accertamento del mancato superamento del periodo di comporto.
L'attore ha, in sintesi, censurato l'operato dei convenuti per le seguenti ragioni:
1) produzione tardiva (quindi, non ammessa) di un documento del quale, tuttavia, non vengono indicati gli estremi e il contenuto;
2) mancata comparizione alle udienze dell'avv. , atteso che ad esse presenziava il solo avv. CP_2
; CP_1
3) erroneo riferimento alle “ore” di assenza dal lavoro del anziché alle “giornate” di Parte_1 assenza nel verbale d'udienza del 12/4/2011;
4) mancata allegazione, ai fini del conteggio del periodo di comporto, dei periodi fruiti ex L. n.
104/1992 e omessa richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. al datore di lavoro dei prospetti riepilogativi delle presenze sul posto di lavoro;
5) mancata illustrazione della disciplina sulla frazionabilità del congedo e del computo dei giorni festivi;
6) erronea indicazione di 540 giorni di comporto previsti nel CCNL anziché di 548;
7) mancata nomina di un Consulente tecnico di parte;
8) mancata impugnativa della sentenza di I grado per omessa comunicazione della sua pubblicazione, con conseguente inutile decorso dei termini per la proposizione dell'appello.
Orbene, come anticipato, il vaglio di fondatezza della domanda attorea e della conseguente pretesa risarcitoria (anche in termini di perdita di chance) richiede che il soggetto che si assume danneggiato dimostri la certezza o quanto meno la ragionevole probabilità che, in assenza di quella condotta colpevole dell'avvocato, il giudizio avrebbe avuto un diverso esito, fornendo indicazioni specifiche e prova delle ragioni di tale assunto.
Nella specie, occorre considerare che il non ha prodotto agli atti del presente giudizio Parte_1 gli allegati al ricorso proposto innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, aventi ad oggetto il provvedimento di licenziamento e gli atti ad esso connessi, i certificati medici attestanti i periodi di malattia, il dettaglio di rilevazione delle assenze nei periodi 02/11/2004 – 02/11/2007 e 27/11/2004
– 27/11/2007, di fatto, rendendo impossibile al Tribunale operare un qualsiasi accertamento volto a sondare la veridicità di quanto dedotto e impedendo al CTU nominato nell'ambito del presente procedimento di effettuare i richiesti calcoli. E', invero, di solare evidenza che l'impianto difensivo attoreo, in assenza della predetta documentazione, appare totalmente sprovvisto di supporto probatorio e, pertanto inidoneo a superare le risultanze tecniche contenute nella CTU prodotta nel giudizio principale, secondo cui il periodo di comporto sarebbe stato superato sia considerando il pagina 11 di 15 periodo decorrente dal 27 novembre 2004 al 27 novembre 2007, sia considerando quello compreso tra il 2 novembre e il 2004 e il 2 novembre 2007. In particolare, il consulente nominato d'ufficio presso il Tribunale ascolano ha effettuato i calcoli qui contestati sulla base dei certificati medici prodotti agli atti di quel giudizio, distinguendo i giorni fruiti per malattia da quelli non lavorativi ricompresi nei periodi di riferimento. L'esito di tali accertamenti ha permesso di calcolare che, nel primo triennio considerato, l'attore ha fruito di 566 giorni di assenza per malattia e, nel secondo triennio, ha invece beneficiato di 546 giorni di assenza per malattia, derivandone in entrambi i casi il superamento del periodo di comporto, nella specie, fissato in 540 giorni. A tale ultimo proposito,
è utile rammentare che l'art. 21 del CCNL del 16/05/1995 stabilisce che: “Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi…Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi uno e due, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma tre, il dipendente si è dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro,
l'amministrazione può procedere, salvo particolari esigenze, a risolvere il rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.”
A ciò si aggiunga che il CTU ha correttamente effettuato il calcolo dei giorni di comporto (540) secondo il calendario comune, ossia secondo il computo dei mesi, rapportati alla durata di 30 giorni ciascuno, per il principio desumibile dall'art. 2963 c.c., comma 4, e dall'art. 155 c.p.c., comma 2
(Cass. nr. 13658 del 2015; Cass. 6554 del 2004; Cass. nr. 8358 del 1999, Cass. nr. 7925 del 1999,
Cass. 12057 del 1995), di tal che non paiono sussistere elementi idonei ad inficiare le risultanze ivi espresse.
Il in definitiva, si è limitato a contestare i calcoli operati dal CTU del giudizio Parte_1 principale senza premurarsi di fornire alla scrivente elementi concreti da cui desumere l'erroneità degli esiti della sentenza di I grado, che a quei calcoli ha ancorato il rigetto della domanda di annullamento del licenziamento, di fatto, mancando di dimostrare che l'impugnativa non promossa dai convenuti avrebbe avuto una ragionevole probabilità di essere accolta. Tale constatazione permette, quindi, di ritenere assorbita la doglianza relativa alla mancata tempestiva comunicazione della sentenza di I grado da parte dei convenuti, destinata a recedere di fronte della carenza probatoria innanzi esposta.
pagina 12 di 15 Ad abundantiam, si osserva che neppure il vaglio delle ulteriori censure mosse all'operato dei convenuti, sopra brevemente elencate, sarebbe idoneo a spostare i termini della decisione.
