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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 14919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14919 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
XI sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 32652/23 del Ruolo Generale posta in deliberazione in data
3.7.25
TRA
(c.f. in persona del legale rapp. p.t., difesa dagli avv. Livia Di Parte_1 P.IVA_1
AN e avv. NE RE ATTRICE E
avv. Lorusso RO (C.F. ) difeso in proprio C.F._1
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbali di udienza e comparse depositate
MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico- giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia pagina 1 di 5 necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18; 363/19).
Si richiamano, quindi, il contenuto assertivo della citazione e quello contrario della comparsa di risposta.
Sinteticamente, parte attrice ha chiesto la revocazione della ordinanza resa ex art. 702 ter cpc da questo Tribunale in data 10/02/2021, n. 2671/2021 (RG 75827/19), con la quale la società attrice è stata condannata al pagamento dei compensi professionali richiesti dall'avv. Lorusso per assistenza in un procedimento penale, quantificati in euro 4.925,95 oltre interessi;
nella predetta causa aveva eccepito l'intervenuto pagamento di tutte le ragioni creditorie Pt_1 dell'avv. Lorusso e aveva depositato le contabili dei bonifici effettuati al professionista, con idonea causale, nonché la copia degli assegni versati e aveva chiesto ex art. 210 c.p.c. che il giudice ordinasse al ricorrente l'esibizione e produzione dell'estratto del conto corrente nei periodi in cui i bonifici erano stati effettuati;
il GI non aveva ritenuto fondate le argomentazioni della società e l'aveva condannata al pagamento del compenso. Nel presente procedimento, la parte attrice segnala la esistenza di una quietanza liberatoria datata 18.7.2019, sottoscritta dall'avv. Lorusso e risultata autentica sia in sede penale, che in altro procedimento civile, ritenendo che vi siano gli estremi per la revocazione dell'ordinanza, in relazione ai numeri 1) e 3) dell'art. 395 cpc.
Secondo parte attrice, da una parte, l'avv. Lorusso avrebbe tenuto una condotta improntata al dolo processuale, negando l'intervenuto pagamento, sostenendo di non aver incassato somme per le causali richieste e insistendo per ottenere la liquidazione di onorari già incassati, quietanzati e non dovuti, inducendo in errore il giudice civile e precludendo l'accertamento della verità.
Inoltre, l'accertamento della veridicità della predetta quietanza di pagamento, avvenuto in data 23/05/2023, quando l'avviso di conclusioni indagini preliminari in un procedimento penale contro l'avv. Lorusso, introdotto dalla società attrice, ha reso possibile l'estrazione delle copie del fascicolo del PM, all'interno del quale è contenuta la perizia eseguita sul documento (all. 4), rappresenterebbe un elemento nuovo che dimostrerebbe l'infondatezza della pretesa avversa e l'erroneità dell'ordinanza.
Si è costituito l'avv. Lorusso, contestando le avverse difese.
Ciò premesso, non si ritiene che vi siano gli estremi per la revocazione.
Come emerge chiaramente dalla ordinanza impugnata, il giudice ha basato la sua decisione e non ha accolto le tesi della parte resistente, oggi attrice, ritenendo non provata la dazione di somme all'avv. Lorusso per il titolo specifico azionato nel procedimento;
il giudice non ha, dunque, analizzato la questione della veridicità della quietanza del 18.7.19, che neppure risulta prodotta in atti;
il giudice ha ritenuto che non vi fosse prova della imputazione dei pagamenti, dimostrati con bonifici e distinte di assegni. Come anche dichiarato da parte attrice a pag. 4 della memoria 171 ter n. 2) cpc:
“Nell'ordinanza revocanda il Tribunale chiuse la questione con la frase sibillina: “non risultano fornite evidenze della ricezione di importi per il titolo specifico azionato nel presente processo pagina 2 di 5 sicché non può essere apportata alcuna detrazione(apparendo esplorativa- oltre che generica- la richiesta di ordinare al ricorrente ex art. 210 c.p.c. l'esibizione in giudizio degli estratti di conto corrente recante coordinate bancarie [...] relativi ai mesi di ottobre- dicembre 2017)”.
