Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 702
CGT2
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Accolto
    Mancato pagamento delle spese di lite

    La Corte ha ritenuto che il giudizio di ottemperanza sia lo strumento idoneo per richiedere il pagamento delle spese di lite non spontaneamente corrisposte dall'Amministrazione entro i termini previsti. Ha escluso la necessità di costituzione in mora, del passaggio in giudicato della sentenza, e della preventiva emissione di fattura. Ha altresì chiarito che il giudice dell'ottemperanza non può attribuire nuovi diritti ma solo precisare quelli derivanti dal giudicato. Ha infine considerato la situazione economica degli enti locali ai fini della mancata condanna ex art. 96 c.p.c.

  • Accolto
    Richiesta di condanna alle spese del giudizio di ottemperanza

    La Corte ha liquidato le spese e competenze della procedura di ottemperanza nei minimi tariffari, considerando la minima complessità della questione e il comportamento processuale della controparte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 702
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 702
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo