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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 16/06/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del GIUDICE ONORARIO DI TRIBUNALE CONFERMATO, Dott. Simone
Coppola, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G 3624/2019 e discussa all'udienza del 16.06.2025, promossa da
rappresentato e difeso dalll'avvocato Fabiola Leone, opponente Pt_1
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avvocato Cosimo Summa, Controparte_1 opposta oggetto: opposizione a precetto
ATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04.09.2019 l' ha proposto opposizione al precetto Pt_1 notificato, intimante il pagamento di €.11.836,21 a titolo di ricostituzione della pensione in esecuzione della sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1230/18 concludendo per il rigetto dell'atto di precetto per difetto di un valido titolo esecutivo e per avere già provveduto all'esecuzione della sentenza.
Costituitasi in giudizio, parte opposta ha concluso nel merito per il rigetto del ricorso e per la condanna di parte opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Istruita la causa con l'espletamento di due Consulenze Tecniche d'Ufficio all'odierna udienza sulle conclusioni delle parti come sopra esposte il giudice ha pronunciato la presente sentenza con motivazione contestuale.
///
L'opposizione è fondata.
In applicazione di un consolidato orientamento giurisprudenziale, al quale questo giudice aderisce, il processo di opposizione all'esecuzione è un ordinario processo di cognizione nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (Cass. n. 8219/2004; Cass. n.24047/2009).
Dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto esecutato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, pertanto, le eventuali "eccezioni" sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'atto introduttivo dell'opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. In sostanza, spetta al ricorrente contestare il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, dando prova dei fatti allegati e degli elementi di diritto costituenti i motivi di opposizione.
Diversamente, l'opposto ha la posizione del convenuto e può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'opponente assume a fondamento dell'opposizione, ovvero le conseguenze che da tali fatti l'opponente vuole trarre.
Ciò premesso, quanto alle doglianze di parte opponente, occorre rilevare che, essendo il titolo esecutivo di provenienza giudiziale, l'opponente può solo contestare la regolarità formale o l'esistenza stessa di tale titolo, ma non può mettere in discussione in questa sede il suo contenuto decisorio.
Costituisce, infatti, un principio ormai consolidato quello secondo cui “nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice in grado
d'appello” (Cass. Civ. n.22402/2008).
Più nello specifico, eventuali fatti estintivi o modificativi del diritto azionato con un titolo di formazione giudiziale che si siano verificati anteriormente alla formazione del titolo medesimo non possono essere fatti valere con opposizione all'esecuzione, dovendo essere oggetto di specifiche eccezioni nel giudizio di merito che ha portato all'emissione del titolo esecutivo e che, in ogni caso, non è consentito all'opponente contestare, né al giudice dell'esecuzione verificare, la correttezza nel merito delle pronunce giudiziali azionate esecutivamente. Se tali eccezioni sono state proposte nel giudizio di merito e non ritenute fondate dal giudice che ha emesso il titolo, il debitore non potrà, con l'atto di opposizione all'esecuzione contestare la correttezza della pronuncia giudiziale, essendo allo stesso riservato il diritto di azionare gli strumenti specificamente previsti dall'ordinamento per l'impugnazione dei provvedimenti giudiziali.
Tuttavia, nel caso di specie l' non ha fatto valere motivi di merito inammissibili in Pt_1 detta fase, ma inerendo, a proprio dire, il precetto ad una sentenza non già di condanna bensì accertativa di un diritto, ha contestato la sussistenza di un titolo esecutivo, nonché il quantum portato ad esecuzione.
Ebbene, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. Un.
n.11066/2012), “Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma,
n. 1, cod. proc. civ., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui
è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato”. E comunque la Suprema Corte, in seguito, ha precisato che “È ammissibile l'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale di cui all'art.
474, comma 2, n. 1, c.p.c., in base agli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, trattandosi di documento la cui funzione è soltanto quella di esprimere un giudizio, fermo restando che la valutazione della rilevanza ed idoneità di tali fonti d'integrazione extratestuale dell'accertamento contenuto nel titolo spetta al giudice di merito” (Cass. n. 19641/2015).
Nella fattispecie in esame, si deve rilevare che con sentenza n.4157/2016 il Tribunale di Brindisi ha così disposto:” dichiara il diritto della ricorrente alla riliquidazione della pensione includendo nella base del calcolo i contributi figurativi per 52 settimane e condanna l' al pagamento dei maggiori ratei pensionistici dovuti con decorrenza Pt_1 dalla data della domanda di ricostituzione della pensione oltre accessori (...)”.
Tanto è sufficiente a ritenere destituita di fondamento l'eccezione di relativa alla Pt_1 inidoneità del titolo esecutivo.
E infatti, la sentenza, passata in giudicato, con cui il giudice abbia riconosciuto al richiedente il diritto ad una determinata prestazione e condannato la parte convenuta al pagamento dei relativi ratei, senza specificare in termini monetari l'ammontare del credito, costituisce valido titolo esecutivo, come tale non richiedente ulteriori interventi del giudice, né alcuna indagine di merito supplementare, essendo il contenuto della prestazione spettante all'assistito determinato in base alla legge ed essendo quindi l'ente erogatore in grado di conoscere e determinare, mediante una semplice operazione aritmetica, l'ammontare della prestazione e l'entità del credito per i ratei maturati
(Cass. Sez. Lav., sent. n. 9389/2001 e Cass. SS.UU. n.11066/2012), come peraltro si evince dall'accertamento compiuto dai CCTTUU nominati, rag. ed in Parte_2 seguito il dott. ai fini della quantificazione di quanto dovuto all'opposto. Persona_1 Ritenuta, pertanto, la sussistenza di un valido titolo esecutivo, in merito alla contestazione dell'istituto previdenziale circa la quantificazione delle somme riportate nel precetto, il Giudice ha dapprima ammesso una CTU nominando il rag. , Parte_2 per poi, a seguito delle contestazioni di parte opposta, disporre il rinnovo della CTU nominando il dott. Il secondo Ausiliario, all'esito di una disamina della Persona_1 documentazione prodotta dalle parti, ha quantificato l'importo complessivo dovuto all'opposto in esecuzione della predetta sentenza accertando che il credito vantato dalla parte opposta non risulta corrispondente alla somma indicata nell'atto di precetto e pari ad €.11.836,21, bensì risulta essere pari ad €.11.148,81, al netto dei compensi legali maturati per la sentenza e per l'atto di precetto notificato. Tale dato istruttorio determina, ex se, la fondatezza dell'opposizione all'atto di precetto.
L'accertamento del CTU agli occhi del Giudicante risulta, però, meritevole di correzione in quanto l' , già in sede di note autorizzate del 31.03.21, precisava di aver Pt_1 provveduto al versamento della somma di €.2.613,05 in favore del sig. Parte_3 come risulta da provvedimento del 27.08.2019, prodotto da parte opponente con le note del 14.11.2021, peraltro non contestate da parte opposta con le conseguenze di cui all'art. 115 cpc, somma liquidata nell'ottobre del 2019. Pertanto, alla somma indicata dal secondo CTU, pari ad €.11.148,81, si deve sottrarre la somma di €.2.613,05, già corrisposta dall' , con conseguente rideterminazione del credito della parte opposta Pt_1 nella somma finale pari ad €.8.535,76.
In ordine, poi alla contestazione da parte opponente delle somme indicate nell'atto di precetto e relative alle “competenze” legali, che devono essere intese come per Legge quali compensi legali, l'opposizione merita accoglimento in ragione del fatto che l'avv.
Summa ha formulato nell'atto di precetto la richiesta della somma di €. 567,00 laddove in appllcazione del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazione la somma che avrebbe potuto rivendicare per l'atto di precetto è pari ad €.225,00. Da tanto deriva il necessitato accoglimento dell'atto di opposizione in ordine alla richiesta dei compensi derivanti dall'atto di precetto.
Per contra, non si ravvisano i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria per lite temeraria, non ravvisando la malafede o la colpa grave dell'istituto in considerazione anche della complessità della disciplina applicabile.
Infine, in ordine alle spese di lite, le spese di lite meritano, comunque, di essere compensate tra le parti in ragione della differenza accertata tra la somma indicata nel precetto da e quella effettivamente riconosciuta alla stessa in Parte_4 ragione della CTU ammessa ridotta nella misura in precednza indicata. Inoltre, in ordine alle spese di precetto, per quanto in precedenza specificato non risultano dovute nella misura indicata da parte dell'avv. Summa, a differenza dei compensi maturati derivanti dalle spese di lite inerenti al giudizio esitato nella sentenza posta a fondamento dell'atto di precetto impugnato.
Le spese delle CC.TT.UU., in ragione della sussistenza di un debito a carico dell'istituto, meritano di essere poste a carico dell' . Pt_1
p.q.m.
