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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 31/03/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 3074/2017 pendente tra:
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Prisco Emilio Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ); C.F._1
ATTRICE
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Leone Rosita (C.F. COroparte_1 P.IVA_2
) e dell'Avv. Dentamaro Alessandro (C.F. ); C.F._2 C.F._3
CONVENUTA
(C.F. ), con il patrocinio COroparte_2 P.IVA_3 dell'Avv. Giorgetti Valeria (C.F. , dell'Avv. Bardella Stefano (C.F. C.F._4
) e dell'Avv. Ferrara Simone (C.F. ); C.F._5 C.F._6
CONVENUTA
INIZIO (C.F. ), con il patrocinio CP_3 COroparte_4 P.IVA_4 dell'Avv. Maffeo Alfredo (C.F. ; C.F._7
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
(C.F. ); CP_5 C.F._8
TERZO CHIAMATO IN CAUSA - CONTUMACE
OGGETTO: Titoli di credito
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa, comparse conclusionali e memorie di replica depositate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – ha evocato il giudizio e Parte_1 COroparte_1 [...]
chiedendo di condannare le società convenute pagamento di € 124.000,00, COroparte_6
oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno.
1.1 – A sostegno della sua domanda, l'attrice ha dedotto quanto segue:
• in esecuzione di un contratto di mutuo stipulato con , in data 11.11.2016 ha COroparte_7
emesso in favore della stessa l'assegno circolare n. 5300926644, per l'importo di €
124.000,00; CO
• ha incaricato di procedere alla consegna dell'assegno, entro il giorno lavorativo successivo, presso lo studio del Notaio in Pozzuoli;
Persona_1
• in data 23.11.2016 è stata contattata dall'Ufficio postale di IG, che ha chiesto il “bene emissione” dell'assegno circolare in questione, risultante intestato a , che aveva CP_5
versato l'importo di € 124.000,00 sul proprio conto corrente in data 16.11.2016 e lo aveva già interamente prelevato;
• l'assegno in parola, dunque, è stato evidentemente falsificato;
• a causa della falsificazione dell'assegno emesso, è stata costretta a Parte_1 emettere un nuovo assegno in favore di , subendo un danno pari a € COroparte_7
124.000,00; CO
• tale danno è imputabile alla condotta di a cui è stato affidato l'assegno per la consegna,
e a quella di che non ha verificato l'autenticità dell'assegno prima di COroparte_1
procedere alla negoziazione del medesimo.
1.2 – Con comparsa depositata in data 07.09.2017, si è costituita in giudizio COroparte_1
negando la propria responsabilità per la negoziazione dell'assegno in parola: ha evidenziato che esso non manifestava segni di contraffazione rilevabili ictu oculi e che è stato versato su un conto corrente aperto diversi mesi prima rispetto all'incasso. Ha chiesto, pertanto, di essere autorizzata
2 a chiamare in causa il prenditore dell'assegno, , per essere manlevata dal medesimo CP_5
in caso di condanna.
1.3 – Si è costituita in giudizio, altresì, la argomentando in COroparte_2
merito all'infondatezza della domanda attorea: ha rimarcato che ha Parte_1
violato le condizioni generali di trasporto, che vietano di introdurre all'interno delle spedizioni denaro o effetti negoziabili, come gli assegni;
ha negato la sussistenza di ritardi nella consegna dell'assegno e l'inosservanza degli obblighi di custodia, non essendo provato che la sottrazione e
CO la falsificazione dell'assegno sia imputabile a ha invocato le limitazioni di responsabilità previste dalla legge vettoriale.
Ha concluso, pertanto, per il rigetto dell'avversa domanda e ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la in qualità di sub vettore incaricato della COroparte_8
consegna dell'assegno, al fine di essere manlevata dalla stessa in caso di condanna.
1.4 – Accolte le istanze di autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi, si è costituita in giudizio la argomentando in merito all'infondatezza della COroparte_8
CO domanda formulata da parte attrice nei confronti di ha affermato, inoltre, di aver eseguito CO l'attività di sub vettore nel rispetto delle istruzioni della e, quindi, ha negato la sussistenza dell'obbligo di manleva.
1.5 – Diversamente, , benché regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito e, CP_5
pertanto, è stato dichiarato contumace.
1.6 – Alla prima udienza, il Giudice ha assegnato, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.. Ammesse e acquisite le prove richieste dalle parti, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 05.12.2024, il Giudice ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 – In primo luogo, è necessario procedere all'esame della domanda risarcitoria formulata da parte attrice nei confronti di Si tratta di una domanda di accertamento della CP_6
responsabilità del vettore per inadempimento degli obblighi scaturenti dal contratto di trasporto: parte attrice ha evidenziato, infatti, che il plico contenente l'assegno in parola è stato spedito in data 11.11.2016 e risulta consegnato in data 18.11.2016, mentre in data 16.11.2016 è stato
3 negoziato l'assegno contraffatto;
ne ha desunto che la sottrazione e la falsificazione del titolo è avvenuta mentre lo stesso era sottoposto alla custodia del vettore.
2.1 – Sul punto, è necessario osservare che il contratto di trasporto stipulato tra le due società
CO (allegato 2 della comparsa di costituzione di rinvia alle condizioni generali di contratto
CO predisposte dal vettore (allegato 3 della comparsa di costituzione di .
