Art. 14.
Fanno parte del Collegio sindacale:
1) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, che lo presiede;
2) un funzionario del Ministero dell'industria e commercio;
3) un funzionario del Ministero delle finanze;
4) due professionisti iscritti negli albi degli avvocati o procuratori legali, dei dottori commercialisti o dei revisori dei conti.
Sono nominati anche tre sindaci supplenti, scelti fra le categorie di cui ai numeri 1), 3) e 4).
I sindaci sono nominati con decreto dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e il commercio; durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Fanno parte del Collegio sindacale:
1) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, che lo presiede;
2) un funzionario del Ministero dell'industria e commercio;
3) un funzionario del Ministero delle finanze;
4) due professionisti iscritti negli albi degli avvocati o procuratori legali, dei dottori commercialisti o dei revisori dei conti.
Sono nominati anche tre sindaci supplenti, scelti fra le categorie di cui ai numeri 1), 3) e 4).
I sindaci sono nominati con decreto dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e il commercio; durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.