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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/11/2025, n. 3107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3107 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 29 ottobre 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 5866/2023 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Murianni
-Ricorrente-
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Andriulli, Francesco Certomà e Rita Battiato
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.6.2023 il ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare non dovuta la restituzione della somma di € 12.428,55, richiesta dall' con propria nota del 2.3.2023, a titolo CP_1 di somme indebitamente percepite per il periodo dal 01.06.2018 al 30.06.2021, conseguente alla sospensione della prestazione da questo in godimento (pensione di assegno di invalidità civile) per mancata presenza a visita di revisione;
chiedeva altresì la condanna dell' al pagamento della somma di € 1.623,85, già recuperata CP_1 tramite trattenuta sugli arretrati.
Asseriva infatti di non aver mai ricevuto alcuna lettera che lo invitasse a presentarsi a visita di revisione, e di aver tuttavia comunicato la propria disponibilità ad essere sottoposto a visita, a cui l' però non dava seguito. Precisava, quindi, di aver CP_1 presentato nuova domanda di invalidità in data 30.09.2022, con conseguente riconoscimento del diritto all'assegno parziale di invalidità civile, e che nel liquidare i relativi ratei, l' recuperava un indebito pari ad €. 1.623,85. CP_1
Si costitutiva l' il quale rilevava l'infondatezza della domanda sostenendo CP_1
l'irripetibilità delle somme corrisposte e non dovute, chiedendo il rigetto della domanda.
La causa, (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****
Il ricorso è fondato e, conseguentemente, deve essere accolto.
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr.
Cass. Lav. 22 maggio 2012 n° 8053 e Cass. Lav. 11 febbraio 2011 n° 3367).
Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n° 642 del 16 gennaio 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.
- per il quale si rinvia a Cass sez uu nr 9936 del 8.5.2014).
****
Ebbene, deve innanzitutto rilevarsi che, nel caso di specie, la prestazione cui si riferisce l'indebito preteso in restituzione dall' ha certamente natura assistenziale, la CP_1 quale in linea generale deve essere individuata – secondo gli autorevoli arresti della giurisprudenza di legittimità (cfr. CASS. LAV. 20 MAGGIO 2021 N° 13915) allorquando si tratti di prestazioni riconducibili all'art. 38 comma 1 Cost., laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale. Pertanto, è da riconoscere siffatta natura non solo alle misure che accedono a prestazioni assistenziali, ma anche alle misure che - eventualmente anche agendo in via trasversale, riguardando cioè sia prestazioni fondate su presupposti contributivi sia prestazioni che ne sono prive - siano comunque mirate a garantire un importo minimo, gravando sulla fiscalità generale e non attingendo ad alcuna provvista contributiva.
Tanto premesso, occorre in primo luogo evidenziare che in materia di indebito assistenziale non si applica la disciplina dell'art. 13 l. 412/1991 riguardante l'indebito previdenziale, nè può ritenersi operante nel settore il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' . Vanno bensì applicati “i CP_1 principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento)” (cfr. Cass. civ. sentenza n. 1446/2008). Si tratta dunque di un principio, consolidatosi nel tempo, secondo il quale in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la regola propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (cfr. Cass. sez. VI, 30/06/2020, n.13223).
Sull'esistenza di questo principio si è basata anche la giurisprudenza della Corte
Costituzionale in materia di indebito assistenziale, che, pur affermando con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 l'inesistenza di un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche in questa materia un principio di settore, che sottrae tendenzialmente la regolamentazione della ripetizione dell'indebito al regime generale del codice civile. La
Corte ha difatti evidenziato che "il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare” (vd. C. Cost. n. 39 del 1993; C. Cost. n. 431 del 1993). In altre parole, la ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite viene limitata in quanto trattasi di una prestazione di natura alimentare, normalmente destinata a soddisfare lo stato di bisogno del beneficiario.
Quanto al caso che occupa, deve rilevarsi che, nell'indebito assistenziale per carenza del requisito sanitario, le prestazioni erogate sono ripetibili dal momento del venire meno di tale requisito, purché il relativo accertamento sia stato portato a conoscenza dell'assistito (nel qual caso non risulta configurabile un suo legittimo affidamento meritevole di tutela) ed indipendentemente dalla circostanza che l' abbia provveduto o meno alla sospensione o revoca della prestazione prima CP_1 di accertare formalmente l'indebito, benché sia decorso un tempo anche lungo (salvo il maturarsi della prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dei singoli ratei della prestazione indebitamente erogata).
