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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 12/12/2024, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Presidente
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere rel.
Dott.ssa Laura CORAZZA Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 24.09.2024 iscritta al n. 324/2024 R.G.
Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
12.12.2024
d a
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Emanuele Di Parte_1
Maula e Maria Carmela Mirarchi del foro di Reggio Calabria,
quest'ultima domiciliataria giusta delega in atti OGGETTO:
retribuzione
RICORRENTE APPELLANTE
c o n t r o
in persona
Controparte_1
del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
dello Stato Distrettuale di Brescia.
RESISTENTE APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 798 del 2024 del Tribunale di
Bergamo. - 2 -
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 798/2024 del Tribunale di Bergamo sezione lavoro veniva dichiarato il diritto di docente della scuola Parte_1
pubblica in forza con reiterati contratti a termine, nei confronti del al beneficio della “Carta elettronica del Controparte_1
docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”
ex art. 1, c. 121, L. n.107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022.
Il giudice, richiamata la sentenza della Corte di Giustizia del
18.05.2022, che ha ritenuto la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ostativa a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500,00 all'anno concesso al fine di sostenere la formazione dei docenti, ha disapplicato l'art. 1
della L. 107/2015 nella parte in cui non riconosce il beneficio anche al personale docente assunto con contratto a tempo determinato;
rilevato, poi, che la prestazione resa dal ricorrente era di fatto equiparabile a quella dei colleghi assunti a tempo indeterminato e che non risultavano ragioni obiettive per giustificare simile disparità di trattamento, ha riconosciuto il diritto del medesimo al beneficio della - 3 -
Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022, respingendo l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente. CP_1
Quanto all'a.s. 2022/2023 in relazione al quale il ricorrente aveva altresì chiesto il riconoscimento del beneficio, il Tribunale ha evidenziato che il legislatore per quell'anno aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per i docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile e che il ricorrente, che aveva svolto supplenze su posto dell'organico di diritto per quell'anno,
avrebbe potuto ottenere la carta docente in sede amministrativa.
Le spese di lite venivano compensate per metà con condanna del resistente a rifondere al ricorrente la restante metà. CP_1
Quest'ultimo ha proposto appello avverso la decisione nella parte in cui il non è stato condannato a mettere a CP_1
disposizione del medesimo la carta docente anche per l'a.s.
2022/2023 chiedendo la riforma della sentenza su detto capo.
Si è costituito il che ha chiesto di Controparte_1
dichiarare l'inammissibilità dell'appello per difetto di interesse ad agire del ricorrente, contestandone, in ogni caso, la fondatezza;
a sua volta, il ha proposto appello incidentale avverso la sentenza CP_1
con cui ha domandato, in parziale riforma della decisione, di specificare che le somme spettanti al supplente a titolo di carta docente potranno essere accreditate solo all'esito delle prescritte verifiche amministrative.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e all'esito della - 4 -
camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' passato in giudicato, in mancanza di appello incidentale
Contr del , l'accertamento del diritto dell'appellante all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
Oggetto dell'appello principale è esclusivamente la sussistenza del diritto dell'appellante all'assegnazione della carta docente per l'a.s. 2022/2023.
Il ha chiesto preliminarmente di Controparte_1
dichiarare il difetto di interesse ad agire dell'appellante sostenendo che la domanda di riconoscimento della carta docente non sarebbe stata rigettata dal giudice per l'a.s. 2022/2023.
L'eccezione di inammissibilità del gravame per mancanza di interesse ad agire dell'appellante non è fondata e va respinta.
E' vero che il dispositivo della sentenza non contiene alcuna limitazione con riguardo all'a.s. 2022/2023 avendo il giudice dichiarato “il diritto di al beneficio di cui all'art. 1 Parte_1
comma 121 legge n. 107/2015 per gli anni scolastici indicati in
motivazione”; tuttavia, proprio dalla lettura della motivazione della sentenza si evince chiaramente che il riconoscimento del diritto,
previa disapplicazione dell'art. 1 l. 107/2015 per contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, è stato affermato unicamente - 5 -
per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022 e non per l'a.s.
