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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/11/2025, n. 3220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3220 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 1925/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. DO TO Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. RA UC OL Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 30.10.2023, promossa con atto di citazione in appello da
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Gallarate (VA), via Udine n. 47, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Craveia;
appellante contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
con sede in Conegliano (TV), Via Alfieri n. 1, per il tramite della mandataria CP_2
(C.F. ), con sede in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, rappresentata e difesa P.IVA_3
dall'avv. Antonio Donvito appellata
1 Oggetto: “Altri contratti bancari e controversie tra banche”; appello avverso la sentenza n.
1436/2023 emessa l'11.8.2023 e pubblicata il 14.8.2023 a definizione del giudizio iscritto al n.
6052/2021 R.G. avanti al Tribunale di Treviso.
CONCLUSIONI
- per l'appellante:
“NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
A.1 Accertare e dichiarare che alcuna somma è dovuta dall'attrice in favore del convenuto per tutte le ragioni meglio in atti esposte;
A.2 Accertare e dichiarare la violazione delle norme generali nonché particolari e speciali di settore per tutte le ragioni meglio in atti descritte e per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dall'attore e da liquidarsi anche in via equitativa;
In via istruttoria
B.1 Disporre ordine di esibizione in danno della convenuta di tutta la documentazione bancaria inerente i rapporti aperti con l'attore dall'inizio di ogni rapporto bancario in poi.
B.2 Disporre CTU contabile sul conto corrente di cui alla causa e sul contratto di mutuo intercorso atta a verificare la rispondenza alle norme generali e speciali di settore di TUTTI i rapporti intercorsi ed intercorrenti fra l'attrice e la come in epigrafe elencati e CP_3
l'emergere delle discrasie, delle manchevolezze documentali e delle violazioni normative e dei risultati evidenziati dal perito incaricato dall'attrice e meglio indicate nelle due perizie tecniche allegate agli atti dell'attrice.
Si richiamano i documenti di cui in atti.
Con vittoria di spese e compensi professionali sia di primo che di secondo grado.
Con ogni più ampia riserva istruttoria”;
2 - per l'appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Venezia adita rigettare – come inammissibili e/o infondate
– tutte le domande proposte dall'appellante, confermando, nel merito, la sentenza impugnata. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L' conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
(cessionaria della CP_1 Controparte_4
) e, sul presupposto di aver intrattenuto con la cedente un rapporto di conto
[...]
corrente (n. 14/411/23) e un rapporto di mutuo fondiario (n. 14/950558), lamentava: 1)
l'illegittimo addebito di interessi anatocistici, usurari e ultralegali in difetto di valida pattuizione scritta sul rapporto di conto corrente;
2) la nullità del mutuo per indeterminatezza delle clausole relative alla misura degli interessi;
3) la violazione da parte della banca del principio di buona fede nella risoluzione dei rapporti per preteso inadempimento della debitrice. Sulla base di queste allegazioni, chiedeva l'accertamento negativo dell'esistenza di debiti scaduti aventi titolo nei suddetti rapporti negoziali e la condanna della controparte al risarcimento dei danni subiti a causa della condotta contraria a buona fede. A sostegno della fondatezza delle proprie domande, produceva in giudizio due perizie tecniche di parte, entrambe redatte dalla dott.ssa Per_1
(docc. 4 e 5 allegati incompleti all'atto di citazione, riprodotti completi con la prima
[...]
memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.).
Si costituiva in giudizio eccependo, in via pregiudiziale, il proprio difetto Controparte_1
di legittimazione passiva in merito ad eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte che sarebbero state tenute dall'originaria titolare del credito, e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande attoree, nonché, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al
3 pagamento in proprio favore della somma complessiva di € 1.366.286,05, di cui € 81.034,96 quale saldo del rapporto di conto corrente n. 014/000411/23 e € 1.285.251,09 quale residuo del mutuo fondiario n. 14/950558, oltre ai successivi interessi maturati e maturandi.
