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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 4/2/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 1301/2021
e vertente
TRA
Parte_1
(avv.ti S. d'Onofrio e M. Adducci)
PARTE APPELLANTE - APPELLATA
E
Controparte_1
(avv.to F. Rudilossolo Consolo)
PARTE APPELLATA - APPELLANTE
NONCHE'
Controparte_2
(avv.to Tomaselli)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appelli avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6998 del 29/10/2020
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento delle domande proposte da Parte_1 Cont
nei confronti della - d'ora in poi, breviter, anche “Società” o “ -
[...] Controparte_3 CP_ e con la chiamata in giudizio dell : 1) si dichiarava il diritto della ricorrente ad essere inquadrata, dall'ottobre 2016, nel I livello della classificazione del personale contenuta nel CCL per i dipendenti della Cont 2) si condannava la resistente al pagamento, in favore della lavoratrice, delle relative differenze retributive rispetto al percepito in ragione del suddetto inquadramento a decorrere dall'1/10/2016, nonché al CP_ Cont versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali in favore dell;
e 3) si condannava la alla refusione di metà delle spese di lite in favore della e dell , compensando il resto. Parte_1 CP_2 Cont Proponeva appello la , cui resisteva la piegando appello incidentale. Parte_1 CP_ Si costituiva, altresì, in giudizio l , chiedendo che si decidesse “secondo giustizia” sull'appello principale e si rigettasse l'appello incidentale.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Il ricorso principale proposto dalla si articola in tre motivi. Parte_1
Con il primo, l'appellante denuncia l'erronea applicazione della prescrizione (quinquennale e decennale), rimproverando al primo giudice di aver ritenuto l'efficacia di atto interruttivo soltanto al ricorso Cont introduttivo del giudizio notificato alla l 23/3/2018, ma disconoscendola al decreto ingiuntivo notificato il
10/6/2015 perché considerato inidoneo a costituire un atto di costituzione in mora ai sensi dell'art. 2943 c.c.
Tale doglianza è assorbita dal dirimente rilievo per cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92/2012 e del d.lgs. n. 23/2015 - rispettivamente, c.d. legge
Fornero e c.d. Jobs Act - mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4), e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro, e non già in costanza di esso.
Trattasi di rilievo condivisibile, in quanto in linea con il nuovo orientamento interpretativo formatosi in sede di legittimità, dal quale non si ha motivo di discostarsene alla luce della sua funzione nomofilattica (v.
Cass. n. 26246 del 6/9/2022; in senso conforme, v. Cass. n. 30957 del 20/10/2022, n. 36066 del 9/12/2022,
n. 36108 del 9/12/2022, n. 36292 del 13/12/2022; cui adde, più di recente, n. Cass. 18008 dell'1/7/2024 e
Cass. 23993 del 6/9/2024).
Ciò comporta che l'odierno thema decidendum non va circoscritto - come opinato dal primo giudice, considerando la notifica del ricorso introduttivo avvenuta il 23/3/2018 - al periodo successivo al 23/3/2008 per la domanda relativa al riconoscimento del superiore inquadramento e al 23/3/2013 per quella relativa alle differenze retributive si dovrà limitare il periodo a partire dal 23.3.2013, ma va esteso al periodo rivendicato dalla nell'atto introduttivo del giudizio, ossia dal maggio 2007. Parte_1
Tale allargamento del tema di indagine, peraltro, non concretizza un vizio di extra petizione, atteso che lo stesso giudice di rime cure aveva implicitamente disatteso l'orientamento (allora minoritario) sulla decorrenza della prescrizione, e l'odierno appellante, nell'àmbito del primo motivo, ha espressamente sottolineato “che vi è la omessa pronuncia, da parte del Tribunale, che la recente giurisprudenza esclude il decorso della prescrizione, dopo le ultime riforme legislative e l'abrogazione dell'art. 18 Stat. Lav.”. Con il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, l'appellante si duole, per un verso, della violazione delle declaratorie contrattuali contenute negli Accordi collettivi e, per altro verso, dell'errata valutazione delle risultanze processuali (orali e documentali), in forza delle quali doveva essere riconosciuto il I livello o, in subordine, il II livello, comunque da epoca anteriore rispetto a quella ritenuta dal Tribunale.
Dal canto suo, la Società spiega appello incidentale affidato ad un solo motivo, con cui denuncia l'erroneo inquadramento della nel I livello a decorrere dall'ottobre 2016, come riconosciuto Pt_2 nell'impugnata sentenza.
