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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/10/2025, n. 4109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4109 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice NA PI PE, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 346/24
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Giovanni Palma
Opponente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e
[...] difesa dall'avv.to Giuseppe Mazzarella
Opposto
Oggetto: opposizione avverso decreto ingiuntivo
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di ricorso, depositato in data 9.01.2024, la parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 631/23, emesso in favore della resistente a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali insoluti relativi alle annualità 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,
2020 e 2021, oltre interessi e sanzioni, ed ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo impugnato sostenendo, in particolare, la illegittimità dell'azione intrapresa e la prescrizione del credito azionato.
La parte convenuta, costituitasi, ha eccepito la tardività dell'opposizione ed ha chiesto il rigetto del ricorso proposto in quanto infondato.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La presente opposizione deve ritenersi tempestivamente proposta, essendo il ricorso stato depositato il 9.01.2024, dunque entro il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo risalente al 30.11.2023.
In via preliminare deve ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente avendo la Parte_2 prodotto numerosi atti interruttivi, consistenti in solleciti di pagamento ritualmente ricevuti dal (lettera PEC del Pt_1
26.08.2013 relativa ai contributi anni 2007-2011; lettera PEC del
30.09.2014 relativa ai contributi anno 2012; lettera PEC del
12.05.2015 relativa a divergenze sui redditi prodotti nel periodo d'imposta 2010-2011-2012 nonché alle irregolarità contributive nell'anno 2013; lettera PEC del 25.09.2015 relativa ai contributi anni 2010 e 2013; lettera PEC del 23.09.2016 relativa ai contributi anno 2014; lettera PEC del 31.07.2017 relativa ai contributi anno
2015; lettera PEC del 28.06.2018 relativa a divergenze sui redditi prodotti nell'anno d'imposta 2015 nonché irregolarità contributive nell'anno 2016; lettera PEC del 31.01.2019 relativa ai contributi anni 2010 e 2011; lettera PEC del 12.09.2019 relativa ai contributi anno 2017; lettera PEC del 02.12.2019 relativa ai contributi portati dalla cartella/ruolo 2015 notificata da il 05/09/2015; lettera CP_2 PEC del 18.06.2020 relativa ai contributi portati dalle cartelle/ruoli 2016, 2017 già notificate da il 27/05/2016 e CP_2
24/03/2017; lettera PEC del 01.07.2021 relativa a divergenze sui redditi prodotti negli anni d'imposta 2016-2017-2018 nonché irregolarità contributive negli anni 2018 e 2019; lettera PEC del
9.11.2021 relativa ai contributi anni 2010-2020; lettera PEC del
17.03.2022 relativa ai contributi anni 2015 e 2016; lettera PEC del
31.10.2022 relativa ai contributi o oneri e sanzioni anni 2010-2021; lettera PEC del 26.01.2023 con la quale l'Ente, riscontrando una richiesta del geometra di cancellazione retroattiva dalla CP_1 evidenziava l'impossibilità di procedere in tal senso confermando la debenza dei contributi relativi agli anni 2010-2021 e sollecitandone il pagamento anche mediante rateizzazione;
lettera PEC del 28.06.2023 relativa ai contributi anni 2010, 2011, 2012, e 2017 portati dalle cartelle/ruoli 2014, 2015, 2020, 2019 notificate da CP_2 rispettivamente il 22.01.2015, 05.09.2015, 15.09.2021.
Con riguardo alla validità degli atti interruttivi, parte opponente, nelle note depositate, ha rilevato che gli indirizzi utilizzati dalla per l'invio degli atti sopra elencati ( , Pt_2 Email_1
e non sono presenti Email_2 Email_3 in alcun elenco ufficiale, pertanto ogni notifica sarebbe inesistente.
Sul punto si ritiene utilizzabile il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (cfr.
Sent. n. 18684/23). In particolare, la Corte ha affermato che “le prescrizioni che ineriscono all'indirizzo del mittente non vanno, infatti, assoggettate alle stesse regole previste per il destinatario dell'atto, con riguardo al quale va fatta applicazione della disciplina propria dell'elezione di domicilio, cui dev'essere equiparato l'indirizzo di p.e.c. inserito, diversamente da quanto accade per il mittente.
2.5. D'altra parte, e con indicazione che si attaglia al caso di specie, questa Corte ha recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri
(RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023)”.
Con riferimento al caso di specie appare evidente la riferibilità alla degli indirizzi pec utilizzati, con la conseguenza che non Pt_2 può essere dichiarata l'inesistenza e/o nullità delle comunicazioni effettuate ai fini interruttivi della prescrizione.