2022/2023.
In relazione a detta annualità, infatti, il giudice, ritenendo che essa sia stata riconosciuta dall'art. 15 del D.L. n. 69/2023 anche in favore dei docenti con supplenza annuale su posti vacanti e disponibili, ha affermato che il ricorrente, che aveva prestato attività
lavorativa nell'a.s. 2022/2023 fino al 31 agosto 2023, avrebbe potuto ottenere il beneficio avanzando una richiesta in sede amministrativa e che non ricorreva in questo caso alcuna lesione del principio di non discriminazione, avendo provveduto direttamente il legislatore al riconoscimento del beneficio.
Il giudice di prime cure, dunque, non ha accolto la domanda per l'a.s. 2022/2023, diversamente da quanto sostenuto dal . CP_1
Ciò emerge anche dalle ragioni poste a base della statuizione sulle spese di lite.
Il giudice, infatti, ha ritenuto di compensare le spese del grado nella misura del 50% anche per la mancanza di una diffida “che
ha precluso all'amministrazione di valutare definizioni in via
amministrativa”, espressione che pare riferirsi proprio all'a.s.
2022/2023 in relazione al quale il giudice aveva affermato poco prima che il ricorrente non avrebbe dovuto fare altro che presentare la richiesta della carta docente in via amministrativa in quanto il beneficio era già stato previsto dal legislatore.
Va dunque accertata la sussistenza dell'interesse dell'appellante a impugnare la sentenza nella parte in cui la richiesta - 6 -
di riconoscimento della carta docente avanzata nel ricorso di primo grado anche per l'a.s. 2022/2023 non ha trovato accoglimento da parte del Tribunale, con conseguente reiezione dell'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dal appellato. CP_1
::::::
Quanto al merito, l'appello principale è fondato e merita accoglimento.
L'appellante lamenta l'erronea applicazione da parte del giudice dell'art. 15 D.L. n.69/2023 conv. con modificazioni dalla L.
n. 103/2023 che ha previsto che “La Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121,
primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per
l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su
posto vacante e disponibile”.
Afferma che detta norma non ha affatto riconosciuto la possibilità per i docenti supplenti titolari di contratti al 31.08.2023 di chiedere in via amministrativa il riconoscimento della carta docente per l'a.s. 2022/2023, tanto è vero che l'appellante, dopo essersi registrato sulla piattaforma telematica messa a disposizione dal
, ha ricevuto l'accredito per l'a.s. 2023/2024 e non per il CP_1
precedente a.s. 2022/2023.
La censura è fondata.
L'art. 15 del D.L. del 13/06/2023 n. 69, invero, non può che essere applicato ai periodi lavorativi successivi alla sua entrata in - 7 -
vigore, in difetto di una diversa previsione di legge, verificandosi, in caso contrario, una violazione del divieto di applicazione retroattiva delle leggi (art. 11 Preleggi).
L'art. 1 comma 121 L. 107/2015 stabilisce che “La carta,
nell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico,
può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato
digitale, di pubblicazioni e riviste comunque utili all'aggiornamento
professionale..”
Proprio dalla chiara formulazione della norma si evince che la carta docente è prevista per anno scolastico e non per anno solare.
Detta previsione normativa è coerente con la funzione assegnata a tale beneficio secondo l'intenzione del legislatore,
essendo essa finalizzata a sostenere la formazione e l'aggiornamento dei docenti che essi mettono in pratica nel corso dello svolgimento delle attività didattiche aventi inizio, di regola, nel mese di settembre di ciascun anno.
L'art. 3 del D.P.C.M. 23.09.2015, inoltre, al comma 1
dispone che “Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore
ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di
riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto…”; al comma 3
afferma : “La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun
docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella
disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico
successivo a quello della mancata utilizzazione”.
Il successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, che prevede che il - 8 -
docente debba previamente registrarsi e accreditarsi alla piattaforma informatica dedicata del ove vengono accreditati gli CP_1
importi, dispone che “a partire dall'anno scolastico 2017/2018 la
registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web
dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”
(art. 2 comma 3).
Alla luce del quadro normativo vigente non vi è dubbio che la carta docente sia prevista per anno scolastico e, poichè l'art. 15 D.L.
69/2023, che ha esteso per il 2023 il beneficio ai supplenti con contratto su posti vacanti e disponibili, non può che essere applicato per il futuro, è corretto affermare che l'anno scolastico 2022/2023 sia escluso da tale previsione normativa, che deve essere invece intesa come riferita ai docenti che hanno potuto effettuare la registrazione sul portale dedicato solo nel settembre del 2023 e che hanno svolto supplenze su posti dell'organico di diritto nell'anno scolastico
2023/2024.
Quanto affermato trova piena conferma, del resto, nel fatto,
pacifico in giudizio, che il ha riconosciuto in sede CP_1
amministrativa il beneficio all'appellante, che ne ha fatto richiesta attraverso il sistema telematico dedicato, per l'a.s. 2023/2024 e non già per quello precedente.
Così stando le cose, la sentenza necessita di essere riformata nella parte in cui ha ritenuto che in relazione all'a.s. 2022/2023 il ricorrente avrebbe potuto conseguire il beneficio della carta docente sulla base dell'art. 15 D.L. 69/2023 in via amministrativa - 9 -
accreditandosi sulla piattaforma dedicata.
***
Va respinto, invece, l'appello incidentale del
[...]
. Controparte_1
Il chiede che la sentenza venga parzialmente CP_1
riformata là dove non ha precisato che le somme a titolo di carta docente potranno essere accreditate solo all'esito delle prescritte verifiche amministrativo-contabili.
Lamenta, in particolare, la violazione dell'art. 1 commi 121 e
123 della L. 107/2015 e la violazione dell'art. 81 comma 1 Cost. e sottolinea che la carta elettronica del docente non ha natura retributiva ma rappresenta un beneficio che può essere attribuito solo nel limite delle risorse disponibili.
Detta doglianza non può trovare accoglimento per quanto di seguito.
E' vero che l'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 stabilisce che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di
valorizzarne le competenze professionali è istituita nel rispetto del
limite di spesa di cui al comma 123 la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado” e che, a sua volta, il comma 123
ha previsto che “per le finalità di cui al somma 121 è autorizzata la
spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015”.
Il , in sostanza, ha ragione nell'affermare che CP_1
l'erogazione della carta docente è subordinata alla verifica contabile - 10 -
delle risorse disponibili, ma l'accertamento della capienza dei fondi disponibili costituisce un vincolo imposto direttamente dalla legge, di cui il dovrà autonomamente tenere conto in sede CP_1
amministrativa e contabile;
tale accertamento assume rilievo soltanto nella fase successiva dell'esecuzione della decisione e non in quella dell'accertamento del diritto.
Non vi è dunque alcuna necessità di riformare sotto tale profilo la sentenza, che sulla base della domanda ha provveduto al riconoscimento del diritto del ricorrente.