In particolare, l'art.
3.1 delle medesime condizioni generali, relativo a “condizioni e limitazioni del servizio”, stabilisce al punto iii) che “le spedizioni non dovranno contenere alcuno degli articoli proibiti elencati nella Guida, compresi (…) denaro o effetti negoziabili (quali assegni, cambiali, obbligazioni, libretti di risparmio, carte di credito pre-pagate, certificati azionari o altri
CO titoli)”. L'art.
3.5. chiarisce, inoltre, che “qualora il mittente affidi a una spedizione che non sia conforme alle restrizioni o condizioni di cui al precedente paragrafo 3.1, senza l'espresso
CO CO consenso scritto di non sarà responsabile per qualsivoglia perdita che il mittente possa CO subire in relazione al trasporto da parte di di detta spedizione”.
La condotta dell'attrice, dunque, si è posta in contrasto con il citato art.
3.1 delle condizioni generali del contratto di trasporto, atteso che la stessa ha spedito l'assegno circolare per cui è CO causa tramite il vettore. In applicazione del citato art. 3.5, non può considerarsi contrattualmente responsabile per il danno derivante dalla sottrazione e dalla falsificazione dell'assegno.
2.2 – Le clausole in questione, peraltro, devono considerarsi perfettamente valide, diversamente rispetto a quanto affermato da parte attrice, poiché non si pongono in contrasto con l'art. 1229
c.c., in quanto non limitano la responsabilità da inadempimento, ma perimetrano l'oggetto del contratto.
In effetti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che si verifica una delimitazione dell'oggetto quando la clausola negoziale ha lo scopo di stabilire gli obblighi concretamente assunti dalle parti, mentre è delimitativa della responsabilità quella che ha l'effetto di escludere una responsabilità che, rientrando, in tesi, nell'oggetto, sarebbe altrimenti insorta (cfr. Cassazione civile sez. un., 06/05/2016, n. 9140).
Nel caso di specie, le parti hanno delimitato l'oggetto delle obbligazioni assunte dal vettore, escludendo che esse potessero riguardare la spedizione dei beni vietati, tra cui gli assegni;
4 l'esclusione a valle della responsabilità per inadempimento, dunque, è una mera conseguenza dell'assenza di un'obbligazione a monte.
Deve essere esclusa, dunque, la responsabilità contrattuale della per il danno lamentato CP_6
da parte attrice, atteso che il vettore non ha assunto l'obbligo di custodia dell'assegno per cui è causa.
2.3 – Del resto, l'istruttoria espletata non consente di affermare neppure la responsabilità aquiliana del vettore e del sub-vettore, atteso che non è stato dimostrato che lo smarrimento dell'assegno è causalmente riconducibile a una condotta dolosa o colposa dei loro dipendenti.
In effetti, dalla prova testimoniale acquisita è emerso soltanto che, fino a quando il plico si è trovato sotto la custodia del sub vettore, esso risultava integro. Non è stato possibile individuare, quindi, né il momento né le modalità di sottrazione dell'assegno; non è stato identificato l'autore materiale di tale condotta.
In mancanza di tali elementi, la ricostruzione dei fatti offerta dall'attrice appare meramente ipotetica e non è idonea, dunque, a fondare la responsabilità del vettore e del sub-vettore, poiché non è possibile sostenere che il danno sia causalmente scaturito da una condotta dolosa o colposa dei dipendenti di tali società.
La domanda formulata nei loro confronti, conseguentemente, deve essere rigettata.
3 – In secondo luogo, occorre esaminare la domanda formulata da parte attrice nei confronti di che ha provveduto alla negoziazione dell'assegno falsificato. COroparte_1
3.1 – Sul punto, in effetti, l'art. 43 del regio decreto n. 1736/1933 prevede che “colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento”.
Con riferimento a tale disposizione normativa, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare, in primo luogo, che l'espressione “colui che paga”, contenuta nella medesima, deve essere intesa in senso ampio: si riferisce non solo alla banca trattaria (o all'emittente, in caso di assegno circolare), ma anche alla diversa banca cui l'assegno sia stato girato per l'incasso da un proprio cliente e che lo abbia in favore di costui monetizzato (o accreditato sul suo conto corrente), per poi inviarlo alla stanza di compensazione;
tale conclusione è giustificata dal rilievo che non già la banca trattaria (L. assegni, art. 38), bensì soltanto la banca negoziatrice è tenuta ed
è concretamente in condizione di controllare l'autenticità della firma di colui che, girando
5 l'assegno per l'incasso, lo immette nel circuito di pagamento (cfr. Cassazione civile sez. un.,
26/06/2007, n. 14712).
La responsabilità in questione rientra nell'ambito applicativo dell'art. 1218 c.c., poiché scaturisce dall'inosservanza di specifici obblighi posti a carico degli istituti di credito. Invero, la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 del regio decreto n. 1736/1933, l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso (cfr. Cassazione civile sez. un., 26/06/2007, n. 14712; Cassazione civile sez. un., 21/05/2018, n. 12477).
