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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/02/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 570/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Vinicia Licia Serena Calendino Presidente dr. Francesco Distefano Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 570/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in via Adua n. 2/g Parte_1 P.IVA_1
Erba presso lo studio dell'avv. Mattino Luciano, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Roncoroni Claudia;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in via Cassini 43 Torino presso CP_1 P.IVA_2 lo studio dell'avv. Cosentino ketty, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATA
Sulle seguenti conclusioni:
Per voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis rejectis, nel merito: accogliere per i Parte_1 motivi tutti dedotti il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1447/2023, emessa e depositata dal Tribunale di Como – Sezione Seconda – dott. Azzi - in data 20.12.2023, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3977/2022, accogliere le seguenti conclusioni avanzate e non accolte nel menzionato giudizio di primo grado, che qui si riportano: “- nel merito: - in ogni caso, accertata la situazione in fatto e diritto come sopra esposta, rigettare integralmente le domande dell'opponente in quanto totalmente infondate e per l'ef etto confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto;
” conseguentemente, condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, a CP_1
pagina 1 di 7 restituire a tutte le somme da quest'ultima versate in ottemperanza alla sentenza di Parte_1 primo grado pari a Euro 13.349,28 o in caso di riforma parziale condannare la predetta alla restituzione dell'importo che risulterà congruo a seguito del giudizio;
- in punto spese: con vittoria di spese, spettanze e competenze dei due gradi di giudizio, oltre al rimborso del 15% per le Spese Generali, 4% C.P.A., nonchè IVA se e nella misura dovuta per legge.”
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, denegata e respinta ogni contraria istanza, eccezione, CP_1 deduzione e conclusione, previa ogni opportuna valutazione ai sensi degli artt. 348 bis e 350, terzo comma cpc, - Nel merito, respingere siccome infondato in fatto e diritto l'appello avversario e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1447/2023, resa dal Tribunale di Como - Seconda Sezione Civile, dott. Lorenzo Azzi - in data 20.12.2023 a definizione del giudizio di I grado RG. 3977/2022 - ove ritenuto opportuno, In via istruttoria, ammettersi i capitoli di prova dedotti da nella CP_1 memoria istruttoria di primo grado del 24.4.2023 ai nn. 1,2,3,5,6,10,11,12 con i testi ivi indicati”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n 1447 / 23 il tribunale di Como, accogliendo parzialmente l'opposizione avanzata da (in avanti ) avverso il decreto ingiuntivo n. 1372/2022 emesso CP_1 CP_1 in favore di ( in avanti , con cui veniva intimato il pagamento della Parte_1 Pt_1 somma di € 20.900,00, oltre interessi ex art. 5 D.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo, a titolo di corrispettivo per l'installazione dell'impianto fotovoltaico, del solare termico e del sistema ibrido, ha accertato il credito dell'opposta nella minore somma di euro 7.500,00 ed ha revocato il decreto ingiuntivo, condannando l'opponente alla restituzione della differenza tra quanto ricevuto e quanto oggetto del decreto revocato.Ha rigettato altresì la domanda riconvenzionale dell'opponente avente ad oggetto la condanna al risarcimento dei danni per vizi dell'impianto .
Il tribunale ha infine condannato l'opposta soccombente a rifondere le spese di lite delle fasi studio, introduttiva e istruttoria alla opponente, mentre ha condannato ai sensi dell'art. 91
c.p.c. l'opposta a rifondere all'opponente spese di lite della fase decisionale, in ragione del rifiuto ad aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice e più vantaggiosa rispetto al deciso.
Il tribunale, in particolare, appurata la mancata stipulazione di un contratto scritto tra le parti, svolta istruttoria mediante interpello ed escussione di testimoni, valutate le deposizioni dei testi di parte opponente attendibili e congruenti, ha ritenuto accertata la conclusione di un accordo contemplante la debenza dell'importo conforme alle tariffe standard applicate da avuto anche riguardo al riscontro offerto dalla mancanza di specificità della fattura Pt_1 posta a fondamento della pretesa, della sussistenza di corrispettivi omogenei praticati ad altri fornitori, dell'assenza di prova di lavori ulteriori e diversi tali da giustificare il maggiore importo richiesto.