Ebbene, l' resistente ha richiesto le somme indebitamente percepite dal CP_1 ricorrente asserendo che l'invito a visita di revisione sia stato ritualmente notificato per compiuta giacenza.
Occorre precisare, sul punto, che nella notificazione a mezzo posta l'ufficiale postale, nel caso in cui non abbia potuto consegnare l'atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece (artt. 8 e 9 legge 20 novembre 1982, n. 890), dopo aver accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente, e che mancano persone abilitate a ricevere il piego in sua vece, deve rilasciare avviso al destinatario del deposito del piego nell'ufficio postale e provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, del deposito e relativa data, nonché dei motivi che li hanno determinati, deve essere restituito con il piego al mittente compiuti inutilmente dieci giorni dal deposito. Ne consegue che l'avviso di ricevimento, che non contenga alcuna menzione delle operazioni descritte, comporta la nullità della notificazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva accolto la opposizione avverso il verbale di accertamento di infrazione al codice della strada, motivata con riferimento ad un vizio di notifica del verbale, avvenuta a mezzo posta, per la mancanza, sulla busta restituita al mittente per compiuta giacenza, così come sulla cartolina che la accompagnava, della indicazione delle modalità con le quali il notificando sarebbe stato cercato senza essere reperito e comunque messo nella condizione di venire a conoscenza del verbale. Nell'occasione, la S.C. ha rilevato che la sola annotazione, sia sul piego restituito al mittente, sia sull'avviso di ricevimento, della
, non consentiva di ricavare l'avvenuto espletamento delle prescritte formalità, con conseguente nullità della notifica (Cass Sez. 1, Sentenza n.
28856 del 29/12/2005; nello stesso senso anche Sez. 3, Sentenza n. 10998 del
19/05/2011 e Sez.
5 - Ordinanza n. 1210 del 17/01/2022).
Vieppiù che proprio in tema di onere della prova della avvenuta notificazione la
Cassazione ha precisato che “la presunzione di conoscenza di un atto, del quale sia contestato il suo pervenimento a destinazione, non è integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata, essendo necessaria, attraverso l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio” (Cass. Lav. 21 giugno 2016 n° 12822), dovendosi altresì ritenere che: “la notificazione a mezzo posta (nella specie di un accertamento tributario), qualora l'agente postale non possa recapitare l'atto, si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l'avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l'ufficio postale, sicché, ai fini della sua ritualità, è richiesta, ex art. 8 della l. n. 890 del 1982, la sola prova della spedizione della detta raccomandata (cd. C.A.D.)
e non anche della sua avvenuta ricezione” (sic Cass. Sez. VI-V, 10 marzo 2017 n°
6242).
Orbene, ciò premesso, appare necessario rilevare che nel caso di specie non risulta adeguatamente provata la notifica per compiuta giacenza dell'invito a visita da parte dell' , atteso che non è stata prodotta la copia dell'avviso di ricevimento contenente CP_1 la comunicazione di avvenuto deposito.
Sul punto, infatti, si presta adesione all'orientamento ermeneutico espresso da Cass.
SS. UU. 15 aprile 2021 n° 10012 (stante l'autorevolezza della fonte da cui promana ed in considerazione della funzione nomofilattica propria della giurisprudenza di legittimità), secondo il quale: «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa».
In conclusione, alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche e ritenendo non sussistente idonea prova della consegna dell'invito a visita di revisione da parte dell' , risulta configurabile un legittimo affidamento meritevole di tutela in favore CP_1 di parte ricorrente, tanto più che l' avrebbe dovuto provvedere, come stabilito dalla CP_1 circolare 131 del 28.12.2009, a riconvocare a visita il ricorrente entro i successivi tre mesi dall'inoltro della comunicazione, in caso di manca presentazione alla visita disposta dalla Commissione Medica.
Va pertanto affermato che le somme richieste all'assistito dall' non sono ripetibili, CP_1 in quanto non successive alla data del provvedimento che ha accertato l'indebito, dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c.
e non sussistendo nessuna allegazione in relazione ad un eventuale dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile nel caso di specie.