Il Giudice tratteneva la causa in decisione e assegnava i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Con sentenza n. 1436/2023 pubblicata il 14.8.2023, il Tribunale di Treviso rigettava integralmente le domande attoree, accoglieva la domanda riconvenzionale e poneva a carico dell'attrice le spese di lite sostenute dalla convenuta. Queste, sinteticamente, le ragioni espresse dal giudice di prime cure: 1) quanto al rapporto di conto corrente, il contratto prevede espressamente l'indicazione di tassi d'interesse ultralegali, l'eccezione di usurarietà degli interessi è formulata in modo generico ed è comunque infondata, l'anatocismo espressamente pattuito è conforme alla delibera CICR 9.2.2000, l'eccezione di illegittimità della c.m.s. e delle altre commissioni addebitate è del tutto generica (genericità non superata dalla consulenza di parte) ed è comunque infondata (posto che ogni addebito è sorretto da una causa lecita); 2) quanto al contratto di mutuo, esso è valido ed efficace (poiché sono sufficientemente determinati gli obblighi del mutuatario, anche in assenza di un piano di ammortamento), l'eccezione di usurarietà degli interessi è formulata in maniera generica (genericità non superata dalla consulenza di parte) ed è, in ogni caso, infondata (poiché la pattuizione si colloca sotto la soglia di legge); 3) non vi sono elementi per ritenere che la condotta tenuta dall'istituto di credito sia stata contraria a buona fede (anche alla luce delle allegazioni generiche dell'attrice) e, quindi, la domanda risarcitoria è infondata e va rigettata;
4) la convenuta ha fornito prova del proprio credito nei confronti dell'attrice derivante dai rapporti di conto corrente e di mutuo.
***
4 Avverso la sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1
[...]
Col primo motivo di gravame, essa ha lamentato la violazione dell'art. 112 c.p.c. nella parte in cui, nell'esaminare i rapporti di conto corrente, il giudice di prime cure non avrebbe tenuto in considerazione la perizia tecnica di parte allegata come doc. 4 alla prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., che aveva concluso per una “rettifica a favore dell'attore per la somma di euro
23.658,07= di cui euro 15.705,91= quale rettifica dovuta alla differenza tra i tassi di interesse applicato dalla Banca e quelli ricalcolati in modo corretti, di cui euro 1.698,21= quale rettifica dovuta all'anatocismo, di cui euro 4.696,93= quale rettifica dovuta alle commissioni di cui all'art.117-bis del testo unico bancario, di cui euro 645,80= quale rettifica dovuta alle spese e di cui euro 911,22= quale rettifica dovuta agli interessi sulle commissioni e sulle spese;
e così, appunto, per un finale di rettifica pari ad euro 23.658,07=.”.
Col secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui, relativamente al rapporto di mutuo: 1) ha ritenuto la validità ed efficacia del negozio, nonostante l'assenza di un piano di ammortamento ad esso allegato;
2) in violazione dell'art. 112
c.p.c., ha omesso di pronunciarsi in ordine alla deduzione proposta dall'attrice secondo cui il contratto di mutuo non avrebbe potuto dichiararsi risolto per fatto imputabile al mutuatario (che aveva adempiuto alle proprie obbligazioni di restituzione).
Col terzo motivo di gravame, ha impugnato la statuizione relativa alla domanda riconvenzionale, anch'essa asseritamente pronunciata in violazione dell'art. 112 c.p.c., senza tenere conto delle due perizie tecniche di parte (docc. 4 e 5).
Col quarto motivo di gravame, ha censurato il capo relativo alle spese di lite, in quanto “se il
Tribunale adito avesse legittimamente preso in esame le doglianze avanzate da parte attrice e
5 fondate su due specifiche perizie tecniche, non si sarebbe giunti al rigetto delle domande attore”.
Costituendosi, l'appellata ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per genericità e, comunque, per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., mentre nel merito ha escluso la fondatezza dei motivi d'appello, concludendo per il rigetto degli stessi e per la conferma della sentenza di primo grado.
Con provvedimento del 4.4.2024 l'intestata Corte ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. e sostituzione dell'udienza con termine fino al 30.10.2025 per note ex art. 127 ter c.p.c.
***
Le eccezioni pregiudiziali sollevate dall'appellata sono infondate e vanno rigettate, posto che, da un lato, l'appello contiene i requisiti formali e sostanziali richiesti per il superamento del vaglio di determinatezza (come enucleati da Cass. sez. Un. Civ. 16 novembre 2017, n. 27199) e, dall'altro lato, non può escludersi, a priori e prima della trattazione, una probabilità di accoglimento dell'appello; la questione è in ogni caso superata, essendo la causa pervenuta alla fase decisionale.
