TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/09/2025, n. 9583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9583 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE
Il Giudice, dott. Giovanni Pascarella, udita la discussione delle parti, all'esito della camera di consiglio del 30.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G 140.88/2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Domenico Naso e Mikelangelo Di Lella, giusta Parte_1 procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dal funzionario Avv. Emilia Principe ex art. 417 bis c.p.c.;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza, preceduta dal deposito di note autorizzate.
OGGETTO: contratto a tempo determinato docente - ferie non godute - indennità sostitutiva.
FATTI DI CAUSA E POSIZIONE DELLE PARTI
La ricorrente ha adito il Tribunale di Roma, in funzione del Giudice del lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni:
“- ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente con conseguente disapplicazione della L. 228/2012 in violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n.
1999/70/CE e dell'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE;
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il Cont
, della monetizzazione delle ferie maturate e non godute ai sensi dell'art. 35 CCNL Scuola;
E PER L'EFFETTO
1 - CONDANNARE le Amministrazioni resistente al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennità sostitutiva per i periodi di ferie maturate e non godute in relazione agli aa.ss. 2019/20
– 2021/22 e 2023/24, per complessivi € 2.644,87 ovvero al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e/o rivalutazione di legge”.
A sostegno della domanda ha esposto di aver prestato servizio, in qualità di docente, alle dipendenze Cont del (in avanti anche solo ) in forza di contratti a tempo Controparte_1 determinato sino al 30 giugno. In particolare, la ricorrente ha stipulato contratti di lavoro con l'amministrazione resistente, fino al termine delle attività didattiche e/o al 30 giugno, per le aa.ss.
2019/2020, 2021/2022; 2023/2024.
Come da disposto dell'art. 35 CCNL Scuola vigente, durante i periodi di servizio, la docente ha allegato di aver maturato giorni di ferie sulla base dei giorni di lavoro effettivamente prestati nel corso di ogni anno scolastico e, alla cessazione del rapporto, ha dedotto di aver maturato il diritto alla monetizzazione delle ferie residue a sua disposizione. Nel corso degli anni scolastici sopra indicati, la ricorrente ha rappresentato di non aver usufruito alcun giorno di ferie volontario già maturato, venendo collocata in congedo ordinario di ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni.
Nello specifico, la avrebbe maturato i seguenti giorni di ferie, come da conteggi di ricorso. Pt_1
a.s. 2019/2020: 228 giorni lavorativi;
n. effettivo dei giorni di servizio pari a 228 x 30 / 360 = 19 giorni di ferie;
a.s. 2021/2022: 258 giorni lavorativi;
n. effettivo dei giorni di servizio pari a 258 x 30 / 360 = 21.5 giorni di ferie;
a.s. 2023/2024: 289 giorni lavorativi;
n. effettivo dei giorni di servizio pari a 289 x 30 / 360 = 24.08 giorni di ferie.
Alle ferie maturate, ha aggiunto le 4 giornate di ferie - riposo in sostituzione delle festività soppresse ai sensi della legge n. 937/1977 ed ha detratto gli 11 giorni di festività riconosciute dalla normativa statale vigente, in applicazione di quanto disposto dal calendario regionale per la Puglia.
Quindi, sulla base dei criteri di calcolo riportati:
a.s. 2019/2020: 11 giorni di festività. 19 giorni di ferie + 4 giorni di festività soppresse – 11 giorni di festività = 12 giorni di ferie maturate;
a.s. 2021/2022: 11 giorni di festività. 21.5 giorni di ferie + 4 giorni di festività soppresse – 11 giorni di festività = 14.5 giorni di ferie maturate;
a.s. 2023/2024: 11 giorni di festività. 24.08 giorni di ferie + 4 giorni di festività soppresse – 11 giorni di festività = 17.08 giorni di ferie maturate.
In conclusione, nella tesi di parte ricorrente, la docente ha maturato, nei diversi anni scolastici nei quali ha prestato servizio, un totale di 43,58 giorni di ferie non godute, per le quali ha agito per far
2 valere il suo diritto al pagamento della indennità sostitutiva ai sensi della direttiva 2003/88/CE, data dalla sommatoria dei giorni calcolati.
A fondamento della pretesa, ha sostenuto che i periodi delle ferie maturate e non godute devono essere monetizzati alla cessazione del rapporto di lavoro (8 giugno/30 giugno), in quanto i docenti precari, diversamente dal personale a tempo indeterminato e del personale con contratto a tempo determinato sino al 31 agosto, non hanno la possibilità di fruire delle ferie nel corso dell'anno scolastico nei periodi di conclusione delle attività didattiche (luglio ed agosto). Il trattamento differenziale costituirebbe una forma di discriminazione tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato, con violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, che vieta ogni tipo di disparità di trattamento tra dipendenti precari e di ruolo della stessa amministrazione, a meno che non sia giustificata da elemento oggettivi di distinzione attinenti alla mansioni espletate.
La ricorrente ha quindi affermato la necessità di interpretare, in senso conforme all'art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, integrato dall'art. 1, comma 55, legge n.
228/2012, secondo le precisazioni della Corte di Giustizia, DE ZI (sentenze del 6 novembre
2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), che non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e alla indennità sostitutiva connessa, senza la preventiva verifica che il lavoratore, tramite adeguata informazione, sia stato posso dal datore di lavoro nella condizione di esercitare il diritto alle ferie prima che il rapporto di lavoro cessasse.
L'attuale normativa italiana, nella tesi della difesa ricorrente, si pone in contrasto con la disciplina comunitaria nella parte in cui non permette ai docenti precari, che non abbiano ricevuto una informazione adeguata, e siano stati posti dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro, di conseguire una indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute.
Al riguardo, la ricorrente, in merito alla monetizzazione delle ferie non godute nel corso del rapporto di lavoro, ha citato la sentenza della Corte di Giustizia che ha ribadito il diritto fondamentale alle ferie e ad una indennità sostitutiva solo nel caso in cui, alla cessazione del rapporto di lavoro, anche per dimissioni, queste non siano state godute (Corte di giustizia UE, sentenza 18 gennaio 2024 in causa n. C-218/22.).
Ha allegato, inoltre, di non aver ricevuto alcuna informazione da parte del Dirigente scolastico sulla fruizione delle ferie, e di non essere stata posta in condizione di esercitare il relativo diritto prima della cessazione del rapporto di lavoro, in violazione dell'art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE, avendo dunque diritto alla indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute negli aa.ss. menzionati,
3 secondo i consolidati principi di diritto enucleati dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. sez. lav.
n. 1268/2022).
Si è costituito il che ha domandato il rigetto del ricorso, Controparte_1 sostenendo la legittimità dell'operato dell'amministrazione convenuta, come da nota di chiarimento prot. n. 72696 diramata dal . In questa si è precisato che la disposizione dell'art. 1, comma CP_4
55, legge n. 228/2012 - nel disporre che l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, convertito con modificazione dalla legge n. 135/2012, non si applica al personale docente ed amministrativo, tecnico ed ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o della attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie - fa riferimento ai soli giorni in cui è consentito al personale docente di fruire delle ferie, e non a quello in cui dette ferie siano state effettivamente fruite.
Si deve, pertanto, tenere conto della astratta facoltà di fruire le ferie, con la conseguenza che dal 1° gennaio 2023 sarà consentita la monetizzazione delle ferie non godute da parte del personale docente a tempo determinato nella misura dei giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale. Cont Per le festività soppresse, invece, la difesa del ha dedotto che, per tutto il personale dipendente, non è possibile la loro monetizzazione, cosicché la corresponsione di una indennità sostitutiva per i soli docenti a tempo determinato configurerebbe una violazione dell'art. 3 Cost., integrando un trattamento più favorevole rispetto al personale docente a tempo indeterminato.
