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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/10/2025, n. 5190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5190 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott. Davide Capizzello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 304/2017 R.G., promosso
DA
, nata a [...] il [...] Parte_1
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Laura C.F._1
Garofalo, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...] CP_1
( , rappresentato e difeso dall'avv. Anna C.F._2
Zappalà, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
1 Precisate le conclusioni come da note scritte, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione in data 09.06.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ha proposto domanda di separazione Parte_1
personale dal marito . CP_1
Ha dedotto che dal matrimonio contratto con il resistente a
BELPASSO in data 16.12.2010 – trascritto in detto Comune al n. 33, parte 1, anno 2010) – sono nati i figli il 20.1.2011 e Per_1 Per_2
il 22.03.2016 e che la causa della crisi coniugale sarebbe da
[...]
ricondursi alla violazione da parte del marito del dovere di fedeltà.
Ha concluso chiedendo di pronunciare la separazione con addebito al coniuge, disponendo l'affido esclusivo dei minori con collocamento presso di sé, di assegnarle la casa coniugale e di porre a carico del resistente, a titolo di mantenimento per i figli, un assegno dell'importo di € 600,00 mensili.
All'udienza presidenziale non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione tra le parti, attesa la contumacia del convenuto;
quindi, con ordinanza ex art. 708 c.p.c. è stato disposto l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, con assegnazione della casa coniugale a quest'ultima, ed è stato posto a carico del resistente l'onere di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno di € 500,00 mensili.
Si è costituito in data 11.5.2018 il quale, pur CP_1 aderendo alla domanda di separazione, ha chiesto disporsi l'affido condiviso dei figli minorenni ad entrambi i genitori e si reso disponibile al versamento di un assegno per il loro mantenimento dell'importo di €
130,00 per ciascun figlio.
Istruita la causa mediante le relazioni depositate dai Servizi incaricati, in data 09.6.2025 è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 comma 1 c.p.c..
________
La domanda di separazione merita accoglimento.
2 L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità
della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Merita, altresì, accoglimento la domanda con cui la ricorrente ha chiesto la pronuncia di addebito della separazione al marito.
Al riguardo va premesso che la dichiarazione di addebito si fonda sulla violazione dei doveri coniugali che hanno determinato la crisi del rapporto coniugale (Cass. civ. n. 32837/2022).
L'infedeltà viola uno degli obblighi direttamente imposti dalla legge a carico dei coniugi (art. 143, secondo comma c.c.), tale da giustificare la separazione.
L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave degli obblighi nascenti dal matrimonio e, determinando di regola l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce in genere circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, fermo restando che deve sussistere il nesso di causalità fra l'infedeltà e la crisi coniugale, il quale viene meno ove preesista una crisi già in atto. Poiché la dichiarazione di addebito si fonda sulla violazione dei doveri coniugali che hanno determinato la crisi del rapporto coniugale, la relativa prova deve essere fornita, ai sensi dell'art 2697 c.c., da chi richiede la pronuncia di addebito;
sarà invece onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza dare dimostrazione delle circostanze su cui si fonda l'eccezione (Cass. Civ. n. 2059/2021).
Di conseguenza, spetta all'autore della violazione dell'obbligo di fedeltà eventualmente provare l'anteriorità della crisi matrimoniale ovverosia dell'inserimento del suo comportamento in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse
(v. ex multis Cassazione civile sez. I, 25/05/2016, n. 10823).
Nel caso di specie, con prospettazione coerente, la ricorrente ha compiutamente allegato ciascuno degli elementi costitutivi dell'addebito
3 (la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio da parte del marito, in specie la violazione del dovere di fedeltà avvenuto durante il corso della seconda gravidanza, la sussistenza di un nesso eziologico, anche temporalmente congruo, tra dette violazioni e la frattura del sodalizio).
Ciò posto, va evidenziato che l'esistenza della relazione extraconiugale intrattenuta dal marito nel corso del matrimonio è
sostanzialmente incontroversa, siccome ammessa dallo stesso convenuto.
