Ordinanza collegiale 6 aprile 2023
Ordinanza collegiale 11 maggio 2023
Ordinanza cautelare 20 luglio 2023
Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 14/04/2026, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00511/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00108/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 108 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Formica, Pietro Antonio Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Corridonia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato David Broglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della graduatoria definitiva per l''assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica approvata con determinazione n. 108/73 emessa dal Settore I del Comune di Corridonia - Affari Istituzionali, nella parte in cui al ricorrente vengono riconosciuti punti 6;
- del verbale n. 11 del 05.12.2022 della Commissione istituita presso il Comune di Corridonia per la valutazione delle domande e delle opposizioni proposte avverso la graduatoria provvisoria, nella parte in cui non riconosce al sig. -OMISSIS- il punteggio previsto dall''articolo 2, comma 1, lett. B) n. 5, pari a n. 4 punti;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dal ricorrente il 19/6/2023:
-del verbale n. 11 del 05.12.2022 della Commissione istituita presso il Comune di Corridonia per la valutazione delle domande e delle opposizioni proposte avverso la graduatoria provvisoria in parte qua non riconosce al sig. -OMISSIS- il punteggio previsto dall''articolo 2, co. 1, lett. B) n. 5, pari a n. 4 punti (doc.2 allegato al ricorso introduttivo del procedimento);
-nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente a quelli impugnati con i presenti motivi aggiunti ed in ogni caso connesso a quelli impugnati con ricorso iscritto sub n. 108/23 R.G., in questa sede integralmente richiamati e trascritti
Con istanza cautelare
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Corridonia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. BI OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente riferisce che in data 14.4.2022 depositava domanda per la partecipazione alla formazione di una graduatoria per l’assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica nel comune di Corridonia. A tal fine rappresentava di risiedere in abitazione da rilasciarsi entro sei mesi dalla pubblicazione del bando a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio.
Difatti il presidio ERAP di Macerata, a mezzo dell’ufficiale giudiziario presso il Tribunale di Macerata, in data 18 gennaio 2022, notificava preavviso di rilascio immobile da eseguirsi il successivo 28 febbraio 2022, ciò in quanto non era stata accettata la domanda di subentro effettuata dallo stesso ricorrente nell’assegnazione dell’alloggio occupato dalla propria madre, che lo stesso era stato autorizzato ad occupare per motivi di assistenza sanitaria.
Informa che il Comune gli significava la sua esclusione ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del Regolamento comunale. Il ricorrente proponeva opposizione, ma la competente commissione comunale negava il punteggio previsto dall’articolo 12, comma 1, lett. B) n. 5.
La graduatoria definitiva approvata con determinazione n. 108/73 e il verbale n. -OMISSIS- del 5 dicembre 2022 della Commissione istituita presso il Comune di Corridonia per la valutazione delle domande e delle opposizioni, sono gravati mediante il seguente motivo di diritto.
DIRITTO
Unico motivo. Violazione dell’art. 12, co. 1, lett. B) n. 5, del regolamento comunale approvato con delibera del consiglio comunale n. 94 del 30.12.2021. Eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti .
L’articolo 12, comma 1, lett. B) n. 5, del richiamato regolamento, si dice, prevede il riconoscimento, per il caso di specie, di punti 4 per “ abitazione in un alloggio da rilasciarsi per uno dei seguenti motivi: a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale, fatti salvi di morosità incolpevole (da 2 a 4 punti) . I
Si afferma che, in buona sostanza, il regolamento non prevede alcuna ipotesi specifica che abbia dato causa al provvedimento esecutivo di rilascio, salvo le ipotesi di inadempienze contrattuali non incolpevoli.
Dunque, nell’ambito applicativo della norma richiamata, dovrebbe rientrare anche chi, come il ricorrente, ha ricevuto l’ordine di lasciare un’abitazione residenziale pubblica in quanto occupata senza titolo.
Il Comune di Corridonia si è costituito per resistere, difendendosi con documenti e memorie.
Il ricorrente ha, poi, proposto ricorso per motivi aggiunti, corredato di istanza cautelare. In esso ha così riferito, “ Con ordinanza iscritta sub n. 291/23 Reg. Provv. Coll. dell’11.05.2023 l’adito Collegio disponeva chiarimenti nei confronti dell’intimata amministrazione con riferimento all’obbligo di istituzione di riserva di alloggi ai sensi dell’art. 19, commi 1 e 3, del Regolamento comunale con riferimento alla condizione oggettiva di cui all’art. 12, comma 1, lett. b), punto 5, del medesimo Regolamento. In adempimento alla suddetta ordinanza il Comune di Corridonia, con atto del 22 maggio 2023, ha riferito che “...L’ente non ha al momento disposto le suddette riserve...”. A seguito del deposito di tale atto è sorta l’esigenza di proporre motivi aggiunti ”.