Quindi, non si fa alcun riferimento alla quietanza (che oltretutto riguarda pagamenti effettuati in contanti), ma alla mancata prova della riferibilità dei bonifici e degli assegni allo specifico credito.
Va, allora, ricordato che, in linea generale, la revocazione è un rimedio impugnatorio eccezionale esperibile contro un giudizio conclusosi con una pronuncia affetta da sintomi di grave ingiustizia, secondo una serie tassativa di motivi, costituenti anomalie del processo più profonde, rispetto ai normali motivi di gravame;
permettere alla parte di far valere un elemento di prova già noto al momento dello svolgimento del giudizio di merito di cui si chiede la revocazione, non ricostituisce una situazione di giustizia, intralciata da condotte fraudolente o illecite, ma rimette una parte in termini per il compimento di una attività difensiva che poteva già svolgere, determinando un ingiustificato contrasto con il principio della certezza dei rapporti giuridici, derivante dal giudicato della autorità giudiziaria, nonché con quello di economia del processo.
Come ricorda la stessa parte attrice, l'art. 395, n. 3 c.p.c. n.3 consente la revocazione della sentenza (o della ordinanza ex art 702 ter c.p.c.), se sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario.
Secondo la parte attrice, la quietanza di pagamento è stata accertata nella sua autenticità soltanto il 23.5.2023, tuttavia, tale atto, datato 18.7.2019, era già in possesso della società al momento della causa intentata dall'avv. Lorusso e non risulta che sia stato depositato nel fascicolo, né preso in esame dal giudice della ordinanza, oggi impugnata con la azione di revocazione;
né parte attrice deduce eventi impeditivi della produzione di un atto liberatorio in suo possesso, che risultava già sottoscritto dall'avv. Lorusso durante il giudizio in questione.
Secondo un condivisibile orientamento della Suprema Corte, che può adattarsi a contrario nel caso di specie: “ In tema di revocazione fondata sulla sopravvenuta conoscenza della dichiarazione della falsità della prova sulla base della quale è stata pronunciata la sentenza revocanda, la parte istante non può limitarsi ad affermare di essere venuta a conoscenza del fatto dedotto a motivo di revocazione per una determinata circostanza e in un determinato momento, ma ha l'onere di dedurre anche la prova del fatto che la relativa circostanza escluda, secondo un ragionamento realistico, sul piano fattuale e logico, l'eventualità di una sua conoscenza anteriore, tanto più quando il fatto rivelatore sia anticipatamente ipotizzabile e prevedibile e la presa di conoscenza di esso dipenda da una minima attivazione dell'interessato.” (Cass. 14821/05; 11451/11); infatti, il dato testuale dell'art. 398 II co. cpc evidenzia come debba esservi una “scoperta” della falsità, in tal modo escludendo la possibilità di far valere elementi già noti durante un processo.
Nel caso di specie, la società avrebbe dovuto produrre la quietanza in questione per pagina 3 di 5 dimostrare il pagamento satisfattivo e solo qualora il primo giudice ne avesse ritenuto la falsità, avrebbe potuto chiedere la revocazione della sentenza per errore, a seguito dell'accertamento della sua veridicità.
Non si tratta, quindi, di un caso riconducibile al n. 3) dell'art. 395 cpc.
Né può configurarsi il presupposto di cui al n. 1) dell'art. 395 cpc, ossia il dolo processuale dell'avv. Lorusso, per aver semplicemente negato di essere stato pagato nel giudizio oggi impugnato, in quanto il dolo processuale deve articolarsi in un comportamento attivo e fraudolento e non nella semplice contestazione (pur se non veritiera) delle tesi di controparte (sarebbero, altrimenti, revocabili la maggior parte delle sentenze).