Invero, non appaiono seriamente valorizzabili quelle relative alla mancata comparizione alle udienze dell'avv. , atteso che ad esse presenziava il solo avv. , avendo il CP_2 CP_1 Parte_1 conferito loro un mandato difensivo disgiunto che, notoriamente, consente a ciascun difensore di agire autonomamente, sebbene in accordo con l'altro (circostanza, nella specie, incontestata) e all'erroneo riferimento alle “ore” di assenza dal lavoro del anziché alle “giornate” di Parte_1 assenza nel verbale d'udienza del 12/4/2011, che costituisce visibilmente un refuso, inidoneo ad incidere sugli esiti della difesa.
Lo stesso dicasi per la mancata allegazione, ai fini del conteggio del periodo di comporto, dei periodi fruiti ex L. n. 104/1992 e per l'omessa richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. al datore di lavoro dei prospetti riepilogativi delle presenze sul posto di lavoro. Sul punto, il Tribunale, come anticipato, non è stato posto nella condizione di operare un tale accertamento, in assenza di documentazione attestante i periodi di malattia del in rapporto ai quali avrebbe semmai Parte_1 potuto essere effettuato un accertamento relativo alla fruizione dei suddetti permessi. Invero, pur volendo sorvolare sulla deduzione dei convenuti secondo cui la documentazione ex L. n. 104/1992 non sarebbe mai stata trasmessa loro dal (circostanza rimasta priva di contestazione ex Parte_1 art. 115 c.p.c.), appare dirimente osservare che la stessa avrebbe avuto concreta utilità solo se corredata dalle certificazioni mediche attestanti i periodi di malattia goduti dall'attore, così da consentire di avere una panoramica completa delle giornate non lavorate e di individuare quali tra esse fosse stata rilevante ai fini del periodo di comporto, fermo restando che non vi è dubbio che il licenziamento sia stato formalmente intimato sulla base del solo computo delle giornate di malattia dell'attore (cfr. la raccomandata contenente la risoluzione del rapporto di lavoro, sub doc. 5 della comparsa di costituzione, ove si fa esclusivo riferimento al licenziamento per superamento dei giorni di malattia, senza aver considerato i periodi di assenza per i permessi della L. n. 104/1992 e della Legge n. 53/2000).
Neppure la pretesa mancata richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. pare aver avuto efficacia causale sull'esito del giudizio in esame, non essendo emerso quali fossero i documenti che, una volta esibiti, avrebbero consentito di raggiungere il risultato sperato, atteso che la CTU pare aver operato sulla scorta di documentazione sufficiente ed idonea al computo del periodo di comporto.
Del pari, non si presta a positivo riscontro la doglianza concernente la mancata sollecitazione, da parte dei convenuti, alla nomina di un Consulente tecnico di parte, la cui assenza non pare aver pagina 13 di 15 influito sulle potenzialità difensive dell'attore, come evidente dalla lettura delle copiose osservazioni critiche alla CTU ascolana.
Infine, la vaghezza dell'eccezione di tardiva produzione, nel giudizio principale, di documentazione espunta e dichiarata inammissibile non consente al Tribunale di apprezzarne la concreta utilità ai fini di causa, in assenza di indicazioni relative alla sua tipologia e al suo contenuto.
Pertanto, ed in conclusione, deve ritenersi mancante la prova che, qualora l'attore avesse proposto ricorso in appello e i convenuti non avessero posto in essere le condotte censurate dal Parte_1 lo stesso sarebbe stato, con certezza o con probabilità, accolto.
Va, infine, chiarito che non si presta a positivo riscontro la richiesta attorea, diretta ad autorizzare il
CTU all'acquisizione d'ufficio della documentazione non prodotta dall'attore (certificati medici attestanti i periodi di malattia, il dettaglio di rilevazione delle assenze nei periodi 02/11/2004 –
02/11/2007 e 27/11/2004 – 27/11/2007) al fine di consentirgli di espletare l'incarico. Come noto, infatti, in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal Giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio (SS.UU. Cass. n. 3086/2022). Pertanto, una tale autorizzazione rivolta al CTU avrebbe disatteso detto principio, costituendo, i certificati medici e il dettaglio delle presenze dell'attore, fatti principali posti alla base della domanda.
Per tali ragioni, la domanda attorea va rigettata.
Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, considerando le tariffe minime dello scaglione relativo al valore della causa, di cui al D.M. n. 147/2022, non avendo il Tribunale, per le ragioni espresse, condotto un approfondimento dettagliato sul computo del periodo di comporto, stante l'omessa produzione di documentazione indispensabile al calcolo.
Nè va riconosciuta, per le stesse ragioni, nell'attore la consapevolezza, o quanto meno la colpa grave derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza per acquisirne la coscienza, dell'infondatezza della domanda, ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
pagina 14 di 15 decide:
- rigetta la domanda attorea;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
- condanna l'attore alla refusione, in favore dei convenuti, delle spese della presente procedura, che liquida in complessivi € 11.229,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap, come per legge;
- condanna l'attore alla refusione, in favore della terza chiamata, delle spese della presente procedura, che liquida in complessivi € 11.229,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap, come per legge;
- pone le spese di CTU, liquidate con decreto in data odierna, definitivamente a carico dell'attore.