Con un unico motivo di censura si evidenzia che “ L’impugnata graduatoria si pone in aperto ed evidente contrasto con la disciplina regolamentare citata, in particolare con l’articolo 19 di quest’ultima. Difatti detta norma al comma 3 così dispone “La riserva di cui al presente articolo viene disposta con provvedimento della Giunta Municipale, con cui vengono individuate le percentuali da destinare a ciascuna categoria e gli alloggi da assegnare, tenuto presente l’obbligo di istituire la riserva per i soggetti di cui al numero 1) del comma 1 della presente disposizione ”.
Secondo il ricorrente vi è l’obbligo, per l’amministrazione comunale, di procedere, annualmente, all’istituzione della riserva di alloggi per i soggetti appena indicati.
La domanda cautelare contenuta nel ricorso e nei motivi aggiunti è stata respinta con ordinanza di questo T.A.R. n. 173/2023, che ha anche disposto integrazione del contraddittorio. Il Consiglio di Stato con ordinanza n. 4434/2023 ha respinto l’appello avverso la ridetta ordinanza.
All’udienza straordinaria del 13 marzo 2026 ricorso e motivi aggiunti sono passati in decisione.
Il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile, comunque infondato; i motivi aggiunti vanno rigettati, il tutto per le seguenti ragioni.
Quanto al ricorso introduttivo. Nelle more del giudizio, il Comune di Corridonia, secondo quanto da questi affermato in modo incontestato, ha provveduto alle assegnazioni degli alloggi disponibili secondo l’esito della procedura concorsuale. In particolare, con Determinazione del Settore I n. 150 del 21.9.2024 venivano assegnati n. 2 alloggi ERP a titolo definitivo; con Determinazione del Settore I n. 205 del 3.12.2024 venivano assegnati ulteriori n. 8 alloggi ERP a titolo definitivo. Inoltre, con Determinazione del Settore I n. 127 del 5.8.2025, il Comune ha dato atto che la validità della graduatoria definitiva approvata con determinazione n. 108/783 del 6.12.2022 è scaduta nel mese di dicembre 2024, avviando il procedimento per la formazione di una nuova graduatoria e approvando il nuovo avviso pubblico anno 2025. Pertanto, la graduatoria oggetto del presente giudizio deve ritenersi ormai priva di efficacia. Alla luce delle sopravvenienze sopra rappresentate, deve ritenersi venuto meno l’interesse del ricorrente alla decisione nel merito della controversia. Questi non ha, infatti, impugnato gli atti successivamente adottati dall’Amministrazione, segnatamente la Determinazione comunale n. 127 del 5.8.2025 che ha disposto la cessazione dell’efficacia dell’atto gravato. Ad ogni modo il mezzo di gravame sarebbe infondato nel merito, in quanto, come messo in evidenza dal Comune a seguito delle ordinanze istruttorie n. 218 e n. 291 del 2023, anche con i reclamati 4 punti il ricorrente avrebbe occupato la 36^ posizione, non superando quindi la prova di resistenza in relazione al numero massimo di alloggi assegnabili con la graduatoria impugnata (che prevedeva massimo tre alloggi assegnabili, oltre ad altri nove nella mera disponibilità di Erap).
Anche i motivi aggiunti sono infondati, come emerge chiaramente dal tenore letterale dell’art. 19 del Regolamento (cfr. doc. 4 dep. 30 marzo 2023), il Comune, in primo luogo, “ può ” non deve “ riservare una quota annuale non superiore ad un terzo degli alloggi disponibili …” a soggetti colpiti da ordine esecutivo di rilascio o di sgombero (art. 12 lett. b) n. 5 del regolamento). In secondo luogo, il ricorrente non rientra tra i casi contemplati dal citato art. 19.
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso introduttivo del giudizio va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, comunque infondato; i motivi aggiunti vanno respinti.
Dalla natura della controversia emergono sufficienti ragioni per la compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo, comunque infondato; respinge i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac Di Grisi', Presidente
Francesco Avino, Primo Referendario
BI OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI OR | Carlo Modica de Mohac Di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.