Sul punto è costante la giurisprudenza della Suprema Corte nell'affermare che:
“Il dolo processuale revocatorio non è integrato dalla mera violazione dell'obbligo di lealtà e probità previsto dall'art. 88 c.p.c., né dalle allegazioni false, dalle reticenze o dal mendacio, occorrendo ai fini della configurazione dalle fattispecie - per
contro
- un'attività intenzionalmente fraudolenta, che si concretizzi in artifizi o raggiri soggettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e ad impedire al giudice l'accertamento della verità, così pregiudicando l'esito del procedimento.” (Cass. 31211/22).
Nel caso di specie, appunto, il giudice non risulta essere stato nemmeno portato a conoscenza della esistenza della quietanza. La domanda di revocazione di parte attrice sarà, quindi, respinta.
Né si ritiene di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica per valutare la sussistenza del reato di cui all'art. 167 d.lgs 196/03 in capo all'avv. Lorusso, come chiesto da parte attrice nella prima memoria 171 ter cpc, in quanto non si specificano gli atti che si ritengono illecitamente depositati, né i dati coperti da privacy ivi inseriti, né si deduce il dolo specifico collegato alla loro diffusione.
Sono da rigettare anche le generiche domande di parte convenuta ex art. 89 cpc, oltretutto contenute in memorie che presentano un impianto confuso e poco intellegibile, in violazione dell'art. 121 cpc e delle specifiche del DM 187/23, in quanto non sono specificamente indicate le espressioni ritenute offensive, né sono indicati gli atti di riferimento.
Inoltre, non vi sono gli estremi per inviare gli atti alla Procura della Repubblica per i reati di diffamazione o calunnia, asseritamente commessi ai danni dell'avv. Lorusso;
infatti, la diffamazione presuppone la diffusione ad un numero potenzialmente illimitato di persone di espressioni offensive, mentre, nel caso di specie, si tratta di atti inseriti in un procedimento civile, al quale possono accedere solo le parti, i difensori, il giudice e suoi ausiliari;
invece, il reato di calunnia presuppone il rischio di essere sottoposti ingiustamente ad un procedimento penale e non può essere ritenuto sussistente qualora ci si limiti a riferire di procedimenti penali già esistenti.
Si ritiene, invece, di trasmettere gli atti delle parti (atti introduttivi, memorie, comparse conclusionali e di replica) ai rispettivi Consigli dell'Ordine degli avvocati di appartenenza dell'avv. Lorusso RO, dell'avv. NE RE e dell'avv. Livia Di AN ex art. 88 cpc, in quanto si ritiene che tutti i difensori abbiano violato i doveri deontologici di lealtà e probità pagina 4 di 5 imposti;
infatti, entrambe le difese utilizzano notizie di altri e numerosi procedimenti, anche penali, tra le parti, nonché di vicende personali, del tutto irrilevanti ed estranei alla questione in esame, appesantendo la tematica del processo e volutamente inserendo elementi di valutazione negativi della condotta altrui, in modo esasperato.
Per gli stessi motivi, si rigettano le domande ex art. 96 cpc avanzate da entrambe le parti.
Le spese seguiranno la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri medi del DM 55/14 per lo scaglione di valore indicato per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, nonché minimi per la fase istruttoria, limitata allo scambio di memorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
- rigetta le domande di revocazione e di condanna ex art. 96 di parte attrice;
- rigetta le domande ex art. 89 e 96 cpc di parte convenuta;
- dispone ex art. 88 cpc che copia degli atti introduttivi, delle memorie e delle comparse conclusionali e repliche siano trasmesse ai rispettivi Consigli dell'Ordine degli avvocati per le loro valutazioni disciplinari a carico degli avv. Livia Di AN,
NE RE e RO Lorusso;
- condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite di parte convenuta che liquida in euro 4.237,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori.