Avverso la menzionata sentenza ha interposto gravame chiedendone la riforma Pt_1 mediante la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente condanna di CP_1
pagina 2 di 7 alla restituzione delle somme medio tempore versate in ottemperanza della sentenza di primo grado. L'appellante, ha censurato la sentenza impugnata in ragione:
a) dell' erronea ricostruzione del fatto, in violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116
c.p.c., che avrebbe condotto all'accertamento circa la sussistenza di un accordo tra le parti in ordine ai compensi pattuiti, mentre la documentazione offerta, e disattesa dal giudice, avrebbe dato modo di accertare che gli interventi erano di volta in volta comunicati a consuntivo, così come anche riferito dalla teste il giudice avrebbe inoltre omesso di considerare che gli Tes_1 interventi erano pacificamente oggetto di superbonus al 100% ;
b) della violazione e falsa applicazione degli artt. 2700, 2710, 2697 c.c. e 115, 116 c.p.c. per non avere il giudice valorizzato la mancata contestazione nel corso della esecuzione del rapporto della fattura ingiunta, né dei conteggi effettuati e trasmessi, circostanze che contraddirebbero l'esistenza di un accordo informale su di un corrispettivo fisso, avendo per contro il giudice preso a fondamento della decisione fatture emesse da altri fornitori;
c) della impropria delimitazione dell'oggetto dell'istruttoria ad una sola ed unica circostanza, da cui avrebbe fatto dipendere l'intero decidere, consistente nella questione inerente l'accordo sul prezzo senza consentire la valutazione di uno spettro più ampio di informazioni in merito all'affettivo svolgersi del rapporto contrattuale.
Si è costituita in appello che, nel contraddire le avverse deduzioni, ha chiesto il rigetto CP_1 dell'appello e per l'effetto la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 20.6.2024 il Consigliere istruttore, su istanza delle parti, ha fissato udienza in data 12.12.2024 per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c. Disposta la trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dato atto del rituale deposito delle note prescritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione in data 12.12.2024 ed è stata decisa nella camera di consiglio del 18.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata non è immune da censure.
E' pacifico che avendo ricevuto incarico da parte di per l'installazione Pt_1 CP_1 dell'impianto fotovoltaico, del solare termico e del sistema ibrido presso il cliente Per_1 di Vimercate (MB), ha svolto le attività oggetto di pretesa monitoria, non essendovi più contestazione in merito alla quantità e qualità delle opere svolte, bensì solo la debenza del quantum indicato quale corrispettivo da Può ritenersi quindi accertata l'esistenza del Pt_1 titolo e l'adempimento dell'incarico assegnato da parte di Pt_1
Può anticiparsi che la prima contestazione avente ad oggetto il corrispettivo richiesto, avanzata in data 11.4.2022, a seguito di emissione della fattura del 31.3.2022, esplicitamente fa riferimento alla effettuazione delle opere consistenti nell'impianto fotovoltaico, solare termico e sistema ibrido, assente alcun rilievo in ordine ad un inesatto adempimento o vizi, sicchè pagina 3 di 7 non residua dubbio che quanto esposto in fattura trovi causa nell'assolvimento dell'incarico assegnato a Pt_1
D'altra parte è da considerare passata in giudicato la statuizione con cui è stata rigettata la domanda riconvenzionale avente ad oggetto il risarcimento da inadempimento per vizi avanzata da . CP_1
Non è stato contestato che nel corso della esecuzione, al marzo 2022, abbia trasmesso a Pt_1
, con cui aveva intrattenuto pregressi rapporti, note lavori, con indicazione di voci di CP_1 costo specifiche, sia del materiale che della mano d'opera impiegata, e completamento lavori
(doc. 3, 4 fasc.I grado a cui ha fatto seguito, in data 24.03.2022, richiesta di Pt_1 documentazione per il completamento della pratica da parte di , che neanche in quella CP_1 occasione ha inteso eccepire alcunchè in merito agli importi richiesti a saldo lavori (doc. 5 fasc.I grado . In particolare con la nota del 21.3.2022 ha allegato il riepilogo di Pt_1 CP_1 costi, dettagliati voce per voce, per un ammontare di euro 12.238,78 ed 8.435,04,mentre con nota del 24.3.2022 veniva esposta l'ulteriore somma di euro 900,20.
In data 31.03.2022, ha emesso fattura n. 97/2022 per l'importo di 20.900, Parte_1 come risultante dai pregressi riepiloghi.
Trova pertanto spiegazione, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di prime cure, che la fattura abbia sommariamente indicato le voci a cui riferire i corrispettivi esposti, essendo stati in precedenza dettagliati i costi nelle note oggetto di pregresso invio.
