Sentenza 22 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 22/03/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
In persona del dott. Ugo Iannini in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata dell'11.3.2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 250/2017 vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Maria Antonietta Manueddu ed Elena Mameli ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Olbia, via delle Terme n. 43,
RICORRENTE
E
(p. iva , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
procuratore ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Duomo n. 296, nello Studio
Associato Di Salvo-Mascia-Ammendola e rappresentata e difesa, per mandato in CP_2 calce al presente atto dall'avv. Francesca Ammendola (C.F. , che CodiceFiscale_2
dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria a mezzo fax al n. 081264309 o all'indirizzo pec Email_1
RESISTENTE IN RICONVENZIONALE
OGGETTO: recesso da contratto di agenzia – indennità da mancato preavviso e risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come in atti.
1
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] rassegnando le seguenti conclusioni: “1) previo riconoscimento del Controparte_1
diritto alle provvigioni effettivamente maturate secondo quanto dedotto in espositiva, condannare la in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, con sede in Milano, a corrispondere, in favore del ricorrente,
la somma di € 186.149,63 dovuta per i titoli di cui sopra, oltre: 1) l'indennità Parte_1
di recesso ex art 1751 c.c. (c.d. FIRR) commisurata alle provvigioni realmente dovute in forza del rapporto di agenzia intercorso;
2) il risarcimento per mancato preavviso ex art. 1750 c.c.;
3) nonché il risarcimento del danno subìto in seguito alla variazione arbitraria e illegittima della zona di esercizio di competenza dello stesso, ovvero la maggiore o minore accertanda in corso di causa, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
ovvero, previo riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato intercorso e la qualifica di
Quadro - Responsabile Deposito, condannare la Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, a corrispondere, in favore del ricorrente, la somma di € 187.999,20 dovuta per i titoli di cui Parte_1
sopra, oltre il risarcimento dei danni subìti per i motivi di cui all'espositiva nella misura che il giudice riterrà di giustizia, ovvero la maggiore o minore accertanda in corso di causa, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2) con vittoria di compensi professionali e oneri di legge.”.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto:
- Di aver lavorato per la resistente dal 19.11.2008 al 15.1.2015, in virtù di mandato di agenzia;
- Di aver svolto dal 01.01.2013 esclusivamente le mansioni di Capo Centro Responsabile per la zona di Olbia senza più svolgere l'attività di agente;
- che con lettera raccomandata del 5.11.2014, la resistente gli ha comunicato la variazione di zona e la conseguente sostituzione del mandato di agenzia in essere con un nuovo contratto;
- che il successivo 15.1.2015, la resistente gli ha comunicato la volontà di recedere dal contratto di agenzia stipulato in data 19.11.2008.
Costituitasi, ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato Controparte_4
e ha avanzato domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna del ricorrente al pagamento di una somma a titolo di indennità sostitutiva da mancato preavviso e di una somma a titolo di risarcimento del danno all'immagine, rassegnando le seguenti conclusioni:
2 “dichiarare inammissibili e, comunque, respingere tutte le domande del ricorrente, siccome infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui alla presente memoria. Accogliere, invece la domanda riconvenzionale spiegata dalla deducente e, per l'effetto, condannare, a titolo di indennità di mancato preavviso, il sig. al pagamento in favore della Parte_1 [...] dell'importo di € 15.318,66., con accessori di legge o, in subordine, in caso di CP_4
riconoscimento del rapporto nel senso ex adverso invocato, nell'importo da determinarsi al medesimo titolo, anche a mezzo CTU previsto sulla scorta del CCNL in astratto applicabile, nonché, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla deducente, da determinare anche in via equitativa, in € 10.000,00 o nella diversa misura, anche maggiore, ritenuta da codesto Giudicante e comunque non inferiore ad € 1.736,50. Il tutto con vittoria di spese, anche generali, oltre accessori.”.
Con memoria integrativa del 15.9.2017, il ricorrente ha contestato le avverse deduzioni e ha chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'escussione di testi.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Innanzitutto, si ritiene di affrontare la questione attinente alla qualificazione del rapporto di lavoro relativo al periodo oggetto di controversia (anni 2013 e 2014). Ebbene, la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia e inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e di per sé non decisiva;
sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico del lavoratore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto.