Pertanto, il ricorso va accolto e deve pertanto dichiararsi non dovuta da parte ricorrente la somma di € 12.428,55 con conseguente diritto alla restituzione della somma di euro
1.623,85 già recuperata e indebitamente trattenuta dall' . CP_1
Le spese del presente giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14 con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara irripetibile il pagamento della somma di euro 12.428,55, e condanna
L' alla restituzione della somma di euro 1.623,85; CP_1
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.865,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Murianni, per anticipazione.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 24 novembre 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 29 ottobre 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 5866/2023 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Murianni
-Ricorrente-
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Andriulli, Francesco Certomà e Rita Battiato
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.6.2023 il ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare non dovuta la restituzione della somma di € 12.428,55, richiesta dall' con propria nota del 2.3.2023, a titolo CP_1 di somme indebitamente percepite per il periodo dal 01.06.2018 al 30.06.2021, conseguente alla sospensione della prestazione da questo in godimento (pensione di assegno di invalidità civile) per mancata presenza a visita di revisione;
chiedeva altresì la condanna dell' al pagamento della somma di € 1.623,85, già recuperata CP_1 tramite trattenuta sugli arretrati.
Asseriva infatti di non aver mai ricevuto alcuna lettera che lo invitasse a presentarsi a visita di revisione, e di aver tuttavia comunicato la propria disponibilità ad essere sottoposto a visita, a cui l' però non dava seguito. Precisava, quindi, di aver CP_1 presentato nuova domanda di invalidità in data 30.09.2022, con conseguente riconoscimento del diritto all'assegno parziale di invalidità civile, e che nel liquidare i relativi ratei, l' recuperava un indebito pari ad €. 1.623,85. CP_1
Si costitutiva l' il quale rilevava l'infondatezza della domanda sostenendo CP_1
l'irripetibilità delle somme corrisposte e non dovute, chiedendo il rigetto della domanda.
La causa, (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****
Il ricorso è fondato e, conseguentemente, deve essere accolto.
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr.
Cass. Lav. 22 maggio 2012 n° 8053 e Cass. Lav. 11 febbraio 2011 n° 3367).
Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n° 642 del 16 gennaio 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.
- per il quale si rinvia a Cass sez uu nr 9936 del 8.5.2014).
****
Ebbene, deve innanzitutto rilevarsi che, nel caso di specie, la prestazione cui si riferisce l'indebito preteso in restituzione dall' ha certamente natura assistenziale, la CP_1 quale in linea generale deve essere individuata – secondo gli autorevoli arresti della giurisprudenza di legittimità (cfr. CASS. LAV. 20 MAGGIO 2021 N° 13915) allorquando si tratti di prestazioni riconducibili all'art. 38 comma 1 Cost., laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale. Pertanto, è da riconoscere siffatta natura non solo alle misure che accedono a prestazioni assistenziali, ma anche alle misure che - eventualmente anche agendo in via trasversale, riguardando cioè sia prestazioni fondate su presupposti contributivi sia prestazioni che ne sono prive - siano comunque mirate a garantire un importo minimo, gravando sulla fiscalità generale e non attingendo ad alcuna provvista contributiva.
Tanto premesso, occorre in primo luogo evidenziare che in materia di indebito assistenziale non si applica la disciplina dell'art. 13 l. 412/1991 riguardante l'indebito previdenziale, nè può ritenersi operante nel settore il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' . Vanno bensì applicati “i CP_1 principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento)” (cfr. Cass. civ. sentenza n. 1446/2008). Si tratta dunque di un principio, consolidatosi nel tempo, secondo il quale in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la regola propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (cfr. Cass. sez. VI, 30/06/2020, n.13223).
Sull'esistenza di questo principio si è basata anche la giurisprudenza della Corte
Costituzionale in materia di indebito assistenziale, che, pur affermando con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 l'inesistenza di un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche in questa materia un principio di settore, che sottrae tendenzialmente la regolamentazione della ripetizione dell'indebito al regime generale del codice civile. La
Corte ha difatti evidenziato che "il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare” (vd. C. Cost. n. 39 del 1993; C. Cost. n. 431 del 1993). In altre parole, la ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite viene limitata in quanto trattasi di una prestazione di natura alimentare, normalmente destinata a soddisfare lo stato di bisogno del beneficiario.
Quanto al caso che occupa, deve rilevarsi che, nell'indebito assistenziale per carenza del requisito sanitario, le prestazioni erogate sono ripetibili dal momento del venire meno di tale requisito, purché il relativo accertamento sia stato portato a conoscenza dell'assistito (nel qual caso non risulta configurabile un suo legittimo affidamento meritevole di tutela) ed indipendentemente dalla circostanza che l' abbia provveduto o meno alla sospensione o revoca della prestazione prima CP_1 di accertare formalmente l'indebito, benché sia decorso un tempo anche lungo (salvo il maturarsi della prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dei singoli ratei della prestazione indebitamente erogata).