Teramo, 20.11.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Erika Capanna Pisce'
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Erika Capanna Piscè, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 815/2017 r.g. e vertente
TRA
, con il patrocinio degli avv. EUFEMIA GENNARO e CIPOLLETTI Parte_1
MONICA
ATTORE
E
, con il patrocinio dell'avv. LESSIANI Controparte_1 CP_2
ON
CONVENUTI
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_3 patrocinio dell'avv. COLITTI ROBERTA
pagina 1 di 15 ER CH
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta, depositate per l'udienza del 29.5.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 8.3.2017, conveniva in giudizio Parte_1
ed per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1 CP_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito accertare per tutti i motivi indicati nel presente atto
l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole dei convenuti avvocati e Controparte_1
nello svolgimento del loro mandato difensivo conferito dall'attore, come sopra CP_2 richiamato e per l'effetto condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal sig. patrimoniali e non patrimoniali, presenti futuri, se Parte_1 del caso e dunque in via subordinata anche per perdita di “ chance”, nella misura minima qui prudenzialmente indicata in euro 313.123,45 (trecentotredicimilacentoventitre/45) come da perizia di parte prodotta o di quella maggiore o minore che a seguito dell'istruttoria del giudizio sarà ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del giudice adito ed anche secondo equità per la eventuale perdita di chance dell'attore che il giudice vorrà accertare per i motivi sopra esposti.
In ogni caso, con condanna delle controparti tutte in solido tra loro al rimborso delle spese legali compresi i compensi degli avvocati, le anticipazioni esenti il rimborso forfettario sulle spese generali al 15% ed ogni onere accessorio previsto dalla legge, da distrarsi in favore dei procuratori che sin da ora si dichiarano antistatari.”
A sostegno della domanda, premetteva di aver dato mandato agli avvocati e per CP_1 CP_2 promuovere, dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, l'impugnazione del licenziamento che il gli aveva intimato per superamento del periodo massimo di assenze Controparte_4 dal lavoro per malattia. Giudizio che si concludeva con sentenza di rigetto, passata in giudicato per mancata impugnazione.
pagina 2 di 15 L'attore si doleva di una serie di errori ed omissioni commessi dai legali convenuti, che avrebbero portato all'infausto esito del giudizio intrapreso, oltre alla mancanza di comunicazioni sull'andamento del processo e del suo esito, che gli avrebbe precluso la possibilità di interporre appello, nei termini di legge, avverso la sentenza di primo grado che rigettava l'impugnazione proposta.
L'attore deduceva che, a causa del comportamento dei convenuti, egli avrebbe subito un danno di carattere patrimoniale pari a complessivi € 313.123,45, al quale andava aggiunto un danno conseguente allo stato di profonda frustrazione in cui egli si trovava e spiegava pure che “secondo la giurisprudenza formatasi sotto la c.d. legge Pinto, ogni processo genera di norma ansia e malessere, a meno che ciò si debba escludere per la totale infondatezza delle proprie pretese”.
Con comparsa di risposta in data 14.7.2017 si costituivano i convenuti ed Controparte_1 [...]
, impugnando la domanda e contestando e confutando le contestazioni al loro operato, CP_2 chiedendo il rigetto di tutte le domande, in quanto infondate sia in fatto che in diritto.
Spiegavano che la domanda attorea si fondava su circostanze non vere, in punto di fatto, ed all'evidenza infondate, in punto di diritto, e ciò rendeva evidente il carattere temerario della lite, che giustificava l'affermazione della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in capo all'attore, che aveva agito in giudizio con malafede o colpa grave.
Esponevano comunque di aver rispettivamente stipulato polizze assicurative (n. 801675116, già n.
80097012, l'Avv. e n. 800970211 l'Avv. ) a copertura dei rischi derivanti da CP_2 CP_1 responsabilità professionale con la compagnia già Controparte_3 [...]
della quale chiedevano la chiamata in giudizio affinchè li tenesse indenni da Controparte_5 ogni conseguenza di caso di accoglimento della domanda.
Chiedevano pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e diritto della domanda attrice e per l'effetto rigettare integralmente tutte le domande formulate dall'attore;
-in subordine, per le causali sopra esposte, accertare e dichiarare che nessun danno ha subito
l'attore e che comunque nessun danno può essere riconosciuto in favore dell'attore stesso;
-in subordine, per il caso di soccombenza e con salvezza di gravame, dichiararsi la Compagnia
in persona del legale rappresentante, con sede in Milano alla Via Controparte_3
Certosa n. 222, obbligata a tenere indenne il convenuto in forza di “Polizza di Controparte_1
Assicurazione R.C. professionale-Professionista” n. 800970211 delle somme tutte che , per capitale, somme accessorie, spese, spese legali ed a qualsiasi altro titolo, esso convenuto fosse condannato a pagare all'attore Dr. , nonché dichiararsi che la medesima Parte_1
pagina 3 di 15 Compagnia in persona del legale rappresentante, con sede in Controparte_3
Milano alla Via Certosa n. 222, è obbligata a tenere indenne il convenuto in forza di CP_2
“Polizza di Assicurazione R.C. professionale – Professionista” n. 801675116, delle somme tutte che, per capitale, somme accessorie, spese, spese legali ed a qualsiasi altro titolo, esso convenuto fosse condannato a pagare all'attore Dr. . Parte_1
-con vittoria di spese di lite”.
Il Giudice disponeva quindi lo spostamento dell'udienza al fine di consentire la chiamata in causa del terzo.
I convenuti provvedevano a evocare in giudizio la Compagnia che si costituiva in Controparte_3 giudizio con comparsa in data 9.1.2018, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Rigettare le domande di garanzia spiegate nei confronti di questa terza chiamata per le motivazioni tutte suindicate;
-in via subordinata ed in caso di accoglimento anche parziale della domanda dell'attore, porre a carico della Comparente la somma ritenuta di giustizia, nei limiti dei massimali delle polizze, detratte le franchigie contrattuali e con esclusione delle spese di lite dei chiamanti, per tutto quanto suesposto;
-in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”.