Nel caso in disamina, il ricorrente nulla ha provato relativamente alla sussistenza del suo assoggettamento al potere direttivo e disciplinare della resistente, non essendo stato articolato alcun capitolo di prova finalizzato a tale accertamento. Egli non ha individuato i cogenti ordini e le specifiche direttive alle quali sarebbe stato sottoposto in tale periodo, né ha chiarito il loro presunto contenuto, il soggetto che le avrebbe impartite e le modalità in cui ciò sarebbe avvenuto. Inoltre, non ha fatto alcun riferimento ad un potere di controllo da parte della resistente in ordine alle riferite modalità di svolgimento della sua prestazione, affermando, al
3 contrario, di aver svolto dal 1° gennaio 2013 le mansioni in totale autonomia (vedi pagina 9, paragrafo O) del ricorso).
La mancata prova della sussistenza dei requisiti connotanti la subordinazione, insieme al nomen iuris del contratto di lavoro stipulato dalle parti nel 2008 integrante una ipotesi di rapporto di lavoro autonomo, fa propendere lo scrivente per una qualificazione del rapporto di lavoro anche relativamente agli anni 2013 e 2014 in termini di autonomia.
Ciò chiarito, quanto alla domanda del di pagamento ex art 1748 co. 2 c.c. della Pt_1
somma pari a euro 186.149,63 a titolo di provvigioni non corrisposte per gli anni 2013 e 2014, va innanzitutto evidenziato che risulta pacifico tra le parti che il ricorrente nelle suddette annualità non ha svolto l'attività di agente, bensì esclusivamente mansioni di Capo Centro
Responsabile e poi di facente funzioni Capo Centro. Ebbene, la norma di cui al secondo comma dell'art. 1748 è una logica conseguenza del regime di esclusiva da cui è retto il rapporto di agenzia. L'art. 1743 c.c. obbliga il preponente a non valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, ma il preponente può direttamente trattare gli stessi affari. In tal caso, però, deve corrispondere all'agente la provvigione come se gli affari fossero stati compiuti da quest'ultimo. Tale norma tiene conto degli interessi di entrambe le parti: non toglie al preponente la libertà d'intervenire direttamente e al contempo garantisce all'agente il beneficio economico che dalla personale esecuzione del rapporto avrebbe conseguito. La ratio della norma, quindi, è quella di tutelare l'agente qualora il preponente invada in concreto il suo ambito operativo, ovverosia la zona ad esso riservata, inserendosi nella sua sfera d'azione e sottraendogli affari che il medesimo avrebbe potuto condurre a termine.
Chiarita la logica della disposizione, appare evidente che, ai fini della sua applicabilità,
l'agente deve essere operativo, nel senso che deve svolgere effettivamente la sua attività finalizzata alla conclusione di affari, in quanto se così non fosse – cioè se non svolgesse la sua attività lavorativa – non vi sarebbe alcuna esigenza di tutela. Infatti, se l'agente non svolge più la sua attività lavorativa (di agente), allora è chiaro che il preponente ha tutto il diritto di concludere affari senza dover riconoscere alcuna provvigione in favore di un soggetto che non svolge più quell'attività che giustifica la tutela di cui al comma 2 dell'art. 1748 c.c.
Per tali ragioni, dunque, la domanda di condanna al pagamento di euro 186.149,63 a titolo di provvigioni non corrisposte per gli anni 2013 e 2014 non può trovare accoglimento.
A questo punto della decisione si ritiene di dover trattare la questione afferente alla variazione della zona di servizio del ricorrente comunicata con la lettera del 5.11.2014. A tal proposito va rilevato che il mandato di agenzia sottoscritto dalle parti in causa il 19.11.2008
4 all'art. 2 prevede espressamente tale facoltà in capo alla preponente di variazione unilaterale della zona di attività.
Rispetto a una previsione contrattuale di tal fatta, la giurisprudenza si è consolidata nell'affermare che nel contratto di agenzia l'attribuzione al preponente del potere di modificare talune clausole e, in particolare, quelle relative all'ambito territoriale e alla misura delle provvigioni, può trovare giustificazione nella necessità di meglio adeguare il rapporto alle esigenze delle parti, così come modificatesi durante il decorso del tempo, occorrendo tuttavia - affinché non ne rimanga esclusa la forza vincolante del contratto nei confronti di una delle parti contraenti - che tale potere abbia dei limiti e, in ogni caso, sia esercitato dal titolare con l'osservanza dei principi di correttezza e buona fede (cfr. Cass. Ord. 29164/2021).