Oltretutto, il giudice nell'affermare il diritto del ricorrente al beneficio ha condannato il a mettere a disposizione del CP_1
medesimo la carta elettronica del docente “per poterne fruire nel
rispetto dei vincoli di legge” tenendo già conto della esistenza dei limiti di spesa e delle risorse disponibili prescritti dal legislatore in relazione ai quali il vorrebbe ora riformare la decisione. CP_1
***
In conclusione, l'appello principale va accolto e la sentenza va riformata nella parte in cui non è stato dichiarato il diritto del ricorrente di usufruire del beneficio della carta elettronica del docente anche per l'anno scolastico 2022/2023; va respinto, invece, l'appello incidentale del . CP_1
::::::
In considerazione della parziale riforma della decisione si rende necessaria l'adozione di una nuova regolamentazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio. - 11 -
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite che ha visto il interamente soccombente (in relazione a tutti gli anni CP_1
scolastici per i quali è stata chiesta la carta docente e alla eccezione di prescrizione) e del fatto che all'epoca della introduzione del giudizio la questione giuridica oggetto di causa non poteva più ritenersi controversa essendosi già pronunciate sia la Corte di Giustizia che la
Suprema Corte, non vi è alcuna ragione per derogare al criterio della soccombenza;
ne consegue la condanna del alla rifusione CP_1
delle spese di ciascun grado sostenute dal docente, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Le spese vengono liquidate in primo grado nella misura già
quantificata dal Tribunale e in secondo grado in relazione al valore della controversia, parametrato all'importo del beneficio richiesto in sede di gravame.
PQM
1) in parziale riforma della sentenza n. 798 del 2024 del
Tribunale di Bergamo sezione lavoro, accerta il diritto del ricorrente di usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la
“carta docente” di cui all'art. 1, commi 121 e ss. legge n. 107/2015
anche per l'anno scolastico 2022/2023 e condanna il ad CP_1
accreditare sulla carta l'importo di euro 500,00 anche per l'anno scolastico 2022/2023;
2) respinge l'appello incidentale;
3) condanna il al Controparte_1
pagamento in favore del ricorrente delle spese di primo grado nella - 12 -
misura di € 1.200,00 per compensi, oltre accessori di legge, e della somma di € 250,00 per compensi, oltre accessori di legge, per spese del presente grado di giudizio, con distrazione in favore dei procuratori antistatari per entrambi i gradi.
Brescia, 12 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
(dott.ssa Silvia Mossi)
Il Presidente
(dott.ssa Giuseppina Finazzi)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Presidente
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere rel.
Dott.ssa Laura CORAZZA Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 24.09.2024 iscritta al n. 324/2024 R.G.
Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
12.12.2024
d a
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Emanuele Di Parte_1
Maula e Maria Carmela Mirarchi del foro di Reggio Calabria,
quest'ultima domiciliataria giusta delega in atti OGGETTO:
retribuzione
RICORRENTE APPELLANTE
c o n t r o
in persona
Controparte_1
del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
dello Stato Distrettuale di Brescia.
RESISTENTE APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 798 del 2024 del Tribunale di
Bergamo. - 2 -
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 798/2024 del Tribunale di Bergamo sezione lavoro veniva dichiarato il diritto di docente della scuola Parte_1
pubblica in forza con reiterati contratti a termine, nei confronti del al beneficio della “Carta elettronica del Controparte_1
docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”
ex art. 1, c. 121, L. n.107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022.
Il giudice, richiamata la sentenza della Corte di Giustizia del
18.05.2022, che ha ritenuto la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ostativa a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500,00 all'anno concesso al fine di sostenere la formazione dei docenti, ha disapplicato l'art. 1
della L. 107/2015 nella parte in cui non riconosce il beneficio anche al personale docente assunto con contratto a tempo determinato;
rilevato, poi, che la prestazione resa dal ricorrente era di fatto equiparabile a quella dei colleghi assunti a tempo indeterminato e che non risultavano ragioni obiettive per giustificare simile disparità di trattamento, ha riconosciuto il diritto del medesimo al beneficio della - 3 -
Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022, respingendo l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente. CP_1
Quanto all'a.s. 2022/2023 in relazione al quale il ricorrente aveva altresì chiesto il riconoscimento del beneficio, il Tribunale ha evidenziato che il legislatore per quell'anno aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per i docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile e che il ricorrente, che aveva svolto supplenze su posto dell'organico di diritto per quell'anno,
avrebbe potuto ottenere la carta docente in sede amministrativa.