Nel corso dell'istruttoria le parti provvedevano al deposito, nei termini assegnati, delle rispettive memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. e con successiva ordinanza in data 30.9.2019 il Giudice ammetteva la prova per interpello dei convenuti, la prova per testi articolata dai convenuti stessi e la prova contraria diretta sui capitoli avversari ammessi.
Venivano assunte le prove orali ammesse e con successiva ordinanza del 8.3.2023 il Giudice nominava CTU il dott. affinchè rispondesse ai seguenti quesiti: Persona_1
“1. Chiarisca se il licenziamento intimato al per superamento del periodo di comporto Parte_1 tenesse conto o meno dei permessi fruiti a titolo di congedo parentale straordinario nell'interesse della figlia e, quindi, se si riferisse ai soli giorni di malattia dell'attore;
2. chiarisca, inoltre, se, dalla visione della documentazione consegnata dall'attore agli avvocati convenuti in occasione della predisposizione del ricorso per l'impugnativa del licenziamento
(purchè presente agli atti del presente giudizio), potesse desumersi la fruizione, da parte del
di permessi di congedo straordinario parentale nell'interesse della figlia;
Parte_1
3. calcoli i giorni di malattia fruiti dall'attore nel triennio antecedente all'ultimo episodio morboso, ai fini della verifica del superamento del periodo di comporto contrattualmente previsto, tenendo
pagina 4 di 15 conto che detto calcolo andrà effettuato secondo il calendario comune ossia secondo il computo dei mesi, rapportati alla durata di 30 giorni ciascuno, per il principio desumibile dall'art. 2963 c.c., comma 4, e dall'art. 155 c.p.c., comma 2, fatta salva la diversa volontà delle parti sociali espressa appositamente nel c.c.n.l. di riferimento (Cass. nr. 13658 del 2015; Cass. 6554 del 2004; Cass. nr.
8358 del 1999, Cass. nr. 7925 del 1999, Cass. 12057 del 1995);
4. in caso di risposta affermativa al quesito n. 2, dica se il periodo di fruizione del congedo straordinario sia stato correttamente computato dal datore di lavoro all'atto del licenziamento ovvero se l'eventuale erroneo computo del medesimo possa aver inciso sulle ragioni dell'intimato licenziamento;
5. fornisca ogni ulteriore elemento utili ai fini istruttori”.
Con relazione del 15.3.2024 l'ausiliare rispondeva ai quesiti postigli.
Con decreto dell'11.7.2024 il Giudice, vista la CTU depositata e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 29.5.2025.
Per tale udienza, tenutasi con modalità cartolare, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e, all'esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
Orbene, giova premettere - in ordine alla fattispecie della responsabilità professionale dell'avvocato
– che rimanendo nell'ambito d'una concezione tradizionale del rapporto di prestazione d'opera intellettuale - non senza segnalare sin d'ora l'evoluzione determinatasi in materia nelle più recenti decisioni della giurisprudenza di legittimità - devesi considerare che le obbligazioni contratte nell'esercizio d'un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, s'impegna a svolgere detta attività onde porre in essere tutte le condizioni tecnicamente necessarie affinchè possa realizzarsi lo scopo perseguito dal cliente ma non affinché questi di fatto tale risultato consegua (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16023 del
2002).
A tal fine, trovando applicazione in subiecta materia il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, secondo comma, c.c. per il contraente tenuto ad una prestazione qualificata in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia previsto dal primo comma della stessa norma per il contraente tenuto ad una prestazione ordinaria, l'adempimento deve essere rapportato alla natura dell'attività esercitata, onde la diligenza da impiegare nello svolgimento dell'opera prestata in favore del cliente è quella sulla quale questi può fare affidamento secondo un criterio di normalità, id est la diligenza posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione tecnica e d'attenzione medie (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16023 del 2002).
pagina 5 di 15 La responsabilità del professionista, a sua volta, è di regola disciplinata dai principi comuni sulla responsabilità contrattuale del contraente tenuto ad una prestazione qualificata e può trovare fondamento in una gamma di condizioni soggettive sviluppantisi dalla semplice colpa lieve al dolo, criterio derogabile solo ove la prestazione professionale da eseguire in concreto comporti la soluzione di questioni tecniche di particolare difficoltà, nel qual caso la responsabilità si presenta attenuata potendosi configurare, giusta l'espressa previsione dell'art. 2236 CC applicabile in via di complementarità, nelle sole ipotesi di dolo o colpa grave (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16023 del
2002).
Peraltro, il fatto che la realizzazione del risultato perseguito dal cliente non costituisca oggetto della prestazione cui si è obbligato il professionista non esime quest'ultimo dal dovere di prospettare al cliente tutte le circostanze contrarie, che egli sia in grado d'ipotizzare in virtù di quella preparazione tecnica e di quell'esperienza medie costituenti l'imprescindibile fondamento e la condicio sine qua non dell'esercizio dell'attività secondo quanto sopra evidenziato, per le quali, nonostante il corretto svolgimento dell'attività promessa, l'esito di questa possa risultare ostacolato, di tal che si conseguano effetti inferiori al previsto, o vanificato, non conseguendosene alcuno, o persino sfavorevole, determinandosi una situazione deteriore rispetto a quella antecedente;
deve, infatti, il professionista porre il cliente in grado di decidere consapevolmente, sulla base di una valutazione ponderata di tutti gli elementi favorevoli e contrari della situazione dedotta in rapporto ragionevolmente prevedibili, se affrontare o meno i rischi, di varia natura a seconda dell'attività richiesta al professionista, ai quali questa lo esponga o possa eventualmente esporlo (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 16023 del 2002).
