Articolo 2 della Legge 13 agosto 1984, n. 469
Articolo 1Articolo 3
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4 settembre 1984
Art. 2.
Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103 , convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230 , la parola: "3.500" e' sostituita dall'altra: "3.850".
Dopo il comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103 , convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230 , e' inserito il comma seguente:
"6.1. Al Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali sono concessi, in relazione alle operazioni di pensionamento anticipato dei lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali, contributi straordinari di lire 70.000 milioni per il 1984, di lire 49.000 milioni per il 1985 e di lire 49.000 milioni per il 1986, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per gli anni medesimi".
Entrata in vigore il 4 settembre 1984