Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01382/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04587/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4587 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Di Paolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, Ministero dell'Interno, Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, avverso e per l'annullamento
a) della nota prot. n. -OMISSIS-, trasmessa in pari data a mezzo p.e.c., con cui la Prefettura U.T.G. di Caserta ha denegato l'istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente;
b) di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente;
e per il contestuale accoglimento della domanda di accesso ai documenti proposta dalla -OMISSIS-;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 28\11\2025, avverso e per l’annullamento:
a) della nota prot. n. -OMISSIS-, trasmessa in pari data a mezzo p.e.c., con cui la Prefettura U.T.G. di Caserta, riscontrando l’istanza di accesso ai documenti amministrativi del -OMISSIS-, ha consentito l’accesso parziale della documentazione richiesta;
b) della nota prot. n. -OMISSIS-, trasmessa in pari data a mezzo p.e.c., con cui la Prefettura U.T.G. di Caserta ha denegato l’istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente;
c) di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente;
e per il contestuale accoglimento della domanda di accesso ai documenti proposta dalla -OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, del Ministero dell'Interno e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. FA Di ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso introduttivo regolarmente notificato e depositato, la società -OMISSIS- ha impugnato la nota prot. n. -OMISSIS-, con cui la Prefettura U.T.G. di Caserta ha respinto la sua istanza di accesso agli atti.
La ricorrente ha dedotto:
- di avere richiesto l’iscrizione nella white list ;
- che con nota prot. n. -OMISSIS-, la Prefettura U.T.G. di Caserta comunicò il preavviso di diniego, a seguito del quale -OMISSIS- presentò osservazioni in data -OMISSIS-;
- che all’esito dell’instaurato contraddittorio procedimentale, con provvedimento prot. n. -OMISSIS-, la Prefettura ritenne la sussistenza del pericolo di infiltrazione di criminalità organizzata e, per l’effetto, comunicò il rigetto della domanda di iscrizione nella white list ;
- che tale provvedimento interdittivo fu impugnato con ricorso davanti a questo TAR (r.g. 187/2025, giudizio tutt’ora pendente);
- per potersi efficacemente difendere in tale giudizio, di avere trasmesso in data -OMISSIS- istanza di accesso agli atti, ad oggetto “ tutta la documentazione relativa alla procedura per l’iscrizione nelle liste provinciali di cui all’art. 1 comma 52 della L. n. 190/2012 e del d.P.C.M. 18 aprile 2013 (cd. white list), denegata con la nota prot. n. -OMISSIS-, ivi compresi, tra l’altro:
a) i verbali delle riunioni del Gruppo Interforze redatti all’esito delle riunioni del -OMISSIS-, richiamati nella nota prot. n. -OMISSIS-, recante il rigetto alla domanda per l’iscrizione negli elenchi provinciali dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1 comma 52 della Legge n. 190/2012 e del d.P.C.M. 18 aprile 2013 (cd. white list) per le seguenti categorie: “Noli a freddo di macchinari; Noli a caldo”;
b) gli atti istruttori e presupposti ai verbali di cui al precedente punto sub a), esitati nel diniego di iscrizione in white list; non conosciuti dalla odierna istante;
c) i rapporti informativi delle competenti autorità di polizia, presupposti agli atti di cui al punto sub a) e al diniego di iscrizione in white list ”.
- che con nota prot. n. -OMISSIS- la Prefettura U.T.G. di Caserta respinse l’istanza di accesso agli atti, affermando che, “ trattandosi di accertamenti info-investigativi condotti dalle Forze di polizia, contenti dati sensibili, non risulta possibile consentire la visione e l’estrazione di una copia della documentazione esistente al fascicolo in argomento, in quanto la stessa è sottratta all’accesso, ai sensi dell’art. 24 l. 241/90 e dell’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2022. La documentazione di cui sopra, unitamente al provvedimento ostativo, verrà depositata ritualmente in formalità telematica, presso la segreteria del Tar Campania Napoli, sulla base di apposita ordinanza che ne ordina il deposito, ai sensi dell’art. 136 c.p.a. ed a seguito di ricorso formulato dalla controparte ”.
Con il ricorso introduttivo in epigrafe, la società -OMISSIS- ha lamentato il seguente profilo di illegittimità del suddetto diniego di accesso: “ Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione del principio di imparzialità. Violazione del principio di buon andamento. Violazione e falsa applicazione art. 6 della Convenzione EDU. Violazione e falsa applicazione art. 41 della Carta di Nizza. Violazione degli artt. 1, 3, 22, 24 e 25 della L. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione del Decreto del Ministero dell’Interno del 16.3.2022. Violazione del Principio di Proporzionalità e Ragionevolezza. Irrazionalità. Illogicità. Violazione del giusto procedimento di legge. Difetto e/o carenza di motivazione. Difetto di istruttoria. ”.