Ha rilevato, da ultimo, che la ricorrente non ha provato la mancata fruizione delle ferie per le quali chiede la indennità sostituiva, non adempiendo all'onere probatorio su essa gravante.
All'esito della udienza del 19.6.2025, il Giudice ha invitato parte ricorrente a produrre documentazione da cui si evinca il mancato godimento di alcun giorno di ferie e di festività sopresse nel corso delle supplenze tenute durante l'anno scolastico, oltre a formulare note di merito sulla estensione alle festività soppresse dei principi affermati dalla Suprema Corte (Cassazione, Sez. Lav.
2024/8926) in riferimento alla tematica della indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute.
Sulla monetizzazione delle festività soppresse, la ricorrente ha richiamato la legge n. 937/1977, la quale stabilisce che le 4 giornate di festività soppresse non fruite nel corso dell'anno solare per motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi debbano essere retribuite.
Tale regime normativo sarebbe stato superato dall'entrata in vigore dell'art. 5, comma 8, legge n.
135/2012 che ha sancito il divieto di monetizzazione delle ferie non godute dai pubblici dipendenti.
La normativa italiana è stata dichiarata, tuttavia, illegittima dalla giurisprudenza europea e dalla giurisprudenza di legittimità richiamata che, valorizzando l'assimilabilità delle quattro giornate di riposo per festività soppresse alla ferie, ha ritenuto non essere ostativa alla monetizzazione delle stesse
4 alla cessazione del rapporto la omessa previsione nell'art. 18 del CCNL EPNE, quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995, di una disciplina specifica, trovando applicazione le medesime regole valevoli per la monetizzazione delle ferie annuali non godute.
Parte ricorrente ha rettificato la quantificazione della richiesta indennità sostitutiva effettuata nell'atto introduttivo, sulla base delle indicazioni fornite dalle scuole presso cui ha prestato servizio, effettuando un calcolo sulla base dello stipendio lordo percepito, concludendo per la monetizzazione di giorni 48,5 (incluse festività soppresse) per un totale di euro 2.943,46 (60,69 euro di importo lordo giornaliero percepito moltiplicato per 48,5 giorni di ferie maturati e non fruiti).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Così riassunti i temi della controversia e le posizioni delle parti, il Giudice rende la motivazione che segue a fondamento del parziale accoglimento del ricorso.
2. La ricorrente lamenta il mancato pagamento della indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute in riferimento agli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2023/2024, nei quali ha prestato servizio come docente in virtù di contratti sino al termine delle attività didattiche (30 giugno), venendo collocata d'ufficio in ferie nel periodo di sospensione delle lezioni.
3. Il dato normativo da cui muovere, che regola in termini generali la materia della fruizione delle ferie da parte del dipendente pubblico e della corresponsione di trattamenti economici sostitutivi è
l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012.
La norma, rubricata “riduzione delle spese della pubblica amministrazione”, al comma 8 (previsione originaria) dispone che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
4. La Corte costituzionale (sentenza n. 95/2016), investita della questione di legittimità della norma di legge, per asserito contrasto con gli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (questo ultimo in relazione all'art. 7 direttiva n.2003/88/CE) ha dichiarato non fondata la questione, nella misura in
5 cui le veniva sollevata dal giudice remittente sull'erroneo presupposto esegetico secondo il quale il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute assurgesse a limite invalicabile anche rispetto alla impossibilità del lavoratore di fruire delle stesse per malattia o per altra causa a lui non imputabile. Se alla cessazione del rapporto di lavoro, anche per causa non imputabile al lavoratore, gli fosse precluso di conseguire la compensazione economica delle ferie fino a quel momento maturate ma non fruite, si verificherebbe un vulnus irrimediabile al diritto fondamentale al godimento delle ferie, ammettendosene una menomazione definitiva per cause non imputabili al lavoratore, e alle quali l'ordinamento non appresterebbe neanche un trattamento economico succedaneo al mancato godimento.
La norma si pone al riparo da censure di illegittimità costituzionale ove la si interpreti che il divieto di monetizzare le ferie nel pubblico impiego non si erge a limite assoluto, potendo per contro essere superato nei casi in cui il lavoratore non abbia potuto fruire delle ferie maturate al termine del rapporto di lavoro per causa a questi non imputabile, ma nondimeno possa essere compensato per tale perdita dal ristoro economico della indennità sostitutiva.
5. La legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) è intervenuta ad integrare la normativa sulla fruizione delle ferie del personale docente ai commi 54 e 55 dell'art. 1.
Nello specifico, il comma 54 dell'art. 1 legge n. 228/2012 ha statuito che: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Il seguente comma 55 ha integrato l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, così disponendo:
“All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie»”.
Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55, ha aggiunto il successivo comma 56 della Legge di Bilancio
2013, non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
Le norme introdotto dai commi 54, 55 e 56 vengono a costituire un microsistema per la regolamentazione della materia del godimento delle ferie per il personale docente, incluso - per
6 quanto qui di interesse - quello in servizio con contratti a tempo determinato, per il quale si prevede espressamente che il divieto di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute alla cessazione del rapporto non operi, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli nei quali è consentito al personale docente con contratto fino al termine delle lezione o delle attività didattiche di fruire delle ferie.
6. Il quadro normativo deve interpretarsi conformemente alle norme del diritto euro unitario e alle sentenze della CGUE che vincolano il giudice nazionale ad una interpretazione armonizzata con esse.
In particolare, l'art. 7 direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nel dettare una regolamentazione uniforme delle ferie annuali, dispone che:
par.
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali;
par.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
L'art. 31 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, rubricato “condizioni di lavoro giuste ed eque” statuisce che:
“Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”
7. La Corte di Giustizia dell'Unione europea, DE ZI, ha affermato che l'art. 7 direttiva n.
2003/88/CE, unitamente all'art. 31 CDFUE, ostano ad una normativa nazionale che determini, per il lavoratore che non abbia chiesto di esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro, la perdita automatica dei giorni di ferie retribuiti e, correlativamente, il suo diritto ad una indennità finanziaria sostitutiva per le ferie annuali retribuite ma non godute, senza una preventiva verifica sul fatto che sia stato posto dal datore di lavoro nelle condizioni di esercitare il suo diritto alla ferie prima della cessazione del rapporto, attraverso una informazione adeguata (CGUE, DE ZI, cause riunite C-569/16 e C-570/16: causa C-619/16; causa C-684/16).
L'art. 7 direttiva 2003/88/CE, nell'interpretazione della CGUE, non osta ad una norma nazionale che contempli la perdita del diritto alle ferie annuali retribuite alla cessazione del rapporto di lavoro, purché il lavoratore abbia avuto la possibilità di esercitare in concreto tale diritto in costanza di rapporto, previa adeguata e trasparente informazione da parte del datore di lavoro che metta in condizione il lavoratore di esercitare consapevolmente tale diritto, invitandolo a farlo formalmente, ove necessario, ed in tempo utile a garantire che il godimento delle ferie sia idoneo ad apportare all'interessato il giusto riposo, rendendolo finanche edotto delle conseguenze della scelta di non fruire
7 delle ferie annuali retribuite, vale a dire la perdita - al termine del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto autorizzato) o alla cessazione del rapporto di lavoro - del diritto a tali ferie e della correlativa indennità economica sostitutiva.
8. Onere della prova che grava sul datore di lavoro quanto alla adeguata informativa rivolta al lavoratore in ordine sia all'esercizio del suo diritto alle ferie annuali retribuite in costanza di rapporto sia alla estinzione di tale diritto se non esercitato entro il termine di scadenza del contratto a termine, ed il conseguente venire meno della indennità finanziaria compensativa della mancata fruizione delle ferie retribuite non godute.