Riportando a tali principi, per quanto nella specie ne occupa, l'attività professionale dell'avvocato, devesi, dunque, considerare che questi s'impegna non tanto a conseguire il risultato positivo perseguito dal cliente, essendo incerto ed aleatorio l'esito del giudizio, quanto piuttosto a svolgere diligentemente la propria attività professionale ponendo in essere tutte le condizioni onde quel risultato possa essere conseguito;
per il che, l'accertamento dell'eventuale inadempienza dell'avvocato all'obbligazione assunta accettando l'incarico professionale conferitogli non può, di regola, essere basato sic et simpliciter sul mancato raggiungimento del risultato utile perseguito dal cliente, ma deve, viceversa, essere consequenziale agli esiti dell'indagine svolta in ordine all'eventuale violazione dei doveri posti dallo svolgimento dell'attività professionale ed, in particolare, del dovere di diligenza (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16023 del 2002).
Nell'ambito di quest'ultimo rientrano, a loro volta, i doveri d'informazione, di sollecitazione e di dissuasione, ai quali il professionista deve adempiere, così all'atto dell'assunzione dell'incarico come pagina 6 di 15 nel corso del suo svolgimento, prospettando, anzi tutto, al cliente le questioni di fatto e/o di diritto, rilevabili ab origine od insorte successivamente, riscontrate ostative al raggiungimento del risultato e/o comunque produttive d'un rischio di conseguenze negative o dannose, invitandolo, quindi, a comunicargli od a fornirgli gli elementi utili alla soluzione positiva delle questioni stesse, sconsigliandolo, in fine, dall'intraprendere o proseguire la lite ove appaia improbabile tale positiva soluzione e, di conseguenza, probabile un esito sfavorevole e dannoso (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
16023 del 2002).
A maggior ragione l'onere d'informare il cliente in ordine alle questioni di fatto o di diritto che impediscano o rendano difficoltoso il perseguire la realizzazione d'un determinato interesse ed ai rischi ai quali possa esporre il tentativo di tale realizzazione incombe sull'avvocato ove l'incarico professionale ricevuto ed accettato abbia ad oggetto non un'attività giudiziale conseguenza immediata e diretta del conferimento d'un mandato ad litem, bensì un'attività stragiudiziale
(preordinata o meno che sia ad una successiva attività giudiziale, stante la latitudine dell'attività consultiva) intesa alla formulazione d'un parere;
in tal caso, infatti, neppure può ravvisarsi nella prestazione, d'opera intellettuale promessa un'obbligazione di mezzi, dacché l'opus richiesto rappresenta di per se stesso la realizzazione dell'interesse perseguito dal cliente nel conferire l'incarico, interesse che è, appunto, quello d'ottenere dal tecnico gli elementi di valutazione necessari ed i suggerimenti opportuni onde poter adottare consapevoli decisioni a seguito d'un apprezzamento ponderato di rischi e vantaggi (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16023 del 2002).
Pertanto, in applicazione del parametro della diligenza professionale (art. 1176, secondo comma,
c.c.), sussiste la responsabilità dell'avvocato che, nell'adempiere siffatta obbligazione, abbia omesso di prospettare al cliente tutte le questioni di diritto e di fatto atte ad impedire l'utile esperimento dell'azione, rinvenendo fondamento detta responsabilità (come detto) anche nella colpa lieve, qualora la mancata prospettazione di tali questioni sia stata frutto dell'ignoranza di istituti giuridici elementari e fondamentali, ovvero di incuria ed imperizia insuscettibili di giustificazione (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 16023 del 14/11/2002: nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, decidendo nel merito ed affermando la responsabilità dell'avvocato il quale, nella formulazione di un parere stragiudiziale, aveva omesso di indicare al cliente che il diritto che questi intendeva far valere in giudizio era prescritto, omettendo altresì di approfondire l'eventuale sussistenza di elementi e circostanze in grado di contrastare l'eventuale eccezione di prescrizione).
Ne consegue che in materia di azione di responsabilità nei confronti di un professionista, l'agente è tenuto a provare sia di aver sofferto un danno, sia che questo sia stato causato dalla insufficiente o pagina 7 di 15 inadeguata o negligente attività del professionista, e cioè dalla sua difettosa prestazione professionale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11901 del 07/08/2002)
In particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della sua responsabilità implica la valutazione positiva che alla proposizione di una diversa azione, o al diligente compimento di determinate attività sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo viceversa presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno, come pure, in caso di omesso svolgimento di un'attività professionale va provato non solo il danno subito, ma anche il nesso eziologico tra esso e la condotta del professionista , in quanto non è ravvisabile alcuna essenziale diversità tra l'ipotesi di inesatto adempimento del professionista e l'ipotesi di adempimento mancato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11901 del 07/08/2002).
Pertanto, sussiste la responsabilità dell'avvocato se, probabilmente e presuntivamente, applicando il principio penalistico di equivalenza delle cause (artt.40 e 41 cod. pen.), il risultato processuale favorevole non è stato raggiunto per sua negligenza (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1286 del
06/02/1998).
In materia di contratto d'opera intellettuale, nel caso in cui risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, essendo la relativa indagine, riservata all'apprezzamento del giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto se non sia sorretta da una motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22026 del 22/11/2004).