Da tale qualificazione consegue che la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato, per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo, dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità, a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2,
c.c. (cfr. Cassazione civile sez. un., 21/05/2018, n. 12477); trattandosi di operatore professionale qualificato, contrattualmente responsabile anche per colpa lieve in virtù del combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, c.c. e 43, comma 2, del regio decreto n. 1736/1933, la banca è tenuta ad offrire una prova liberatoria in grado di escludere anche tale colpa (cfr. Cassazione civile sez.
VI, 02/07/2019, n. 17737).
In particolare, dunque, è stato chiarito che, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., che è norma
“elastica”, da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli “standards” valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente.
6 3.2 – In questa prospettiva, è necessario individuare il contenuto dell'obbligo diligenza posto a carico dell'ente convenuto dal citato art. 1176 comma 2 c.c..
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui tale alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (cfr. Cassazione civile sez. VI, 19/06/2018, n.
16178; Cassazione civile sez. I, 03/07/2023, n. 18641). In altri termini, occorre valutare la rispondenza al predetto paradigma della condotta richiesta alla banca in un dato contesto storico e rispetto a una determinata falsificazione, attivando cosi un accertamento di fatto volto a saggiare, in concreto e caso per caso, il grado di esigibilità della diligenza stessa;
tale verifica, di regola, deve svolgersi in base ad un apprezzamento rivolto a verificare se la falsificazione sia, o meno, riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico-tecniche, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo, o, piuttosto, se la falsificazione stessa sia, invece, riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e utilizzo o tramite particolari cognizioni teoriche o tecniche (cfr. Cassazione civile sez. III, 20/03/2014, n. 6513; Cassazione civile sez. I, 26/01/2016, n. 1377).
3.3 – Nel caso di specie, non ha provato di aver agito con la diligenza COroparte_1
richiesta dall'art. 1176 comma 2 c.c..
In effetti, nel corso del presente giudizio non è stato prodotto l'assegno falsificato, di cui è stata depositata esclusivamente una copia fotostatica in bianco e nero (allegato 1 della comparsa di costituzione di . La convenuta, in effetti, ha dichiarato di non essere in COroparte_1
possesso del titolo in questione, avendolo trasmesso all'Istituto Centrale Banche Popolari
Italiane, a mezzo raccomandata;
con ordinanza del 26.01.2019, è stato ordinato “all'I.C.B.P.I.
(Istituto Centrale delle Banche Popolari S.p.A.), ora Nexi S.p.A., con sede in Milano, Corso
Sempione n. 55, alla quale il titolo sarebbe stato inviato da parte di , l'esibizione CP_1
dell'assegno circolare numero di serie 5300926644 beneficiario , negoziato presso CP_5
l'ufficio postale di IG (NA), Piazza Roma 1, avendo cura di specificare per iscritto le
7 ragioni dell'eventuale mancata esibizione”. Tale ordine è rimasto inadempiuto e non è stato possibile stabilire, in base a elementi certi, se l'assegno in questione sia nella disponibilità di un diverso soggetto, per cui non sono stati emessi ulteriori ordini di esibizione;
del resto,
[...]
su cui gravava l'onere di produrre l'assegno in parola, non ha formulato ulteriori COroparte_1
istanze ex art. 210 c.p.c..
In mancanza dell'assegno falsificato, non è possibile affermare che la falsificazione del medesimo non fosse rilevabile ictu oculi: la copia fotostatica versata in atti, infatti, non consente di analizzare visivamente il titolo, atteso che non se ne percepiscono i colori e che alcune parti non risultano leggibili;
è precluso, peraltro, l'esame tattile del medesimo. In questa prospettiva, non ha dimostrato di aver agito secondo i canoni di diligenza posti dall'art. COroparte_1
1176 comma II c.c. e, pertanto, deve essere ritenuta contrattualmente responsabile nei confronti dell'attrice.
3.4 – Cionondimeno, è necessario dare atto, altresì, della sussistenza del concorso di colpa della danneggiata nella determinazione del danno, ai sensi dell'art. 1227 Pt_1 Parte_1
c.c..
In effetti, la Corte di Cassazione ha chiarito che la spedizione per posta ordinaria o raccomandata di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore
(cfr. Cassazione civile sez. un., 26/05/2020, n. 9769; Cassazione civile sez. I, 07/10/2024, n.
26209; Cassazione civile sez. I, 30/08/2024, n. 23380).
Nel caso di specie, infatti, è pacifico che la banca attrice si sia servita di un vettore privato per l'invio dell'assegno in questione, contravvenendo peraltro alle condizioni generali del contratto di trasporto, che vietavano la spedizione di denaro o altri valori;
la condotta in questione, che ha agevolato la determinazione del danno, deve considerarsi colposa e comporta una
8 corresponsabilità di , nella misura del 50%. Parte_1
3.5 – In definitiva, dunque, tenendo conto della responsabilità di nella COroparte_1
negoziazione dell'assegno in parola e della rilevata corresponsabilità di Parte_1
la prima società deve essere condannata al pagamento, in favore della seconda,
[...]
dell'importo di € 62.000,00, pari al 50% della somma indicata all'interno dell'assegno falsificato.
Trattandosi di debito di valore, sulla predetta somma, rivalutata anno per anno secondo gli indici
ISTAT per le famiglie di impiegati ed operai, vanno computati, in ossequio al criterio indicato dalle Sezioni Unite (Cassazione civile sez. un. 17/02/1995, n. 1712), gli interessi al tasso legale pro tempore vigente, a decorrere dalla data di incasso dell'assegno (16.11.2016) alla data di emissione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sull'intera somma liquidata all'attualità fino al soddisfo.