9. Il diritto fondamentale alle ferie annuali scaturisce direttamente dalla direttiva 2003/88/CE (art. 7)
e si compone non solo del diritto al loro pagamento ma anche del diritto ad una indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto. Quando il rapporto di lavoro cessa, la fruizione delle ferie annuali e retribuite non è più oggettivamente possibile;
onde evitare che tale impossibilità ridondi in una definitiva privazione di tale diritto, al lavoratore è riconosciuto un beneficio succedaneo, corrisposto in forma pecuniaria, come esplicitamente previsto dall'art. 7, par.
2, direttiva 2003/88/CE che attribuisce al lavoratore il diritto ad una indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti alla fine del rapporto di lavoro.
Non ha rilevanza, ai fini della corresponsione del beneficio economico succedaneo, il motivo per il quale il rapporto di lavoro è terminato, rilevando unicamente le condizioni della cessazione del contratto e del mancato godimento delle ferie al termine di questo, come si evince dall'art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE.
10. La norma euro unitaria osta, dunque, a disposizioni nazionali che introducono condizioni diverse od ulteriori limitazioni al versamento della indennità sostitutiva di carattere finanziario - delle ferie annuali retribuite e non godute - al lavoratore che, al momento di cessazione del rapporto, non sia stato posto dal datore di lavoro nelle condizioni di fruire di tutte le ferie cui aveva diritto in costanza del rapporto, derivando tale diritto patrimoniale direttamente dalla direttiva 2003/88/CE (art. 7, par.
2), che non tollera restrizioni o presupposti diversi da quelli fissati in sede comunitaria per la sua percezione (v. CGUE, sentenza n. 218/2002).
11. A tali assorbenti rilievi, si è uniformata anche la giurisprudenza di legittimità che con orientamento consolidato ha affermato il principio di diritto che segue:
“il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 -
8 deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia UE, DE ZI (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche” (v. ex multis, Cass. Sez. lav. n. 13440/2024; Cass. sez. lav. n. 11868/2025).
12. Nell'interpretare il comma 54 dell'art. 1 legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), in combinato con l'art. 5, co. 8, d.l. 95/20012, come integrato dall'art. 1, co. 55, legge n. 228/2012, la Corte di
Cassazione ha peraltro affermato che il quadro normativo debba intendersi nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola, come fissati dal calendario nazionale, dovendosi intendere la locuzione “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”.
Diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie di ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine (v. Cass. sez. lav. n. 16715/2024; Cass. sez. lav. n. 28587/2024).
13. I principi giurisprudenziali richiamati, sia di fonte euro unitaria che nazionale, condivisi dal
Tribunale adito, si attagliano alla decisione della presente controversia.
14. Parte ricorrente ha infatti allegato, quale fatto costitutivo della sua pretesa creditoria, il mancato godimento delle ferie maturate alla cessazione dei tre contratti a termine intervenuti con l'amministrazione convenuta. Su invito del Giudice, ha integrato la produzione documentale da cui si evince il mancato godimento di alcun giorno di ferie nel corso delle supplenze tenute durante l'anno scolastico. Da qui le rettifiche alla quantificazione delle indennità sulla base delle comunicazioni fornite dalle scuole presso cui la docente è stata in servizio nelle aa.ss. di riferimento.
Il costituito ha invece omesso di allegare e documentare, quale fatto estintivo della pretesa CP_1 economica della ricorrente, la adeguata informazione da parte dei dirigenti scolastici, in tempo utile affinché il godimento delle ferie possa arrecare al lavoratore il necessario riposo, della facoltà di esercitare il proprio diritto alle ferie retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro, rappresentandole, nel caso opposto, e con eguale trasparenza, la estinzione di tale diritto e la correlata perdita della indennità sostitutiva.
9 15. Agli atti non risulta quindi la prova che la mancata fruizione delle ferie al termine dei rapporti di lavoro della ricorrente presso i diversi istituti scolastici nei quali ha prestato servizio sia stata il frutto di una scelta ponderata e consapevole, non potendo il giudice verificare che l'amministrazione convenuta, per il tramite dei dirigenti scolastici, le abbia fornito le informazioni necessarie per decidere liberamente di non godere delle ferie maturate.
16. Conseguentemente debbono essere accertate, all'esito del presente giudizio, le sole condizioni - di fonte comunitaria (art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE) - che legittimano la docente a tempo determinato al conseguimento della indennità finanziaria per ferie retribuite non godute: la cessazione del rapporto di lavoro ed il pregresso mancato godimento (in costanza di rapporto) delle ferie già maturate.
16. In ossequio al dettato normativo richiamato e alle sue interpretazioni giurisprudenziali, il ricorso merita accoglimento, nei limiti della quantificazione rettificata nelle note di merito autorizzate, epurata dalla indennità calcolata sulle festività soppresse, ed aggiunti i soli interessi legali.
17. La domanda di condanna del del merito al pagamento della indennità Controparte_1 sostitutiva per le giornate di festività soppresse, maturate ma non godute, deve infatti essere rigettata per la ragioni che si vengono ad esporre.
18. L'art. 1, legge n. 937/1977 stabilisce che:
“ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:
a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.
Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario.
Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L.
8.500 giornaliere lorde”.
La lettura della norma nazionale deve essere integrata dall'art. 14 CCNL 2006 - 2009 “Istruzione e ricerca” ZI Scuola, ancora vigente per il richiamo dei successivi CCNL Comparto Scuola, che, in tema di festività, così dispone:
1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo
Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
10
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni.
19. Dal coordinamento tra la norma di legge e la disposizione della contrattazione collettiva risulta che le quattro giornate di festività soppresse, spettanti ai dipendenti pubblici, in aggiunta ai giorni di congedo ordinario, debbano essere richieste alla amministrazione di appartenenza, tenendo conto delle esigenze dei servizi, la quale può negarle per “motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi”, con conseguente diritto, in questa evenienza, alla compensazione forfettaria lorda per singola giornata.
20. Alla regola della richiesta di fruizione non fa eccezione il docente, a cui l'art. 14 CCNL 2006 -
2009 riconosce, infatti, le 4 giornate di riposo per festività soppresse “ai sensi e alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937”.
21. Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata a dedurre l'assimilabilità delle quattro giornate di riposo per festività soppresse alle ferie, ritenendo non essere ostativa alla monetizzazione delle stesse, alla cessazione del rapporto, la omessa previsione nell'art. 18 del CCNL EPNE, quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995, di una disciplina specifica, dovendo trovare applicazione le medesime regole valevoli per la monetizzazione delle ferie, in ragione del superamento del divieto di corresponsione della indennità sostitutiva per i docenti a termine e secondo le sole condizioni dettate dall'art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE.
22. Il ragionamento non può essere condiviso atteso che il campo di applicazione della direttiva comunitaria, più volte citata, non riguarda la disciplina delle festività soppresse e della compensazione forfetaria per loro mancata fruizione, come chiaramente si evince dall'art. 1, per. 2, direttiva 2003/88/CE che, nel perimetrare l'oggetto ed il campo di applicazione della fonte euro- unitaria, così esordisce:
“La presente direttiva si applica:
a) ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali nonché alla pausa ed alla durata massima settimanale del lavoro;
b) a taluni aspetti del lavoro notturno, del lavoro a turni e del ritmo di lavoro”.
Il periodo minimo di ferie annuali si ricava, invece, dall'art. 7 direttiva 2003/88/CE che, al paragrafo
1, viene fissato in 4 settimane di ferie annuali retribuite;
periodo che, come visto, non può essere sostituito da una indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro.
L'art. 7 direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio così dispone:
11 par.
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali;
par.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
Il campo di applicazione della direttiva euro-unitaria, per quanto qui di interesse, è il periodo minimo di ferie annuali, non inferiore a quattro settimane, dal quale esulano le festività soppresse che sono giorni aggiuntivi rispetto al periodo minimo di congedo ordinario.
23. Il CCNL del Comparto Scuola attribuisce, peraltro, ai docenti un numero di ferie (30 giorni) superiore al minimo comunitario di quattro settimane, esaurendo quindi la garanzia di cui all'art. 7 della direttiva 2003/88/CE in tema di ferie annuali non riducibili.
24. Ne consegue, dunque, che l'obbligo del dirigente scolastico di informare il docente con contratto a tempo determinato sul diritto alla fruizione delle ferie maturate prima della cessazione del rapporto di lavoro, e sulla conseguente perdita dalla indennità economica sostitutiva, ove non esercitato, non può estendersi al regime delle festività soppresse, perché esulano dal campo di applicazione della direttiva.
25. Tali conclusioni non sono messe in discussione dall'arresto giurisprudenziale richiamato dalla ricorrente (Corte di Cassazione, Sez. Lav. 2024/8926).
La sostanziale assimilabilità tra gli istituti delle ferie annuali e delle festività soppresse, sviluppata nell'argomentazione giuridica dalla Suprema Corte, non è ostativa alla monetizzazione di queste ultime, in assenza di una disciplina specifica, ove non fruite alla cessazione del rapporto, sempre in presenza dei medesimi presupposti di monetizzazione delle ferie maturate non godute.
Anche ad ammettere che in astratto il lavoratore a tempo determinato possa aver diritto ad una indennità economica compensativa dei giorni di festività soppressi non fruiti al termine del rapporto di lavoro, nondimeno, a livello nazionale, il regime di fruizione di queste non è sovrapponibile a quello dei congedi ordinari, ma solo avvicinabile.
Come visto, infatti, il godimento delle festività soppresse è subordinato ad una richiesta in tale senso del docente nel corso del rapporto di lavoro (art. 1, legge n. 937/1977 ed art. 14 CCNL 2006 – 2009), che potrebbe, quindi, dare diritto ad una indennità finanziaria parametrata a tali giorni non goduti solo ove il docente con contratto a tempo determinato abbia fatto specifica richiesta di godimento delle festività in questione e l'amministrazione scolastica l'abbia negata o non evasa entro il termine di conclusione del rapporto, senza rappresentare al lavoratore la estinzione di tale diritto alla cessazione del contratto e la perdita correlata del beneficio economico sostitutivo. Resterebbe fermo, invece, il
12 diverso diritto alla compensazione forfettaria, ove la negazione al godimento delle festività soppresse si fondi su motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi.
26. Nel caso di specie, in disparte il diverso campo di applicazione oggettivo delle direttiva comunitaria, anche a voler aderire al ragionamento giuridico sviluppato dalla Suprema Corte, in atti non vi è prova della specifica richiesta di godimento delle festività soppresse da parte della docente, elemento che integra in parte qua il fatto costituivo della pretesa creditoria della ricorrente, e che non appare in contrasto con l'affermata assimilabilità tra l'istituto delle ferie annuali e delle festività soppresse. Si tratta, infatti, di un profilo distintivo della legislazione nazionale (la richiesta di godimento dei giorni di festività soppresse), nella disciplina di un istituto assimilabile ma non sovrapponibile alle ferie annuali, che ben può essere armonizzato con la interpretazione comunitariamente conforme del suo regime normativo.
27. Da ultimo si osserva la correttezza nel metodo di calcolo della quantificazione della indennità economica pretesa, al netto però delle richieste economiche relativa alla sostituzione delle festività soppresse che non possono essere liquidate per le ragioni sopra esposte.
La ricorrente ha considerato, infatti, per ciascun anno di servizio a tempo determinato, il numero di giorni lavorativi e di ferie spettanti ad un docente con contratto a tempo indeterminato, riparametrandoli al numero di giorni effettivamente lavorati e di ferie maturate nella sua condizione contrattuale, prima della cessazione del rapporto, non potendosi ritenere automaticamente in ferie al momento del termine di scadenza del contratto.
E, pertanto, il prospetto da seguire nella liquidazione della indennità richiesta è il seguente: per l'a.s. 2019/20, la docente ha maturato 10 giorni di ferie sulla base dell'orario lavorativo (al netto delle festività soppresse); per l'a.s. 2021/2022, la docente ha usufruito di 6 giorni di ferie su richiesta. Tali giorni devono essere sottratti ai 10.5 di ferie indicati in ricorso (al netto delle festività soppresse) Giorni di ferie maturate e non godute monetizzabili nell'a.s. 2021/22: 4.5; per l'a.s. 2023/24, la docente non ha usufruito di giorni di ferie su richiesta. Tuttavia, nella comunicazione della scuola risulta come la docente sia stata collocata in ferie d'ufficio durante i giorni di chiusura della scuola stessa (come da comunicazione della scuola allegata nelle note di merito), prassi censurata dalla Corte di Giustizia europea e dalla Cassazione. Pertanto, la ricorrente ha maturato in tale a.s. 2023/24, 22 giorni di ferie maturate e non godute monetizzabili (al netto delle festività soppresse).
In complesso, la docente ha diritto ad ottenere la monetizzazione di 36,5 giorni di sole ferie.
Nel conteggio dei giorni non sono state considerati, oltre ai giorni di festività soppresse, anche gli 11 giorni di festività nazionali per anno.
13 Il calcolo è stato effettuato sulla base dello stipendio annuo lordo che parte ricorrente ha percepito.
Pertanto, sullo stipendio annuo lordo previsto pari ad € 23.671,4 viene calcolata la retribuzione giornaliera dei docenti pari ad € 60,69. Monetizzazione ferie maturate e non godute = € 60,69
(importo lordo giornaliero percepito) * 36,5 (ferie maturate) = € 2.215,18 di indennità sostitutiva.
28. Per quanto sopra argomentato, il ricorso merita accoglimento limitatamente alla richiesta di indennità delle sole ferie maturate e non godute in costanza dei contratti a termine in virtù dei quali la docente è stata in servizio nelle aa.ss. 2019/2020, 2021/2022 e 2023/2023, espungendo dal calcolo la parte di indennità economica sostitutiva relativa alle festività soppresse, con l'aggiunta dei soli interessi legali e non della rivalutazione monetaria richiesta, trattandosi di un credito di lavoro di un dipendente pubblico per il quale rimane il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria (v. Corte costituzionale n. 455/2000 che ha dichiarato la incostituzionalità del divieto di cumulo di cui all'art. 22, co. 36, legge n. 724/1994 solo in riferimento al lavoro privato).
29. Si ribadisce, pertanto, il principio consolidato secondo cui l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, legge n. 228/2012, deve interpretarsi in senso conforme all'art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE, che non consente la perdita automatica del diritto al godimento delle ferie maturate e non godute, e della correlata indennità finanziaria sostitutiva, al momento di cessazione del rapporto di lavoro, se non previa verifica di una adeguata informazione - di cui il convenuto ha omesso in questa sede di fornire prova - che il docente sia stato posto nella CP_1 condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle ferie annuali prima del termine del rapporto e sia stato informato, del pari, che la scelta di non goderne avrebbe comportato anche l'estinzione del diritto al beneficio economico compensativo.
30. La condanna alle spese di lite segue la soccombenza della parte convenuta.
Le spese si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al D.M.
147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, e da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
La misura delle spese di giustizia è determinata in applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento, in considerazione della serialità della lite, dell'assenza di sostanziale attività istruttoria e della presenza di una giurisprudenza unanime e consolidata sui temi di causa.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
, per le ragioni di cui alla parte motiva, al pagamento dell'importo di euro 2.215,18 a
[...] titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute dalla ricorrente prima della cessazione dei suoi rapporti di lavoro con l'amministrazione convenuta, oltre interessi legali;
14 - rigetta le richieste economiche relative alla mancata fruizione dei giorni di festività soppresse;
- condanna il e del merito alla refusione delle spese di lite, che liquida Controparte_1 in euro 1.314,00 oltre rimborso forfettario, spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giovanni Pascarella
Perso Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Flavio Pieri Pavoni, presso il Tribunale ordinario di Roma, nominato con D.M. giustizia 22 ottobre 2024.
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE
Il Giudice, dott. Giovanni Pascarella, udita la discussione delle parti, all'esito della camera di consiglio del 30.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G 140.88/2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Domenico Naso e Mikelangelo Di Lella, giusta Parte_1 procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dal funzionario Avv. Emilia Principe ex art. 417 bis c.p.c.;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza, preceduta dal deposito di note autorizzate.
OGGETTO: contratto a tempo determinato docente - ferie non godute - indennità sostitutiva.
FATTI DI CAUSA E POSIZIONE DELLE PARTI
La ricorrente ha adito il Tribunale di Roma, in funzione del Giudice del lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni:
“- ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente con conseguente disapplicazione della L. 228/2012 in violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n.
1999/70/CE e dell'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE;
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il Cont
, della monetizzazione delle ferie maturate e non godute ai sensi dell'art. 35 CCNL Scuola;
E PER L'EFFETTO
1 - CONDANNARE le Amministrazioni resistente al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennità sostitutiva per i periodi di ferie maturate e non godute in relazione agli aa.ss. 2019/20
– 2021/22 e 2023/24, per complessivi € 2.644,87 ovvero al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e/o rivalutazione di legge”.
A sostegno della domanda ha esposto di aver prestato servizio, in qualità di docente, alle dipendenze Cont del (in avanti anche solo ) in forza di contratti a tempo Controparte_1 determinato sino al 30 giugno. In particolare, la ricorrente ha stipulato contratti di lavoro con l'amministrazione resistente, fino al termine delle attività didattiche e/o al 30 giugno, per le aa.ss.
2019/2020, 2021/2022; 2023/2024.
Come da disposto dell'art. 35 CCNL Scuola vigente, durante i periodi di servizio, la docente ha allegato di aver maturato giorni di ferie sulla base dei giorni di lavoro effettivamente prestati nel corso di ogni anno scolastico e, alla cessazione del rapporto, ha dedotto di aver maturato il diritto alla monetizzazione delle ferie residue a sua disposizione. Nel corso degli anni scolastici sopra indicati, la ricorrente ha rappresentato di non aver usufruito alcun giorno di ferie volontario già maturato, venendo collocata in congedo ordinario di ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni.
Nello specifico, la avrebbe maturato i seguenti giorni di ferie, come da conteggi di ricorso. Pt_1
a.s. 2019/2020: 228 giorni lavorativi;
n. effettivo dei giorni di servizio pari a 228 x 30 / 360 = 19 giorni di ferie;
a.s. 2021/2022: 258 giorni lavorativi;
n. effettivo dei giorni di servizio pari a 258 x 30 / 360 = 21.5 giorni di ferie;
a.s. 2023/2024: 289 giorni lavorativi;
n. effettivo dei giorni di servizio pari a 289 x 30 / 360 = 24.08 giorni di ferie.
Alle ferie maturate, ha aggiunto le 4 giornate di ferie - riposo in sostituzione delle festività soppresse ai sensi della legge n. 937/1977 ed ha detratto gli 11 giorni di festività riconosciute dalla normativa statale vigente, in applicazione di quanto disposto dal calendario regionale per la Puglia.
Quindi, sulla base dei criteri di calcolo riportati:
a.s. 2019/2020: 11 giorni di festività. 19 giorni di ferie + 4 giorni di festività soppresse – 11 giorni di festività = 12 giorni di ferie maturate;
a.s. 2021/2022: 11 giorni di festività. 21.5 giorni di ferie + 4 giorni di festività soppresse – 11 giorni di festività = 14.5 giorni di ferie maturate;
a.s. 2023/2024: 11 giorni di festività. 24.08 giorni di ferie + 4 giorni di festività soppresse – 11 giorni di festività = 17.08 giorni di ferie maturate.
In conclusione, nella tesi di parte ricorrente, la docente ha maturato, nei diversi anni scolastici nei quali ha prestato servizio, un totale di 43,58 giorni di ferie non godute, per le quali ha agito per far
2 valere il suo diritto al pagamento della indennità sostitutiva ai sensi della direttiva 2003/88/CE, data dalla sommatoria dei giorni calcolati.
A fondamento della pretesa, ha sostenuto che i periodi delle ferie maturate e non godute devono essere monetizzati alla cessazione del rapporto di lavoro (8 giugno/30 giugno), in quanto i docenti precari, diversamente dal personale a tempo indeterminato e del personale con contratto a tempo determinato sino al 31 agosto, non hanno la possibilità di fruire delle ferie nel corso dell'anno scolastico nei periodi di conclusione delle attività didattiche (luglio ed agosto). Il trattamento differenziale costituirebbe una forma di discriminazione tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato, con violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, che vieta ogni tipo di disparità di trattamento tra dipendenti precari e di ruolo della stessa amministrazione, a meno che non sia giustificata da elemento oggettivi di distinzione attinenti alla mansioni espletate.
La ricorrente ha quindi affermato la necessità di interpretare, in senso conforme all'art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, integrato dall'art. 1, comma 55, legge n.
228/2012, secondo le precisazioni della Corte di Giustizia, DE ZI (sentenze del 6 novembre
2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), che non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e alla indennità sostitutiva connessa, senza la preventiva verifica che il lavoratore, tramite adeguata informazione, sia stato posso dal datore di lavoro nella condizione di esercitare il diritto alle ferie prima che il rapporto di lavoro cessasse.
L'attuale normativa italiana, nella tesi della difesa ricorrente, si pone in contrasto con la disciplina comunitaria nella parte in cui non permette ai docenti precari, che non abbiano ricevuto una informazione adeguata, e siano stati posti dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro, di conseguire una indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute.
Al riguardo, la ricorrente, in merito alla monetizzazione delle ferie non godute nel corso del rapporto di lavoro, ha citato la sentenza della Corte di Giustizia che ha ribadito il diritto fondamentale alle ferie e ad una indennità sostitutiva solo nel caso in cui, alla cessazione del rapporto di lavoro, anche per dimissioni, queste non siano state godute (Corte di giustizia UE, sentenza 18 gennaio 2024 in causa n. C-218/22.).
Ha allegato, inoltre, di non aver ricevuto alcuna informazione da parte del Dirigente scolastico sulla fruizione delle ferie, e di non essere stata posta in condizione di esercitare il relativo diritto prima della cessazione del rapporto di lavoro, in violazione dell'art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE, avendo dunque diritto alla indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute negli aa.ss. menzionati,
3 secondo i consolidati principi di diritto enucleati dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. sez. lav.
n. 1268/2022).
Si è costituito il che ha domandato il rigetto del ricorso, Controparte_1 sostenendo la legittimità dell'operato dell'amministrazione convenuta, come da nota di chiarimento prot. n. 72696 diramata dal . In questa si è precisato che la disposizione dell'art. 1, comma CP_4
55, legge n. 228/2012 - nel disporre che l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, convertito con modificazione dalla legge n. 135/2012, non si applica al personale docente ed amministrativo, tecnico ed ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o della attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie - fa riferimento ai soli giorni in cui è consentito al personale docente di fruire delle ferie, e non a quello in cui dette ferie siano state effettivamente fruite.
Si deve, pertanto, tenere conto della astratta facoltà di fruire le ferie, con la conseguenza che dal 1° gennaio 2023 sarà consentita la monetizzazione delle ferie non godute da parte del personale docente a tempo determinato nella misura dei giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale. Cont Per le festività soppresse, invece, la difesa del ha dedotto che, per tutto il personale dipendente, non è possibile la loro monetizzazione, cosicché la corresponsione di una indennità sostitutiva per i soli docenti a tempo determinato configurerebbe una violazione dell'art. 3 Cost., integrando un trattamento più favorevole rispetto al personale docente a tempo indeterminato.
Ha rilevato, da ultimo, che la ricorrente non ha provato la mancata fruizione delle ferie per le quali chiede la indennità sostituiva, non adempiendo all'onere probatorio su essa gravante.
All'esito della udienza del 19.6.2025, il Giudice ha invitato parte ricorrente a produrre documentazione da cui si evinca il mancato godimento di alcun giorno di ferie e di festività sopresse nel corso delle supplenze tenute durante l'anno scolastico, oltre a formulare note di merito sulla estensione alle festività soppresse dei principi affermati dalla Suprema Corte (Cassazione, Sez. Lav.
2024/8926) in riferimento alla tematica della indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute.
Sulla monetizzazione delle festività soppresse, la ricorrente ha richiamato la legge n. 937/1977, la quale stabilisce che le 4 giornate di festività soppresse non fruite nel corso dell'anno solare per motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi debbano essere retribuite.
Tale regime normativo sarebbe stato superato dall'entrata in vigore dell'art. 5, comma 8, legge n.
135/2012 che ha sancito il divieto di monetizzazione delle ferie non godute dai pubblici dipendenti.
La normativa italiana è stata dichiarata, tuttavia, illegittima dalla giurisprudenza europea e dalla giurisprudenza di legittimità richiamata che, valorizzando l'assimilabilità delle quattro giornate di riposo per festività soppresse alla ferie, ha ritenuto non essere ostativa alla monetizzazione delle stesse
4 alla cessazione del rapporto la omessa previsione nell'art. 18 del CCNL EPNE, quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995, di una disciplina specifica, trovando applicazione le medesime regole valevoli per la monetizzazione delle ferie annuali non godute.
Parte ricorrente ha rettificato la quantificazione della richiesta indennità sostitutiva effettuata nell'atto introduttivo, sulla base delle indicazioni fornite dalle scuole presso cui ha prestato servizio, effettuando un calcolo sulla base dello stipendio lordo percepito, concludendo per la monetizzazione di giorni 48,5 (incluse festività soppresse) per un totale di euro 2.943,46 (60,69 euro di importo lordo giornaliero percepito moltiplicato per 48,5 giorni di ferie maturati e non fruiti).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Così riassunti i temi della controversia e le posizioni delle parti, il Giudice rende la motivazione che segue a fondamento del parziale accoglimento del ricorso.
2. La ricorrente lamenta il mancato pagamento della indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute in riferimento agli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2023/2024, nei quali ha prestato servizio come docente in virtù di contratti sino al termine delle attività didattiche (30 giugno), venendo collocata d'ufficio in ferie nel periodo di sospensione delle lezioni.
3. Il dato normativo da cui muovere, che regola in termini generali la materia della fruizione delle ferie da parte del dipendente pubblico e della corresponsione di trattamenti economici sostitutivi è
l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012.
La norma, rubricata “riduzione delle spese della pubblica amministrazione”, al comma 8 (previsione originaria) dispone che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
4. La Corte costituzionale (sentenza n. 95/2016), investita della questione di legittimità della norma di legge, per asserito contrasto con gli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (questo ultimo in relazione all'art. 7 direttiva n.2003/88/CE) ha dichiarato non fondata la questione, nella misura in
5 cui le veniva sollevata dal giudice remittente sull'erroneo presupposto esegetico secondo il quale il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute assurgesse a limite invalicabile anche rispetto alla impossibilità del lavoratore di fruire delle stesse per malattia o per altra causa a lui non imputabile. Se alla cessazione del rapporto di lavoro, anche per causa non imputabile al lavoratore, gli fosse precluso di conseguire la compensazione economica delle ferie fino a quel momento maturate ma non fruite, si verificherebbe un vulnus irrimediabile al diritto fondamentale al godimento delle ferie, ammettendosene una menomazione definitiva per cause non imputabili al lavoratore, e alle quali l'ordinamento non appresterebbe neanche un trattamento economico succedaneo al mancato godimento.
La norma si pone al riparo da censure di illegittimità costituzionale ove la si interpreti che il divieto di monetizzare le ferie nel pubblico impiego non si erge a limite assoluto, potendo per contro essere superato nei casi in cui il lavoratore non abbia potuto fruire delle ferie maturate al termine del rapporto di lavoro per causa a questi non imputabile, ma nondimeno possa essere compensato per tale perdita dal ristoro economico della indennità sostitutiva.
5. La legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) è intervenuta ad integrare la normativa sulla fruizione delle ferie del personale docente ai commi 54 e 55 dell'art. 1.
Nello specifico, il comma 54 dell'art. 1 legge n. 228/2012 ha statuito che: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Il seguente comma 55 ha integrato l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, così disponendo:
“All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie»”.
Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55, ha aggiunto il successivo comma 56 della Legge di Bilancio
2013, non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
Le norme introdotto dai commi 54, 55 e 56 vengono a costituire un microsistema per la regolamentazione della materia del godimento delle ferie per il personale docente, incluso - per
6 quanto qui di interesse - quello in servizio con contratti a tempo determinato, per il quale si prevede espressamente che il divieto di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute alla cessazione del rapporto non operi, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli nei quali è consentito al personale docente con contratto fino al termine delle lezione o delle attività didattiche di fruire delle ferie.
6. Il quadro normativo deve interpretarsi conformemente alle norme del diritto euro unitario e alle sentenze della CGUE che vincolano il giudice nazionale ad una interpretazione armonizzata con esse.
In particolare, l'art. 7 direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nel dettare una regolamentazione uniforme delle ferie annuali, dispone che:
par.
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali;
par.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
L'art. 31 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, rubricato “condizioni di lavoro giuste ed eque” statuisce che:
“Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”
7. La Corte di Giustizia dell'Unione europea, DE ZI, ha affermato che l'art. 7 direttiva n.
2003/88/CE, unitamente all'art. 31 CDFUE, ostano ad una normativa nazionale che determini, per il lavoratore che non abbia chiesto di esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro, la perdita automatica dei giorni di ferie retribuiti e, correlativamente, il suo diritto ad una indennità finanziaria sostitutiva per le ferie annuali retribuite ma non godute, senza una preventiva verifica sul fatto che sia stato posto dal datore di lavoro nelle condizioni di esercitare il suo diritto alla ferie prima della cessazione del rapporto, attraverso una informazione adeguata (CGUE, DE ZI, cause riunite C-569/16 e C-570/16: causa C-619/16; causa C-684/16).
L'art. 7 direttiva 2003/88/CE, nell'interpretazione della CGUE, non osta ad una norma nazionale che contempli la perdita del diritto alle ferie annuali retribuite alla cessazione del rapporto di lavoro, purché il lavoratore abbia avuto la possibilità di esercitare in concreto tale diritto in costanza di rapporto, previa adeguata e trasparente informazione da parte del datore di lavoro che metta in condizione il lavoratore di esercitare consapevolmente tale diritto, invitandolo a farlo formalmente, ove necessario, ed in tempo utile a garantire che il godimento delle ferie sia idoneo ad apportare all'interessato il giusto riposo, rendendolo finanche edotto delle conseguenze della scelta di non fruire
7 delle ferie annuali retribuite, vale a dire la perdita - al termine del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto autorizzato) o alla cessazione del rapporto di lavoro - del diritto a tali ferie e della correlativa indennità economica sostitutiva.
8. Onere della prova che grava sul datore di lavoro quanto alla adeguata informativa rivolta al lavoratore in ordine sia all'esercizio del suo diritto alle ferie annuali retribuite in costanza di rapporto sia alla estinzione di tale diritto se non esercitato entro il termine di scadenza del contratto a termine, ed il conseguente venire meno della indennità finanziaria compensativa della mancata fruizione delle ferie retribuite non godute.
9. Il diritto fondamentale alle ferie annuali scaturisce direttamente dalla direttiva 2003/88/CE (art. 7)
e si compone non solo del diritto al loro pagamento ma anche del diritto ad una indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto. Quando il rapporto di lavoro cessa, la fruizione delle ferie annuali e retribuite non è più oggettivamente possibile;
onde evitare che tale impossibilità ridondi in una definitiva privazione di tale diritto, al lavoratore è riconosciuto un beneficio succedaneo, corrisposto in forma pecuniaria, come esplicitamente previsto dall'art. 7, par.
2, direttiva 2003/88/CE che attribuisce al lavoratore il diritto ad una indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti alla fine del rapporto di lavoro.
Non ha rilevanza, ai fini della corresponsione del beneficio economico succedaneo, il motivo per il quale il rapporto di lavoro è terminato, rilevando unicamente le condizioni della cessazione del contratto e del mancato godimento delle ferie al termine di questo, come si evince dall'art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE.
10. La norma euro unitaria osta, dunque, a disposizioni nazionali che introducono condizioni diverse od ulteriori limitazioni al versamento della indennità sostitutiva di carattere finanziario - delle ferie annuali retribuite e non godute - al lavoratore che, al momento di cessazione del rapporto, non sia stato posto dal datore di lavoro nelle condizioni di fruire di tutte le ferie cui aveva diritto in costanza del rapporto, derivando tale diritto patrimoniale direttamente dalla direttiva 2003/88/CE (art. 7, par.
2), che non tollera restrizioni o presupposti diversi da quelli fissati in sede comunitaria per la sua percezione (v. CGUE, sentenza n. 218/2002).
11. A tali assorbenti rilievi, si è uniformata anche la giurisprudenza di legittimità che con orientamento consolidato ha affermato il principio di diritto che segue:
“il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 -
8 deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia UE, DE ZI (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche” (v. ex multis, Cass. Sez. lav. n. 13440/2024; Cass. sez. lav. n. 11868/2025).
12. Nell'interpretare il comma 54 dell'art. 1 legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), in combinato con l'art. 5, co. 8, d.l. 95/20012, come integrato dall'art. 1, co. 55, legge n. 228/2012, la Corte di
Cassazione ha peraltro affermato che il quadro normativo debba intendersi nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola, come fissati dal calendario nazionale, dovendosi intendere la locuzione “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”.
Diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie di ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine (v. Cass. sez. lav. n. 16715/2024; Cass. sez. lav. n. 28587/2024).
13. I principi giurisprudenziali richiamati, sia di fonte euro unitaria che nazionale, condivisi dal
Tribunale adito, si attagliano alla decisione della presente controversia.
14. Parte ricorrente ha infatti allegato, quale fatto costitutivo della sua pretesa creditoria, il mancato godimento delle ferie maturate alla cessazione dei tre contratti a termine intervenuti con l'amministrazione convenuta. Su invito del Giudice, ha integrato la produzione documentale da cui si evince il mancato godimento di alcun giorno di ferie nel corso delle supplenze tenute durante l'anno scolastico. Da qui le rettifiche alla quantificazione delle indennità sulla base delle comunicazioni fornite dalle scuole presso cui la docente è stata in servizio nelle aa.ss. di riferimento.
Il costituito ha invece omesso di allegare e documentare, quale fatto estintivo della pretesa CP_1 economica della ricorrente, la adeguata informazione da parte dei dirigenti scolastici, in tempo utile affinché il godimento delle ferie possa arrecare al lavoratore il necessario riposo, della facoltà di esercitare il proprio diritto alle ferie retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro, rappresentandole, nel caso opposto, e con eguale trasparenza, la estinzione di tale diritto e la correlata perdita della indennità sostitutiva.
9 15. Agli atti non risulta quindi la prova che la mancata fruizione delle ferie al termine dei rapporti di lavoro della ricorrente presso i diversi istituti scolastici nei quali ha prestato servizio sia stata il frutto di una scelta ponderata e consapevole, non potendo il giudice verificare che l'amministrazione convenuta, per il tramite dei dirigenti scolastici, le abbia fornito le informazioni necessarie per decidere liberamente di non godere delle ferie maturate.
16. Conseguentemente debbono essere accertate, all'esito del presente giudizio, le sole condizioni - di fonte comunitaria (art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE) - che legittimano la docente a tempo determinato al conseguimento della indennità finanziaria per ferie retribuite non godute: la cessazione del rapporto di lavoro ed il pregresso mancato godimento (in costanza di rapporto) delle ferie già maturate.
16. In ossequio al dettato normativo richiamato e alle sue interpretazioni giurisprudenziali, il ricorso merita accoglimento, nei limiti della quantificazione rettificata nelle note di merito autorizzate, epurata dalla indennità calcolata sulle festività soppresse, ed aggiunti i soli interessi legali.
17. La domanda di condanna del del merito al pagamento della indennità Controparte_1 sostitutiva per le giornate di festività soppresse, maturate ma non godute, deve infatti essere rigettata per la ragioni che si vengono ad esporre.
18. L'art. 1, legge n. 937/1977 stabilisce che:
“ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:
a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.
Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario.
Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L.
8.500 giornaliere lorde”.
La lettura della norma nazionale deve essere integrata dall'art. 14 CCNL 2006 - 2009 “Istruzione e ricerca” ZI Scuola, ancora vigente per il richiamo dei successivi CCNL Comparto Scuola, che, in tema di festività, così dispone:
1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo
Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
10
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni.
19. Dal coordinamento tra la norma di legge e la disposizione della contrattazione collettiva risulta che le quattro giornate di festività soppresse, spettanti ai dipendenti pubblici, in aggiunta ai giorni di congedo ordinario, debbano essere richieste alla amministrazione di appartenenza, tenendo conto delle esigenze dei servizi, la quale può negarle per “motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi”, con conseguente diritto, in questa evenienza, alla compensazione forfettaria lorda per singola giornata.
20. Alla regola della richiesta di fruizione non fa eccezione il docente, a cui l'art. 14 CCNL 2006 -
2009 riconosce, infatti, le 4 giornate di riposo per festività soppresse “ai sensi e alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937”.
21. Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata a dedurre l'assimilabilità delle quattro giornate di riposo per festività soppresse alle ferie, ritenendo non essere ostativa alla monetizzazione delle stesse, alla cessazione del rapporto, la omessa previsione nell'art. 18 del CCNL EPNE, quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995, di una disciplina specifica, dovendo trovare applicazione le medesime regole valevoli per la monetizzazione delle ferie, in ragione del superamento del divieto di corresponsione della indennità sostitutiva per i docenti a termine e secondo le sole condizioni dettate dall'art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE.
22. Il ragionamento non può essere condiviso atteso che il campo di applicazione della direttiva comunitaria, più volte citata, non riguarda la disciplina delle festività soppresse e della compensazione forfetaria per loro mancata fruizione, come chiaramente si evince dall'art. 1, per. 2, direttiva 2003/88/CE che, nel perimetrare l'oggetto ed il campo di applicazione della fonte euro- unitaria, così esordisce:
“La presente direttiva si applica:
a) ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali nonché alla pausa ed alla durata massima settimanale del lavoro;
b) a taluni aspetti del lavoro notturno, del lavoro a turni e del ritmo di lavoro”.
Il periodo minimo di ferie annuali si ricava, invece, dall'art. 7 direttiva 2003/88/CE che, al paragrafo
1, viene fissato in 4 settimane di ferie annuali retribuite;
periodo che, come visto, non può essere sostituito da una indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro.
L'art. 7 direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio così dispone:
11 par.
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali;
par.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
Il campo di applicazione della direttiva euro-unitaria, per quanto qui di interesse, è il periodo minimo di ferie annuali, non inferiore a quattro settimane, dal quale esulano le festività soppresse che sono giorni aggiuntivi rispetto al periodo minimo di congedo ordinario.
23. Il CCNL del Comparto Scuola attribuisce, peraltro, ai docenti un numero di ferie (30 giorni) superiore al minimo comunitario di quattro settimane, esaurendo quindi la garanzia di cui all'art. 7 della direttiva 2003/88/CE in tema di ferie annuali non riducibili.
24. Ne consegue, dunque, che l'obbligo del dirigente scolastico di informare il docente con contratto a tempo determinato sul diritto alla fruizione delle ferie maturate prima della cessazione del rapporto di lavoro, e sulla conseguente perdita dalla indennità economica sostitutiva, ove non esercitato, non può estendersi al regime delle festività soppresse, perché esulano dal campo di applicazione della direttiva.
25. Tali conclusioni non sono messe in discussione dall'arresto giurisprudenziale richiamato dalla ricorrente (Corte di Cassazione, Sez. Lav. 2024/8926).
La sostanziale assimilabilità tra gli istituti delle ferie annuali e delle festività soppresse, sviluppata nell'argomentazione giuridica dalla Suprema Corte, non è ostativa alla monetizzazione di queste ultime, in assenza di una disciplina specifica, ove non fruite alla cessazione del rapporto, sempre in presenza dei medesimi presupposti di monetizzazione delle ferie maturate non godute.
Anche ad ammettere che in astratto il lavoratore a tempo determinato possa aver diritto ad una indennità economica compensativa dei giorni di festività soppressi non fruiti al termine del rapporto di lavoro, nondimeno, a livello nazionale, il regime di fruizione di queste non è sovrapponibile a quello dei congedi ordinari, ma solo avvicinabile.
Come visto, infatti, il godimento delle festività soppresse è subordinato ad una richiesta in tale senso del docente nel corso del rapporto di lavoro (art. 1, legge n. 937/1977 ed art. 14 CCNL 2006 – 2009), che potrebbe, quindi, dare diritto ad una indennità finanziaria parametrata a tali giorni non goduti solo ove il docente con contratto a tempo determinato abbia fatto specifica richiesta di godimento delle festività in questione e l'amministrazione scolastica l'abbia negata o non evasa entro il termine di conclusione del rapporto, senza rappresentare al lavoratore la estinzione di tale diritto alla cessazione del contratto e la perdita correlata del beneficio economico sostitutivo. Resterebbe fermo, invece, il
12 diverso diritto alla compensazione forfettaria, ove la negazione al godimento delle festività soppresse si fondi su motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi.
26. Nel caso di specie, in disparte il diverso campo di applicazione oggettivo delle direttiva comunitaria, anche a voler aderire al ragionamento giuridico sviluppato dalla Suprema Corte, in atti non vi è prova della specifica richiesta di godimento delle festività soppresse da parte della docente, elemento che integra in parte qua il fatto costituivo della pretesa creditoria della ricorrente, e che non appare in contrasto con l'affermata assimilabilità tra l'istituto delle ferie annuali e delle festività soppresse. Si tratta, infatti, di un profilo distintivo della legislazione nazionale (la richiesta di godimento dei giorni di festività soppresse), nella disciplina di un istituto assimilabile ma non sovrapponibile alle ferie annuali, che ben può essere armonizzato con la interpretazione comunitariamente conforme del suo regime normativo.
27. Da ultimo si osserva la correttezza nel metodo di calcolo della quantificazione della indennità economica pretesa, al netto però delle richieste economiche relativa alla sostituzione delle festività soppresse che non possono essere liquidate per le ragioni sopra esposte.
La ricorrente ha considerato, infatti, per ciascun anno di servizio a tempo determinato, il numero di giorni lavorativi e di ferie spettanti ad un docente con contratto a tempo indeterminato, riparametrandoli al numero di giorni effettivamente lavorati e di ferie maturate nella sua condizione contrattuale, prima della cessazione del rapporto, non potendosi ritenere automaticamente in ferie al momento del termine di scadenza del contratto.
E, pertanto, il prospetto da seguire nella liquidazione della indennità richiesta è il seguente: per l'a.s. 2019/20, la docente ha maturato 10 giorni di ferie sulla base dell'orario lavorativo (al netto delle festività soppresse); per l'a.s. 2021/2022, la docente ha usufruito di 6 giorni di ferie su richiesta. Tali giorni devono essere sottratti ai 10.5 di ferie indicati in ricorso (al netto delle festività soppresse) Giorni di ferie maturate e non godute monetizzabili nell'a.s. 2021/22: 4.5; per l'a.s. 2023/24, la docente non ha usufruito di giorni di ferie su richiesta. Tuttavia, nella comunicazione della scuola risulta come la docente sia stata collocata in ferie d'ufficio durante i giorni di chiusura della scuola stessa (come da comunicazione della scuola allegata nelle note di merito), prassi censurata dalla Corte di Giustizia europea e dalla Cassazione. Pertanto, la ricorrente ha maturato in tale a.s. 2023/24, 22 giorni di ferie maturate e non godute monetizzabili (al netto delle festività soppresse).
In complesso, la docente ha diritto ad ottenere la monetizzazione di 36,5 giorni di sole ferie.
Nel conteggio dei giorni non sono state considerati, oltre ai giorni di festività soppresse, anche gli 11 giorni di festività nazionali per anno.
13 Il calcolo è stato effettuato sulla base dello stipendio annuo lordo che parte ricorrente ha percepito.
Pertanto, sullo stipendio annuo lordo previsto pari ad € 23.671,4 viene calcolata la retribuzione giornaliera dei docenti pari ad € 60,69. Monetizzazione ferie maturate e non godute = € 60,69
(importo lordo giornaliero percepito) * 36,5 (ferie maturate) = € 2.215,18 di indennità sostitutiva.
28. Per quanto sopra argomentato, il ricorso merita accoglimento limitatamente alla richiesta di indennità delle sole ferie maturate e non godute in costanza dei contratti a termine in virtù dei quali la docente è stata in servizio nelle aa.ss. 2019/2020, 2021/2022 e 2023/2023, espungendo dal calcolo la parte di indennità economica sostitutiva relativa alle festività soppresse, con l'aggiunta dei soli interessi legali e non della rivalutazione monetaria richiesta, trattandosi di un credito di lavoro di un dipendente pubblico per il quale rimane il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria (v. Corte costituzionale n. 455/2000 che ha dichiarato la incostituzionalità del divieto di cumulo di cui all'art. 22, co. 36, legge n. 724/1994 solo in riferimento al lavoro privato).
29. Si ribadisce, pertanto, il principio consolidato secondo cui l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, legge n. 228/2012, deve interpretarsi in senso conforme all'art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE, che non consente la perdita automatica del diritto al godimento delle ferie maturate e non godute, e della correlata indennità finanziaria sostitutiva, al momento di cessazione del rapporto di lavoro, se non previa verifica di una adeguata informazione - di cui il convenuto ha omesso in questa sede di fornire prova - che il docente sia stato posto nella CP_1 condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle ferie annuali prima del termine del rapporto e sia stato informato, del pari, che la scelta di non goderne avrebbe comportato anche l'estinzione del diritto al beneficio economico compensativo.
30. La condanna alle spese di lite segue la soccombenza della parte convenuta.
Le spese si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al D.M.
147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, e da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
La misura delle spese di giustizia è determinata in applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento, in considerazione della serialità della lite, dell'assenza di sostanziale attività istruttoria e della presenza di una giurisprudenza unanime e consolidata sui temi di causa.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
, per le ragioni di cui alla parte motiva, al pagamento dell'importo di euro 2.215,18 a
[...] titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute dalla ricorrente prima della cessazione dei suoi rapporti di lavoro con l'amministrazione convenuta, oltre interessi legali;
14 - rigetta le richieste economiche relative alla mancata fruizione dei giorni di festività soppresse;
- condanna il e del merito alla refusione delle spese di lite, che liquida Controparte_1 in euro 1.314,00 oltre rimborso forfettario, spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giovanni Pascarella
Perso Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Flavio Pieri Pavoni, presso il Tribunale ordinario di Roma, nominato con D.M. giustizia 22 ottobre 2024.
15