Trattasi di profili che, per la loro connessione, possono essere trattati congiuntamente.
In punto di fatto, è incontestato, da un lato, che la , a seguito delle sentenze del Tribunale di Parte_1
Roma n. 711/2006, della Corte d'Appello di Roma n. 9227/2012 e della Corte di Cassazione 20323/2015, va
Cont considerata dal 25/9/1996 dipendente a tempo indeterminato della anche se riammessa in servizio dal
12/1/2006, e, dall'altro, che la Società l'ha inquadrata nel IV livello dal 4/2/2008, nel III livello dal 4/2/2010 e nel II livello dall'1/3/2018, laddove la lavoratrice rivendica, sin dal maggio 2007, l'inquadramento nel I livello o, in subordine, nel II livello.
A questo punto, vanno riportate le declaratorie contrattuali, facendo segnatamente riferimento ai CCL Cont per i quadri, gli impiegati e gli operai dipendenti della el 2000 - con contenuti identici, per quanto qui rileva, anche in quelli del 2004/2007 e del 2018 - e, in particolare, alla figura professionale del “compositore video”, che, in base all'Accordo del 18/12/1991 (ancora in vigore), viene definito come colui che: “Coordina e pianifica l'attività dei compositori video e risponde del corretto utilizzo delle risorse umane e tecniche dell'area in cui opera. Nel caso di lavorazioni complesse con elevato contenuto tecnico artistico idea, progetta e realizza anche di concerto con i committenti, gli story board e i piani di lavorazione. Provvede alla ricezione delle richieste ed alla loro assegnazione, alla valutazione dei campi e dei mezzi necessari e
garantisce gli opportuni contatti con le strutture aziendali (ad esempio, riprese, montaggio, teche, ecc.) al fine di garantire gli strumenti necessari alla realizzazione della commessa. Mantiene i necessari contatti per assicurare il normale andamento della commessa garantendo la rispondenza del prodotto alle esigenze aziendali ed il rispetto dei tempi di esecuzione”.
Nello specifico, appartengono al I livello “i lavoratori che, con capacità ideative, creative e/o innovative, operano con discrezionalità di poteri e autonomia di decisione ai quali viene assegnata la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative, ovvero i lavoratori con mansioni specialistiche di elevato livello per ampiezza e natura”.
Appartengono al II livello “i lavoratori che, con capacità ideative creative e/o innovative, operano con discrezionalità di poteri e autonomia di decisione, nei limiti delle sole direttive generali loro impartite o che svolgono funzioni equivalenti che presuppongono una consolidata esperienza professionale”.
Appartengono al III livello “i lavoratori che, con capacità ideative, creative e/o innovative, con elevata autonomia operativa, decisionale e di iniziativa, svolgono mansioni per le quali sono richieste notevoli capacità professionali acquisite mediante significative esperienze ed espletate con ampia autonomia nelle attività specifiche e/o con compiti di coordinamento e conduzione del rispettivo reparto e/o settore”.
Appartengono al IV livello “i lavoratori che, con autonomia ed iniziativa svolgono, su indicazioni di massima e sulla base di programmi definiti, compiti che richiedono la conoscenza completa di tecniche e procedure specifiche, con esperienza e capacità professionali che comportano la programmazione e
l'espletamento di autonome attività specifiche e/o il coordinamento dell'attività di altri lavoratori”. Orbene - come giustamente sottolineato dal primo giudice - tutti e quattro i livelli presuppongono sia l'autonomia decisionale sia l'iniziativa del lavoratore, caratteristiche che, però, hanno un'ampiezza massima nel I livello, mentre sono via via più limitate nei livelli inferiori, fino al IV, mentre, in tutti i livelli, è prevista anche l'attività di coordinamento di altri lavoratori che, tuttavia, nel I livello implica la responsabilità ed il controllo di unità organizzative.
In quest'ottica, si condivide la conclusione a cui è giunta la gravata sentenza, nel senso che, dall'istruttoria (documentale e testimoniale), era emerso che la avesse agito in autonomia ed Parte_1 avesse coordinato altri lavoratori, ma ciò non costituiva un tratto distintivo caratterizzante del I livello vantato, in quanto elemento comune a tutti i quattro livelli riportati.
