Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 12/12/2025, n. 22540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22540 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22540/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14678/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14678 del 2022, proposto da
Consorzio Stabile Valore Assoluto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianfranco D'Angelo, Bruno De Maria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio IA Cocco in Roma, via dei Gandolfi n. 6;
contro
Anac Autorita' Nazionale Anticorruzione, Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Uff Scolastico Reg Campania Ambito Terr per la Provincia di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Asl Napoli 2 Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guglielmo Ara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensiva: a) del provvedimento, di data ed estremi sconosciuti, con il quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha disposto l'inserimento, nel Casellario informatico di cui all'art. 213 del D.Lgs. 50/2016, dell'annotazione comunicata al Consorzio Stabile Valore Assoluto con nota del Dirigente dell'Ufficio Sanzioni SOA e Operatori Economici e Annotazioni della predetta Autorità recante “Fasc.USANSOA/1400/2022/sd” trasmessa a mezzo pec in data 19.10.2022; b) della medesima nota del Dirigente dell'Ufficio Sanzioni SOA e Operatori Economici e Annotazioni recante “Fasc.USANSOA/1400/2022/sd” trasmessa a mezzo pec in data 19.10.2022; c) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi, inclusa, ove necessario e per quanto di ragione, la nota del Dirigente dell'Ufficio Sanzioni SOA e Operatori Economici e Annotazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione prot. n. 41195 del 30.05.2022, con la quale è stato comunicato al Consorzio Stabile Valore Assoluto l'avvio del procedimento preordinato alla suindicata annotazione nel Casellario Informatico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anac Autorita' Nazionale Anticorruzione e di Asl Napoli 2 Nord e di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Uff Scolastico Reg Campania Ambito Terr per la Provincia di Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 il dott. ND SS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe l’odierno ricorrente impugna il provvedimento, di data ed estremi sconosciuti, con il quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha disposto l’inserimento, nel Casellario informatico di cui all’art. 213 del D.Lgs. 50/2016, dell’annotazione comunicata al Consorzio Stabile Valore Assoluto con nota del Dirigente dell’Ufficio Sanzioni SOA e Operatori Economici e Annotazioni della predetta Autorità recante “Fasc.USANSOA/1400/2022/sd” trasmessa a mezzo pec in data 19.10.2022.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti, deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’udienza di smaltimento in data 5 dicembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Osserva il Collegio che con memoria in data 18 novembre 2025, ribadita in sede di udienza, il difensore di parte ricorrente ha evidenziato che, con sentenza n. 5897 pubblicata in data 15.06.2023, il Consiglio di Stato, Sez. III, ha accolto il ricorso in appello promosso dal Consorzio e, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato gli atti e i provvedimenti su cui si sorreggeva l’annotazione oggetto della presente impugnativa di cui, conseguentemente, è stata disposta la cancellazione dal Casellario Informatico gestito dall’ANAC, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Ritenuto che al Collegio non resti che dar atto della intervenuta cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ND SS, Presidente, Estensore
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ND SS |
IL SEGRETARIO