4 – In terzo luogo, è necessario esaminare di posizione di , che ha materialmente CP_5
incassato l'importo indicato all'interno dell'assegno falsificato, il quale è stato versato su un conto corrente a lui intestato e successivamente prelevato. In effetti, dall'istruttoria compiuta non
è stata provata la falsità dei documenti di riconoscimento intestati a tale soggetto, utilizzati per l'apertura del conto corrente e per l'incasso dell'assegno; la banca attrice si è limitata a evidenziare un'irregolarità nella indicazione della data di scadenza di tali documenti, che, da sola, non costituisce un indice idoneo ad affermare la contraffazione degli stessi.
4.1 – all'interno della memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., Parte_1
ha dichiarato di voler estendere la propria domanda anche nei confronti dell'individuo in questione, chiamato in causa da e rimasto contumace. COroparte_1
Tale domanda deve essere qualificata ai sensi dell'art. 2033 c.c.; essa è fondata, essendo pacifico che , incassando l'assegno falsificato recante il suo nome, ha percepito l'importo di CP_5
€ 124.000,00, oggettivamente indebito (cfr. Corte d'Appello Napoli sez. III, 30/01/2024, n. 349).
Conseguentemente, il chiamato in causa deve essere condannato al pagamento, in favore di dell'intero importo indicato all'interno dell'assegno in parola, pari € Parte_1
124.000,00; dal momento che egli non poteva non sapere che l'assegno recante il suo nome era falsificato, deve affermarsi la sua malafede e, pertanto, sono dovuti interessi legali dalla data di incasso dell'assegno (16.11.2016) all'effettiva restituzione della somma.
9 4.2 – invece, ha chiesto di essere manlevata da , in caso di COroparte_1 CP_5
accoglimento della domanda formulata da parte attrice.
Tale domanda deve essere rigettata, atteso che la società convenuta non ha patito alcun danno, in conseguenza della condotta del chiamato in causa. L'unica perdita patrimoniale subita dalla stessa, infatti, consiste nel risarcimento del danno dovuto in favore di Parte_1
che non è dipeso dal comportamento del terzo chiamato in causa, bensì dall'inadempimento degli obblighi posti a carico della banca negoziatrice dell'assegno per cui è causa.
Il danno in questione, dunque, non è scaturito dalla condotta del terzo chiamato in causa, bensì da quella della medesima convenuta, per cui la domanda di manleva è infondata. Al massimo, nel caso in cui provvedesse al risarcimento del danno patito da COroparte_1 [...]
in luogo di , potrebbe configurarsi un ingiustificato Parte_1 CP_5
arricchimento in favore del medesimo;
tale domanda, tuttavia, esula dal presente giudizio.
5 – In sintesi, le domanda formulate da parte attrice nei confronti della COroparte_2
e della devono essere rigettate.
[...] COroparte_9
In parziale accoglimento delle ulteriori domande, deve essere condannato al CP_5 pagamento in favore di dell'importo di € 124.000,00 (oltre interessi Parte_1 legali dal 16.11.2016 all'effettivo soddisfo), in solido con fino a COroparte_1 concorrenza dell'importo di € 62.000,00 (oltre interessi al tasso legale dal 16.11.2016 alla pronunzia della presente sentenza sulla somma rivalutata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo).
6 – Alla luce della soccombenza, parte attrice deve essere condannata alla refusione delle spese di lite nei confronti della e della esse sono quantificate CP_6 COroparte_9
coma in dispositivo, in applicazione della tabella II fascia V del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù del valore della lite, inferiore alla metà del valore massimo previsto dalla fascia di riferimento, e dell'assenza di questioni di particolare complessità.
6.1 – Sempre alla luce della soccombenza, e devono essere COroparte_1 CP_5
condannati, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
esse sono quantificate in applicazione della tabella II fascia V del D.M. 55/2014 come modificato
10 dal D.M. 147/2022, con riduzione del 30%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù del valore della lite, inferiore alla metà del valore massimo previsto dalla fascia di riferimento;
oltre a € 810,00 per spese vive, includenti i costi di iscrizione a ruolo e notificazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta le domande formulate da parte attrice nei confronti della COroparte_2
e della
[...] COroparte_9
2. condanna al pagamento in favore di dell'importo di € CP_5 Parte_1
124.000,00 (oltre interessi legali dal 16.11.2016 all'effettivo soddisfo), in solido con
[...]