Le spese di lite venivano compensate per metà con condanna del resistente a rifondere al ricorrente la restante metà. CP_1
Quest'ultimo ha proposto appello avverso la decisione nella parte in cui il non è stato condannato a mettere a CP_1
disposizione del medesimo la carta docente anche per l'a.s.
2022/2023 chiedendo la riforma della sentenza su detto capo.
Si è costituito il che ha chiesto di Controparte_1
dichiarare l'inammissibilità dell'appello per difetto di interesse ad agire del ricorrente, contestandone, in ogni caso, la fondatezza;
a sua volta, il ha proposto appello incidentale avverso la sentenza CP_1
con cui ha domandato, in parziale riforma della decisione, di specificare che le somme spettanti al supplente a titolo di carta docente potranno essere accreditate solo all'esito delle prescritte verifiche amministrative.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e all'esito della - 4 -
camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' passato in giudicato, in mancanza di appello incidentale
Contr del , l'accertamento del diritto dell'appellante all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
Oggetto dell'appello principale è esclusivamente la sussistenza del diritto dell'appellante all'assegnazione della carta docente per l'a.s. 2022/2023.
Il ha chiesto preliminarmente di Controparte_1
dichiarare il difetto di interesse ad agire dell'appellante sostenendo che la domanda di riconoscimento della carta docente non sarebbe stata rigettata dal giudice per l'a.s. 2022/2023.
L'eccezione di inammissibilità del gravame per mancanza di interesse ad agire dell'appellante non è fondata e va respinta.
E' vero che il dispositivo della sentenza non contiene alcuna limitazione con riguardo all'a.s. 2022/2023 avendo il giudice dichiarato “il diritto di al beneficio di cui all'art. 1 Parte_1
comma 121 legge n. 107/2015 per gli anni scolastici indicati in
motivazione”; tuttavia, proprio dalla lettura della motivazione della sentenza si evince chiaramente che il riconoscimento del diritto,
previa disapplicazione dell'art. 1 l. 107/2015 per contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, è stato affermato unicamente - 5 -
per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022 e non per l'a.s.
2022/2023.
In relazione a detta annualità, infatti, il giudice, ritenendo che essa sia stata riconosciuta dall'art. 15 del D.L. n. 69/2023 anche in favore dei docenti con supplenza annuale su posti vacanti e disponibili, ha affermato che il ricorrente, che aveva prestato attività
lavorativa nell'a.s. 2022/2023 fino al 31 agosto 2023, avrebbe potuto ottenere il beneficio avanzando una richiesta in sede amministrativa e che non ricorreva in questo caso alcuna lesione del principio di non discriminazione, avendo provveduto direttamente il legislatore al riconoscimento del beneficio.
Il giudice di prime cure, dunque, non ha accolto la domanda per l'a.s. 2022/2023, diversamente da quanto sostenuto dal . CP_1
Ciò emerge anche dalle ragioni poste a base della statuizione sulle spese di lite.
Il giudice, infatti, ha ritenuto di compensare le spese del grado nella misura del 50% anche per la mancanza di una diffida “che
ha precluso all'amministrazione di valutare definizioni in via
amministrativa”, espressione che pare riferirsi proprio all'a.s.
2022/2023 in relazione al quale il giudice aveva affermato poco prima che il ricorrente non avrebbe dovuto fare altro che presentare la richiesta della carta docente in via amministrativa in quanto il beneficio era già stato previsto dal legislatore.
Va dunque accertata la sussistenza dell'interesse dell'appellante a impugnare la sentenza nella parte in cui la richiesta - 6 -
di riconoscimento della carta docente avanzata nel ricorso di primo grado anche per l'a.s. 2022/2023 non ha trovato accoglimento da parte del Tribunale, con conseguente reiezione dell'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dal appellato. CP_1
::::::
Quanto al merito, l'appello principale è fondato e merita accoglimento.