Più nello specifico il resistente “ha ammesso di avere avuto una relazione extraconiugale durata solo pochi mesi e dovuta ad un momento di sbandamento e confusione” (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione e risposta); tale circostanza, per come confermata dal convenuto, sarebbe avvenuta in concomitanza della seconda gravidanza della moglie.
Dimostrata l'infedeltà, pertanto, sarebbe stato onere del convenuto, autore della condotta contraria ai doveri coniugali, dimostrare i fatti posti a fondamento della eccezione, ovverosia l'esistenza di un matrimonio effimero o formale.
Tale prova, tuttavia, non è stata fornita;
ed anzi, per come già esposto, il convenuto ha confessato che la relazione extraconiugale,
sebbene durata pochi mesi, è stata condotta durante il corso della seconda gravidanza della moglie e, pertanto, in epoca antecedente rispetto al sorgere della crisi coniugale.
Alla luce delle superiori considerazioni, va pronunciata la separazione con addebito a carico del marito per aver violato il dovere di fedeltà nascente dal matrimonio.
In ordine alle disposizioni relative alla prole, reputa il Collegio che sia conforme al superiore interesse dei minori disporre il regime di affidamento esclusivo alla madre, per come già stabilito con ordinanza ex art. 708 c.p.c., non essendo sopravvenuti elementi di novità.
E invero, la legge n. 54/2006 è improntata al diritto del minore alla c.d. bigenitorialità ed ha introdotto quale regime ordinario di affidamento della prole quello condiviso, comportante l'esercizio della
4 responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore.
A tale regime, tuttavia, può derogarsi nel caso in cui esso sia contrario all'interesse del minore.
In assenza di tipizzazione legislativa delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del giudice con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo.
In particolare, affinché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso “occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore,
come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore” (cfr. Cass. Civ. n.
16593/2008; Cassazione civile sez. I n. 26587 del 17/12/2009).
Nel caso di specie, va osservato che all'esito dell'istruttoria sono emersi molteplici elementi a supporto della sussistenza di gravi carenze nel ruolo genitoriale paterno.
In particolare, nei propri atti la ricorrente ha allegato la presenza di condotte potenzialmente pregiudizievoli nei confronti dei minori e, nella specie, il reiterato utilizzo da parte del coniuge di sostanze stupefacenti e la violazione del dovere di assistenza morale e materiale nei confronti dei figli.
Le allegazioni in ordine all'utilizzo di sostanze stupefacenti hanno trovato adeguato riscontro nella relazione depositata in atti dalla
[...]
da cui è emerso che all'esito dei “drug-test” effettuati, Controparte_2 al convenuto, “in data 30.9.2021 è stato diagnosticato un abuso di cocaina in remissione”, ma, che, successivamente, il convenuto non si sarebbe più recato presso il suddetto Centro per la prosecuzione del percorso intrapreso, non potendo, così, appurare, lo stato attuale di tossicodipendenza.
5 Va osservato, poi, che le carenze del ruolo genitoriale paterno sono state evidenziate anche nella relazione psicologica redatta a cura dell'Asp di Catania, da cui è emerso che “la valutazione psicologica documenta […] nel Sig. superficialità e genericità nello stile CP_1
genitoriale, carenti le capacità normative e la continuità affettiva, impulsività e ridotte capacità di modulazione e di coping, limitata
consapevolezza emotiva.”
La violazione degli obblighi nascenti dalla responsabilità genitoriale, infine, si è manifestata attraverso la perdurante mancata contribuzione al mantenimento dei figli (all'epoca in tenera età) disposta nell'ordinanza presidenziale, violazione talmente grave da giustificare, già di per sé, il ricorso all'affido esclusivo al genitore non inadempiente.
L'inadempimento dell'obbligo di mantenimento da parte del padre, infatti, non incide soltanto sul piano strettamente materiale,
impedendo al figlio la possibilità di sfruttare al meglio le proprie potenzialità formative, ma rileva ancora di più sotto il profilo morale,
essendo sintomatica della mancanza di impegno da parte del genitore inadempiente diretto a soddisfare le esigenze della prole e quindi della carenza di responsabilizzazione nei suoi confronti e di inidoneità del detto genitore a contribuire a creare quel clima di serenità familiare necessario per una sana ed equilibrata crescita.