Il Tribunale di Brindisi, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale Confermato dott.Simone Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 04.09.2019 da nei confronti di , così Pt_1 Parte_4 provvede:
- dichiara la nullità dell'atto di precetto opposto;
- condanna al pagamento in favore di dell'importo pari ad Pt_1 Parte_4
€.8.535,76, oltre interessi legali data del precetto sino all'effettivo soddisfo del credito;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- spese di CCTTUU a carico dell' . Pt_1
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale
Brindisi, 16.06.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato
Dott. SIMONE COPPOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del GIUDICE ONORARIO DI TRIBUNALE CONFERMATO, Dott. Simone
Coppola, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G 3624/2019 e discussa all'udienza del 16.06.2025, promossa da
rappresentato e difeso dalll'avvocato Fabiola Leone, opponente Pt_1
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avvocato Cosimo Summa, Controparte_1 opposta oggetto: opposizione a precetto
ATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04.09.2019 l' ha proposto opposizione al precetto Pt_1 notificato, intimante il pagamento di €.11.836,21 a titolo di ricostituzione della pensione in esecuzione della sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1230/18 concludendo per il rigetto dell'atto di precetto per difetto di un valido titolo esecutivo e per avere già provveduto all'esecuzione della sentenza.
Costituitasi in giudizio, parte opposta ha concluso nel merito per il rigetto del ricorso e per la condanna di parte opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Istruita la causa con l'espletamento di due Consulenze Tecniche d'Ufficio all'odierna udienza sulle conclusioni delle parti come sopra esposte il giudice ha pronunciato la presente sentenza con motivazione contestuale.
///
L'opposizione è fondata.
In applicazione di un consolidato orientamento giurisprudenziale, al quale questo giudice aderisce, il processo di opposizione all'esecuzione è un ordinario processo di cognizione nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (Cass. n. 8219/2004; Cass. n.24047/2009).
Dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto esecutato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, pertanto, le eventuali "eccezioni" sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'atto introduttivo dell'opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. In sostanza, spetta al ricorrente contestare il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, dando prova dei fatti allegati e degli elementi di diritto costituenti i motivi di opposizione.
Diversamente, l'opposto ha la posizione del convenuto e può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'opponente assume a fondamento dell'opposizione, ovvero le conseguenze che da tali fatti l'opponente vuole trarre.
Ciò premesso, quanto alle doglianze di parte opponente, occorre rilevare che, essendo il titolo esecutivo di provenienza giudiziale, l'opponente può solo contestare la regolarità formale o l'esistenza stessa di tale titolo, ma non può mettere in discussione in questa sede il suo contenuto decisorio.
Costituisce, infatti, un principio ormai consolidato quello secondo cui “nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice in grado
d'appello” (Cass. Civ. n.22402/2008).
Più nello specifico, eventuali fatti estintivi o modificativi del diritto azionato con un titolo di formazione giudiziale che si siano verificati anteriormente alla formazione del titolo medesimo non possono essere fatti valere con opposizione all'esecuzione, dovendo essere oggetto di specifiche eccezioni nel giudizio di merito che ha portato all'emissione del titolo esecutivo e che, in ogni caso, non è consentito all'opponente contestare, né al giudice dell'esecuzione verificare, la correttezza nel merito delle pronunce giudiziali azionate esecutivamente. Se tali eccezioni sono state proposte nel giudizio di merito e non ritenute fondate dal giudice che ha emesso il titolo, il debitore non potrà, con l'atto di opposizione all'esecuzione contestare la correttezza della pronuncia giudiziale, essendo allo stesso riservato il diritto di azionare gli strumenti specificamente previsti dall'ordinamento per l'impugnazione dei provvedimenti giudiziali.
Tuttavia, nel caso di specie l' non ha fatto valere motivi di merito inammissibili in Pt_1 detta fase, ma inerendo, a proprio dire, il precetto ad una sentenza non già di condanna bensì accertativa di un diritto, ha contestato la sussistenza di un titolo esecutivo, nonché il quantum portato ad esecuzione.
Ebbene, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. Un.
n.11066/2012), “Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma,
n. 1, cod. proc. civ., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui
è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato”. E comunque la Suprema Corte, in seguito, ha precisato che “È ammissibile l'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale di cui all'art.
474, comma 2, n. 1, c.p.c., in base agli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, trattandosi di documento la cui funzione è soltanto quella di esprimere un giudizio, fermo restando che la valutazione della rilevanza ed idoneità di tali fonti d'integrazione extratestuale dell'accertamento contenuto nel titolo spetta al giudice di merito” (Cass. n. 19641/2015).
Nella fattispecie in esame, si deve rilevare che con sentenza n.4157/2016 il Tribunale di Brindisi ha così disposto:” dichiara il diritto della ricorrente alla riliquidazione della pensione includendo nella base del calcolo i contributi figurativi per 52 settimane e condanna l' al pagamento dei maggiori ratei pensionistici dovuti con decorrenza Pt_1 dalla data della domanda di ricostituzione della pensione oltre accessori (...)”.
Tanto è sufficiente a ritenere destituita di fondamento l'eccezione di relativa alla Pt_1 inidoneità del titolo esecutivo.