Ciò posto, l'appello è infondato nel merito e va rigettato.
Il primo e - per la parte riferita al conto corrente - il terzo motivo d'appello, che possono essere analizzati congiuntamente in ragione della loro connessione logico-giuridica, censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui – in tesi, violando l'art. 112 c.p.c. – non avrebbe tenuto conto delle perizie di parte prodotte sia con l'atto introduttivo sia con la prima memoria istruttoria, redatte dalla dott.ssa (doc. 4 e 5 del fascicolo di primo grado Persona_1
dell'appellante).
La censura non merita accoglimento.
6 La semplice lettura della sentenza appellata smentisce la tesi secondo cui il giudice di prime cure non avrebbe esaminato le perizie stragiudiziali prodotte (invero richiamate dall'attore in termini generici): “La doglianza attorea relativa all'asserita usurarietà degli interessi non merita accoglimento, stante la sua estrema genericità e vaghezza: l'attore si limita a svolgere argomentazioni dal carattere puramente astratto e teorico, senza tuttavia spendere neppure una parola al fine di illustrare per quale motivo la clausola determinativa degli interessi del conto corrente oggetto di causa sarebbe in concreto usuraria ovvero in quali trimestri si sarebbe successivamente verificato un superamento delle soglie predette (si noti che neppure la perizia di parte doc. 4 att. spende una parola sul punto)” … “Nemmeno può poi trovare accoglimento la doglianza relativa all'asserita usurarietà degli interessi pattuiti in contratto. In primo luogo, non si può anche in tal caso che rilevare l'assoluta genericità dell'eccezione (nessuna specifica allegazione viene svolta dall'attrice, né il suo consulente di parte attrice vi fa il benché minimo riferimento nella perizia doc. 5)”).
È peraltro noto che “la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto”
(Cass. civ. Sez. I, 4 marzo 2025, n. 5667).
Per di più la perizia prodotta sub 4, relativa al conto corrente, è stata dichiaratamente (v. pag. 3) redatta sulla sola base di estratti conto e prescindendo dal contenuto dei contratti (non posti a disposizione del perito di parte, come dallo stesso rimarcato); i contratti sono stati prodotti in giudizio dalla cessionaria dell'istituto di credito già con la comparsa di costituzione ma l'attrice non ne ha tenuto conto, né curando un aggiornamento della perizia né verificando in qualche
7 modo la permanente validità delle conclusioni espresse;
essa si è limitata a riprodurre in ogni successivo atto, compreso l'atto di citazione in appello, l'esito dei conteggi formati ante causam dal proprio consulente, benché ne fosse evidente la non attualità, posto che buona parte delle rettifiche operate da questi poggiava sull'assenza di (prova della) pattuizione, laddove parte convenuta aveva documentato che erano stati convenuti per iscritto, nel contratto di conto corrente n. 14/411/23 (doc. 2 conv.):
- un tasso annuo creditore (al lardo della ritenuta fiscale) dello 0,25% fino ad euro 3.000,00;
- un plus annuo creditore dello 0,25% per giacenze di euro 50.000,00, dello 0,5% per giacenze di euro 100.000,00 e dello 0,75% per giacenze di euro 150.000,00;
- un tasso annuo debitore per scoperto di conto, anche per valuta, e tasso di mora del 13,5% (TAE
14,198994%);
- una capitalizzazione degli interessi creditori/debitori trimestrale – nel fido / oltre fido dello
0,25% - 0,75%;
- un tasso di fido del 10,5% (TAE 10,92072%).
- spese e commissioni,
e nel contratto di apertura di credito in conto corrente per € 68.000,00 di data 27.9.2017 (doc.
2.1 conv.), ad integrazione di quanto previsto nel contratto n. 14/411/23, il tasso di interesse debitore per gli utilizzi entro il fido, oltre i limiti del fido e di mora, spese e la commissione di massimo scoperto trimestrale dello 0,5%.
Correttamente, di conseguenza, il giudice di primo grado ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta attorea di esperire c.t.u. contabile attesa l'estrema genericità ed imprecisione delle allegazioni difensive (come si è osservato, non superata neppure in sede di impugnazione, posto
8 che le difese dell'appellante continuano a richiamare le due perizie stragiudiziali senza fare cenno ai documenti prodotti successivamente dalla controparte).
