Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/03/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 2866 /2023
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 20/03/2025 ; tenuto conto che con decreto del 9.5.2024 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate dai difensori delle parti che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, all'udienza del 20.3.2025 ha pronunciato in assenza delle parti e ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2866/2023 R.G., avente ad oggetto: lesione personale, vertente tra
, nato il [...] in [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Cristofaro Diana, (C.F. ), e con questi C.F._2 elettivamente domiciliato in San Cipriano d'Aversa alla via Serao n. 53.;
appellante
e
(già P. IVA Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Milano via Bernardo Quaranta n. 45, P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo procuratore Avv. Paolo Vitiello in Napoli via Riviera Chiaia n.
53;
appellato nonche'
, (C.F. ), residente in [...] CodiceFiscale_3
Catanzaro n. 7;
appellata contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n.
22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso art. 45, comma 17 legge
18.6.2009, n. 69. In via preliminare va dichiarata la contumacia di ritualmente citata e non CP_3 costituitasi in giudizio.
L'odierno appellante ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale la Parte_1
e , censurando la sentenza n. 1530/2022, emessa dal Giudice di Pace di Controparte_1 CP_3
Carinola, con la quale è stata rigettata la domanda diretta a far dichiarare - conducente e CP_3 proprietaria del veicolo Fiat Grande Punto tg. DS924KB - responsabile unica del sinistro verificatosi il giorno 14/06/2013, alle ore 20.00 circa, in Mugnano di Napoli (NA), all'incrocio tra via Napoli e via
Leonardo Da Vinci, e conseguentemente condannarla, in solido con la (già Controparte_1 [...]
), al risarcimento dei danni subiti per le lesioni personali Controparte_2 riportate.
A sostegno del gravame, l'istante ha dedotto che il primo giudice aveva errato nel considerare non provato il sinistro sulla base della erronea interpretazione delle risultanze istruttorie. L'appellante ha assunto che il sinistro, contrariamente a quanto ritenuto dal Gdp, trovava perfetto e documentale riscontro (quanto al tempo, al luogo, alle parti ed ai veicoli coinvolti) nel referto del pronto soccorso presso cui l'appellante fu accompagnato, oltre che nella deposizione resa dall'unico teste escusso, il quale aveva indicato con estrema chiarezza la dinamica dell'evento e le conseguenze derivatene.
L'appellante ha, in conclusione, chiesto la riforma della sentenza gravata con conseguente accertamento dell'esclusiva responsabilità di per il sinistro oggetto di causa e condannarsi CP_3 quest'ultima, oltre che la compagnia del veicolo utilizzato, al risarcimento di tutti i danni subiti per le lesioni personali riportate, quantificati in euro 4.800,00 ovvero della somma ritenuta di giustizia, oltre accessori, e, in aggiunta, la condanna alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita nel presente grado la società chiedendo il rigetto dell'appello in Controparte_1 quanto inammissibile, e, nel merito, infondato in fatto e in diritto condividendo la valutazione delle risultanze istruttorie - pienamente rimessa al prudente apprezzamento del Giudice ai sensi dell'art. 116
c.p.c. - effettuata dal GdP che correttamente aveva ritenuto non provato l'evento; ha chiesto pertanto confermarsi la sentenza di primo grado e condannarsi controparte alle spese ed onorari di lite.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, all'udienza del 20.03.2025, sulle conclusioni rese nelle note di trattazione scritta depositate, veniva decisa ai sensi degli artt. 127 ter e 281-sexies c.p.c.
Il merito
2.Ciò posto e passando alla disamina della res controversa, occorre ripercorrere i dati acquisiti nel giudizio di primo grado, analizzare l'istruttoria espletata e la documentazione depositata, al fine di verificare se sia possibile ascrivere in capo al conducente del veicolo la esclusiva responsabilità dell'evento, come richiesto espressamente sia in primo grado che negli atti di appello dall'attore.
3. Il Tribunale reputa che l'appello non possa trovare accoglimento.
Ed infatti, conformemente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, l'istruttoria espletata in primo grado non ha fornito elementi univoci in ordine alla sussistenza dei fatti costituitivi della domanda. In particolare, non è emersa prova certa e tranquillizzante in ordine alla dinamica del sinistro e dell'evento dannoso per il quale si invoca il risarcimento.
Non risultano confortanti le dichiarazioni rese dal testimone nel corso del giudizio di primo grado.
In particolare, , nel narrare la dinamica del sinistro a cui assume di aver assistito, Testimone_1 ha descritto l'accadimento genericamente, senza precisare la velocità di percorrenza da parte del ciclista e dell'autovettura in retromarcia, limitandosi a riferire che “il ciclista quando svoltò nella strada alla sua sinistra si trovava dietro la Punto che effettuava la retromarcia… la bicicletta a seguito dell'urto è caduta a terra insieme al ciclista sul lato sinistro”, così riportando danni al piede sinistro.
L'appellante ha censurato la sentenza asserendo che il Giudice di primo grado non avrebbe indicato alcun riferimento di natura medico-legale su cui abbia potuto eventualmente fondare il proprio convincimento.
Ebbene, sul punto va evidenziato che l'attore, più volte invitato dal CTU a presentarsi alla visita peritale, ometteva di sottoporsi alla stessa;
sul punto si evidenzia come, secondo la giurisprudenza di merito e legittimità, qualora venga disposta consulenza tecnica sullo stato di salute del danneggiato, si configura a carico di questi un onere di collaborazione, consistente nella sottoposizione a visita medica, presupposto imprescindibile dell'accertamento medico. La mancata presentazione alla visita medica senza valido motivo equivale al mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sul ricorrente, venendo meno a monte la possibilità di provare il danno biologico lamentato, tale da giustificare il rigetto della domanda (cfr. in materia di danno biologico da demansionamento, principio applicabile per identità di ratio, Corte di Appello di Roma, sez. Lavoro, sentenza 18 maggio 2021; Cass. ord. n. 2361/2019 e Cass. n. 19577/2013). Ancora, "l'onere di sottoporsi a visita medica disposta in sede di
CTU grava sull'interessato a ottenere la prestazione, rientrando nell'ambito del generale onere di provare la fondatezza del diritto controverso: pertanto, la mancata presentazione dell'interessato alla visita peritale comporta il rigetto della domanda in difetto di prova" (cfr. Tribunale di Palermo, sentenza n. 758 dell'8 febbraio 2016)
A ciò va aggiunto come sul luogo non intervenivano le Autorità, oltre al fatto che l'attore non si fosse premunito, sul luogo del sinistro, di servizio fotografico in grado di comprovare l'evento dedotto in citazione.
Pertanto, non può dirsi assolto l'onere probatorio gravante sull'attore in ordine al nesso di causalità tra l'evento e il danno conseguenza, dovendo quindi confermarsi appieno la sentenza di primo grado.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, con riduzione del 50% della voce inerente la fase Istruttoria /Trattazione in quanto non espletatasi attività istruttoria in senso stretto.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.05.2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012., n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge – e dunque dal 27.01.2013 –
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza impugnata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Giudice di Pace n.
1530/2022;
• condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio sostenute dalla parte appellata, che liquida in euro 2.127,00 per onorari , oltre rimborso forfettario, iva e cpa se dovute come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Santa Maria Capua Vetere il 20.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Renata Russo