Solo in seguito alla amissione di fattura ha contestato per la prima volta, per il tramite CP_1 del legale, la debenza della somma esposta in fattura da facendo riferimento a Pt_1 corrispettivi fissi utilizzati di prassi per “uniformità di trattamento tra i propri fornitori e comodità di organizzazione aziendale”, nota riscontrata in data 19.4.2022 da che, dal Pt_1 suo canto, ha contestato l'esistenza di accordi sui prezzi per lavori eseguiti a corpo, rappresentando come anche per lavori svolti in precedenza, svoltisi nel 2021, il compenso fosse stato dettagliato al pari di quello spettante per il cliente In effetti emerge Per_1 che per altri due clienti, e , aveva inviato ad rapporti che Per_2 Per_3 Pt_1 CP_2 dettagliavano i costi esposti, sicchè non ha trovato riscontro nella documentazione intercorsa tra le parti in corso di esecuzione del rapporto che sia stato pattuito un corrispettivo forfettario e a corpo, anzi la mancata contestazione dei riepiloghi effettuati in corso d'opera depone per il contrario (docc.1,2, 6,7 fasc.I grado . Pt_1
La tabella riepilogativa depositata da (doc. 1 fascicolo I grado ), che CP_1 CP_1 dimostrerebbe che il prezzo dell'appalto fosse praticato, e poi concordato, in Euro 7.500,00, non può avere alcun valore probatorio. Trattasi di una tabella, apparentemente richiamante altri fornitori con i quali allega avere avuto rapporti e che avrebbero praticato i prezzi CP_1 ivi indicati, che non contiene neanche una proposta o la esplicitazione di condizioni standard praticate da .Il documento è pertanto un atto di parte, non menzionante CP_1 Pt_1 contestato dall'appellante nella prima memoria utile, privo altresì di alcun riscontro in ordine alla avvenuta adesione di ai prezzi ivi indicati. Pt_1 pagina 4 di 7 Altrettanto è a dirsi delle fatture emesse da nei confronti di soggetti terzi (doc. 8 fasc.I CP_1 grado ) che nulla possono valere nei confronti di e che possono solo provare che CP_1 Pt_1 nei rapporti con altre ditte sono stati applicati altri prezzi.
La sentenza impugnata omette poi di svolgere un esame completo e congruente dell'esito della istruttoria orale. Deve premettersi che con ordinanza resa in data 19.7.2023 il giudice di prime cure ha ammesso l'interrogatorio formale e la prova testimoniale sul capitolo 4) della memoria istruttoria di parte opponente (“Vero che, per le installazioni di cui al capo 3 (impianto CP_1 fotovoltaico, solare termico e sistema ibrido), e concordavano che CP_1 Parte_1
i compensi spettanti all'installatore ( sarebbero stati quelli quantificati al Parte_1 precedente capo 1)”) contenente un rimando al capitolo 1), non ammesso (“Vero che, nell'ambito degli interventi Superbonus 110%, realizzati negli anni 2021 e 2022, CP_1 ha riconosciuto ai propri installatori i seguenti corrispettivi, comprensivi di materiali di consumo: € 2.500,00 per installazione sistema ibrido;
€ 1.400,00 per il solare termico;
€
3.600,00 per impianto fotovoltaico da 6 kw (doc. 8 che si rammostra al teste)”).
Il legale rappresentante dell'opposta in primo grado, Michele OR, in sede di interrogatorio ha negato la circostanza.
Sono stati poi escussi i testi , di professione libero professionista, qualificatosi Testimone_2 figlio dell'amministratore di , ed , qualificatosi nei seguenti termini <ho CP_1 CP_3 fatto un periodo di consulenza con la durante i lavori del 110, conosco da tempo la CP_1 famiglia , mi chiesero di dare una mano in quel periodo a trovare imprese o tecnici che Tes_2 potessero fare i lavori>>.
Entrambi, nel riferire di avere preso parte ad una trattativa presso gli uffici di non Pt_1 sfociata in un accordo scritto, interfacciandosi con OR, hanno concordemente fatto riferimento ad accordo sulla tariffe da praticarsi nei cantieri in Piemonte, estesa la disponibilità alla Lombardia, dopo che padre ha dato le tariffe standard”.1 Tes_2
In proposito è da rilevare come la stesa articolazione istruttoria sia stata declinata valorizzando quanto abbia “ riconosciuto ai propri istallatori”, richiamando pertanto, come d'altra CP_1
Tes_ 1 In particolare ha riferito “confermo. Lo so perché abbiamo fatto una trattativa presso la io e il sig. Pt_1 dove abbiamo concordato i prezzi che sono stati mantenuti per i primi impianti in Piemonte;
poi in CP_3 Lombardia invece la si è inventata un prezzo totalmente al di fuori di quelle che erano le trattative (o, meglio, Pt_1 l'accordo). Io ho partecipato alla trattativa in qualità di consulente della;
il sig. è un amico di CP_1 CP_3 famiglia;
tramite un architetto siamo venuti a conoscenza della ditta Sia io che eravamo per conto Pt_1 CP_3 della;
per conto della c'era l'amministratore sig. OR. I prezzi sono stati concordati nel 2021; CP_1 Pt_1 l'accordo riguardava i compensi per le installazioni commissionate dalla alla le prime effettuate in CP_1 Pt_1 provincia di Torino e l'ultima a Vimercate”. ha dichiarato ”confermo. Lo so perché l'ho indicata CP_3 Pt_1 io alla;
quando abbiamo incontrato l'imprenditore siamo andati in ufficio da loro io e il sig. la CP_1 Persona_4 ditta mi era stata indicata dall'arch. ; alla ditta abbiamo conosciuto il sig. OR, Pt_1 Persona_5 Pt_1Tes_ abbiamo spiegato le nostre esigenze, padre ha dato le tariffe standard;
l'accordo prevedeva la zona di Milano ma si rese disponibile a fare lavori similari a Torino (mi pare ad agosto o fine luglio). A seguito di discussione Pt_1 fu raggiunto un accordo sui compensi negli importi che mi sono stati letti per tutte le installazioni tra queste parti, salvo ubicazioni particolari, tra cui comunque non rientra . Persona_1 pagina 5 di 7 parte fatto dal legale in sede di contestazione della fattura, una prassi asseritamente praticata da . CP_1
Senza volere entrare nel merito delle deposizioni dei testi e quel che rileva è Tes_2 CP_3 che le stesse hanno costituito il baricentro della sentenza impugnata in assenza di raccordo con quanto dichiarato dalla teste la quale ha riferito circostanze non ininfluenti al Tes_3 fine del decidere. La teste, la cui deposizione non si presta a rilievi, ha infatti collegato la mancata stipulazione di un contratto formale all'essere stato il cantiere gestito a consuntivo.