L'appellante lamenta l'erronea applicazione da parte del giudice dell'art. 15 D.L. n.69/2023 conv. con modificazioni dalla L.
n. 103/2023 che ha previsto che “La Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121,
primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per
l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su
posto vacante e disponibile”.
Afferma che detta norma non ha affatto riconosciuto la possibilità per i docenti supplenti titolari di contratti al 31.08.2023 di chiedere in via amministrativa il riconoscimento della carta docente per l'a.s. 2022/2023, tanto è vero che l'appellante, dopo essersi registrato sulla piattaforma telematica messa a disposizione dal
, ha ricevuto l'accredito per l'a.s. 2023/2024 e non per il CP_1
precedente a.s. 2022/2023.
La censura è fondata.
L'art. 15 del D.L. del 13/06/2023 n. 69, invero, non può che essere applicato ai periodi lavorativi successivi alla sua entrata in - 7 -
vigore, in difetto di una diversa previsione di legge, verificandosi, in caso contrario, una violazione del divieto di applicazione retroattiva delle leggi (art. 11 Preleggi).
L'art. 1 comma 121 L. 107/2015 stabilisce che “La carta,
nell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico,
può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato
digitale, di pubblicazioni e riviste comunque utili all'aggiornamento
professionale..”
Proprio dalla chiara formulazione della norma si evince che la carta docente è prevista per anno scolastico e non per anno solare.
Detta previsione normativa è coerente con la funzione assegnata a tale beneficio secondo l'intenzione del legislatore,
essendo essa finalizzata a sostenere la formazione e l'aggiornamento dei docenti che essi mettono in pratica nel corso dello svolgimento delle attività didattiche aventi inizio, di regola, nel mese di settembre di ciascun anno.
L'art. 3 del D.P.C.M. 23.09.2015, inoltre, al comma 1
dispone che “Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore
ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di
riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto…”; al comma 3
afferma : “La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun
docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella
disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico
successivo a quello della mancata utilizzazione”.
Il successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, che prevede che il - 8 -
docente debba previamente registrarsi e accreditarsi alla piattaforma informatica dedicata del ove vengono accreditati gli CP_1
importi, dispone che “a partire dall'anno scolastico 2017/2018 la
registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web
dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”
(art. 2 comma 3).
Alla luce del quadro normativo vigente non vi è dubbio che la carta docente sia prevista per anno scolastico e, poichè l'art. 15 D.L.
69/2023, che ha esteso per il 2023 il beneficio ai supplenti con contratto su posti vacanti e disponibili, non può che essere applicato per il futuro, è corretto affermare che l'anno scolastico 2022/2023 sia escluso da tale previsione normativa, che deve essere invece intesa come riferita ai docenti che hanno potuto effettuare la registrazione sul portale dedicato solo nel settembre del 2023 e che hanno svolto supplenze su posti dell'organico di diritto nell'anno scolastico
2023/2024.
Quanto affermato trova piena conferma, del resto, nel fatto,
pacifico in giudizio, che il ha riconosciuto in sede CP_1
amministrativa il beneficio all'appellante, che ne ha fatto richiesta attraverso il sistema telematico dedicato, per l'a.s. 2023/2024 e non già per quello precedente.
Così stando le cose, la sentenza necessita di essere riformata nella parte in cui ha ritenuto che in relazione all'a.s. 2022/2023 il ricorrente avrebbe potuto conseguire il beneficio della carta docente sulla base dell'art. 15 D.L. 69/2023 in via amministrativa - 9 -
accreditandosi sulla piattaforma dedicata.
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Va respinto, invece, l'appello incidentale del
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. Controparte_1
Il chiede che la sentenza venga parzialmente CP_1
riformata là dove non ha precisato che le somme a titolo di carta docente potranno essere accreditate solo all'esito delle prescritte verifiche amministrativo-contabili.
