Articolo 100 della Legge 28 marzo 1979, n. 88
Articolo 99Articolo 101
Versione
14 aprile 1979
Art. 100.

E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1979, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
Entrata in vigore il 14 aprile 1979