Inoltre, nel caso di specie, deve rilevarsi che la prescrizione dei crediti contributivi decorre dalla data di trasmissione alla CP_1 da parte dell'obbligato, della dichiarazione annuale obbligatoria
(termine fissato per il 15 settembre di ogni anno), come stabilito dall'art. 19 della Legge n. 773/82, adempimento che il geometra non risulta aver eseguito, con la conseguenza che non sono Pt_1 mai decorsi i termini prescrizionali.
Nel merito il ricorso non può essere accolto.
L'art. 5 dello Statuto di approvato con D.M. del CP_1
27.02.2003, prevede che siano “.. obbligatoriamente iscritti alla i geometri ed i geometri laureati iscritti all'Albo CP_1 professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria, che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione ..”. Con delibera consiliare n. 2/2003 sono state quindi indicate le modalità attraverso le quali l'iscritto all'Albo può dimostrare il mancato esercizio della professione di geometra (sottoscrizione da parte dell'interessato di un apposito modello di autocertificazione attestante i seguenti requisiti: mancato esercizio di attività professionale di geometra;
mancata titolarità di partita IVA;
invio ogni anno di dichiarazione autocertificata attestante la mancata produzione di redditi aventi natura professionale).
In mancanza di tale prova contraria, la sola iscrizione all'albo comporta l'obbligo di iscrizione alla ed il conseguente obbligo CP_1 contributivo.
Sul punto il ricorrente ha però sostenuto di non aver esercitato l'attività professionale in modo continuativo e di non esser quindi tenuto al versamento dei contributi richiesti.
Deve tuttavia al riguardo ritenersi, in adesione ad un orientamento della giurisprudenza di merito ormai diffuso, che, ai fini dell'obbligo d'iscrizione alla , non sia necessario l'esercizio CP_1 di un'attività professionale in modo continuativo ed esclusivo, ma sia invece sufficiente lo svolgimento di qualsiasi attività di geometra, con qualsiasi modalità ed a qualsiasi titolo, essendo tale circostanza incompatibile con la qualità di mero iscritto all'albo
(v. sent. Trib. Di Roma del 19.01.2016), non assumendo inoltre alcun rilievo la natura “personale” delle prestazioni eseguite.
In proposito anche la giurisprudenza di legittimità è ormai uniforme nell'affermare che “In tema di Controparte_1
, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del
[...] pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria;
dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre,
l'applicazione delle norme regolamentari della predetta che CP_1 stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo” (cfr. Sent. n. 28188/22).
Tra l'altro il ricorrente non ha mai fornito “prova contraria”, nei termini sopra descritti, al fine di ottenere la cancellazione dall'Albo.
Infine, il ricorrente ha sostenuto l'erronea applicazione delle sanzioni irrogate per gli anni dal 2017 al 2021 per omessa dichiarazione, avendo lo stesso ente attestato che la dichiarazione era pari ad € 0,00.
Invero il regolamento adottato dalla prevede espressamente che Pt_2 il professionista iscritto alla sia tenuto, sin dalla CP_1 iscrizione, all'invio delle dichiarazioni reddituali annuali a prescindere dalla produzione effettiva di redditi professionali.
In particolare, l'art. 6 del Regolamento sulla Contribuzione prevede:
“Nei termini e con le modalità di cui ai successivi articoli 9 e 14, alla vanno comunicati l'ammontare del reddito professionale di CP_1 cui all'articolo 1, dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonché il volume complessivo di affari di cui all'articolo 2, dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere inoltrata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere gli elementi previsti ai successivi articoli 12 e 13”. Il successivo art. 39 stabilisce che “In caso di comunicazione omessa, si assume a tutti gli effetti, in via provvisoria, reddito pari a zero”; infine, secondo l'art. 43.3, “Nel caso di comunicazione omessa, la sanzione è pari a 800,00 euro”.
Anche sotto tale profilo appare dunque corretto l'operato della
, non avendo il geometra ottemperato all'onere di CP_1 Pt_1 comunicazione per il periodo dal 2017 al 2021, a cui era invece tenuto anche in assenza di redditi.
Per i motivi sin qui esposti la domanda deve essere respinta.
Non è apparsa necessaria la chiamata in causa dell'Agenzia delle
Entrate – Riscossione alla quale la potrà eventualmente CP_1 rivolgersi in separato giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
Rigetta l'opposizione e dichiara il decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo.
Condanna al pagamento delle spese processuali, che Parte_1 liquida in complessivi € 4.200,00, oltre accessori se dovuti.