La ricorrente con il ricorso ha censurato la valutazione sottesa al provvedimento impugnato, con cui è stata denegata l’ostensione dei verbali presupposti all’impugnato diniego di iscrizione nella white list assumendo l’Amministrazione che essi, essendo relativi agli “ accertamenti info-investigativi condotti dalle Forze di polizia, contenenti dati sensibili ”, sarebbero stati sottratti all’accesso “ ai sensi dell’art. 24 l. 241/90 e dell’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2022 ”.
In particolare, nel ricorso introduttivo la società -OMISSIS- ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto:
- l’art. 22 della L. 241/1990 definisce “ interessati ” all’accesso documentale “ tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso ”, e il terzo comma del citato art. 22 prevede che “ tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli di cui all’art. 24, commi 1, 2, 3, 5, e 6 della medesima l. n. 241/1990 ”;
- l’art. 24 c. 7 della l. n. 241 del 1990 prevede che deve “ comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici ”;
- in attuazione della potestà regolamentare attribuita dall’art. 24 della l. n. 241/1990, il D.M. 12 marzo 2022, all’art. 3, comma 1, lett. c), nel disciplinare le « Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità », vi ha incluso anche « i documenti istruttori inerenti ai procedimenti relativi al rilascio della documentazione antimafia, nonché i documenti, comunque prodotti o acquisiti, la cui conoscenza può pregiudicare l’attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata, e i provvedimenti prefettizi in materia di antimafia »;
- tali ipotesi di esclusione devono però essere interpretate restrittivamente, per non comprimere eccessivamente il diritto di accesso;
- la fattispecie per cui è causa non è riconducibile a nessuna delle ipotesi di esclusione del diritto di accesso.
2. Si è costituita l’Amministrazione intimata per resistere al ricorso.
L’Amministrazione ha poi prodotto il provvedimento n. -OMISSIS-, emesso nel corso del presente giudizio al fine di accogliere la richiesta ostensiva di parte ricorrente, depositando anche una conseguente richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
3. Tale provvedimento n. -OMISSIS- è stato però impugnato da parte ricorrente con i motivi aggiunti, con i quali è lamentato che la Prefettura U.T.G. di Caserta abbia consentito solo parzialmente l’accesso alla documentazione richiesta con l’istanza del -OMISSIS-, essendo stati ostesi i soli verbali di riunione del Gruppo Interforze Antimafia del -OMISSIS-.
4. Con memoria difensiva l’U.T.G. di Caserta ha chiesto il rigetto dei motivi aggiunti, deducendone l’inammissibilità e l’infondatezza, in quanto gli altri documenti richiesti e non consegnati avrebbero una valenza meramente organizzativa e interna.
5. All’esito della camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
6. In linea generale, ai sensi dell’art. 22, comma primo, della legge n. 241/1990, per " diritto di accesso " si intende “ il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi ”, e per " interessati " si intendono “ tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso ”.
In base alla relativa configurazione normativa, il diritto di accesso è dunque correlato alla tutela di una situazione giuridica soggettiva qualificata, collegata al documento oggetto della relativa richiesta.
7. Ciò premesso, in ordine al ricorso introduttivo il Tribunale deve dichiarare la cessazione della materia del contendere limitatamente ai documenti per i quali in corso di giudizio l’Amministrazione ha poi consentito l’accesso, cioè i Verbali di riunione del Gruppo Interforze Antimafia del -OMISSIS-.
8. Con riferimento a tutti gli altri documenti, invece, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti devono essere accolti, nei limiti che verranno precisati.
Si rammenta che con la richiamata domanda di accesso del -OMISSIS-, oltre ai Verbali di riunione del Gruppo Interforze Antimafia del -OMISSIS- consegnati in corso di giudizio, è stata richiesta la copia anche dei seguenti documenti:
tutta la documentazione relativa alla procedura per l’iscrizione nelle liste provinciali di cui all’art. 1 comma 52 della L. n. 190/2012 e del d.P.C.M. 18 aprile 2013 (cd. white list ), denegata con la nota prot. n. -OMISSIS-, ivi compresi, tra l’altro:
a) i verbali delle riunioni del Gruppo Interforze redatti all’esito delle riunioni del -OMISSIS-, richiamati nella nota prot. n. -OMISSIS-, recante il rigetto alla domanda per l’iscrizione negli elenchi provinciali dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1 comma 52 della Legge n. 190/2012 e del d.P.C.M. 18 aprile 2013 (cd. white list ) per le categorie “ Noli a freddo di macchinari; Noli a caldo ”;
b) gli atti istruttori e presupposti ai verbali di cui al precedente punto sub a), esitati nel diniego di iscrizione in white list ;
c) i rapporti informativi delle competenti autorità di polizia, presupposti agli atti di cui al punto sub a) e al diniego di iscrizione in white list .