E infatti, la sentenza, passata in giudicato, con cui il giudice abbia riconosciuto al richiedente il diritto ad una determinata prestazione e condannato la parte convenuta al pagamento dei relativi ratei, senza specificare in termini monetari l'ammontare del credito, costituisce valido titolo esecutivo, come tale non richiedente ulteriori interventi del giudice, né alcuna indagine di merito supplementare, essendo il contenuto della prestazione spettante all'assistito determinato in base alla legge ed essendo quindi l'ente erogatore in grado di conoscere e determinare, mediante una semplice operazione aritmetica, l'ammontare della prestazione e l'entità del credito per i ratei maturati
(Cass. Sez. Lav., sent. n. 9389/2001 e Cass. SS.UU. n.11066/2012), come peraltro si evince dall'accertamento compiuto dai CCTTUU nominati, rag. ed in Parte_2 seguito il dott. ai fini della quantificazione di quanto dovuto all'opposto. Persona_1 Ritenuta, pertanto, la sussistenza di un valido titolo esecutivo, in merito alla contestazione dell'istituto previdenziale circa la quantificazione delle somme riportate nel precetto, il Giudice ha dapprima ammesso una CTU nominando il rag. , Parte_2 per poi, a seguito delle contestazioni di parte opposta, disporre il rinnovo della CTU nominando il dott. Il secondo Ausiliario, all'esito di una disamina della Persona_1 documentazione prodotta dalle parti, ha quantificato l'importo complessivo dovuto all'opposto in esecuzione della predetta sentenza accertando che il credito vantato dalla parte opposta non risulta corrispondente alla somma indicata nell'atto di precetto e pari ad €.11.836,21, bensì risulta essere pari ad €.11.148,81, al netto dei compensi legali maturati per la sentenza e per l'atto di precetto notificato. Tale dato istruttorio determina, ex se, la fondatezza dell'opposizione all'atto di precetto.
L'accertamento del CTU agli occhi del Giudicante risulta, però, meritevole di correzione in quanto l' , già in sede di note autorizzate del 31.03.21, precisava di aver Pt_1 provveduto al versamento della somma di €.2.613,05 in favore del sig. Parte_3 come risulta da provvedimento del 27.08.2019, prodotto da parte opponente con le note del 14.11.2021, peraltro non contestate da parte opposta con le conseguenze di cui all'art. 115 cpc, somma liquidata nell'ottobre del 2019. Pertanto, alla somma indicata dal secondo CTU, pari ad €.11.148,81, si deve sottrarre la somma di €.2.613,05, già corrisposta dall' , con conseguente rideterminazione del credito della parte opposta Pt_1 nella somma finale pari ad €.8.535,76.
In ordine, poi alla contestazione da parte opponente delle somme indicate nell'atto di precetto e relative alle “competenze” legali, che devono essere intese come per Legge quali compensi legali, l'opposizione merita accoglimento in ragione del fatto che l'avv.
Summa ha formulato nell'atto di precetto la richiesta della somma di €. 567,00 laddove in appllcazione del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazione la somma che avrebbe potuto rivendicare per l'atto di precetto è pari ad €.225,00. Da tanto deriva il necessitato accoglimento dell'atto di opposizione in ordine alla richiesta dei compensi derivanti dall'atto di precetto.
Per contra, non si ravvisano i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria per lite temeraria, non ravvisando la malafede o la colpa grave dell'istituto in considerazione anche della complessità della disciplina applicabile.
Infine, in ordine alle spese di lite, le spese di lite meritano, comunque, di essere compensate tra le parti in ragione della differenza accertata tra la somma indicata nel precetto da e quella effettivamente riconosciuta alla stessa in Parte_4 ragione della CTU ammessa ridotta nella misura in precednza indicata. Inoltre, in ordine alle spese di precetto, per quanto in precedenza specificato non risultano dovute nella misura indicata da parte dell'avv. Summa, a differenza dei compensi maturati derivanti dalle spese di lite inerenti al giudizio esitato nella sentenza posta a fondamento dell'atto di precetto impugnato.
Le spese delle CC.TT.UU., in ragione della sussistenza di un debito a carico dell'istituto, meritano di essere poste a carico dell' . Pt_1
p.q.m.
Il Tribunale di Brindisi, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale Confermato dott.Simone Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 04.09.2019 da nei confronti di , così Pt_1 Parte_4 provvede:
- dichiara la nullità dell'atto di precetto opposto;
- condanna al pagamento in favore di dell'importo pari ad Pt_1 Parte_4
€.8.535,76, oltre interessi legali data del precetto sino all'effettivo soddisfo del credito;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- spese di CCTTUU a carico dell' . Pt_1
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale
Brindisi, 16.06.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato
Dott. SIMONE COPPOLA