La circostanza che il cantiere sia stato gestito a consuntivo risulta riscontrato dai documenti scambiati tra le parti in corso di rapporto, non contestati da . CP_1
Non può disconoscerci che la mancata conclusione di un accordo scritto, o di qualsivoglia ulteriore aggancio documentale, a maggior ragione ove la contraente appellata si qualifica
“specializzata nell'installazione di impianti termici, di riscaldamento e climatizzazione, con sede a Torino ma con cantieri in tutta Italia”, non si coniuga logicamente con la asserita individuazione di costi prefissati e a forfait, atteso che proprio la asserita lineare conclusione di un accordo sul prezzo fisso globale avrebbe consentito di cristallizzare quanto concordato in un testo che, pacificamente, non è stato perfezionato.
Il dato che l'accordo non sia stato formalizzato più che avvalorare la tesi di costituisce CP_1 pertanto un ulteriore elemento a supporto della pretesa di a cui è stata contestata Pt_1
l'asserita esistenza di un accordo globale e a forfait.
Tra l'altro non trova evidenza in atti che in occasione di precedenti commesse abbia Pt_1 applicato i costi fissi dedotti da , emergendo piuttosto che i prezzi e compensi siano CP_1 stati calibrati in ragione delle specificità di ogni singolo impianto. In tal senso risulta sconfessato che anche nei pregressi rapporti tra e siano stati praticati costi fissi, CP_1 Pt_1 emergendo invece come abbia assolto in precedenza al pagamenti delle fatture inerenti Pt_1 pregressi lavori, fatture anch'esse calibrate in ragione delle opere effettuate.
Infine, è rimasto del tutto incontestato che la fattura azionata abbia formato oggetto di utilizzo da parte di al fine di conseguire il rimborso mediante “cessione del credito”. Trattasi di CP_1 condotta equiparabile ad una accettazione della fattura stessa che si pone in contraddizione con la contestazione in ordine alla legittimità del compenso richiesto.
pagina 6 di 7 Da quanto sopra esposto consegue che la sentenza deve essere riformata, risultando dovuto a l'intero importo fatto oggetto di pretesa monitoria a titolo di corrispettivo delle opere Pt_1 eseguite in esecuzione dell'incarico conferito da a e da questa adempiute. CP_1 Pt_1
La sentenza di primo grado ha avuto ad oggetto il riconoscimento di un importo minore in favore di pari a euro 7.500,00 e la restituzione ad da parte di dell'importo Pt_1 CP_1 Pt_1 ricevuto in eccedenza a seguito della esecuzione del decreto ingiuntivo.
deve pertanto essere condannata a corrispondere a l'ulteriore importo di euro CP_1 Pt_1
13.349,28, come oggetto di precisazione delle conclusioni, somma su cui sono dovuti gli interessi nella misura indicata nella sentenza impugnata.
Le spese del grado devono gravare su che risulta soccombente all'esito del giudizio. CP_1
Le stesse si liquidano come da dispositivo avuto riguardo al criterio del decisum.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] in riforma della sentenza del Tribunale di Como n.1447/ 2023, pubblicata in data Parte_2
20.12.202, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così dispone:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, condanna al pagamento a favore di CP_1 [...] della ulteriore somma di euro 13.349,28, oltre interessi;
Parte_1
2) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3) condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellata CP_1 Parte_1 delle spese di lite del grado liquidate in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre
[...]
IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%).