Né al riguardo le dichiarazioni testimoniali raccolte hanno fornito chiarimenti e conferme circa la sua
“assoluta autonomia e discrezionalità” nell'operare sin dal 2008, assoluta autonomia e discrezionalità che, appunto, distinguono il I livello.
Al contempo - e ciò a confutazione delle censure contenute nell'appello incidentale della Società (la quale, comunque, non prende posizione sulla subordinata avanzata dalla lavoratrice) - risulta, invece, provato che, nell'ultimo periodo, e perlomeno dall'ottobre 2016, la avesse rivestito un ruolo Parte_1 coerente con la declaratoria del I livello vantato.
In particolare, il teste di parte ricorrente , dopo avere confermato che l'odierna Testimone_1 appellante aveva svolto le attività indicate nel ricorso introduttivo, ha specificato che la aveva Parte_1 svolto il ruolo di coordinatore “da almeno un paio d'anni”, nel senso che assegnava le produzioni ai diversi grafici, stabiliva i turni e controllava la presenza del personale in studio.
Anche il teste di parte resistente (coordinatore della videografica dal 2009) ha Testimone_2 dichiarato che la , da circa un paio d'anni, aveva partecipato a riunioni di coordinamento della Parte_1 grafica, “per dare una mano al coordinamento di ”, e, pur specificando che era sua sottordinata, ha Per_1 riferito che “si sentivano telefonicamente o via posta elettronica con una frequenza limitata a circa una o due volte al mese”.
L'altro teste di parte ricorrente , dopo avere confermato lo svolgimento da parte Testimone_3 della delle mansioni descritte nel ricorso, riguardo a tutte le attività svolte in generale, quale Parte_1 responsabile del progetto grafico, ha confermato che, dal novembre 2015, la era stata incaricata Parte_1 dal dott. dell'attività di coordinamento e che le era stata assegnata la stanza in Via Teulada con gli Per_2 altri coordinatori, aggiungendo che la stessa aveva gestito il personale assegnato alla sede operativa di Via
Teulada, composto da 25 video compositori e che, in esecuzione dell'incarico, aveva svolto tutte le attività descritte nell'atto introduttivo “con riferimento all'attività di coordinamento del cespite ”. Per_1
A sua volta, l'altro teste di parte resistente ha confermato che la era Testimone_4 Parte_1 diventata coordinatrice circa due anni prima (e, quindi, nel 2017) per averglielo riferito il dott. , Per_2 dopo che era stato deciso di ampliare il numero dei coordinatori e che le era stata fatta la relativa proposta.
Una conferma documentale di quanto concordemente riferito dai suddetti testi è costituita dalla mail del 4/10/2016, indirizzata a tutti i grafici videocompositori e ai responsabili di settore, con cui Parte_3
ricordava che, nel gruppo di coordinamento, era entrata a far parte anche la (al riguardo,
[...] Parte_1
è rimato indimostrato, anche in questa sede, che il fosse stato oggetto di rimprovero da parte dei Parte_3 superiori gerarchici per avere agito senza averne titolo, di propria iniziativa e senza coinvolgere il dott.
). Per_2 L'ulteriore documentazione prodotta dalla nel giudizio di primo grado supporta quanto Parte_1 rivendicato in relazione all'attività di coordinamento, stante che lo scambio di mail evidenzia che, quantomeno dal 2016, il suo nominativo, quale destinataria per conoscenza della corrispondenza elettronica, compariva assieme ai colleghi che, dagli atti, risultavano essere coordinatori ( , , Parte_3 Tes_2 Per_3
, ecc.) Tes_4 Per_4
Si può, dunque, considerare corretta la collocazione temporale alla quale il Tribunale ha fatto risalire l'adibizione della alle mansioni che rientrano nel I livello, ossia dall'ottobre 2016, non essendo, Parte_1 invece, dimostrato, relativamente al periodo precedente, l'elevato grado di autonomia e discrezionalità che avrebbe dovuto connotare le attività svolte, pur nelle svariate articolazioni dedotte nel ricorso e confermate dai testi escussi.
Né costituisce prova dell'inizio dello svolgimento di mansioni rientranti nel I livello la circostanza, dedotta dalla ricorrente, di avere ricevuto l'incarico di attività di coordinamento dal dott. fin dal Per_2 novembre 2015, atteso che l'unico che ha confermato tale circostanza è il teste il quale, nella Tes_3 relativa deposizione, non ha, però, specificato con quali modalità fosse stato conferito l'incarico, dove ed alla presenza di chi, in che parte del mese o in occasione di quale circostanza, sottolineando, in proposito, che la corrispondenza elettronica prodotta risaliva, diversamente, ad agosto 2016 e non già all'anno precedente.