Alla luce delle suddette considerazioni, essendo manifeste le carenze del ruolo genitoriale paterno - il quale nel corso del giudizio non
ha posto in essere alcun comportamento diretto ad ovviare a tali mancanze - è opportuno e conforme all'interesse dei minori che siano affidati in via esclusiva alla madre in considerazione della condotta tenuta dal padre, il quale per sua scelta si disinteressa dei figli sia sul piano morale sia su quello materiale, lasciando alla ricorrente le scelte relative all'educazione ed al mantenimento.
A va assegnata la casa coniugale - Parte_1 concessa in comodato d'uso dai di lei genitori, secondo quanto dichiarato dalla stessa attrice - in quanto con la medesima coabitano i figli minorenni.
6 L'assegnazione della casa coniugale, infatti, costituisce istituto finalizzato eminentemente al mantenimento dell'habitat domestico per i figli minori, ovvero maggiorenni non autonomi, conviventi con l'istante, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. comma primo, a mente del quale “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”.
Con riguardo agli incontri del padre con i minori possono confermarsi - per come richiesto dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni - le statuizioni adottate nell'ordinanza ex art. 708 c.p.c.
non essendo emersi nel corso del giudizio concreti elementi di novità; pertanto, il resistente, salvo diversi accordi tra le parti, potrà tenere con sé i figli, nel rispetto della loro volontà, il mercoledì e il venerdì pomeriggio dalle 17,00 alle 20,00 e, a settimane alterne, il sabato pomeriggio dalle 17,00 alle 20,00 ovvero la domenica dalle 10,00 alle
16,00; inoltre terrà con sé i minori, ad anni alterni il 24 ovvero il 25
Dicembre, il 31 Dicembre ovvero il 1 gennaio, il giorno di Pasqua ovvero il lunedì dell'Angelo; nonché, nel periodo estivo, per dieci giorni anche non consecutivi dalle 10,00 alle 16,00.
Il resistente deve provvedere al mantenimento dei due figli.
In relazione al quantum del mantenimento da porre a carico del resistente, ritiene il Collegio che sia congruo determinarlo nella misura complessiva di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il predetto contributo, in assenza di sufficienti elementi per la esatta ricostruzione della situazione economica delle parti, attesa la manca produzione delle rispettive documentazioni reddituali, viene individuato in tale misura tenuto conto delle esigenze di sostentamento della prole e delle condizioni patrimoniali delle parti (nello specifico, la ricorrente ha allegato di svolgere attività lavorativa come addetta alle pulizie;
mentre,
il resistente, sarebbe privo di una stabile occupazione).
Del resto, la somma in oggetto rientra nei parametri del c.d.
“minimo vitale”, somma che, in ragione dell'età dei figli e delle crescenti
7 esigenze legate al loro sviluppo evolutivo, appare strettamente funzionale al soddisfacimento delle esigenze minime di sostentamento.
In ragione dell'esito della lite, le spese del giudizio vanno poste a carico del resistente e liquidate come in dispositivo.
Tenuto conto che parte attrice è stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato ex artt. 74 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, va disposto che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 304/2017 R.G.;
Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , matrimonio contratto a Belpasso il 16.12.2010
[...] CP_1
(trascritto nel Registro di Stato Civile del predetto comune al n. 33, Parte
1, anno 2010), con addebito a carico di;
CP_1
Affida i figli in via esclusiva alla madre Per_1 Persona_2
e diritto di visita del padre nei termini di cui in Parte_1
parte motiva;
Assegna la casa coniugale a con le Parte_1 pertinenze ed i mobili che l'arredano;
Pone a carico di l'obbligo di versare a CP_1 [...]