fino a concorrenza dell'importo di € 62.000,00 (oltre interessi al tasso legale COroparte_1
dal 16.11.2016 alla pronunzia della presente sentenza sulla somma rivalutata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo);
3. condanna parte attrice alla rifusione delle spese processuali, che liquida in € 7.051,50 per compensi professionali in favore ed € 7.051,50 per compensi COroparte_2
professionali in favore della oltre spese generali, CPA ed COroparte_9
IVA, come per legge;
4. condanna e , in solido, alla refusione delle spese di lite in COroparte_1 CP_5 favore di che liquida in € 9.872,00 per compensi professionali ed Parte_1
€ 810,00 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Nola, 31/03/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 3074/2017 pendente tra:
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Prisco Emilio Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ); C.F._1
ATTRICE
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Leone Rosita (C.F. COroparte_1 P.IVA_2
) e dell'Avv. Dentamaro Alessandro (C.F. ); C.F._2 C.F._3
CONVENUTA
(C.F. ), con il patrocinio COroparte_2 P.IVA_3 dell'Avv. Giorgetti Valeria (C.F. , dell'Avv. Bardella Stefano (C.F. C.F._4
) e dell'Avv. Ferrara Simone (C.F. ); C.F._5 C.F._6
CONVENUTA
INIZIO (C.F. ), con il patrocinio CP_3 COroparte_4 P.IVA_4 dell'Avv. Maffeo Alfredo (C.F. ; C.F._7
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
(C.F. ); CP_5 C.F._8
TERZO CHIAMATO IN CAUSA - CONTUMACE
OGGETTO: Titoli di credito
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa, comparse conclusionali e memorie di replica depositate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – ha evocato il giudizio e Parte_1 COroparte_1 [...]
chiedendo di condannare le società convenute pagamento di € 124.000,00, COroparte_6
oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno.
1.1 – A sostegno della sua domanda, l'attrice ha dedotto quanto segue:
• in esecuzione di un contratto di mutuo stipulato con , in data 11.11.2016 ha COroparte_7
emesso in favore della stessa l'assegno circolare n. 5300926644, per l'importo di €
124.000,00; CO
• ha incaricato di procedere alla consegna dell'assegno, entro il giorno lavorativo successivo, presso lo studio del Notaio in Pozzuoli;
Persona_1
• in data 23.11.2016 è stata contattata dall'Ufficio postale di IG, che ha chiesto il “bene emissione” dell'assegno circolare in questione, risultante intestato a , che aveva CP_5
versato l'importo di € 124.000,00 sul proprio conto corrente in data 16.11.2016 e lo aveva già interamente prelevato;
• l'assegno in parola, dunque, è stato evidentemente falsificato;
• a causa della falsificazione dell'assegno emesso, è stata costretta a Parte_1 emettere un nuovo assegno in favore di , subendo un danno pari a € COroparte_7
124.000,00; CO
• tale danno è imputabile alla condotta di a cui è stato affidato l'assegno per la consegna,
e a quella di che non ha verificato l'autenticità dell'assegno prima di COroparte_1
procedere alla negoziazione del medesimo.
1.2 – Con comparsa depositata in data 07.09.2017, si è costituita in giudizio COroparte_1
negando la propria responsabilità per la negoziazione dell'assegno in parola: ha evidenziato che esso non manifestava segni di contraffazione rilevabili ictu oculi e che è stato versato su un conto corrente aperto diversi mesi prima rispetto all'incasso. Ha chiesto, pertanto, di essere autorizzata
2 a chiamare in causa il prenditore dell'assegno, , per essere manlevata dal medesimo CP_5
in caso di condanna.
1.3 – Si è costituita in giudizio, altresì, la argomentando in COroparte_2
merito all'infondatezza della domanda attorea: ha rimarcato che ha Parte_1
violato le condizioni generali di trasporto, che vietano di introdurre all'interno delle spedizioni denaro o effetti negoziabili, come gli assegni;
ha negato la sussistenza di ritardi nella consegna dell'assegno e l'inosservanza degli obblighi di custodia, non essendo provato che la sottrazione e
CO la falsificazione dell'assegno sia imputabile a ha invocato le limitazioni di responsabilità previste dalla legge vettoriale.
Ha concluso, pertanto, per il rigetto dell'avversa domanda e ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la in qualità di sub vettore incaricato della COroparte_8
consegna dell'assegno, al fine di essere manlevata dalla stessa in caso di condanna.
1.4 – Accolte le istanze di autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi, si è costituita in giudizio la argomentando in merito all'infondatezza della COroparte_8
CO domanda formulata da parte attrice nei confronti di ha affermato, inoltre, di aver eseguito CO l'attività di sub vettore nel rispetto delle istruzioni della e, quindi, ha negato la sussistenza dell'obbligo di manleva.
1.5 – Diversamente, , benché regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito e, CP_5
pertanto, è stato dichiarato contumace.
1.6 – Alla prima udienza, il Giudice ha assegnato, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.. Ammesse e acquisite le prove richieste dalle parti, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 05.12.2024, il Giudice ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 – In primo luogo, è necessario procedere all'esame della domanda risarcitoria formulata da parte attrice nei confronti di Si tratta di una domanda di accertamento della CP_6
responsabilità del vettore per inadempimento degli obblighi scaturenti dal contratto di trasporto: parte attrice ha evidenziato, infatti, che il plico contenente l'assegno in parola è stato spedito in data 11.11.2016 e risulta consegnato in data 18.11.2016, mentre in data 16.11.2016 è stato
3 negoziato l'assegno contraffatto;
ne ha desunto che la sottrazione e la falsificazione del titolo è avvenuta mentre lo stesso era sottoposto alla custodia del vettore.
2.1 – Sul punto, è necessario osservare che il contratto di trasporto stipulato tra le due società
CO (allegato 2 della comparsa di costituzione di rinvia alle condizioni generali di contratto
CO predisposte dal vettore (allegato 3 della comparsa di costituzione di .