Roma, 27.10.25
Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
pagina 5 di 5
XI sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 32652/23 del Ruolo Generale posta in deliberazione in data
3.7.25
TRA
(c.f. in persona del legale rapp. p.t., difesa dagli avv. Livia Di Parte_1 P.IVA_1
AN e avv. NE RE ATTRICE E
avv. Lorusso RO (C.F. ) difeso in proprio C.F._1
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbali di udienza e comparse depositate
MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico- giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia pagina 1 di 5 necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18; 363/19).
Si richiamano, quindi, il contenuto assertivo della citazione e quello contrario della comparsa di risposta.
Sinteticamente, parte attrice ha chiesto la revocazione della ordinanza resa ex art. 702 ter cpc da questo Tribunale in data 10/02/2021, n. 2671/2021 (RG 75827/19), con la quale la società attrice è stata condannata al pagamento dei compensi professionali richiesti dall'avv. Lorusso per assistenza in un procedimento penale, quantificati in euro 4.925,95 oltre interessi;
nella predetta causa aveva eccepito l'intervenuto pagamento di tutte le ragioni creditorie Pt_1 dell'avv. Lorusso e aveva depositato le contabili dei bonifici effettuati al professionista, con idonea causale, nonché la copia degli assegni versati e aveva chiesto ex art. 210 c.p.c. che il giudice ordinasse al ricorrente l'esibizione e produzione dell'estratto del conto corrente nei periodi in cui i bonifici erano stati effettuati;
il GI non aveva ritenuto fondate le argomentazioni della società e l'aveva condannata al pagamento del compenso. Nel presente procedimento, la parte attrice segnala la esistenza di una quietanza liberatoria datata 18.7.2019, sottoscritta dall'avv. Lorusso e risultata autentica sia in sede penale, che in altro procedimento civile, ritenendo che vi siano gli estremi per la revocazione dell'ordinanza, in relazione ai numeri 1) e 3) dell'art. 395 cpc.
Secondo parte attrice, da una parte, l'avv. Lorusso avrebbe tenuto una condotta improntata al dolo processuale, negando l'intervenuto pagamento, sostenendo di non aver incassato somme per le causali richieste e insistendo per ottenere la liquidazione di onorari già incassati, quietanzati e non dovuti, inducendo in errore il giudice civile e precludendo l'accertamento della verità.
Inoltre, l'accertamento della veridicità della predetta quietanza di pagamento, avvenuto in data 23/05/2023, quando l'avviso di conclusioni indagini preliminari in un procedimento penale contro l'avv. Lorusso, introdotto dalla società attrice, ha reso possibile l'estrazione delle copie del fascicolo del PM, all'interno del quale è contenuta la perizia eseguita sul documento (all. 4), rappresenterebbe un elemento nuovo che dimostrerebbe l'infondatezza della pretesa avversa e l'erroneità dell'ordinanza.
Si è costituito l'avv. Lorusso, contestando le avverse difese.
Ciò premesso, non si ritiene che vi siano gli estremi per la revocazione.
Come emerge chiaramente dalla ordinanza impugnata, il giudice ha basato la sua decisione e non ha accolto le tesi della parte resistente, oggi attrice, ritenendo non provata la dazione di somme all'avv. Lorusso per il titolo specifico azionato nel procedimento;
il giudice non ha, dunque, analizzato la questione della veridicità della quietanza del 18.7.19, che neppure risulta prodotta in atti;
il giudice ha ritenuto che non vi fosse prova della imputazione dei pagamenti, dimostrati con bonifici e distinte di assegni. Come anche dichiarato da parte attrice a pag. 4 della memoria 171 ter n. 2) cpc:
“Nell'ordinanza revocanda il Tribunale chiuse la questione con la frase sibillina: “non risultano fornite evidenze della ricezione di importi per il titolo specifico azionato nel presente processo pagina 2 di 5 sicché non può essere apportata alcuna detrazione(apparendo esplorativa- oltre che generica- la richiesta di ordinare al ricorrente ex art. 210 c.p.c. l'esibizione in giudizio degli estratti di conto corrente recante coordinate bancarie [...] relativi ai mesi di ottobre- dicembre 2017)”.