per il mantenimento dei figli Parte_1 Per_1 Persona_2 entro giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 500,00, da rivalutarsi secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
Condanna al pagamento delle spese di lite CP_1 liquidate in € 3.600,00 oltre spese forfettarie al 15%, C.P.A. e IVA come per legge, e dispone che il pagamento sia eseguito, ai sensi dell'articolo
133 DPR 115/2002, a favore dello Stato.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17/10/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott. Davide Capizzello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 304/2017 R.G., promosso
DA
, nata a [...] il [...] Parte_1
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Laura C.F._1
Garofalo, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...] CP_1
( , rappresentato e difeso dall'avv. Anna C.F._2
Zappalà, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
1 Precisate le conclusioni come da note scritte, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione in data 09.06.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ha proposto domanda di separazione Parte_1
personale dal marito . CP_1
Ha dedotto che dal matrimonio contratto con il resistente a
BELPASSO in data 16.12.2010 – trascritto in detto Comune al n. 33, parte 1, anno 2010) – sono nati i figli il 20.1.2011 e Per_1 Per_2
il 22.03.2016 e che la causa della crisi coniugale sarebbe da
[...]
ricondursi alla violazione da parte del marito del dovere di fedeltà.
Ha concluso chiedendo di pronunciare la separazione con addebito al coniuge, disponendo l'affido esclusivo dei minori con collocamento presso di sé, di assegnarle la casa coniugale e di porre a carico del resistente, a titolo di mantenimento per i figli, un assegno dell'importo di € 600,00 mensili.
All'udienza presidenziale non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione tra le parti, attesa la contumacia del convenuto;
quindi, con ordinanza ex art. 708 c.p.c. è stato disposto l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, con assegnazione della casa coniugale a quest'ultima, ed è stato posto a carico del resistente l'onere di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno di € 500,00 mensili.
Si è costituito in data 11.5.2018 il quale, pur CP_1 aderendo alla domanda di separazione, ha chiesto disporsi l'affido condiviso dei figli minorenni ad entrambi i genitori e si reso disponibile al versamento di un assegno per il loro mantenimento dell'importo di €
130,00 per ciascun figlio.
Istruita la causa mediante le relazioni depositate dai Servizi incaricati, in data 09.6.2025 è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 comma 1 c.p.c..
________
La domanda di separazione merita accoglimento.
2 L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità
della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Merita, altresì, accoglimento la domanda con cui la ricorrente ha chiesto la pronuncia di addebito della separazione al marito.
Al riguardo va premesso che la dichiarazione di addebito si fonda sulla violazione dei doveri coniugali che hanno determinato la crisi del rapporto coniugale (Cass. civ. n. 32837/2022).
L'infedeltà viola uno degli obblighi direttamente imposti dalla legge a carico dei coniugi (art. 143, secondo comma c.c.), tale da giustificare la separazione.
L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave degli obblighi nascenti dal matrimonio e, determinando di regola l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce in genere circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, fermo restando che deve sussistere il nesso di causalità fra l'infedeltà e la crisi coniugale, il quale viene meno ove preesista una crisi già in atto. Poiché la dichiarazione di addebito si fonda sulla violazione dei doveri coniugali che hanno determinato la crisi del rapporto coniugale, la relativa prova deve essere fornita, ai sensi dell'art 2697 c.c., da chi richiede la pronuncia di addebito;
sarà invece onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza dare dimostrazione delle circostanze su cui si fonda l'eccezione (Cass. Civ. n. 2059/2021).
Di conseguenza, spetta all'autore della violazione dell'obbligo di fedeltà eventualmente provare l'anteriorità della crisi matrimoniale ovverosia dell'inserimento del suo comportamento in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse
(v. ex multis Cassazione civile sez. I, 25/05/2016, n. 10823).
Nel caso di specie, con prospettazione coerente, la ricorrente ha compiutamente allegato ciascuno degli elementi costitutivi dell'addebito
3 (la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio da parte del marito, in specie la violazione del dovere di fedeltà avvenuto durante il corso della seconda gravidanza, la sussistenza di un nesso eziologico, anche temporalmente congruo, tra dette violazioni e la frattura del sodalizio).
Ciò posto, va evidenziato che l'esistenza della relazione extraconiugale intrattenuta dal marito nel corso del matrimonio è
sostanzialmente incontroversa, siccome ammessa dallo stesso convenuto.
