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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/03/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 12313/2023 RG fissata all'udienza del 04/03/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
LECCISI IVANO
Ricorrente
O Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_2
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale facendo presente che il 27.04.22 presentava domanda amministrativa per il riconoscimento della pensione di inabilità civile. Nella fase amministrativa il ricorrente veniva dichiarato “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88) 80%”.
Dato l'esito negativo della fase amministrativa veniva presentato ricorso per atpo n.
290/23 rg per il riconoscimento della predetta pensione. Anche in questa fase non veniva riconosciuto quanto richiesto in quanto il ctu nella consulenza depositata il 12.09.2023 confermava la precedente valutazione medico legale.
Formulato tempestivo dissenso, è stata proposta la presente opposizione.
1 nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del proprio operato. CP_2
In corso di giudizio, è stata disposta nuova ctu.
Il consulente nominato ha fatto presente che:
Diagnosi e giudizio medico legale: cardiopatia aritmogena (6432 = 75%): patologia dell'apparato cardio-circolatorio sostenuta da alterazioni del ritmo cardiaco;
nel caso in esame con necessità di impianto di ICD Bicamerale nel 2006; attualmente priva di complicanze e in buon compenso emodinamico, adeguatamente controllata da terapia medica;
broncopatia cronica ostruttiva: (6013 = 15%) patologia dell'apparato respiratorio caratterizzata da una alterazione della capacità ventilatoria;
nel caso in esame oggetto di presa in cura da parte di specialista pneumologo e adeguatamente controllata da terapia medica;
disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso: (2205 = 25%) disturbo della sfera psichica disturbo della sfera psichica caratterizzato dalla presenza di umore depresso associato ad ansia somatizzata;
nel caso in esame adeguatamente controllato da terapia medica;
spondiloartrosi lombare: (7010 = 40%) patologia degenerativa dell'apparato osteoarticolare caratterizzata da una riduzione della motilità del rachide;
nel caso in esame responsabile della limitazione dei movimenti del tratto lombo-sacrale dello stesso rilevati durante la valutazione.
L' insieme di tali patologie determina una totale e permanente inabilità lavorativa 100%; la decorrenza di tale riconoscimento dal maggio 2024, epoca presunta del peggioramento del quadro clinico generale e di quello cardiologico e osteoarticolare in particolare, determinanti per il diritto al riconoscimento stesso.
Le conclusioni del ctu possono essere fatte proprie da questo giudice in quanto analizzano compiutamente lo stato sanitario del ricorrente, attesa anche la sua evoluzione in senso peggiorativo alla luce della documentazione medica sopravvenuta prodotta in corso di giudizio, nella specie con riferimento al quadro generale, cardiologico e osteoarticolare
(cfr. doc. prodotta in atti il 22.10.2024), che ne ha determinato la decorrenza del beneficio stesso.
Va precisato che, rispetto alla condanna richiesta, questo giudice ritiene che l'accertamento dei requisiti extra-sanitari possa e debba essere condotto ai soli fini della
2 sussistenza dell'interesse ad agire e che, in sede di opposizione, la condanna all'erogazione della prestazione in questo tipo di controversie non sia più possibile alla luce di Cass.
9876/2019.
Pertanto la presente pronuncia si limita all'accertamento dello stato sanitario con la decorrenza indicata in CTU (maggio 2024). Considerato che il riconoscimento con diversa decorrenza della prestazione costituisce una forma di accoglimento parziale della domanda (e quindi di soccombenza parziale) si ritiene conforme a diritto compensare le spese di lite (cfr. Cass. 7307/2011: Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la "soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale. La stessa giurisprudenza ha ammesso che: il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale (Cass. 16821/2005). E' solo la peculiarità della norma (e il suo ambito di tutela sotteso all'art. 38 Cost.) che consente di prendere in considerazione le sopravvenienze sanitarie. Pertanto, in questo specifico settore, si ritiene che il riconoscimento successivo della decorrenza consenta la compensazione delle spese anche dopo SU 32061/2022.
Le spese di consulenza vanno poste a carico di CP_2
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 12313/2023, così provvede:
3 accoglie il ricorso per quanto in motivazione e per l'effetto accerta la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione di inabilità civile a far data da maggio 2024; spese compensate;
spese di ctu a carico di CP_2
Lecce, 05/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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