Si osserva, ancora, che la responsabilità del legale (con i connessi obblighi risarcitori) non può dirsi esistente e, comunque, affermarsi, in presenza di un semplice errore (od omissione) nell'attività processuale, per mancato compimento di un'attività difensiva, da cui sia derivato il verificarsi di una decadenza o di una preclusione (ad esempio: mancata richiesta al Giudice di prove nell'interesse del cliente;
mancata proposizione di una eccezione di prescrizione del diritto azionato dalla controparte;
mancata impugnazione di una sentenza sfavorevole al cliente;
presentazione, avverso la medesima sentenza, di un appello, dichiarato inammissibile per tardività o per difetto di specificità dei motivi, etc.).
È infatti onere del cliente dimostrare la certezza o quanto meno la ragionevole probabilità – in assenza di quella condotta colpevole dell'avvocato – di un diverso e più favorevole esito del giudizio, asseritamente pregiudicato da quell'errore (Cass. civ., 10.11.16, n. 22882).
pagina 8 di 15 Nel caso in cui il cliente imputi all'avvocato la colpa per non avere proposto impugnazione avverso una sentenza sfavorevole che – a suo dire – se impugnata, sarebbe stata riformata, egli dovrà fornire indicazione specifica e prova delle ragioni di tale assunto. Non sarà, dunque, sufficiente che il cliente deduca, genericamente, la astratta possibilità della riforma della sentenza in appello, in senso a lui favorevole, ma lo stesso dovrà dimostrare l'erroneità della stessa, alla luce delle risultanze acquisite nel giudizio al cui esito detta sentenza è stata emessa, il tutto al fine di fornire la dimostrazione della certezza, ovvero della probabilità, che il gravame, se proposto, sarebbe stato accolto.
L'onere probatorio specifico della inferenza probabilistica incombe, infatti, sul preteso danneggiato
(Cass. civ., S.U., 23.9.13, n. 21678).
Pertanto, la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, esclude l'affermazione della responsabilità del legale, traducendosi in un difetto di prova del necessario nesso eziologico tra la condotta antigiuridica del legale ed il risultato lamentato dal cliente (Cass. civ., n. 22376/12, cit.).
Costituisce ulteriore principio consolidato quello per cui, nell'illecito civile, la sussistenza del nesso di causa non può legittimamente fondarsi su un criterio di semplice possibilità di verificazione dell'evento, dovendo la relazione causale intercorrente tra condotta e fatto dannoso attingere ed allocarsi entro la più intensa dimensione della probabilità causale, e ciò a prescindere dal grado e dai criteri da adottarsi per la valutazione di tale dimensione probabilistica del nesso medesimo
(Cass. civ., 18.4.07, n. 9226).
Infatti, è proprio la sua elevata probabilità di avveramento, sulla base di elementi certi ed obiettivi, a rendere la chance favorevole e, così, la sua lesione risarcibile.
La chance – da intendersi qui come probabilità di successo dell'iniziativa (o della resistenza) giudiziaria – diventa, dunque, un adeguato criterio selettivo idoneo a orientare il giudizio controfattuale (Cass. civ., n. 2638/13, cit.), elaborato dalla Cassazione penale in materia di causalità omissiva.
L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da perdita di chance esige – dunque – la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (Cass. civ., 13.7.11, n. 15385).
L'onere probatorio specifico della inferenza probabilistica incombe, infatti, sul preteso danneggiato
(Cass. civ., S.U., 23.9.13, n. 21678, in Giust. civ. Mass., 2013).
pagina 9 di 15 Ne consegue che, in tutti i casi in cui il professionista legale abbia omesso di effettuare delle iniziative che avrebbero potuto determinare un esito della lite o del procedimento più favorevoli per il cliente, ovvero sia stato negligente o imperito nel compimento di date attività processuali che – se correttamente compiute – avrebbero potuto essere funzionali agli interessi del proprio assistito, è necessario che quest'ultimo – affinché possa ottenere il risarcimento del danno – fornisca elementi probatori utili ai fini della valutazione della consistenza della chance, di cui si lamenta la lesione.
L'avvocato convenuto in giudizio potrà difendersi dimostrando (artt. 1218/2697, comma II, c.c.) che l'inadempimento addebitatogli dalla controparte non sussiste, ovvero che lo stesso sia dipeso da causa a lui non imputabile, ovvero che quell'inadempimento, ancorché esistente, non abbia avuto efficacia causale sull'esito della lite la quale, anche in mancanza di esso, sarebbe stato ugualmente sfavorevole per il suo assistito.
Al riguardo, è opportuno ribadire che, in tanto il Giudice è tenuto a verificare se “colui che eccepisce l'inefficacia” dei fatti invocati dall'attore (a fondamento della propria pretesa) ha adempiuto il proprio onere probatorio, con conseguente rigetto della sua eccezione, in quanto – previamente – abbia accertato che l'attore ha adempiuto il proprio onere probatorio (Cass. civ.,
8.6.07, n. 13390, in Guida dir., 2007, 30, 44). In altri termini, l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha dimostrato la esistenza “dei fatti che costituiscono il fondamento” del diritto fatto valere in giudizio (Cass. civ.,
n. 13390/07, cit.).
Pertanto, la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, esclude l'affermazione della responsabilità del legale, traducendosi in un difetto di prova del necessario nesso eziologico tra la condotta antigiuridica del legale ed il risultato lamentato dal cliente (Cass. civ., n. 22376/12, cit.).
Nella specie, deve ritenersi mancante la prova (gravante sull'attore) del fatto che – in presenza di ricorso in appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno - la sentenza di I grado sarebbe stata, con certezza ovvero quanto meno con probabilità, riformata nel senso dallo stesso auspicato.