Più nello specifico il resistente “ha ammesso di avere avuto una relazione extraconiugale durata solo pochi mesi e dovuta ad un momento di sbandamento e confusione” (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione e risposta); tale circostanza, per come confermata dal convenuto, sarebbe avvenuta in concomitanza della seconda gravidanza della moglie.
Dimostrata l'infedeltà, pertanto, sarebbe stato onere del convenuto, autore della condotta contraria ai doveri coniugali, dimostrare i fatti posti a fondamento della eccezione, ovverosia l'esistenza di un matrimonio effimero o formale.
Tale prova, tuttavia, non è stata fornita;
ed anzi, per come già esposto, il convenuto ha confessato che la relazione extraconiugale,
sebbene durata pochi mesi, è stata condotta durante il corso della seconda gravidanza della moglie e, pertanto, in epoca antecedente rispetto al sorgere della crisi coniugale.
Alla luce delle superiori considerazioni, va pronunciata la separazione con addebito a carico del marito per aver violato il dovere di fedeltà nascente dal matrimonio.
In ordine alle disposizioni relative alla prole, reputa il Collegio che sia conforme al superiore interesse dei minori disporre il regime di affidamento esclusivo alla madre, per come già stabilito con ordinanza ex art. 708 c.p.c., non essendo sopravvenuti elementi di novità.
E invero, la legge n. 54/2006 è improntata al diritto del minore alla c.d. bigenitorialità ed ha introdotto quale regime ordinario di affidamento della prole quello condiviso, comportante l'esercizio della
4 responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore.
A tale regime, tuttavia, può derogarsi nel caso in cui esso sia contrario all'interesse del minore.
In assenza di tipizzazione legislativa delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del giudice con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo.
In particolare, affinché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso “occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore,
come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore” (cfr. Cass. Civ. n.
16593/2008; Cassazione civile sez. I n. 26587 del 17/12/2009).
Nel caso di specie, va osservato che all'esito dell'istruttoria sono emersi molteplici elementi a supporto della sussistenza di gravi carenze nel ruolo genitoriale paterno.
In particolare, nei propri atti la ricorrente ha allegato la presenza di condotte potenzialmente pregiudizievoli nei confronti dei minori e, nella specie, il reiterato utilizzo da parte del coniuge di sostanze stupefacenti e la violazione del dovere di assistenza morale e materiale nei confronti dei figli.
Le allegazioni in ordine all'utilizzo di sostanze stupefacenti hanno trovato adeguato riscontro nella relazione depositata in atti dalla
[...]
da cui è emerso che all'esito dei “drug-test” effettuati, Controparte_2 al convenuto, “in data 30.9.2021 è stato diagnosticato un abuso di cocaina in remissione”, ma, che, successivamente, il convenuto non si sarebbe più recato presso il suddetto Centro per la prosecuzione del percorso intrapreso, non potendo, così, appurare, lo stato attuale di tossicodipendenza.
5 Va osservato, poi, che le carenze del ruolo genitoriale paterno sono state evidenziate anche nella relazione psicologica redatta a cura dell'Asp di Catania, da cui è emerso che “la valutazione psicologica documenta […] nel Sig. superficialità e genericità nello stile CP_1
genitoriale, carenti le capacità normative e la continuità affettiva, impulsività e ridotte capacità di modulazione e di coping, limitata
consapevolezza emotiva.”
La violazione degli obblighi nascenti dalla responsabilità genitoriale, infine, si è manifestata attraverso la perdurante mancata contribuzione al mantenimento dei figli (all'epoca in tenera età) disposta nell'ordinanza presidenziale, violazione talmente grave da giustificare, già di per sé, il ricorso all'affido esclusivo al genitore non inadempiente.
L'inadempimento dell'obbligo di mantenimento da parte del padre, infatti, non incide soltanto sul piano strettamente materiale,
impedendo al figlio la possibilità di sfruttare al meglio le proprie potenzialità formative, ma rileva ancora di più sotto il profilo morale,
essendo sintomatica della mancanza di impegno da parte del genitore inadempiente diretto a soddisfare le esigenze della prole e quindi della carenza di responsabilizzazione nei suoi confronti e di inidoneità del detto genitore a contribuire a creare quel clima di serenità familiare necessario per una sana ed equilibrata crescita.