Così deciso in Milano in data 18.12.2025
Il Consigliere relatore
Roberta Nunnari
Il Presidente
Vinicia Licia Serena Calendino
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Si riporta per comodità” facendo la responsabile della qualità, vedo la contrattazione. Nel caso di non ho CP_1 visto nessun tipo di contratto. Non sono a conoscenza di accordi sui compensi tra le due società…..io verifico i risultati di un cantiere e per far ciò mi serve il contratto, in questo caso il contratto non c'era, c'era solo un accordo sul costo orario della manodopera. In passato ci sono stati altri cantieri gestiti a consuntivo;
questo è stato CP_1 gestito come quelli, con i calcoli alla fine senza un contratto di partenza>>.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Vinicia Licia Serena Calendino Presidente dr. Francesco Distefano Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 570/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in via Adua n. 2/g Parte_1 P.IVA_1
Erba presso lo studio dell'avv. Mattino Luciano, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Roncoroni Claudia;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in via Cassini 43 Torino presso CP_1 P.IVA_2 lo studio dell'avv. Cosentino ketty, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATA
Sulle seguenti conclusioni:
Per voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis rejectis, nel merito: accogliere per i Parte_1 motivi tutti dedotti il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1447/2023, emessa e depositata dal Tribunale di Como – Sezione Seconda – dott. Azzi - in data 20.12.2023, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3977/2022, accogliere le seguenti conclusioni avanzate e non accolte nel menzionato giudizio di primo grado, che qui si riportano: “- nel merito: - in ogni caso, accertata la situazione in fatto e diritto come sopra esposta, rigettare integralmente le domande dell'opponente in quanto totalmente infondate e per l'ef etto confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto;
” conseguentemente, condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, a CP_1
pagina 1 di 7 restituire a tutte le somme da quest'ultima versate in ottemperanza alla sentenza di Parte_1 primo grado pari a Euro 13.349,28 o in caso di riforma parziale condannare la predetta alla restituzione dell'importo che risulterà congruo a seguito del giudizio;
- in punto spese: con vittoria di spese, spettanze e competenze dei due gradi di giudizio, oltre al rimborso del 15% per le Spese Generali, 4% C.P.A., nonchè IVA se e nella misura dovuta per legge.”
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, denegata e respinta ogni contraria istanza, eccezione, CP_1 deduzione e conclusione, previa ogni opportuna valutazione ai sensi degli artt. 348 bis e 350, terzo comma cpc, - Nel merito, respingere siccome infondato in fatto e diritto l'appello avversario e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1447/2023, resa dal Tribunale di Como - Seconda Sezione Civile, dott. Lorenzo Azzi - in data 20.12.2023 a definizione del giudizio di I grado RG. 3977/2022 - ove ritenuto opportuno, In via istruttoria, ammettersi i capitoli di prova dedotti da nella CP_1 memoria istruttoria di primo grado del 24.4.2023 ai nn. 1,2,3,5,6,10,11,12 con i testi ivi indicati”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n 1447 / 23 il tribunale di Como, accogliendo parzialmente l'opposizione avanzata da (in avanti ) avverso il decreto ingiuntivo n. 1372/2022 emesso CP_1 CP_1 in favore di ( in avanti , con cui veniva intimato il pagamento della Parte_1 Pt_1 somma di € 20.900,00, oltre interessi ex art. 5 D.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo, a titolo di corrispettivo per l'installazione dell'impianto fotovoltaico, del solare termico e del sistema ibrido, ha accertato il credito dell'opposta nella minore somma di euro 7.500,00 ed ha revocato il decreto ingiuntivo, condannando l'opponente alla restituzione della differenza tra quanto ricevuto e quanto oggetto del decreto revocato.Ha rigettato altresì la domanda riconvenzionale dell'opponente avente ad oggetto la condanna al risarcimento dei danni per vizi dell'impianto .
Il tribunale ha infine condannato l'opposta soccombente a rifondere le spese di lite delle fasi studio, introduttiva e istruttoria alla opponente, mentre ha condannato ai sensi dell'art. 91
c.p.c. l'opposta a rifondere all'opponente spese di lite della fase decisionale, in ragione del rifiuto ad aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice e più vantaggiosa rispetto al deciso.
Il tribunale, in particolare, appurata la mancata stipulazione di un contratto scritto tra le parti, svolta istruttoria mediante interpello ed escussione di testimoni, valutate le deposizioni dei testi di parte opponente attendibili e congruenti, ha ritenuto accertata la conclusione di un accordo contemplante la debenza dell'importo conforme alle tariffe standard applicate da avuto anche riguardo al riscontro offerto dalla mancanza di specificità della fattura Pt_1 posta a fondamento della pretesa, della sussistenza di corrispettivi omogenei praticati ad altri fornitori, dell'assenza di prova di lavori ulteriori e diversi tali da giustificare il maggiore importo richiesto.
Avverso la menzionata sentenza ha interposto gravame chiedendone la riforma Pt_1 mediante la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente condanna di CP_1
pagina 2 di 7 alla restituzione delle somme medio tempore versate in ottemperanza della sentenza di primo grado. L'appellante, ha censurato la sentenza impugnata in ragione:
a) dell' erronea ricostruzione del fatto, in violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116
c.p.c., che avrebbe condotto all'accertamento circa la sussistenza di un accordo tra le parti in ordine ai compensi pattuiti, mentre la documentazione offerta, e disattesa dal giudice, avrebbe dato modo di accertare che gli interventi erano di volta in volta comunicati a consuntivo, così come anche riferito dalla teste il giudice avrebbe inoltre omesso di considerare che gli Tes_1 interventi erano pacificamente oggetto di superbonus al 100% ;
b) della violazione e falsa applicazione degli artt. 2700, 2710, 2697 c.c. e 115, 116 c.p.c. per non avere il giudice valorizzato la mancata contestazione nel corso della esecuzione del rapporto della fattura ingiunta, né dei conteggi effettuati e trasmessi, circostanze che contraddirebbero l'esistenza di un accordo informale su di un corrispettivo fisso, avendo per contro il giudice preso a fondamento della decisione fatture emesse da altri fornitori;
c) della impropria delimitazione dell'oggetto dell'istruttoria ad una sola ed unica circostanza, da cui avrebbe fatto dipendere l'intero decidere, consistente nella questione inerente l'accordo sul prezzo senza consentire la valutazione di uno spettro più ampio di informazioni in merito all'affettivo svolgersi del rapporto contrattuale.
Si è costituita in appello che, nel contraddire le avverse deduzioni, ha chiesto il rigetto CP_1 dell'appello e per l'effetto la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 20.6.2024 il Consigliere istruttore, su istanza delle parti, ha fissato udienza in data 12.12.2024 per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c. Disposta la trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dato atto del rituale deposito delle note prescritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione in data 12.12.2024 ed è stata decisa nella camera di consiglio del 18.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata non è immune da censure.
E' pacifico che avendo ricevuto incarico da parte di per l'installazione Pt_1 CP_1 dell'impianto fotovoltaico, del solare termico e del sistema ibrido presso il cliente Per_1 di Vimercate (MB), ha svolto le attività oggetto di pretesa monitoria, non essendovi più contestazione in merito alla quantità e qualità delle opere svolte, bensì solo la debenza del quantum indicato quale corrispettivo da Può ritenersi quindi accertata l'esistenza del Pt_1 titolo e l'adempimento dell'incarico assegnato da parte di Pt_1
Può anticiparsi che la prima contestazione avente ad oggetto il corrispettivo richiesto, avanzata in data 11.4.2022, a seguito di emissione della fattura del 31.3.2022, esplicitamente fa riferimento alla effettuazione delle opere consistenti nell'impianto fotovoltaico, solare termico e sistema ibrido, assente alcun rilievo in ordine ad un inesatto adempimento o vizi, sicchè pagina 3 di 7 non residua dubbio che quanto esposto in fattura trovi causa nell'assolvimento dell'incarico assegnato a Pt_1
D'altra parte è da considerare passata in giudicato la statuizione con cui è stata rigettata la domanda riconvenzionale avente ad oggetto il risarcimento da inadempimento per vizi avanzata da . CP_1
Non è stato contestato che nel corso della esecuzione, al marzo 2022, abbia trasmesso a Pt_1
, con cui aveva intrattenuto pregressi rapporti, note lavori, con indicazione di voci di CP_1 costo specifiche, sia del materiale che della mano d'opera impiegata, e completamento lavori
(doc. 3, 4 fasc.I grado a cui ha fatto seguito, in data 24.03.2022, richiesta di Pt_1 documentazione per il completamento della pratica da parte di , che neanche in quella CP_1 occasione ha inteso eccepire alcunchè in merito agli importi richiesti a saldo lavori (doc. 5 fasc.I grado . In particolare con la nota del 21.3.2022 ha allegato il riepilogo di Pt_1 CP_1 costi, dettagliati voce per voce, per un ammontare di euro 12.238,78 ed 8.435,04,mentre con nota del 24.3.2022 veniva esposta l'ulteriore somma di euro 900,20.
In data 31.03.2022, ha emesso fattura n. 97/2022 per l'importo di 20.900, Parte_1 come risultante dai pregressi riepiloghi.
Trova pertanto spiegazione, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di prime cure, che la fattura abbia sommariamente indicato le voci a cui riferire i corrispettivi esposti, essendo stati in precedenza dettagliati i costi nelle note oggetto di pregresso invio.
Solo in seguito alla amissione di fattura ha contestato per la prima volta, per il tramite CP_1 del legale, la debenza della somma esposta in fattura da facendo riferimento a Pt_1 corrispettivi fissi utilizzati di prassi per “uniformità di trattamento tra i propri fornitori e comodità di organizzazione aziendale”, nota riscontrata in data 19.4.2022 da che, dal Pt_1 suo canto, ha contestato l'esistenza di accordi sui prezzi per lavori eseguiti a corpo, rappresentando come anche per lavori svolti in precedenza, svoltisi nel 2021, il compenso fosse stato dettagliato al pari di quello spettante per il cliente In effetti emerge Per_1 che per altri due clienti, e , aveva inviato ad rapporti che Per_2 Per_3 Pt_1 CP_2 dettagliavano i costi esposti, sicchè non ha trovato riscontro nella documentazione intercorsa tra le parti in corso di esecuzione del rapporto che sia stato pattuito un corrispettivo forfettario e a corpo, anzi la mancata contestazione dei riepiloghi effettuati in corso d'opera depone per il contrario (docc.1,2, 6,7 fasc.I grado . Pt_1
La tabella riepilogativa depositata da (doc. 1 fascicolo I grado ), che CP_1 CP_1 dimostrerebbe che il prezzo dell'appalto fosse praticato, e poi concordato, in Euro 7.500,00, non può avere alcun valore probatorio. Trattasi di una tabella, apparentemente richiamante altri fornitori con i quali allega avere avuto rapporti e che avrebbero praticato i prezzi CP_1 ivi indicati, che non contiene neanche una proposta o la esplicitazione di condizioni standard praticate da .Il documento è pertanto un atto di parte, non menzionante CP_1 Pt_1 contestato dall'appellante nella prima memoria utile, privo altresì di alcun riscontro in ordine alla avvenuta adesione di ai prezzi ivi indicati. Pt_1 pagina 4 di 7 Altrettanto è a dirsi delle fatture emesse da nei confronti di soggetti terzi (doc. 8 fasc.I CP_1 grado ) che nulla possono valere nei confronti di e che possono solo provare che CP_1 Pt_1 nei rapporti con altre ditte sono stati applicati altri prezzi.
La sentenza impugnata omette poi di svolgere un esame completo e congruente dell'esito della istruttoria orale. Deve premettersi che con ordinanza resa in data 19.7.2023 il giudice di prime cure ha ammesso l'interrogatorio formale e la prova testimoniale sul capitolo 4) della memoria istruttoria di parte opponente (“Vero che, per le installazioni di cui al capo 3 (impianto CP_1 fotovoltaico, solare termico e sistema ibrido), e concordavano che CP_1 Parte_1
i compensi spettanti all'installatore ( sarebbero stati quelli quantificati al Parte_1 precedente capo 1)”) contenente un rimando al capitolo 1), non ammesso (“Vero che, nell'ambito degli interventi Superbonus 110%, realizzati negli anni 2021 e 2022, CP_1 ha riconosciuto ai propri installatori i seguenti corrispettivi, comprensivi di materiali di consumo: € 2.500,00 per installazione sistema ibrido;
€ 1.400,00 per il solare termico;
€
3.600,00 per impianto fotovoltaico da 6 kw (doc. 8 che si rammostra al teste)”).
Il legale rappresentante dell'opposta in primo grado, Michele OR, in sede di interrogatorio ha negato la circostanza.
Sono stati poi escussi i testi , di professione libero professionista, qualificatosi Testimone_2 figlio dell'amministratore di , ed , qualificatosi nei seguenti termini <ho CP_1 CP_3 fatto un periodo di consulenza con la durante i lavori del 110, conosco da tempo la CP_1 famiglia , mi chiesero di dare una mano in quel periodo a trovare imprese o tecnici che Tes_2 potessero fare i lavori>>.
Entrambi, nel riferire di avere preso parte ad una trattativa presso gli uffici di non Pt_1 sfociata in un accordo scritto, interfacciandosi con OR, hanno concordemente fatto riferimento ad accordo sulla tariffe da praticarsi nei cantieri in Piemonte, estesa la disponibilità alla Lombardia, dopo che padre ha dato le tariffe standard”.1 Tes_2
In proposito è da rilevare come la stesa articolazione istruttoria sia stata declinata valorizzando quanto abbia “ riconosciuto ai propri istallatori”, richiamando pertanto, come d'altra CP_1
Tes_ 1 In particolare ha riferito “confermo. Lo so perché abbiamo fatto una trattativa presso la io e il sig. Pt_1 dove abbiamo concordato i prezzi che sono stati mantenuti per i primi impianti in Piemonte;
poi in CP_3 Lombardia invece la si è inventata un prezzo totalmente al di fuori di quelle che erano le trattative (o, meglio, Pt_1 l'accordo). Io ho partecipato alla trattativa in qualità di consulente della;
il sig. è un amico di CP_1 CP_3 famiglia;
tramite un architetto siamo venuti a conoscenza della ditta Sia io che eravamo per conto Pt_1 CP_3 della;
per conto della c'era l'amministratore sig. OR. I prezzi sono stati concordati nel 2021; CP_1 Pt_1 l'accordo riguardava i compensi per le installazioni commissionate dalla alla le prime effettuate in CP_1 Pt_1 provincia di Torino e l'ultima a Vimercate”. ha dichiarato ”confermo. Lo so perché l'ho indicata CP_3 Pt_1 io alla;
quando abbiamo incontrato l'imprenditore siamo andati in ufficio da loro io e il sig. la CP_1 Persona_4 ditta mi era stata indicata dall'arch. ; alla ditta abbiamo conosciuto il sig. OR, Pt_1 Persona_5 Pt_1Tes_ abbiamo spiegato le nostre esigenze, padre ha dato le tariffe standard;
l'accordo prevedeva la zona di Milano ma si rese disponibile a fare lavori similari a Torino (mi pare ad agosto o fine luglio). A seguito di discussione Pt_1 fu raggiunto un accordo sui compensi negli importi che mi sono stati letti per tutte le installazioni tra queste parti, salvo ubicazioni particolari, tra cui comunque non rientra . Persona_1 pagina 5 di 7 parte fatto dal legale in sede di contestazione della fattura, una prassi asseritamente praticata da . CP_1
Senza volere entrare nel merito delle deposizioni dei testi e quel che rileva è Tes_2 CP_3 che le stesse hanno costituito il baricentro della sentenza impugnata in assenza di raccordo con quanto dichiarato dalla teste la quale ha riferito circostanze non ininfluenti al Tes_3 fine del decidere. La teste, la cui deposizione non si presta a rilievi, ha infatti collegato la mancata stipulazione di un contratto formale all'essere stato il cantiere gestito a consuntivo.