Aversa 28.10.2025
Il Giudice del lavoro
NA PI PE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice NA PI PE, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 346/24
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Giovanni Palma
Opponente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e
[...] difesa dall'avv.to Giuseppe Mazzarella
Opposto
Oggetto: opposizione avverso decreto ingiuntivo
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di ricorso, depositato in data 9.01.2024, la parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 631/23, emesso in favore della resistente a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali insoluti relativi alle annualità 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,
2020 e 2021, oltre interessi e sanzioni, ed ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo impugnato sostenendo, in particolare, la illegittimità dell'azione intrapresa e la prescrizione del credito azionato.
La parte convenuta, costituitasi, ha eccepito la tardività dell'opposizione ed ha chiesto il rigetto del ricorso proposto in quanto infondato.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La presente opposizione deve ritenersi tempestivamente proposta, essendo il ricorso stato depositato il 9.01.2024, dunque entro il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo risalente al 30.11.2023.
In via preliminare deve ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente avendo la Parte_2 prodotto numerosi atti interruttivi, consistenti in solleciti di pagamento ritualmente ricevuti dal (lettera PEC del Pt_1
26.08.2013 relativa ai contributi anni 2007-2011; lettera PEC del
30.09.2014 relativa ai contributi anno 2012; lettera PEC del
12.05.2015 relativa a divergenze sui redditi prodotti nel periodo d'imposta 2010-2011-2012 nonché alle irregolarità contributive nell'anno 2013; lettera PEC del 25.09.2015 relativa ai contributi anni 2010 e 2013; lettera PEC del 23.09.2016 relativa ai contributi anno 2014; lettera PEC del 31.07.2017 relativa ai contributi anno
2015; lettera PEC del 28.06.2018 relativa a divergenze sui redditi prodotti nell'anno d'imposta 2015 nonché irregolarità contributive nell'anno 2016; lettera PEC del 31.01.2019 relativa ai contributi anni 2010 e 2011; lettera PEC del 12.09.2019 relativa ai contributi anno 2017; lettera PEC del 02.12.2019 relativa ai contributi portati dalla cartella/ruolo 2015 notificata da il 05/09/2015; lettera CP_2 PEC del 18.06.2020 relativa ai contributi portati dalle cartelle/ruoli 2016, 2017 già notificate da il 27/05/2016 e CP_2
24/03/2017; lettera PEC del 01.07.2021 relativa a divergenze sui redditi prodotti negli anni d'imposta 2016-2017-2018 nonché irregolarità contributive negli anni 2018 e 2019; lettera PEC del
9.11.2021 relativa ai contributi anni 2010-2020; lettera PEC del
17.03.2022 relativa ai contributi anni 2015 e 2016; lettera PEC del
31.10.2022 relativa ai contributi o oneri e sanzioni anni 2010-2021; lettera PEC del 26.01.2023 con la quale l'Ente, riscontrando una richiesta del geometra di cancellazione retroattiva dalla CP_1 evidenziava l'impossibilità di procedere in tal senso confermando la debenza dei contributi relativi agli anni 2010-2021 e sollecitandone il pagamento anche mediante rateizzazione;
lettera PEC del 28.06.2023 relativa ai contributi anni 2010, 2011, 2012, e 2017 portati dalle cartelle/ruoli 2014, 2015, 2020, 2019 notificate da CP_2 rispettivamente il 22.01.2015, 05.09.2015, 15.09.2021.
Con riguardo alla validità degli atti interruttivi, parte opponente, nelle note depositate, ha rilevato che gli indirizzi utilizzati dalla per l'invio degli atti sopra elencati ( , Pt_2 Email_1
e non sono presenti Email_2 Email_3 in alcun elenco ufficiale, pertanto ogni notifica sarebbe inesistente.
Sul punto si ritiene utilizzabile il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (cfr.
Sent. n. 18684/23). In particolare, la Corte ha affermato che “le prescrizioni che ineriscono all'indirizzo del mittente non vanno, infatti, assoggettate alle stesse regole previste per il destinatario dell'atto, con riguardo al quale va fatta applicazione della disciplina propria dell'elezione di domicilio, cui dev'essere equiparato l'indirizzo di p.e.c. inserito, diversamente da quanto accade per il mittente.
2.5. D'altra parte, e con indicazione che si attaglia al caso di specie, questa Corte ha recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri
(RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023)”.
Con riferimento al caso di specie appare evidente la riferibilità alla degli indirizzi pec utilizzati, con la conseguenza che non Pt_2 può essere dichiarata l'inesistenza e/o nullità delle comunicazioni effettuate ai fini interruttivi della prescrizione.