Come visto, l'attore ha censurato, nella sostanza, la sentenza di I grado nella parte in cui la stessa, rifacendosi alle risultanze della CTU eseguita in prime cure e non accogliendo la istanza dell'esponente di rinnovarla, operò un determinato conteggio senza, a suo dire, scomputare i giorni di congedo spettanti ex L. n. 104/1992 (di cui l'attore era beneficiario in quanto padre di persona affetta da grave disabilità), nonché applicando erroneamente la disciplina della frazionabilità del pagina 10 di 15 congedo e del computo dei giorni festivi, di tal che, a suo dire, se correttamente operato, il calcolo avrebbe determinato l'accertamento del mancato superamento del periodo di comporto.
L'attore ha, in sintesi, censurato l'operato dei convenuti per le seguenti ragioni:
1) produzione tardiva (quindi, non ammessa) di un documento del quale, tuttavia, non vengono indicati gli estremi e il contenuto;
2) mancata comparizione alle udienze dell'avv. , atteso che ad esse presenziava il solo avv. CP_2
; CP_1
3) erroneo riferimento alle “ore” di assenza dal lavoro del anziché alle “giornate” di Parte_1 assenza nel verbale d'udienza del 12/4/2011;
4) mancata allegazione, ai fini del conteggio del periodo di comporto, dei periodi fruiti ex L. n.
104/1992 e omessa richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. al datore di lavoro dei prospetti riepilogativi delle presenze sul posto di lavoro;
5) mancata illustrazione della disciplina sulla frazionabilità del congedo e del computo dei giorni festivi;
6) erronea indicazione di 540 giorni di comporto previsti nel CCNL anziché di 548;
7) mancata nomina di un Consulente tecnico di parte;
8) mancata impugnativa della sentenza di I grado per omessa comunicazione della sua pubblicazione, con conseguente inutile decorso dei termini per la proposizione dell'appello.
Orbene, come anticipato, il vaglio di fondatezza della domanda attorea e della conseguente pretesa risarcitoria (anche in termini di perdita di chance) richiede che il soggetto che si assume danneggiato dimostri la certezza o quanto meno la ragionevole probabilità che, in assenza di quella condotta colpevole dell'avvocato, il giudizio avrebbe avuto un diverso esito, fornendo indicazioni specifiche e prova delle ragioni di tale assunto.
Nella specie, occorre considerare che il non ha prodotto agli atti del presente giudizio Parte_1 gli allegati al ricorso proposto innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, aventi ad oggetto il provvedimento di licenziamento e gli atti ad esso connessi, i certificati medici attestanti i periodi di malattia, il dettaglio di rilevazione delle assenze nei periodi 02/11/2004 – 02/11/2007 e 27/11/2004
– 27/11/2007, di fatto, rendendo impossibile al Tribunale operare un qualsiasi accertamento volto a sondare la veridicità di quanto dedotto e impedendo al CTU nominato nell'ambito del presente procedimento di effettuare i richiesti calcoli. E', invero, di solare evidenza che l'impianto difensivo attoreo, in assenza della predetta documentazione, appare totalmente sprovvisto di supporto probatorio e, pertanto inidoneo a superare le risultanze tecniche contenute nella CTU prodotta nel giudizio principale, secondo cui il periodo di comporto sarebbe stato superato sia considerando il pagina 11 di 15 periodo decorrente dal 27 novembre 2004 al 27 novembre 2007, sia considerando quello compreso tra il 2 novembre e il 2004 e il 2 novembre 2007. In particolare, il consulente nominato d'ufficio presso il Tribunale ascolano ha effettuato i calcoli qui contestati sulla base dei certificati medici prodotti agli atti di quel giudizio, distinguendo i giorni fruiti per malattia da quelli non lavorativi ricompresi nei periodi di riferimento. L'esito di tali accertamenti ha permesso di calcolare che, nel primo triennio considerato, l'attore ha fruito di 566 giorni di assenza per malattia e, nel secondo triennio, ha invece beneficiato di 546 giorni di assenza per malattia, derivandone in entrambi i casi il superamento del periodo di comporto, nella specie, fissato in 540 giorni. A tale ultimo proposito,
è utile rammentare che l'art. 21 del CCNL del 16/05/1995 stabilisce che: “Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi…Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi uno e due, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma tre, il dipendente si è dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro,
l'amministrazione può procedere, salvo particolari esigenze, a risolvere il rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.”
A ciò si aggiunga che il CTU ha correttamente effettuato il calcolo dei giorni di comporto (540) secondo il calendario comune, ossia secondo il computo dei mesi, rapportati alla durata di 30 giorni ciascuno, per il principio desumibile dall'art. 2963 c.c., comma 4, e dall'art. 155 c.p.c., comma 2
(Cass. nr. 13658 del 2015; Cass. 6554 del 2004; Cass. nr. 8358 del 1999, Cass. nr. 7925 del 1999,
Cass. 12057 del 1995), di tal che non paiono sussistere elementi idonei ad inficiare le risultanze ivi espresse.
Il in definitiva, si è limitato a contestare i calcoli operati dal CTU del giudizio Parte_1 principale senza premurarsi di fornire alla scrivente elementi concreti da cui desumere l'erroneità degli esiti della sentenza di I grado, che a quei calcoli ha ancorato il rigetto della domanda di annullamento del licenziamento, di fatto, mancando di dimostrare che l'impugnativa non promossa dai convenuti avrebbe avuto una ragionevole probabilità di essere accolta. Tale constatazione permette, quindi, di ritenere assorbita la doglianza relativa alla mancata tempestiva comunicazione della sentenza di I grado da parte dei convenuti, destinata a recedere di fronte della carenza probatoria innanzi esposta.
pagina 12 di 15 Ad abundantiam, si osserva che neppure il vaglio delle ulteriori censure mosse all'operato dei convenuti, sopra brevemente elencate, sarebbe idoneo a spostare i termini della decisione.