In particolare, l'art.
3.1 delle medesime condizioni generali, relativo a “condizioni e limitazioni del servizio”, stabilisce al punto iii) che “le spedizioni non dovranno contenere alcuno degli articoli proibiti elencati nella Guida, compresi (…) denaro o effetti negoziabili (quali assegni, cambiali, obbligazioni, libretti di risparmio, carte di credito pre-pagate, certificati azionari o altri
CO titoli)”. L'art.
3.5. chiarisce, inoltre, che “qualora il mittente affidi a una spedizione che non sia conforme alle restrizioni o condizioni di cui al precedente paragrafo 3.1, senza l'espresso
CO CO consenso scritto di non sarà responsabile per qualsivoglia perdita che il mittente possa CO subire in relazione al trasporto da parte di di detta spedizione”.
La condotta dell'attrice, dunque, si è posta in contrasto con il citato art.
3.1 delle condizioni generali del contratto di trasporto, atteso che la stessa ha spedito l'assegno circolare per cui è CO causa tramite il vettore. In applicazione del citato art. 3.5, non può considerarsi contrattualmente responsabile per il danno derivante dalla sottrazione e dalla falsificazione dell'assegno.
2.2 – Le clausole in questione, peraltro, devono considerarsi perfettamente valide, diversamente rispetto a quanto affermato da parte attrice, poiché non si pongono in contrasto con l'art. 1229
c.c., in quanto non limitano la responsabilità da inadempimento, ma perimetrano l'oggetto del contratto.
In effetti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che si verifica una delimitazione dell'oggetto quando la clausola negoziale ha lo scopo di stabilire gli obblighi concretamente assunti dalle parti, mentre è delimitativa della responsabilità quella che ha l'effetto di escludere una responsabilità che, rientrando, in tesi, nell'oggetto, sarebbe altrimenti insorta (cfr. Cassazione civile sez. un., 06/05/2016, n. 9140).
Nel caso di specie, le parti hanno delimitato l'oggetto delle obbligazioni assunte dal vettore, escludendo che esse potessero riguardare la spedizione dei beni vietati, tra cui gli assegni;
4 l'esclusione a valle della responsabilità per inadempimento, dunque, è una mera conseguenza dell'assenza di un'obbligazione a monte.
Deve essere esclusa, dunque, la responsabilità contrattuale della per il danno lamentato CP_6
da parte attrice, atteso che il vettore non ha assunto l'obbligo di custodia dell'assegno per cui è causa.
2.3 – Del resto, l'istruttoria espletata non consente di affermare neppure la responsabilità aquiliana del vettore e del sub-vettore, atteso che non è stato dimostrato che lo smarrimento dell'assegno è causalmente riconducibile a una condotta dolosa o colposa dei loro dipendenti.
In effetti, dalla prova testimoniale acquisita è emerso soltanto che, fino a quando il plico si è trovato sotto la custodia del sub vettore, esso risultava integro. Non è stato possibile individuare, quindi, né il momento né le modalità di sottrazione dell'assegno; non è stato identificato l'autore materiale di tale condotta.
In mancanza di tali elementi, la ricostruzione dei fatti offerta dall'attrice appare meramente ipotetica e non è idonea, dunque, a fondare la responsabilità del vettore e del sub-vettore, poiché non è possibile sostenere che il danno sia causalmente scaturito da una condotta dolosa o colposa dei dipendenti di tali società.
La domanda formulata nei loro confronti, conseguentemente, deve essere rigettata.
3 – In secondo luogo, occorre esaminare la domanda formulata da parte attrice nei confronti di che ha provveduto alla negoziazione dell'assegno falsificato. COroparte_1
3.1 – Sul punto, in effetti, l'art. 43 del regio decreto n. 1736/1933 prevede che “colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento”.
Con riferimento a tale disposizione normativa, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare, in primo luogo, che l'espressione “colui che paga”, contenuta nella medesima, deve essere intesa in senso ampio: si riferisce non solo alla banca trattaria (o all'emittente, in caso di assegno circolare), ma anche alla diversa banca cui l'assegno sia stato girato per l'incasso da un proprio cliente e che lo abbia in favore di costui monetizzato (o accreditato sul suo conto corrente), per poi inviarlo alla stanza di compensazione;
tale conclusione è giustificata dal rilievo che non già la banca trattaria (L. assegni, art. 38), bensì soltanto la banca negoziatrice è tenuta ed
è concretamente in condizione di controllare l'autenticità della firma di colui che, girando
5 l'assegno per l'incasso, lo immette nel circuito di pagamento (cfr. Cassazione civile sez. un.,
26/06/2007, n. 14712).
La responsabilità in questione rientra nell'ambito applicativo dell'art. 1218 c.c., poiché scaturisce dall'inosservanza di specifici obblighi posti a carico degli istituti di credito. Invero, la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 del regio decreto n. 1736/1933, l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso (cfr. Cassazione civile sez. un., 26/06/2007, n. 14712; Cassazione civile sez. un., 21/05/2018, n. 12477).