Inoltre, nel caso di specie, deve rilevarsi che la prescrizione dei crediti contributivi decorre dalla data di trasmissione alla CP_1 da parte dell'obbligato, della dichiarazione annuale obbligatoria
(termine fissato per il 15 settembre di ogni anno), come stabilito dall'art. 19 della Legge n. 773/82, adempimento che il geometra non risulta aver eseguito, con la conseguenza che non sono Pt_1 mai decorsi i termini prescrizionali.
Nel merito il ricorso non può essere accolto.
L'art. 5 dello Statuto di approvato con D.M. del CP_1
27.02.2003, prevede che siano “.. obbligatoriamente iscritti alla i geometri ed i geometri laureati iscritti all'Albo CP_1 professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria, che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione ..”. Con delibera consiliare n. 2/2003 sono state quindi indicate le modalità attraverso le quali l'iscritto all'Albo può dimostrare il mancato esercizio della professione di geometra (sottoscrizione da parte dell'interessato di un apposito modello di autocertificazione attestante i seguenti requisiti: mancato esercizio di attività professionale di geometra;
mancata titolarità di partita IVA;
invio ogni anno di dichiarazione autocertificata attestante la mancata produzione di redditi aventi natura professionale).
In mancanza di tale prova contraria, la sola iscrizione all'albo comporta l'obbligo di iscrizione alla ed il conseguente obbligo CP_1 contributivo.
Sul punto il ricorrente ha però sostenuto di non aver esercitato l'attività professionale in modo continuativo e di non esser quindi tenuto al versamento dei contributi richiesti.
Deve tuttavia al riguardo ritenersi, in adesione ad un orientamento della giurisprudenza di merito ormai diffuso, che, ai fini dell'obbligo d'iscrizione alla , non sia necessario l'esercizio CP_1 di un'attività professionale in modo continuativo ed esclusivo, ma sia invece sufficiente lo svolgimento di qualsiasi attività di geometra, con qualsiasi modalità ed a qualsiasi titolo, essendo tale circostanza incompatibile con la qualità di mero iscritto all'albo
(v. sent. Trib. Di Roma del 19.01.2016), non assumendo inoltre alcun rilievo la natura “personale” delle prestazioni eseguite.
In proposito anche la giurisprudenza di legittimità è ormai uniforme nell'affermare che “In tema di Controparte_1
, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del
[...] pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria;
dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre,
l'applicazione delle norme regolamentari della predetta che CP_1 stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo” (cfr. Sent. n. 28188/22).
Tra l'altro il ricorrente non ha mai fornito “prova contraria”, nei termini sopra descritti, al fine di ottenere la cancellazione dall'Albo.
Infine, il ricorrente ha sostenuto l'erronea applicazione delle sanzioni irrogate per gli anni dal 2017 al 2021 per omessa dichiarazione, avendo lo stesso ente attestato che la dichiarazione era pari ad € 0,00.
Invero il regolamento adottato dalla prevede espressamente che Pt_2 il professionista iscritto alla sia tenuto, sin dalla CP_1 iscrizione, all'invio delle dichiarazioni reddituali annuali a prescindere dalla produzione effettiva di redditi professionali.
In particolare, l'art. 6 del Regolamento sulla Contribuzione prevede:
“Nei termini e con le modalità di cui ai successivi articoli 9 e 14, alla vanno comunicati l'ammontare del reddito professionale di CP_1 cui all'articolo 1, dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonché il volume complessivo di affari di cui all'articolo 2, dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere inoltrata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere gli elementi previsti ai successivi articoli 12 e 13”. Il successivo art. 39 stabilisce che “In caso di comunicazione omessa, si assume a tutti gli effetti, in via provvisoria, reddito pari a zero”; infine, secondo l'art. 43.3, “Nel caso di comunicazione omessa, la sanzione è pari a 800,00 euro”.
Anche sotto tale profilo appare dunque corretto l'operato della
, non avendo il geometra ottemperato all'onere di CP_1 Pt_1 comunicazione per il periodo dal 2017 al 2021, a cui era invece tenuto anche in assenza di redditi.
Per i motivi sin qui esposti la domanda deve essere respinta.
Non è apparsa necessaria la chiamata in causa dell'Agenzia delle
Entrate – Riscossione alla quale la potrà eventualmente CP_1 rivolgersi in separato giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
Rigetta l'opposizione e dichiara il decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo.
Condanna al pagamento delle spese processuali, che Parte_1 liquida in complessivi € 4.200,00, oltre accessori se dovuti.
Aversa 28.10.2025
Il Giudice del lavoro
NA PI PE