Alla luce delle suddette considerazioni, essendo manifeste le carenze del ruolo genitoriale paterno - il quale nel corso del giudizio non
ha posto in essere alcun comportamento diretto ad ovviare a tali mancanze - è opportuno e conforme all'interesse dei minori che siano affidati in via esclusiva alla madre in considerazione della condotta tenuta dal padre, il quale per sua scelta si disinteressa dei figli sia sul piano morale sia su quello materiale, lasciando alla ricorrente le scelte relative all'educazione ed al mantenimento.
A va assegnata la casa coniugale - Parte_1 concessa in comodato d'uso dai di lei genitori, secondo quanto dichiarato dalla stessa attrice - in quanto con la medesima coabitano i figli minorenni.
6 L'assegnazione della casa coniugale, infatti, costituisce istituto finalizzato eminentemente al mantenimento dell'habitat domestico per i figli minori, ovvero maggiorenni non autonomi, conviventi con l'istante, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. comma primo, a mente del quale “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”.
Con riguardo agli incontri del padre con i minori possono confermarsi - per come richiesto dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni - le statuizioni adottate nell'ordinanza ex art. 708 c.p.c.
non essendo emersi nel corso del giudizio concreti elementi di novità; pertanto, il resistente, salvo diversi accordi tra le parti, potrà tenere con sé i figli, nel rispetto della loro volontà, il mercoledì e il venerdì pomeriggio dalle 17,00 alle 20,00 e, a settimane alterne, il sabato pomeriggio dalle 17,00 alle 20,00 ovvero la domenica dalle 10,00 alle
16,00; inoltre terrà con sé i minori, ad anni alterni il 24 ovvero il 25
Dicembre, il 31 Dicembre ovvero il 1 gennaio, il giorno di Pasqua ovvero il lunedì dell'Angelo; nonché, nel periodo estivo, per dieci giorni anche non consecutivi dalle 10,00 alle 16,00.
Il resistente deve provvedere al mantenimento dei due figli.
In relazione al quantum del mantenimento da porre a carico del resistente, ritiene il Collegio che sia congruo determinarlo nella misura complessiva di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il predetto contributo, in assenza di sufficienti elementi per la esatta ricostruzione della situazione economica delle parti, attesa la manca produzione delle rispettive documentazioni reddituali, viene individuato in tale misura tenuto conto delle esigenze di sostentamento della prole e delle condizioni patrimoniali delle parti (nello specifico, la ricorrente ha allegato di svolgere attività lavorativa come addetta alle pulizie;
mentre,
il resistente, sarebbe privo di una stabile occupazione).
Del resto, la somma in oggetto rientra nei parametri del c.d.
“minimo vitale”, somma che, in ragione dell'età dei figli e delle crescenti
7 esigenze legate al loro sviluppo evolutivo, appare strettamente funzionale al soddisfacimento delle esigenze minime di sostentamento.
In ragione dell'esito della lite, le spese del giudizio vanno poste a carico del resistente e liquidate come in dispositivo.
Tenuto conto che parte attrice è stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato ex artt. 74 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, va disposto che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 304/2017 R.G.;
Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , matrimonio contratto a Belpasso il 16.12.2010
[...] CP_1
(trascritto nel Registro di Stato Civile del predetto comune al n. 33, Parte
1, anno 2010), con addebito a carico di;
CP_1
Affida i figli in via esclusiva alla madre Per_1 Persona_2
e diritto di visita del padre nei termini di cui in Parte_1
parte motiva;
Assegna la casa coniugale a con le Parte_1 pertinenze ed i mobili che l'arredano;
Pone a carico di l'obbligo di versare a CP_1 [...]
per il mantenimento dei figli Parte_1 Per_1 Persona_2 entro giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 500,00, da rivalutarsi secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
Condanna al pagamento delle spese di lite CP_1 liquidate in € 3.600,00 oltre spese forfettarie al 15%, C.P.A. e IVA come per legge, e dispone che il pagamento sia eseguito, ai sensi dell'articolo
133 DPR 115/2002, a favore dello Stato.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17/10/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
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