Da tale qualificazione consegue che la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato, per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo, dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità, a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2,
c.c. (cfr. Cassazione civile sez. un., 21/05/2018, n. 12477); trattandosi di operatore professionale qualificato, contrattualmente responsabile anche per colpa lieve in virtù del combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, c.c. e 43, comma 2, del regio decreto n. 1736/1933, la banca è tenuta ad offrire una prova liberatoria in grado di escludere anche tale colpa (cfr. Cassazione civile sez.
VI, 02/07/2019, n. 17737).
In particolare, dunque, è stato chiarito che, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., che è norma
“elastica”, da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli “standards” valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente.
6 3.2 – In questa prospettiva, è necessario individuare il contenuto dell'obbligo diligenza posto a carico dell'ente convenuto dal citato art. 1176 comma 2 c.c..
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui tale alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (cfr. Cassazione civile sez. VI, 19/06/2018, n.
16178; Cassazione civile sez. I, 03/07/2023, n. 18641). In altri termini, occorre valutare la rispondenza al predetto paradigma della condotta richiesta alla banca in un dato contesto storico e rispetto a una determinata falsificazione, attivando cosi un accertamento di fatto volto a saggiare, in concreto e caso per caso, il grado di esigibilità della diligenza stessa;
tale verifica, di regola, deve svolgersi in base ad un apprezzamento rivolto a verificare se la falsificazione sia, o meno, riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico-tecniche, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo, o, piuttosto, se la falsificazione stessa sia, invece, riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e utilizzo o tramite particolari cognizioni teoriche o tecniche (cfr. Cassazione civile sez. III, 20/03/2014, n. 6513; Cassazione civile sez. I, 26/01/2016, n. 1377).
3.3 – Nel caso di specie, non ha provato di aver agito con la diligenza COroparte_1
richiesta dall'art. 1176 comma 2 c.c..
In effetti, nel corso del presente giudizio non è stato prodotto l'assegno falsificato, di cui è stata depositata esclusivamente una copia fotostatica in bianco e nero (allegato 1 della comparsa di costituzione di . La convenuta, in effetti, ha dichiarato di non essere in COroparte_1
possesso del titolo in questione, avendolo trasmesso all'Istituto Centrale Banche Popolari
Italiane, a mezzo raccomandata;
con ordinanza del 26.01.2019, è stato ordinato “all'I.C.B.P.I.
(Istituto Centrale delle Banche Popolari S.p.A.), ora Nexi S.p.A., con sede in Milano, Corso
Sempione n. 55, alla quale il titolo sarebbe stato inviato da parte di , l'esibizione CP_1
dell'assegno circolare numero di serie 5300926644 beneficiario , negoziato presso CP_5
l'ufficio postale di IG (NA), Piazza Roma 1, avendo cura di specificare per iscritto le
7 ragioni dell'eventuale mancata esibizione”. Tale ordine è rimasto inadempiuto e non è stato possibile stabilire, in base a elementi certi, se l'assegno in questione sia nella disponibilità di un diverso soggetto, per cui non sono stati emessi ulteriori ordini di esibizione;
del resto,
[...]
su cui gravava l'onere di produrre l'assegno in parola, non ha formulato ulteriori COroparte_1
istanze ex art. 210 c.p.c..
In mancanza dell'assegno falsificato, non è possibile affermare che la falsificazione del medesimo non fosse rilevabile ictu oculi: la copia fotostatica versata in atti, infatti, non consente di analizzare visivamente il titolo, atteso che non se ne percepiscono i colori e che alcune parti non risultano leggibili;
è precluso, peraltro, l'esame tattile del medesimo. In questa prospettiva, non ha dimostrato di aver agito secondo i canoni di diligenza posti dall'art. COroparte_1
1176 comma II c.c. e, pertanto, deve essere ritenuta contrattualmente responsabile nei confronti dell'attrice.
3.4 – Cionondimeno, è necessario dare atto, altresì, della sussistenza del concorso di colpa della danneggiata nella determinazione del danno, ai sensi dell'art. 1227 Pt_1 Parte_1
c.c..
In effetti, la Corte di Cassazione ha chiarito che la spedizione per posta ordinaria o raccomandata di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore
(cfr. Cassazione civile sez. un., 26/05/2020, n. 9769; Cassazione civile sez. I, 07/10/2024, n.
26209; Cassazione civile sez. I, 30/08/2024, n. 23380).
Nel caso di specie, infatti, è pacifico che la banca attrice si sia servita di un vettore privato per l'invio dell'assegno in questione, contravvenendo peraltro alle condizioni generali del contratto di trasporto, che vietavano la spedizione di denaro o altri valori;
la condotta in questione, che ha agevolato la determinazione del danno, deve considerarsi colposa e comporta una
8 corresponsabilità di , nella misura del 50%. Parte_1
3.5 – In definitiva, dunque, tenendo conto della responsabilità di nella COroparte_1
negoziazione dell'assegno in parola e della rilevata corresponsabilità di Parte_1
la prima società deve essere condannata al pagamento, in favore della seconda,
[...]
dell'importo di € 62.000,00, pari al 50% della somma indicata all'interno dell'assegno falsificato.
Trattandosi di debito di valore, sulla predetta somma, rivalutata anno per anno secondo gli indici
ISTAT per le famiglie di impiegati ed operai, vanno computati, in ossequio al criterio indicato dalle Sezioni Unite (Cassazione civile sez. un. 17/02/1995, n. 1712), gli interessi al tasso legale pro tempore vigente, a decorrere dalla data di incasso dell'assegno (16.11.2016) alla data di emissione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sull'intera somma liquidata all'attualità fino al soddisfo.