Nel caso in disamina, dall'istruttoria espletata è emerso che negli anni in cui il ricorrente svolgeva attività di agente, nella zona di Olbia gli agenti erano soliti emettere fatture per merce maggiore rispetto a quella effettivamente consegnata. Tali fatti sono stati accertati in sede ispettiva e sono stati confermati dai testi , responsabile commerciale di Testimone_1
parte resistente che ha preso in carico la regione Sardegna dal mese di gennaio 2014, e Tes_2
ispettore amministrativo della società dal 2010 al 2016. In particolare, Il
[...] CP_3
che è colui che ha proceduto all'ispezione nell'ottobre del 2014, rispondendo ai capitoli Tes_2
di prova 44, 45, 47 e 48 di cui alla memoria della resistente, ha confermato i risultati del controllo effettuato e che anche il ricorrente, durante il periodo in cui aveva svolto attività di agente, aveva commesso le suddette irregolarità.
La variazione della zona è stata comunicata al all'esito del controllo ispettivo e Pt_1 dell'accertamento di una prassi evidentemente scorretta, al fine di ripristinare una serenità e una credibilità che certamente erano state pregiudicate dalle vicende oggetto di ispezione. In virtù di ciò, si ritiene che la facoltà di variazione della zona sia stata esercitata nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza da parte della società resistente, con la conseguenza che il suo esercizio è stato legittimo.
Dall'accertata legittimità della condotta di parte resistente discendono due dirette conseguenze: in primis l'infondatezza, e quindi il rigetto della domanda di risarcimento del danno da variazione della zona di esercizio;
inoltre, che il rifiuto di parte ricorrente di andare a lavorare presso la nuova area territoriale assegnatagli è stato ingiustificato, in quanto il potere di variazione è stato esercitato nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede e nel rispetto del termine di preavviso di 15 giorni previsto dall'art. 2 del contratto. Di conseguenza, il recesso comunicato dalla con lettera del 15.1.2015, ovverosia 45 giorni dopo il termine entro CP_3
5 cui il ricorrente avrebbe dovuto prendere servizio, è evidentemente sorretto da una giusta causa integrata dall'illegittimo rifiuto del di riprendere la propria attività lavorativa. Pt_1
L'accertamento di una giusta causa di recesso esclude il diritto del ricorrente a percepire sia l'indennità di cui all'art. 1751 c.c. - il comma 2, infatti, prescrive che l'indennità non è dovuta quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto – sia l'indennità da mancato preavviso ex art. 1750 c.c.
Passando all'esame delle domande di parte resistente, quanto a quella di condanna al pagamento della somma di euro 15.318,66 a titolo di indennità da mancato preavviso, si ritiene che essa non possa trovare accoglimento. Il rifiuto del di svolgere la propria attività nella Pt_1
nuova area territoriale assegnatagli non può essere interpretata come implicita volontà di recedere dal rapporto, non potendo attribuirsi valenza significativa alla mera inerzia delle parti nel caso in cui la decorrenza del tempo non sia accompagnata da altre circostanze oggettive da cui sia desumibile la volontà delle stesse di porre definitivamente fine a ogni rapporto.
Nel caso di specie, oltre alla mera inerzia del non sono emerse altre circostanze Pt_1
oggettive idonee a comprovare la sua volontà di recedere dal rapporto lavorativo. Piuttosto, la sua condotta di rifiuto ha integrato una giusta causa di recesso per la , la quale, CP_3 pertanto, ha potuto recedere senza l'obbligo di dare il preavviso.
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla resistente, va sottolineato che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè “in re ipsa”, deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (cfr. Cass. Ord. 19551/2023).
Nel caso in disamina, parte resistente nulla ha provato da un punto di vista fattuale circa il danno all'immagine lamentato, ad esempio allegando che i propri clienti sono venuti a conoscenza dei fatti lesivi suddetti. Anzi, è la stessa resistente ad affermare a pagina 38 della memoria di costituzione che i propri clienti erano ignari degli artifizi messi in atto dal Pt_1
Conseguentemente, in difetto assoluto di prova del danno-conseguenza, a cui in tal caso non può supplirsi nemmeno con il ricorso a presunzioni semplici, la domanda va rigettata.
Per le ragioni sopra esposte, dunque, vanno rigettati sia il ricorso che le domande riconvenzionali avanzate da parte resistente.
Le spese, data la reciproca soccombenza, sono compensate integralmente.
6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Rigetta le domande riconvenzionali avanzate da parte resistente;
3) Spese di lite integralmente compensate.
Tempio Pausania, 22/03/2025
Il giudice
Ugo Iannini
7