Con riferimento a tali documenti, non consegnati alla ricorrente, il ricorso introduttivo, integrato dai motivi aggiunti, merita accoglimento, in quanto parte ricorrente ha prospettato un interesse attuale, concreto e personale, per la cui tutela è necessario l’accesso agli atti di cui all’istanza del -OMISSIS- anche per la parte in cui questa è rimasta inevasa.
Infatti il ricorrente ha prospettato di avere un legittimo interesse ad acquisire copia dei citati documenti, riconducibile al suo diritto a difendersi avverso il diniego di iscrizione nella white list provinciale. L’accesso in esame si connota quindi come “difensivo”, configurandosi, nel caso di specie, l’interesse del ricorrente qualificato dalla necessità di tutelare la propria sfera giuridica, nonché dalla necessità di ottenere i documenti amministrativi la cui conoscenza è necessaria “ per curare o per difendere i propri interessi giuridici ” (art. 24, comma 7, L. 241/1990).
In particolare, il Collegio ritiene illegittimo il diniego ostensivo dell’Amministrazione in quanto questa, nel negare l’accesso ai documenti richiesti, non può limitarsi a invocare l’art. 3 del D.M. n. 415 del 1994 (“ Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità ”), ma è tenuta a circostanziare il concreto pregiudizio che l’accesso potrebbe recare ai superiori interessi protetti dalla disposizione primaria, e questo vieppiù in ragione della strumentalità dell’accesso in questione rispetto alla tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi documentata dalla parte istante. Infatti, la giurisprudenza ha chiarito che il disposto dell’art. 3 del D.M. 16.03.2022 “ deve essere interpretato in senso non strettamente letterale, giacché altrimenti sorgerebbero dubbi sulla sua legittimità, in quanto si determinerebbe una sottrazione sostanzialmente generalizzata alle richieste ostensive di quasi tutti i documenti formati dall’amministrazione dell’Interno, con palese frustrazione delle finalità perseguite dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, dovendosi invece guardare all’art. 24 della legge medesima per comprendere i limiti entro i quali la deroga opera; deve pertanto ritenersi che al fine di garantire l’esigenza di cura e difesa degli interessi giuridici della parte ricorrente, contemplata dall’art. 24, comma 7, della L. n. 241 del 1990, le legittime esigenza di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica possano essere adeguatamente preservate ricorrendo ad accorgimenti divulgativi, tali da escludere o "mascherare" ogni indicazione contenuta nell’informativa... che involga valutazioni, giudizi, riferimenti e considerazioni funzionali alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica ” (T.A.R. Calabria - Catanzaro, sez. I, 24.05.2022, n. 887; Id., 08.07.2024, n. 1100).
Quindi il Collegio ritiene meritevoli di accoglimento il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti con riferimento ai documenti non ostesi nel corso di giudizio, in quanto questi non sono compresi tra i documenti normativamente esclusi in toto dall’accesso, e l’accesso richiesto si manifesta strumentale rispetto alla tutela in sede giurisdizionale degli interessi propri della parte istante.
Il Collegio pertanto, nei limiti anzidetti, annulla i provvedimenti di diniego impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione resistente all’ostensione di tali documenti, restando tuttavia impregiudicata l’apposizione su di essi dei circoscritti “ omissis ” che risultino indispensabili per motivate esigenze di segretezza di atti di indagine in corso.
9. In ragione dei motivi della decisione e della particolarità della fattispecie esaminata, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere del ricorso introduttivo in relazione ai Verbali di riunione del Gruppo Interforze Antimafia del -OMISSIS- consegnati in corso di giudizio dall’Amministrazione resistente;
2) accoglie il ricorso e i motivi aggiunti in relazione ai documenti non consegnati dall’Amministrazione, e per l’effetto in parte qua annulla i provvedimenti impugnati, e ordina all’Amministrazione resistente l’ostensione di tali documenti, con i limiti di cui in motivazione ;
3) spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare enti e persone.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
FA Di ZO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA Di ZO | NI Gaviano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.