4 – In terzo luogo, è necessario esaminare di posizione di , che ha materialmente CP_5
incassato l'importo indicato all'interno dell'assegno falsificato, il quale è stato versato su un conto corrente a lui intestato e successivamente prelevato. In effetti, dall'istruttoria compiuta non
è stata provata la falsità dei documenti di riconoscimento intestati a tale soggetto, utilizzati per l'apertura del conto corrente e per l'incasso dell'assegno; la banca attrice si è limitata a evidenziare un'irregolarità nella indicazione della data di scadenza di tali documenti, che, da sola, non costituisce un indice idoneo ad affermare la contraffazione degli stessi.
4.1 – all'interno della memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., Parte_1
ha dichiarato di voler estendere la propria domanda anche nei confronti dell'individuo in questione, chiamato in causa da e rimasto contumace. COroparte_1
Tale domanda deve essere qualificata ai sensi dell'art. 2033 c.c.; essa è fondata, essendo pacifico che , incassando l'assegno falsificato recante il suo nome, ha percepito l'importo di CP_5
€ 124.000,00, oggettivamente indebito (cfr. Corte d'Appello Napoli sez. III, 30/01/2024, n. 349).
Conseguentemente, il chiamato in causa deve essere condannato al pagamento, in favore di dell'intero importo indicato all'interno dell'assegno in parola, pari € Parte_1
124.000,00; dal momento che egli non poteva non sapere che l'assegno recante il suo nome era falsificato, deve affermarsi la sua malafede e, pertanto, sono dovuti interessi legali dalla data di incasso dell'assegno (16.11.2016) all'effettiva restituzione della somma.
9 4.2 – invece, ha chiesto di essere manlevata da , in caso di COroparte_1 CP_5
accoglimento della domanda formulata da parte attrice.
Tale domanda deve essere rigettata, atteso che la società convenuta non ha patito alcun danno, in conseguenza della condotta del chiamato in causa. L'unica perdita patrimoniale subita dalla stessa, infatti, consiste nel risarcimento del danno dovuto in favore di Parte_1
che non è dipeso dal comportamento del terzo chiamato in causa, bensì dall'inadempimento degli obblighi posti a carico della banca negoziatrice dell'assegno per cui è causa.
Il danno in questione, dunque, non è scaturito dalla condotta del terzo chiamato in causa, bensì da quella della medesima convenuta, per cui la domanda di manleva è infondata. Al massimo, nel caso in cui provvedesse al risarcimento del danno patito da COroparte_1 [...]
in luogo di , potrebbe configurarsi un ingiustificato Parte_1 CP_5
arricchimento in favore del medesimo;
tale domanda, tuttavia, esula dal presente giudizio.
5 – In sintesi, le domanda formulate da parte attrice nei confronti della COroparte_2
e della devono essere rigettate.
[...] COroparte_9
In parziale accoglimento delle ulteriori domande, deve essere condannato al CP_5 pagamento in favore di dell'importo di € 124.000,00 (oltre interessi Parte_1 legali dal 16.11.2016 all'effettivo soddisfo), in solido con fino a COroparte_1 concorrenza dell'importo di € 62.000,00 (oltre interessi al tasso legale dal 16.11.2016 alla pronunzia della presente sentenza sulla somma rivalutata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo).
6 – Alla luce della soccombenza, parte attrice deve essere condannata alla refusione delle spese di lite nei confronti della e della esse sono quantificate CP_6 COroparte_9
coma in dispositivo, in applicazione della tabella II fascia V del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù del valore della lite, inferiore alla metà del valore massimo previsto dalla fascia di riferimento, e dell'assenza di questioni di particolare complessità.
6.1 – Sempre alla luce della soccombenza, e devono essere COroparte_1 CP_5
condannati, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
esse sono quantificate in applicazione della tabella II fascia V del D.M. 55/2014 come modificato
10 dal D.M. 147/2022, con riduzione del 30%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù del valore della lite, inferiore alla metà del valore massimo previsto dalla fascia di riferimento;
oltre a € 810,00 per spese vive, includenti i costi di iscrizione a ruolo e notificazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta le domande formulate da parte attrice nei confronti della COroparte_2
e della
[...] COroparte_9
2. condanna al pagamento in favore di dell'importo di € CP_5 Parte_1
124.000,00 (oltre interessi legali dal 16.11.2016 all'effettivo soddisfo), in solido con
[...]
fino a concorrenza dell'importo di € 62.000,00 (oltre interessi al tasso legale COroparte_1
dal 16.11.2016 alla pronunzia della presente sentenza sulla somma rivalutata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo);
3. condanna parte attrice alla rifusione delle spese processuali, che liquida in € 7.051,50 per compensi professionali in favore ed € 7.051,50 per compensi COroparte_2
professionali in favore della oltre spese generali, CPA ed COroparte_9
IVA, come per legge;
4. condanna e , in solido, alla refusione delle spese di lite in COroparte_1 CP_5 favore di che liquida in € 9.872,00 per compensi professionali ed Parte_1
€ 810,00 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Nola, 31/03/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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