Anche la Suprema Corte nella recente sentenza delle Sezioni Unite civili n. 6500 del 28.2.2022 ha ritenuto non ammissibile una consulenza tecnica d'ufficio fondata su un quadro allegatorio carente, configurandosi in tal caso la c.t.u. come meramente esplorativa, e chiarito che la ritenuta specificità della consulenza tecnica in materia contabile non incide sul principio dispositivo, ma sull'estensione dei poteri di indagine del consulente tecnico: “Non è forse inopportuno a questo riguardo, riflettendo sul suo precipuo ruolo di integrazione dell'attività decisoria del giudice, fermarsi inizialmente a considerare che l'attività consulenziale è, nella sua veste ordinaria, un'attività tipicamente interna al processo, che nel processo rinviene la propria ragione giustificativa in funzione della necessità di colmare il deficit conoscitivo che si delinea in capo al giudice in relazione alla materia oggetto di lite. Una prima più immediata conseguenza di questa osservazione, tale perché prende forma sul piano in cui la consulenza esplica primariamente la propria funzione, che è il piano istruttorio, è quella che si traduce nel divieto della c.d. "consulenza meramente esplorativa", non potendo disporsi infatti la consulenza tecnica, come si insegna abitualmente, al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume o, più esattamente, quando la parte tenda per suo tramite a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o a compiere una indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non debitamente provati”.
Anche il secondo motivo di gravame, cui è connesso il terzo per la parte relativa al contratto di mutuo fondiario, è infondato e va rigettato.
Quanto al primo profilo di censura (erroneità della sentenza di primo grado per esservi ritenuto valido ed efficace il mutuo pur in assenza di un piano di ammortamento) va richiamato il
9 condivisibile orientamento giurisprudenziale per il quale il piano di ammortamento non costituisce un elemento essenziale del contratto di mutuo, ove, come nella specie, nel contratto siano riportati tutti i parametri noti al momento della stipula idonei a consentire la determinazione periodica dei costi del finanziamento (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12922 del 2020, per la quale va escluso che la redazione del piano di ammortamento rappresenti un requisito formale di validità del titolo esecutivo). Anche di recente inoltre la Suprema Corte ha espresso il principio secondo cui “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass.
Sez. Un. Civ., 29 maggio 2024, n. 15130, ribadita da Cass. sez. I civ., 17 gennaio 2025, n. 1167).
In ogni caso, nella fattispecie in esame, l'assenza di un piano di ammortamento è coerente con la peculiarità del mutuo stipulato dalle parti, che prevedeva erogazioni progressive: tra novembre
2011 e agosto 2014 sono intervenuti numerosi accrediti sul conto corrente n. 14/411/23, per un totale di € 1.256.500,00.
Quanto al secondo profilo di censura (violazione dell'art. 112 c.p.c. nella parte in cui la sentenza di primo grado ha omesso di pronunciarsi in ordine alla deduzione proposta dall'attrice secondo cui il contratto di mutuo non avrebbe potuto dichiararsi risolto per fatto imputabile al mutuatario), il Tribunale non è incorso in alcun vizio di omessa motivazione, poiché l'attore anche in questo caso limitato a richiamare la perizia di parte: “Il perito concludeva, quindi, come alla data della intervenuta risoluzione del contratto di mutuo, il totale delle rate ricostruite ammontava a
10 complessivi euro 216.311,92= con un debito residuo pari ad euro 1.150.689,47=. Tralasciando gli interessi oggetto di rateizzazione, verosimilmente calcolati dalla per il periodo dal CP_3
2/11/2016 al 02.06.2018 ed addebitati mensilmente per il periodo dal 2.06.2018 in poi si può rilevare che alla data di risoluzione del contratto di mutuo (aprile 2019) l'importo delle rate addebitato dalla nel corso del rapporto (euro 231.020,86=) fosse superiore al totale delle CP_3
rate ricostruite dal perito (euro 216.311,92=) così da apparire chiaro come la non potesse CP_3
disporre la risoluzione contrattuale” (punto 11 dell'atto di citazione in primo grado).
