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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/05/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4126/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, nella Parte_1
persona del legale rappresentante , Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv. ti VOLPE MARIO e VOLPE CARMINE, giusta procura in atti
Opponente
E
, rappresentato e difeso dall' avv. to Controparte_1 Pt_2
, giusta mandato in atti
[...]
Opposto
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 27.07.2024 la società opponente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 421/2024 emesso dal giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, con cui le veniva ingiunto il pagamento in favore del sig. , suo ex dipendente, Controparte_1 dell'importo di € 6.125,61, al lordo delle ritenute di legge, di cui € 1.176,91 lordi a titolo di TFR maturato al gennaio 2024, oltre le spese. Eccepiva
l'intervenuto integrale pagamento delle somme dovute per tutto il periodo lavorativo svolto dall'opposto alle dipendenze della società evidenziando la retribuzione anticipata ed in contanti dell'importo di € 5.700,00 corrisposti ancora prima della stipula del contratto di assunzione del 25.07.2023.
Rappresentava come, dopo un diverbio, l'opposto non si fosse più presentato a lavoro per il mese di novembre e parte di quello di dicembre per poi produrre certificati di malattia sino alla cessazione del rapporto lavorativo avvenuta nel febbraio 2024. Evidenziava di aver corrisposto in totale allo
€ 13.196,00, e dunque € 2.221,77 in più rispetto al dovuto, oltre CP_1 all'integrale versamento dei contributi previdenziali.
Per tali motivi la società opponente adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro chiedendo:” - accogliere la presente opposizione e, per
l'effetto, revocare il d.i. n.ro 421/2024, giacché emesso ingiustamente ed illegittimamente, per tutte le motivazioni innanzi esposte;
- in ogni caso, revocare essa ingiunzione, perché emessa per importi assolutamente non dovuti, statuendo, in ipotesi, il pagamento delle sole differenze risultanti dalla eventuale istruttoria a farsi;
- condannare il ricorrente / opposto, sig.
, alla rifusione di spese e competenze di giudizio, da Controparte_1 attribuirsi al sottoscritto difensore antistatario”.
L'opposto sig. si costituiva in giudizio e deduceva l'inammissibilità CP_1
del ricorso in opposizione in quanto generico e la sua infondatezza non avendo mai ricevuto alcun acconto sulla retribuzione al momento della sua assunzione, disconoscendo anzi le firme apposte su di un foglio allegato agli atti quale prova dei presunti pagamenti. Evidenziava altresì che le supposte somme anticipatamente versate pari ad € 5.700,00 sarebbero state corrisposte tra luglio e novembre 2023 e quindi prima della sua assunzione per cui comunque non riferibili alle somme oggi richieste corrispondenti invece alle mensilità di dicembre 2023 e gennaio 2024 e del TFR. Concludeva invocando la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio entrambe le parti rappresentavano e documentavano di aver raggiunto un accordo transattivo e chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Sulle conclusioni dei procuratori costituiti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 02.05.2025, il giudice decideva come da sentenza con motivazione contestuale.
In punto di diritto, giova rilevare che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98
n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
La cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione, cosi come precisata in Sede pregiudiziale, e, rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito in causa. Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'Onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio per le ragioni sopra evidenziate, può essere dunque dichiarata la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa tra le parti le spese processuali
Salerno, 02.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino