TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 13/06/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 258/2022
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 11/6/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Benedetta Giugni, presso il cui studio sito in San Miniato, (PI), Via Aldo Moro n. 7, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: Controparte_1
), in proprio e quale mandatario e procuratore della P.IVA_1 [...]
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_2 Controparte_2
Alessandro Funari e Massimiliano Minicucci, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla Piazza Guerrazzi n. 17
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 11.6.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 21.3.2022, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'avviso di Addebito n. 387 2019 00021357 21 000, col quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 4.977,03, quali contributi e sanzioni asseritamente dovuti alla Gestione Commercianti relativamente al periodo 01/2014 – 12/2019, in conseguenza dello status di socio amministratore della IMMOBILIARE Parte_3
di e di , società operante nel settore immobiliare.
[...] Controparte_3 CP_4
Pag. 1 di 4 1.1 Per quanto di interesse dedusse di non essere tenuto all'iscrizione della Gestione commercianti non avendo mai partecipato con il proprio lavoro all'attività di impresa di
Immobiliare Le Pedrite s.n.c., ed avendovi unicamente rivestito le funzioni di socio di capitale, peraltro di minoranza, e di amministratore, unitamente alle sig.re e CP_3
Più in particolare, nel periodo considerato dall'opposto avviso (gennaio 2014 - Pt_1
dicembre 2019) aveva regolarmente svolto prestazioni di lavoro subordinato alle dipendenze di altre società, godendo inoltre per alcune mensilità della NASpI.
1.2. Con memoria depositata in data 17.9.2022 si è costituito l' in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro tempore, il quale si è opposto all'accoglimento delle domande ex adverso spiegate. Più in particolare, ha evidenziato come “Appare dunque incongruo che, nel periodo considerato, la Società si sia avvalsa soltanto di dipendenti per lo svolgimento della propria attività commerciale, senza che nessuno dei soci abbia in alcun modo partecipato all'attività aziendale, quanto meno per coordinare il lavoro svolto dai dipendenti, ad es. nel tenere i contatti con i clienti, nel programmare gli affitti ed i soggiorni nelle camere e negli appartamenti, nel monitorare lo stato dei locali e le necessità di manutenzione degli stessi, etc.”.
1.3. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 27.9.2022, il ricorrente ha chiesto inoltre “unitamente all'annullamento del singolo avviso di addebito opposto, la sua cancellazione dalla Gestione Commercianti fin dalla iscrizione d'ufficio, in modo da potersi difendere dai presumibili e futuri avvisi riferiti a periodi diversi quello CP_1 oggetto del provvedimento impugnato con il presente giudizio”.
2. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2.1. In via dirimente deve rilevarsi come secondo il consolidato orientamento del giudice della nomofilachia, alle cui argomentazioni deve farsi rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c., applicabile alle società in nome collettivo, “Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996 (che ha modificato l'art. 29 della l.
n. 160 del 1975) e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore” (così, Cass. civ., 2665/2021).
Pag. 2 di 4 Inoltre, sempre secondo l'orientamento del giudice di legittimità, “la società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà e si limiti a percepire i relativi canoni di locazione non svolge una attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare” (così, Cass. civ., 3145/2013).
2.2. Nella fattispecie in esame, difetta alcuna prova in ordine alla partecipazione personale al lavoro aziendale, peraltro con carattere di abitualità e prevalenza, da parte del ricorrente.
Non basta a tal fine, evidentemente, la valutazione che “Appare dunque incongruo che, nel periodo considerato, la Società si sia avvalsa soltanto di dipendenti per lo svolgimento della propria attività commerciale, senza che nessuno dei soci abbia in alcun modo partecipato all'attività aziendale, quanto meno per coordinare il lavoro svolto dai dipendenti, ad es. nel tenere i contatti con i clienti, nel programmare gli affitti ed i soggiorni nelle camere e negli appartamenti, nel monitorare lo stato dei locali e le necessità di manutenzione degli stessi, etc”.
Tale argomentazione, infatti, non consente da un lato di ritenere dimostrato, nei termini sopra esaminati, il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, e dall'altro di identificare quale socio in concreto abbia “coordinato” il lavoro.
In sostanza, l'AVA impugnato deve essere annullato, dovendosi tenere in considerazione soltanto lo svolgimento in concreto di una attività commerciale.
2.3. La domanda volta ad ottenere “la… cancellazione dalla Gestione Commercianti fin dalla iscrizione d'ufficio” è inammissibile perché proposta tardivamente solo con le note di trattazione scritta per l'udienza del 27.9.2022.
3. Le spese di lit e seguono l a s occom benza e sono l iqui date i n dispositivo tenendo cont o dei nuovi paramet ri per l a det ermi nazi one dei com pensi per l a professi one forens e di cui al decreto mini st eri al e D.M. n. 147 del
13/08/2022; ed i n parti col are dei valori medi previsti per lo scagli one di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve ess ere i ndividuat o in quell o com preso t ra euro 1.100,01 sino a
5.200,00, ulteriorm ente ridotto del 50%, in consi derazione della natura e
Pag. 3 di 4 della difficoltà dell'affare che non presuppone la risoluzione di questioni giuridi che di parti col are compl essi tà .
