Salta al contenuto
Doctrine
Accedi
Registrati
Accedi
Registrati
Articolo 11 della Legge 22 febbraio 1951, n. 149
Copia
Articolo 10
A proposito dell'articolo (0)
Commentari
0
Giurisprudenza
0
Legge 22 febbraio 1951, n. 149
Articolo 11 della Legge 22 febbraio 1951, n. 149
Versione
4 aprile 1951
Art. 11.
Nulla e' innovato, per quanto non previsto, dalle norme contenute nella presente legge.
Entrata in vigore il 4 aprile 1951
Vedi fonte istituzionale
Commentari
• 0
Giurisprudenza
• 0