Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 12/05/2026, n. 8758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8758 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08758/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01872/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1872 del 2026, proposto da
RA ET, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Pasquale Mosca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Istituto Comprensivo i C Anna Fraentzel Celli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma - Sezione Quarta Bis n. 13257/2025 (N.R.G. 1446/2025), pubblicata il 07.07.2025 ed in pari data notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Istituto Comprensivo i C Anna Fraentzel Celli;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. Marco AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IT
1. Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente ha esposto quanto segue:
- con sentenza n. 13257/2025 del 7.7.2025 il TAR Lazio – Roma, Sez. Quarta Bis, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere su ricorso ex art. 116 C.P.A. proposto da AC RA ed ha condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente liquidate nella misura di euro 1.500,00 oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato;
- sulla sentenza di cui sopra, in mancanza di impugnazione, si è formato il giudicato in data 8.2.2026 (doc. 2);
- la sentenza è stata notificata all’Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 475 c.p.c., in data 7.7.2025 (doc. 3);
- alla data del 5.11.2025, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni (di cui all’art. 147 della legge n. 388/2000) per darvi esecuzione;
- a tutt’oggi la ricorrente non ha ottenuto il pagamento di quanto le è dovuto a titolo di rifusione delle spese di giudizio;
2. Pertanto, parte ricorrente ha concluso il ricorso formulando le seguenti domande:
- ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante p.t. di ottemperare alla sentenza del TAR Lazio – Roma, Sez. Quarta Bis, n. 13257/2025;
- assegnare il relativo termine;
- nominare il Commissario ad acta per l’eventualità della persistenza nell’inadempimento.
3. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio con atto di mero stile.
4. Alla camera di consiglio del 22 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso merita accoglimento.
Il Collegio rileva che in relazione alla sentenza, notificata in data 07.07.2025, l’Amministrazione non ha proposto appello (cfr. certificazione allegata al ricorso).
È pure scaduto il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo senza che l’Amministrazione abbia provveduto al pagamento in favore di parte ricorrente.
6. Stante, dunque, l’idoneità del titolo giudiziale all’esecuzione e perdurando l’inerzia dell’amministrazione intimata, va dichiarato l’obbligo della stessa di conformarsi alla predetta sentenza, provvedendo al pagamento, entro il termine di giorni 60 decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa (o, se anteriore, dalla data di notificazione a istanza di parte) della presente decisione, degli importi liquidati a suo carico a titolo di spese giudiziali ed accessori con la citata decisione di cui si chiede l’esecuzione a favore di parte ricorrente.
Per il caso di perdurante inadempimento dopo il decorso del termine di 60 giorni, si nomina sin da ora, come richiesto da parte ricorrente, quale Commissario ad acta il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie o un funzionario all’uopo delegato, il quale dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi entro l’ulteriore termine di 60 giorni, dietro presentazione di specifica istanza di parte ricorrente e verifica dell’eventuale intervenuto adempimento.
7. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis):
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa entro il termine di giorni 60 decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa (o, se anteriore, dalla data di notificazione a istanza di parte) della presente decisione;
- per il caso di perdurante inadempimento, nomina sin da ora quale Commissario ad acta il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie o un funzionario all’uopo delegato, il quale dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi entro l’ulteriore termine di 60 giorni, dietro presentazione di specifica istanza di parte ricorrente e verifica dell’eventuale intervenuto adempimento.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1500,00 (millecinquecento/00) oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN NC, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco AR, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| Marco AR | IN NC |
IL SEGRETARIO