La circostanza che il cantiere sia stato gestito a consuntivo risulta riscontrato dai documenti scambiati tra le parti in corso di rapporto, non contestati da . CP_1
Non può disconoscerci che la mancata conclusione di un accordo scritto, o di qualsivoglia ulteriore aggancio documentale, a maggior ragione ove la contraente appellata si qualifica
“specializzata nell'installazione di impianti termici, di riscaldamento e climatizzazione, con sede a Torino ma con cantieri in tutta Italia”, non si coniuga logicamente con la asserita individuazione di costi prefissati e a forfait, atteso che proprio la asserita lineare conclusione di un accordo sul prezzo fisso globale avrebbe consentito di cristallizzare quanto concordato in un testo che, pacificamente, non è stato perfezionato.
Il dato che l'accordo non sia stato formalizzato più che avvalorare la tesi di costituisce CP_1 pertanto un ulteriore elemento a supporto della pretesa di a cui è stata contestata Pt_1
l'asserita esistenza di un accordo globale e a forfait.
Tra l'altro non trova evidenza in atti che in occasione di precedenti commesse abbia Pt_1 applicato i costi fissi dedotti da , emergendo piuttosto che i prezzi e compensi siano CP_1 stati calibrati in ragione delle specificità di ogni singolo impianto. In tal senso risulta sconfessato che anche nei pregressi rapporti tra e siano stati praticati costi fissi, CP_1 Pt_1 emergendo invece come abbia assolto in precedenza al pagamenti delle fatture inerenti Pt_1 pregressi lavori, fatture anch'esse calibrate in ragione delle opere effettuate.
Infine, è rimasto del tutto incontestato che la fattura azionata abbia formato oggetto di utilizzo da parte di al fine di conseguire il rimborso mediante “cessione del credito”. Trattasi di CP_1 condotta equiparabile ad una accettazione della fattura stessa che si pone in contraddizione con la contestazione in ordine alla legittimità del compenso richiesto.
pagina 6 di 7 Da quanto sopra esposto consegue che la sentenza deve essere riformata, risultando dovuto a l'intero importo fatto oggetto di pretesa monitoria a titolo di corrispettivo delle opere Pt_1 eseguite in esecuzione dell'incarico conferito da a e da questa adempiute. CP_1 Pt_1
La sentenza di primo grado ha avuto ad oggetto il riconoscimento di un importo minore in favore di pari a euro 7.500,00 e la restituzione ad da parte di dell'importo Pt_1 CP_1 Pt_1 ricevuto in eccedenza a seguito della esecuzione del decreto ingiuntivo.
deve pertanto essere condannata a corrispondere a l'ulteriore importo di euro CP_1 Pt_1
13.349,28, come oggetto di precisazione delle conclusioni, somma su cui sono dovuti gli interessi nella misura indicata nella sentenza impugnata.
Le spese del grado devono gravare su che risulta soccombente all'esito del giudizio. CP_1
Le stesse si liquidano come da dispositivo avuto riguardo al criterio del decisum.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] in riforma della sentenza del Tribunale di Como n.1447/ 2023, pubblicata in data Parte_2
20.12.202, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così dispone:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, condanna al pagamento a favore di CP_1 [...] della ulteriore somma di euro 13.349,28, oltre interessi;
Parte_1
2) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3) condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellata CP_1 Parte_1 delle spese di lite del grado liquidate in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre
[...]
IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%).
Così deciso in Milano in data 18.12.2025
Il Consigliere relatore
Roberta Nunnari
Il Presidente
Vinicia Licia Serena Calendino
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Si riporta per comodità” facendo la responsabile della qualità, vedo la contrattazione. Nel caso di non ho CP_1 visto nessun tipo di contratto. Non sono a conoscenza di accordi sui compensi tra le due società…..io verifico i risultati di un cantiere e per far ciò mi serve il contratto, in questo caso il contratto non c'era, c'era solo un accordo sul costo orario della manodopera. In passato ci sono stati altri cantieri gestiti a consuntivo;
questo è stato CP_1 gestito come quelli, con i calcoli alla fine senza un contratto di partenza>>.