Invero, non appaiono seriamente valorizzabili quelle relative alla mancata comparizione alle udienze dell'avv. , atteso che ad esse presenziava il solo avv. , avendo il CP_2 CP_1 Parte_1 conferito loro un mandato difensivo disgiunto che, notoriamente, consente a ciascun difensore di agire autonomamente, sebbene in accordo con l'altro (circostanza, nella specie, incontestata) e all'erroneo riferimento alle “ore” di assenza dal lavoro del anziché alle “giornate” di Parte_1 assenza nel verbale d'udienza del 12/4/2011, che costituisce visibilmente un refuso, inidoneo ad incidere sugli esiti della difesa.
Lo stesso dicasi per la mancata allegazione, ai fini del conteggio del periodo di comporto, dei periodi fruiti ex L. n. 104/1992 e per l'omessa richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. al datore di lavoro dei prospetti riepilogativi delle presenze sul posto di lavoro. Sul punto, il Tribunale, come anticipato, non è stato posto nella condizione di operare un tale accertamento, in assenza di documentazione attestante i periodi di malattia del in rapporto ai quali avrebbe semmai Parte_1 potuto essere effettuato un accertamento relativo alla fruizione dei suddetti permessi. Invero, pur volendo sorvolare sulla deduzione dei convenuti secondo cui la documentazione ex L. n. 104/1992 non sarebbe mai stata trasmessa loro dal (circostanza rimasta priva di contestazione ex Parte_1 art. 115 c.p.c.), appare dirimente osservare che la stessa avrebbe avuto concreta utilità solo se corredata dalle certificazioni mediche attestanti i periodi di malattia goduti dall'attore, così da consentire di avere una panoramica completa delle giornate non lavorate e di individuare quali tra esse fosse stata rilevante ai fini del periodo di comporto, fermo restando che non vi è dubbio che il licenziamento sia stato formalmente intimato sulla base del solo computo delle giornate di malattia dell'attore (cfr. la raccomandata contenente la risoluzione del rapporto di lavoro, sub doc. 5 della comparsa di costituzione, ove si fa esclusivo riferimento al licenziamento per superamento dei giorni di malattia, senza aver considerato i periodi di assenza per i permessi della L. n. 104/1992 e della Legge n. 53/2000).
Neppure la pretesa mancata richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. pare aver avuto efficacia causale sull'esito del giudizio in esame, non essendo emerso quali fossero i documenti che, una volta esibiti, avrebbero consentito di raggiungere il risultato sperato, atteso che la CTU pare aver operato sulla scorta di documentazione sufficiente ed idonea al computo del periodo di comporto.
Del pari, non si presta a positivo riscontro la doglianza concernente la mancata sollecitazione, da parte dei convenuti, alla nomina di un Consulente tecnico di parte, la cui assenza non pare aver pagina 13 di 15 influito sulle potenzialità difensive dell'attore, come evidente dalla lettura delle copiose osservazioni critiche alla CTU ascolana.
Infine, la vaghezza dell'eccezione di tardiva produzione, nel giudizio principale, di documentazione espunta e dichiarata inammissibile non consente al Tribunale di apprezzarne la concreta utilità ai fini di causa, in assenza di indicazioni relative alla sua tipologia e al suo contenuto.
Pertanto, ed in conclusione, deve ritenersi mancante la prova che, qualora l'attore avesse proposto ricorso in appello e i convenuti non avessero posto in essere le condotte censurate dal Parte_1 lo stesso sarebbe stato, con certezza o con probabilità, accolto.
Va, infine, chiarito che non si presta a positivo riscontro la richiesta attorea, diretta ad autorizzare il
CTU all'acquisizione d'ufficio della documentazione non prodotta dall'attore (certificati medici attestanti i periodi di malattia, il dettaglio di rilevazione delle assenze nei periodi 02/11/2004 –
02/11/2007 e 27/11/2004 – 27/11/2007) al fine di consentirgli di espletare l'incarico. Come noto, infatti, in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal Giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio (SS.UU. Cass. n. 3086/2022). Pertanto, una tale autorizzazione rivolta al CTU avrebbe disatteso detto principio, costituendo, i certificati medici e il dettaglio delle presenze dell'attore, fatti principali posti alla base della domanda.
Per tali ragioni, la domanda attorea va rigettata.
Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, considerando le tariffe minime dello scaglione relativo al valore della causa, di cui al D.M. n. 147/2022, non avendo il Tribunale, per le ragioni espresse, condotto un approfondimento dettagliato sul computo del periodo di comporto, stante l'omessa produzione di documentazione indispensabile al calcolo.
Nè va riconosciuta, per le stesse ragioni, nell'attore la consapevolezza, o quanto meno la colpa grave derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza per acquisirne la coscienza, dell'infondatezza della domanda, ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
pagina 14 di 15 decide:
- rigetta la domanda attorea;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
- condanna l'attore alla refusione, in favore dei convenuti, delle spese della presente procedura, che liquida in complessivi € 11.229,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap, come per legge;
- condanna l'attore alla refusione, in favore della terza chiamata, delle spese della presente procedura, che liquida in complessivi € 11.229,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap, come per legge;
- pone le spese di CTU, liquidate con decreto in data odierna, definitivamente a carico dell'attore.
Teramo, 20.11.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Erika Capanna Pisce'
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