Art. 7.
I posti attribuiti in aumento dalla presente legge nelle qualifiche di direttore di sezione, di direttore di divisione e di ispettore generale, o qualifiche equiparate, debbono essere conferiti dopo che siano stati espletati i concorsi di ammissione da bandirsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge per un numero di posti corrispondenti all'aumento della dotazione organica di ciascun ruolo.
TABELLA A
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
TABELLA B
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
TABELLA C
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
TABELLA D
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
I posti attribuiti in aumento dalla presente legge nelle qualifiche di direttore di sezione, di direttore di divisione e di ispettore generale, o qualifiche equiparate, debbono essere conferiti dopo che siano stati espletati i concorsi di ammissione da bandirsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge per un numero di posti corrispondenti all'aumento della dotazione organica di ciascun ruolo.
TABELLA A
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TABELLA B
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TABELLA C
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TABELLA D
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