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di Addebito n. 387 2019
00021357 21 000 per cui è causa;
2) dichiara inammissibili le altre domande;
3) condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali, liquidate in € 1.312,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA
e CPA come per legge.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 258/2022
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 11/6/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Benedetta Giugni, presso il cui studio sito in San Miniato, (PI), Via Aldo Moro n. 7, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: Controparte_1
), in proprio e quale mandatario e procuratore della P.IVA_1 [...]
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_2 Controparte_2
Alessandro Funari e Massimiliano Minicucci, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla Piazza Guerrazzi n. 17
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 11.6.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 21.3.2022, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'avviso di Addebito n. 387 2019 00021357 21 000, col quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 4.977,03, quali contributi e sanzioni asseritamente dovuti alla Gestione Commercianti relativamente al periodo 01/2014 – 12/2019, in conseguenza dello status di socio amministratore della IMMOBILIARE Parte_3
di e di , società operante nel settore immobiliare.
[...] Controparte_3 CP_4
Pag. 1 di 4 1.1 Per quanto di interesse dedusse di non essere tenuto all'iscrizione della Gestione commercianti non avendo mai partecipato con il proprio lavoro all'attività di impresa di
Immobiliare Le Pedrite s.n.c., ed avendovi unicamente rivestito le funzioni di socio di capitale, peraltro di minoranza, e di amministratore, unitamente alle sig.re e CP_3
Più in particolare, nel periodo considerato dall'opposto avviso (gennaio 2014 - Pt_1
dicembre 2019) aveva regolarmente svolto prestazioni di lavoro subordinato alle dipendenze di altre società, godendo inoltre per alcune mensilità della NASpI.
1.2. Con memoria depositata in data 17.9.2022 si è costituito l' in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro tempore, il quale si è opposto all'accoglimento delle domande ex adverso spiegate. Più in particolare, ha evidenziato come “Appare dunque incongruo che, nel periodo considerato, la Società si sia avvalsa soltanto di dipendenti per lo svolgimento della propria attività commerciale, senza che nessuno dei soci abbia in alcun modo partecipato all'attività aziendale, quanto meno per coordinare il lavoro svolto dai dipendenti, ad es. nel tenere i contatti con i clienti, nel programmare gli affitti ed i soggiorni nelle camere e negli appartamenti, nel monitorare lo stato dei locali e le necessità di manutenzione degli stessi, etc.”.
1.3. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 27.9.2022, il ricorrente ha chiesto inoltre “unitamente all'annullamento del singolo avviso di addebito opposto, la sua cancellazione dalla Gestione Commercianti fin dalla iscrizione d'ufficio, in modo da potersi difendere dai presumibili e futuri avvisi riferiti a periodi diversi quello CP_1 oggetto del provvedimento impugnato con il presente giudizio”.
2. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2.1. In via dirimente deve rilevarsi come secondo il consolidato orientamento del giudice della nomofilachia, alle cui argomentazioni deve farsi rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c., applicabile alle società in nome collettivo, “Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996 (che ha modificato l'art. 29 della l.
n. 160 del 1975) e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore” (così, Cass. civ., 2665/2021).
Pag. 2 di 4 Inoltre, sempre secondo l'orientamento del giudice di legittimità, “la società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà e si limiti a percepire i relativi canoni di locazione non svolge una attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare” (così, Cass. civ., 3145/2013).
2.2. Nella fattispecie in esame, difetta alcuna prova in ordine alla partecipazione personale al lavoro aziendale, peraltro con carattere di abitualità e prevalenza, da parte del ricorrente.
Non basta a tal fine, evidentemente, la valutazione che “Appare dunque incongruo che, nel periodo considerato, la Società si sia avvalsa soltanto di dipendenti per lo svolgimento della propria attività commerciale, senza che nessuno dei soci abbia in alcun modo partecipato all'attività aziendale, quanto meno per coordinare il lavoro svolto dai dipendenti, ad es. nel tenere i contatti con i clienti, nel programmare gli affitti ed i soggiorni nelle camere e negli appartamenti, nel monitorare lo stato dei locali e le necessità di manutenzione degli stessi, etc”.
Tale argomentazione, infatti, non consente da un lato di ritenere dimostrato, nei termini sopra esaminati, il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, e dall'altro di identificare quale socio in concreto abbia “coordinato” il lavoro.
In sostanza, l'AVA impugnato deve essere annullato, dovendosi tenere in considerazione soltanto lo svolgimento in concreto di una attività commerciale.
2.3. La domanda volta ad ottenere “la… cancellazione dalla Gestione Commercianti fin dalla iscrizione d'ufficio” è inammissibile perché proposta tardivamente solo con le note di trattazione scritta per l'udienza del 27.9.2022.
3. Le spese di lit e seguono l a s occom benza e sono l iqui date i n dispositivo tenendo cont o dei nuovi paramet ri per l a det ermi nazi one dei com pensi per l a professi one forens e di cui al decreto mini st eri al e D.M. n. 147 del
13/08/2022; ed i n parti col are dei valori medi previsti per lo scagli one di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve ess ere i ndividuat o in quell o com preso t ra euro 1.100,01 sino a
5.200,00, ulteriorm ente ridotto del 50%, in consi derazione della natura e
Pag. 3 di 4 della difficoltà dell'affare che non presuppone la risoluzione di questioni giuridi che di parti col are compl essi tà .
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di Addebito n. 387 2019
00021357 21 000 per cui è causa;
2) dichiara inammissibili le altre domande;
3) condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali, liquidate in € 1.312,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA
e CPA come per legge.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 4 di 4