Quindi, non si fa alcun riferimento alla quietanza (che oltretutto riguarda pagamenti effettuati in contanti), ma alla mancata prova della riferibilità dei bonifici e degli assegni allo specifico credito.
Va, allora, ricordato che, in linea generale, la revocazione è un rimedio impugnatorio eccezionale esperibile contro un giudizio conclusosi con una pronuncia affetta da sintomi di grave ingiustizia, secondo una serie tassativa di motivi, costituenti anomalie del processo più profonde, rispetto ai normali motivi di gravame;
permettere alla parte di far valere un elemento di prova già noto al momento dello svolgimento del giudizio di merito di cui si chiede la revocazione, non ricostituisce una situazione di giustizia, intralciata da condotte fraudolente o illecite, ma rimette una parte in termini per il compimento di una attività difensiva che poteva già svolgere, determinando un ingiustificato contrasto con il principio della certezza dei rapporti giuridici, derivante dal giudicato della autorità giudiziaria, nonché con quello di economia del processo.
Come ricorda la stessa parte attrice, l'art. 395, n. 3 c.p.c. n.3 consente la revocazione della sentenza (o della ordinanza ex art 702 ter c.p.c.), se sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario.
Secondo la parte attrice, la quietanza di pagamento è stata accertata nella sua autenticità soltanto il 23.5.2023, tuttavia, tale atto, datato 18.7.2019, era già in possesso della società al momento della causa intentata dall'avv. Lorusso e non risulta che sia stato depositato nel fascicolo, né preso in esame dal giudice della ordinanza, oggi impugnata con la azione di revocazione;
né parte attrice deduce eventi impeditivi della produzione di un atto liberatorio in suo possesso, che risultava già sottoscritto dall'avv. Lorusso durante il giudizio in questione.
Secondo un condivisibile orientamento della Suprema Corte, che può adattarsi a contrario nel caso di specie: “ In tema di revocazione fondata sulla sopravvenuta conoscenza della dichiarazione della falsità della prova sulla base della quale è stata pronunciata la sentenza revocanda, la parte istante non può limitarsi ad affermare di essere venuta a conoscenza del fatto dedotto a motivo di revocazione per una determinata circostanza e in un determinato momento, ma ha l'onere di dedurre anche la prova del fatto che la relativa circostanza escluda, secondo un ragionamento realistico, sul piano fattuale e logico, l'eventualità di una sua conoscenza anteriore, tanto più quando il fatto rivelatore sia anticipatamente ipotizzabile e prevedibile e la presa di conoscenza di esso dipenda da una minima attivazione dell'interessato.” (Cass. 14821/05; 11451/11); infatti, il dato testuale dell'art. 398 II co. cpc evidenzia come debba esservi una “scoperta” della falsità, in tal modo escludendo la possibilità di far valere elementi già noti durante un processo.
Nel caso di specie, la società avrebbe dovuto produrre la quietanza in questione per pagina 3 di 5 dimostrare il pagamento satisfattivo e solo qualora il primo giudice ne avesse ritenuto la falsità, avrebbe potuto chiedere la revocazione della sentenza per errore, a seguito dell'accertamento della sua veridicità.
Non si tratta, quindi, di un caso riconducibile al n. 3) dell'art. 395 cpc.
Né può configurarsi il presupposto di cui al n. 1) dell'art. 395 cpc, ossia il dolo processuale dell'avv. Lorusso, per aver semplicemente negato di essere stato pagato nel giudizio oggi impugnato, in quanto il dolo processuale deve articolarsi in un comportamento attivo e fraudolento e non nella semplice contestazione (pur se non veritiera) delle tesi di controparte (sarebbero, altrimenti, revocabili la maggior parte delle sentenze).
