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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 02/07/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Carlo Gabutti, ha pronunciato all'udienza del 02/07/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2467/2024
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...] alla Parte_1
Via Lisello 97, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosa Crocitti, del Foro di Reggio
Calabria, (C.F.: ), ed elettivamente domiciliato per questa procedura, C.F._1 unitamente al suo procuratore, in Taurianova Via Pentolai, 17, giusta procura in atti;
Ricorrente
E
, con Sede in Roma, Via Ciro il Grande, Controparte_1
21, costituito ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla Via D.
Romeo n. 15, presso i sottoscritti procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 22 marzo Persona_1
2024, Repertorio 37875 – Raccolta 7313 agli avvocati Angela Maria Laganà
( ) e Dario Adornato; C.F._2
Resistente
NONCHÉ CONTRO
, quale ente pubblico economico, Controparte_2 con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar , 14 , codice fiscale e Partita IVA , P.IVA_1
in persona del legale rappresentante in carica, e per esso in qualità Controparte_3 di Responsabileatti introduttivi giudizi Contenzioso Calabria a ciò autorizzato per procura speciale autenticata per atto del Notaio Dr. Rep. N.181515, Racc. Persona_2
12772del 25.07.2024, che in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre
2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, a decorrere del 1 luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi , anche processuali , delle società del gruppo tra cui CP_4 Controparte_5
, svolgenti le funzioni della riscossione nazionale di cui all'art. 3 , comma 1 del decreto
[...] legge n. 203 del 2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte , cancellate d'ufficio da registro delle imprese ed estinte, ed elettivamente domiciliata in Paola (CS) alla Via
Gioacchino Da Fiore n. 1, presso e nello studio dell'avv. Francesco De Cesare, c.f.
, dal quale è rappresentata e difesa in virtù mandato in calce al C.F._3 presente atto;
Resistente
Oggetto: Impugnazione ordinanza-ingiunzione omesso versamento ritenute previdenziali ed assistenziali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/09/2024, la parte ricorrente in epigrafe chiedeva “Voglia il
Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, così decidere: accertare e dichiarare che al sig , non sono mai state notificate gli avvisi Parte_1 impugnati sottese all'intimazione di pagamento portante il presunto credito vantato dai resistenti ed accertare e dichiarare illegittimo l'atto Controparte_2 CP_1 opposto in quanto allo stesso non risultano allegati gli atti prodromici e presupposti, con conseguente violazione del diritto di difesa del;
accertare e dichiarare, Parte_2 comunque, che le somme portate dagli avvisi di addebito di cui in premessa descritte, sono inesigibili in quanto estinte per intervenuta prescrizione quinquennale;
accertare e dichiarare per l'effetto, l'inesigibilità delle somme per intervenuta decadenza;
dichiarare nulla, annullare e/o dichiarare inefficace l'intimazione di pagamenton. 09420249012518911/000 ed
i sottesi avvisi impugnati: avviso di addebito n. 3942011000413452000 ed avviso di addebito n. 39420130001708766000. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
La resistente si costituiva in giudizio contestando quanto dedotto da parte ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 02/07/2025 celebratasi con il modello della trattazione scritta, in base all'art.127 ter c.p.c., con note di parte depositate in data 19.06.2025, il ricorrente Pt_1
chiedeva che “venisse accertata e dichiarata la cessazione della materia del
[...] contendere, con compensazione delle spese, posto che a seguito della richiesta di rateizzazione proposta ed accolta, il ricorrente, sta regolarmente pagando le rate per come pattuite”, come da documentazione versata in atti, fornendo prova dell'avvenuto pagamento delle prime rate come allegato in atti, chiedendo pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
A seguito dell'adesione alla richiesta di rateizzazione da parte dell' , viene meno l'oggetto CP_1 del contendere tra le stesse.
Il giudice procede alla definizione del procedimento mediante sentenza.
*****
In ragione del venir meno dell'oggetto del presente giudizio tra le parti, così come dalle stesse dedotto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n.
5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere
è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che
è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia
(cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95,
n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000
n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Quanto alle spese di giudizio, nulla è dovuto tra le parti, stante la correttezza del comportamento della parte ricorrente che ha pagato evitando le lungaggini di un giudizio, induce a compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) nulla è dovuto per le spese di lite.
Palmi, 02/07/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Carlo Gabutti