Ebbene, l' resistente ha richiesto le somme indebitamente percepite dal CP_1 ricorrente asserendo che l'invito a visita di revisione sia stato ritualmente notificato per compiuta giacenza.
Occorre precisare, sul punto, che nella notificazione a mezzo posta l'ufficiale postale, nel caso in cui non abbia potuto consegnare l'atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece (artt. 8 e 9 legge 20 novembre 1982, n. 890), dopo aver accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente, e che mancano persone abilitate a ricevere il piego in sua vece, deve rilasciare avviso al destinatario del deposito del piego nell'ufficio postale e provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, del deposito e relativa data, nonché dei motivi che li hanno determinati, deve essere restituito con il piego al mittente compiuti inutilmente dieci giorni dal deposito. Ne consegue che l'avviso di ricevimento, che non contenga alcuna menzione delle operazioni descritte, comporta la nullità della notificazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva accolto la opposizione avverso il verbale di accertamento di infrazione al codice della strada, motivata con riferimento ad un vizio di notifica del verbale, avvenuta a mezzo posta, per la mancanza, sulla busta restituita al mittente per compiuta giacenza, così come sulla cartolina che la accompagnava, della indicazione delle modalità con le quali il notificando sarebbe stato cercato senza essere reperito e comunque messo nella condizione di venire a conoscenza del verbale. Nell'occasione, la S.C. ha rilevato che la sola annotazione, sia sul piego restituito al mittente, sia sull'avviso di ricevimento, della
, non consentiva di ricavare l'avvenuto espletamento delle prescritte formalità, con conseguente nullità della notifica (Cass Sez. 1, Sentenza n.
28856 del 29/12/2005; nello stesso senso anche Sez. 3, Sentenza n. 10998 del
19/05/2011 e Sez.
5 - Ordinanza n. 1210 del 17/01/2022).
Vieppiù che proprio in tema di onere della prova della avvenuta notificazione la
Cassazione ha precisato che “la presunzione di conoscenza di un atto, del quale sia contestato il suo pervenimento a destinazione, non è integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata, essendo necessaria, attraverso l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio” (Cass. Lav. 21 giugno 2016 n° 12822), dovendosi altresì ritenere che: “la notificazione a mezzo posta (nella specie di un accertamento tributario), qualora l'agente postale non possa recapitare l'atto, si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l'avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l'ufficio postale, sicché, ai fini della sua ritualità, è richiesta, ex art. 8 della l. n. 890 del 1982, la sola prova della spedizione della detta raccomandata (cd. C.A.D.)
e non anche della sua avvenuta ricezione” (sic Cass. Sez. VI-V, 10 marzo 2017 n°
6242).
Orbene, ciò premesso, appare necessario rilevare che nel caso di specie non risulta adeguatamente provata la notifica per compiuta giacenza dell'invito a visita da parte dell' , atteso che non è stata prodotta la copia dell'avviso di ricevimento contenente CP_1 la comunicazione di avvenuto deposito.
Sul punto, infatti, si presta adesione all'orientamento ermeneutico espresso da Cass.
SS. UU. 15 aprile 2021 n° 10012 (stante l'autorevolezza della fonte da cui promana ed in considerazione della funzione nomofilattica propria della giurisprudenza di legittimità), secondo il quale: «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa».
In conclusione, alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche e ritenendo non sussistente idonea prova della consegna dell'invito a visita di revisione da parte dell' , risulta configurabile un legittimo affidamento meritevole di tutela in favore CP_1 di parte ricorrente, tanto più che l' avrebbe dovuto provvedere, come stabilito dalla CP_1 circolare 131 del 28.12.2009, a riconvocare a visita il ricorrente entro i successivi tre mesi dall'inoltro della comunicazione, in caso di manca presentazione alla visita disposta dalla Commissione Medica.
Va pertanto affermato che le somme richieste all'assistito dall' non sono ripetibili, CP_1 in quanto non successive alla data del provvedimento che ha accertato l'indebito, dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c.
e non sussistendo nessuna allegazione in relazione ad un eventuale dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile nel caso di specie.
Pertanto, il ricorso va accolto e deve pertanto dichiararsi non dovuta da parte ricorrente la somma di € 12.428,55 con conseguente diritto alla restituzione della somma di euro
1.623,85 già recuperata e indebitamente trattenuta dall' . CP_1
Le spese del presente giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14 con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara irripetibile il pagamento della somma di euro 12.428,55, e condanna
L' alla restituzione della somma di euro 1.623,85; CP_1
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.865,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Murianni, per anticipazione.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 24 novembre 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)