Lamenta, in particolare, la violazione dell'art. 1 commi 121 e
123 della L. 107/2015 e la violazione dell'art. 81 comma 1 Cost. e sottolinea che la carta elettronica del docente non ha natura retributiva ma rappresenta un beneficio che può essere attribuito solo nel limite delle risorse disponibili.
Detta doglianza non può trovare accoglimento per quanto di seguito.
E' vero che l'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 stabilisce che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di
valorizzarne le competenze professionali è istituita nel rispetto del
limite di spesa di cui al comma 123 la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado” e che, a sua volta, il comma 123
ha previsto che “per le finalità di cui al somma 121 è autorizzata la
spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015”.
Il , in sostanza, ha ragione nell'affermare che CP_1
l'erogazione della carta docente è subordinata alla verifica contabile - 10 -
delle risorse disponibili, ma l'accertamento della capienza dei fondi disponibili costituisce un vincolo imposto direttamente dalla legge, di cui il dovrà autonomamente tenere conto in sede CP_1
amministrativa e contabile;
tale accertamento assume rilievo soltanto nella fase successiva dell'esecuzione della decisione e non in quella dell'accertamento del diritto.
Non vi è dunque alcuna necessità di riformare sotto tale profilo la sentenza, che sulla base della domanda ha provveduto al riconoscimento del diritto del ricorrente.
Oltretutto, il giudice nell'affermare il diritto del ricorrente al beneficio ha condannato il a mettere a disposizione del CP_1
medesimo la carta elettronica del docente “per poterne fruire nel
rispetto dei vincoli di legge” tenendo già conto della esistenza dei limiti di spesa e delle risorse disponibili prescritti dal legislatore in relazione ai quali il vorrebbe ora riformare la decisione. CP_1
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In conclusione, l'appello principale va accolto e la sentenza va riformata nella parte in cui non è stato dichiarato il diritto del ricorrente di usufruire del beneficio della carta elettronica del docente anche per l'anno scolastico 2022/2023; va respinto, invece, l'appello incidentale del . CP_1
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In considerazione della parziale riforma della decisione si rende necessaria l'adozione di una nuova regolamentazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio. - 11 -
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite che ha visto il interamente soccombente (in relazione a tutti gli anni CP_1
scolastici per i quali è stata chiesta la carta docente e alla eccezione di prescrizione) e del fatto che all'epoca della introduzione del giudizio la questione giuridica oggetto di causa non poteva più ritenersi controversa essendosi già pronunciate sia la Corte di Giustizia che la
Suprema Corte, non vi è alcuna ragione per derogare al criterio della soccombenza;
ne consegue la condanna del alla rifusione CP_1
delle spese di ciascun grado sostenute dal docente, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Le spese vengono liquidate in primo grado nella misura già
quantificata dal Tribunale e in secondo grado in relazione al valore della controversia, parametrato all'importo del beneficio richiesto in sede di gravame.
PQM
1) in parziale riforma della sentenza n. 798 del 2024 del
Tribunale di Bergamo sezione lavoro, accerta il diritto del ricorrente di usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la
“carta docente” di cui all'art. 1, commi 121 e ss. legge n. 107/2015
anche per l'anno scolastico 2022/2023 e condanna il ad CP_1
accreditare sulla carta l'importo di euro 500,00 anche per l'anno scolastico 2022/2023;
2) respinge l'appello incidentale;
3) condanna il al Controparte_1
pagamento in favore del ricorrente delle spese di primo grado nella - 12 -
misura di € 1.200,00 per compensi, oltre accessori di legge, e della somma di € 250,00 per compensi, oltre accessori di legge, per spese del presente grado di giudizio, con distrazione in favore dei procuratori antistatari per entrambi i gradi.
Brescia, 12 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
(dott.ssa Silvia Mossi)
Il Presidente
(dott.ssa Giuseppina Finazzi)