Pertanto, deve ritenersi provato che la abbia svolto mansioni di compositore video/grafico Parte_1 rientranti nel I livello dall'ottobre 2016, tuttavia, non può escludersi che la stessa possa rivendicare, relativamente al periodo precedente, non coperto dalla prescrizione, il II livello, chiesto in via subordinata e in ordine al quale il primo giudice ha omesso di pronunciarsi (considerando, peraltro, che, dall'1/3/2018 la stessa è stata inquadrata, appunto, nel II livello).
Invero, le mansioni svolte dall'odierna appellante, così come sopra delineate, rientrano pienamente in tale profilo che - lo si ripete - fa riferimento a “i lavoratori che, con capacità ideative creative e/o innovative, operano con discrezionalità di poteri e autonomia di decisione, nei limiti delle sole direttive generali loro impartite o che svolgono funzioni equivalenti che presuppongono una consolidata esperienza professionale”.
In altri termini, se, da un lato, va negato il superiore grado di professionalità proprio della figura apicale del compositore video grafico, se non dall'ottobre 2016, dall'altro, non si può negare che le mansioni svolte dalla erano caratterizzate da una certa autonomia e discrezionalità, nei limiti della pianificazione e Parte_1 supervisione generale del personale addetto al coordinamento del relativo reparto, anche per la sua funzione di responsabile del progetto grafico e della sua ideazione, specie se le si raffrontano con quelle dei lavoratori inquadrati nei livelli inferiori, i quali svolgono esclusivamente mansioni di natura tecnica organizzativa ed amministrativa e non certamente mansioni ideative.
In particolare, le risultanze processuali (orali e documentali) hanno dimostrato che l'odierna appellante aveva ideato e realizzato i vari progetti grafici, anche innovativi, di cui era stata responsabile, nonché gli effetti speciali, anche di trasmissioni altamente importanti per budget e ascolti, il tutto curandone la messa in opera e sovraintendendo, altresì, il lavoro degli altri grafici impegnati nella realizzazione del programma.
In quest'ottica - diversamente da quanto opinato dal Tribunale capitolino - l'indicazione, sui titoli di testa o di coda dei programmi, di “Progetto grafico o ideazione grafica di ”, Parte_1 unitamente alle altre evidenze istruttorie di cui sopra, può apportare un significativo riscontro delle attività come analiticamente dedotte nel ricorso introduttivo. Per quanto fin qui esposto, l'appello principale va parzialmente accolto, sicchè la gravata sentenza, ferma nel resto, va parzialmente riformata nei sensi di cui al dispositivo, con consequenziale modifica temporale anche della statuizione di condanna della Società per quanto concerne la regolarizzazione CP_ contributiva nei confronti dell .
Considerando l'esito complessivo della lite, le spese di entrambi i gradi - da distrarre - seguono la Cont prevalente soccombenza della mentre vanno compensate per questo grado nei confronti dell CP_2 alla luce della linea difensiva assunta.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono, in capo alla Società, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 - come aggiunto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 - per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
a - accoglie parzialmente l'appello principale proposto da e, in parziale Parte_1 riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, dichiara il diritto della lavoratrice all'inquadramento nel II Cont livello di cui alla classificazione del personale contenuto nel CCL per i dipendenti della al maggio 2007,
e condanna la Società al pagamento, in suo favore, delle relative differenze retributive rispetto al percepito in ragione di tale superiore inquadramento, oltre gli accessori di legge;
CP_ b - condanna la Società al versamento, in favore dell , dei contributi assistenziali e previdenziali non prescritti sugli importi a titolo di differenze retributive così come sopra riconosciuti alla;
Parte_1
c - respinge il ricorso incidentale spiegato dalla Società;
d - condanna quest'ultima alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio sostenute dalla lavoratrice, che si liquidano, quanto al 1° grado, nella misura per l'intero determinata dal Tribunale e, quanto al secondo, in € 7.500,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del solo avv. d'Onofrio che si è dichiarato antistatario, e compensa le spese del presente grado tra la Società e l;
CP_2
e - dà atto che sussistono, in capo alla RAI, le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 4/2/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)