Sul punto è costante la giurisprudenza della Suprema Corte nell'affermare che:
“Il dolo processuale revocatorio non è integrato dalla mera violazione dell'obbligo di lealtà e probità previsto dall'art. 88 c.p.c., né dalle allegazioni false, dalle reticenze o dal mendacio, occorrendo ai fini della configurazione dalle fattispecie - per
contro
- un'attività intenzionalmente fraudolenta, che si concretizzi in artifizi o raggiri soggettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e ad impedire al giudice l'accertamento della verità, così pregiudicando l'esito del procedimento.” (Cass. 31211/22).
Nel caso di specie, appunto, il giudice non risulta essere stato nemmeno portato a conoscenza della esistenza della quietanza. La domanda di revocazione di parte attrice sarà, quindi, respinta.
Né si ritiene di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica per valutare la sussistenza del reato di cui all'art. 167 d.lgs 196/03 in capo all'avv. Lorusso, come chiesto da parte attrice nella prima memoria 171 ter cpc, in quanto non si specificano gli atti che si ritengono illecitamente depositati, né i dati coperti da privacy ivi inseriti, né si deduce il dolo specifico collegato alla loro diffusione.
Sono da rigettare anche le generiche domande di parte convenuta ex art. 89 cpc, oltretutto contenute in memorie che presentano un impianto confuso e poco intellegibile, in violazione dell'art. 121 cpc e delle specifiche del DM 187/23, in quanto non sono specificamente indicate le espressioni ritenute offensive, né sono indicati gli atti di riferimento.
Inoltre, non vi sono gli estremi per inviare gli atti alla Procura della Repubblica per i reati di diffamazione o calunnia, asseritamente commessi ai danni dell'avv. Lorusso;
infatti, la diffamazione presuppone la diffusione ad un numero potenzialmente illimitato di persone di espressioni offensive, mentre, nel caso di specie, si tratta di atti inseriti in un procedimento civile, al quale possono accedere solo le parti, i difensori, il giudice e suoi ausiliari;
invece, il reato di calunnia presuppone il rischio di essere sottoposti ingiustamente ad un procedimento penale e non può essere ritenuto sussistente qualora ci si limiti a riferire di procedimenti penali già esistenti.
Si ritiene, invece, di trasmettere gli atti delle parti (atti introduttivi, memorie, comparse conclusionali e di replica) ai rispettivi Consigli dell'Ordine degli avvocati di appartenenza dell'avv. Lorusso RO, dell'avv. NE RE e dell'avv. Livia Di AN ex art. 88 cpc, in quanto si ritiene che tutti i difensori abbiano violato i doveri deontologici di lealtà e probità pagina 4 di 5 imposti;
infatti, entrambe le difese utilizzano notizie di altri e numerosi procedimenti, anche penali, tra le parti, nonché di vicende personali, del tutto irrilevanti ed estranei alla questione in esame, appesantendo la tematica del processo e volutamente inserendo elementi di valutazione negativi della condotta altrui, in modo esasperato.
Per gli stessi motivi, si rigettano le domande ex art. 96 cpc avanzate da entrambe le parti.
Le spese seguiranno la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri medi del DM 55/14 per lo scaglione di valore indicato per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, nonché minimi per la fase istruttoria, limitata allo scambio di memorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
- rigetta le domande di revocazione e di condanna ex art. 96 di parte attrice;
- rigetta le domande ex art. 89 e 96 cpc di parte convenuta;
- dispone ex art. 88 cpc che copia degli atti introduttivi, delle memorie e delle comparse conclusionali e repliche siano trasmesse ai rispettivi Consigli dell'Ordine degli avvocati per le loro valutazioni disciplinari a carico degli avv. Livia Di AN,
NE RE e RO Lorusso;
- condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite di parte convenuta che liquida in euro 4.237,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori.
Roma, 27.10.25
Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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