La perizia di parte giungeva tuttavia a tale conclusione applicando il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 t.u.b. (nel caso di specie, 1,860% annuo) ed un piano di ammortamento a quote capitali costanti, laddove il contratto prevedeva, come si evincevano anche dal documento di sintesi allegato al contratto di finanziamento (allegato B al contratto), i seguenti tassi:
- tasso annuo di preammortamento indicizzato: 5,556%;
- tasso annuo indicizzato: 5,556%;
- tasso annuo per interessi di mora: tasso contrattuale aumentato di 2,00 punti;
- T.A.E.G.: 5,856%.
In particolare, il contratto di mutuo fondiario forniva criteri compiuti di determinazione del debito da finanziamento, nei seguenti termini:
“Sulle somme erogate in conto mutuo, la parte mutuataria si obbliga a corrispondere, con le modalità ed alle scadenze previste dall'art. 2, comma terzo del Capitolato e sino alla stipulazione del contratto di erogazione a saldo e quietanza:
A) per la durata del preammortamento l'interesse in ragione di un tasso nominale annuo rideterminato trimestralmente con decorrenza 1ˆ gennaio, 1ˆ aprile, 1ˆ luglio e 1ˆ ottobre, calcolato in base al valore medio mensile dell'EURIBOR a tre mesi lettera pubblicato di norma da “Il Sole 24 Ore”, riferito al mese
11 solare precedente il trimestre di applicazione, all'ultimo rilievo pari all'1,556% (…) maggiorato di 4,00
(…) punti;
il Tasso Nominale Annuo, così determinato, risulta attualmente pari al 5.556% (…)
B) per la durata residua l'interesse in ragione di un tasso nominale annuo rideterminato trimestralmente con decorrenza 1ˆ gennaio, 1ˆ aprile, 1ˆ luglio e 1ˆ ottobre, calcolato in base al valore medio mensile dell'EURIBOR a tre mesi lettera pubblicato di norma da “Il Sole 24 Ore”, riferito al mese solare precedente il trimestre di applicazione, all'ultimo rilievo pari all'1,556% (…) maggiorato di 4,00 (…)
punti;
il Tasso Nominale Annuo, così determinato, risulta attualmente pari al 5.556% (…) (art. 1);
La parte mutuataria si obbliga inoltre a corrispondere alla Banca, su tutte le somme non pagate alle rispettive scadenze, a decorrere dal giorno della scadenza fino a quello effettivo di pagamento, l'interesse di mora nella misura contrattuale corrente, come sopra determinato, aumentato di due punti, fermo restando che la misura di tali interessi, nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'art. 2 comma 4, della legge 7 marzo 1966 n. 108,
dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto, limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo (art. 1);
La parte mutuataria si obbliga a restituire alla Banca mutuante l'intera somma mutuata nel termina massimo di anni 18 (diciotto) con il metodo di ammortamento progressivo mediante il pagamento di 216
(duecentosedici) rate mensili posticipate (…);
L'ammortamento del mutuo sarà preceduto da un periodo di preammortamento della durata di anni 2
(due) nel corso del quale saranno dovuti gli interessi al tasso come previsto all'articolo 1 del presente contratto» (art. 3).
Il quarto motivo d'appello, fondato sul fatto che “se il Tribunale adito avesse legittimamente
12 preso in esame le doglianze avanzate da parte attrice e fondate su due specifiche perizie tecniche, non si sarebbe giunti al rigetto delle domande attore”, è privo di qualsiasi motivazione ed illustrazione ed è, pertanto, inammissibile. In ogni caso, la totale – confermata – soccombenza dell'attore nel giudizio di primo grado ne ha giustificato la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte vittoriosa.
Ne consegue il rigetto dell'appello proposto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante, come liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (€
1.366.286,05), secondo importi minimi (per la semplicità delle questioni trattate e l'esiguità dell'attività difensiva svolta dal procuratore della parte appellata) di cui al DM 55/2014 come aggiornato con DM 147/22 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e istruttoria, decisionale.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1436/2023 emessa dal Tribunale di Treviso;
2) condanna l'appellante alla rifusione Parte_1
in favore dell'appellata rappresentata dalla mandataria Controparte_1 CP_5
[...] [...]
[...] [
delle spese del presente giudizio, liquidate in € 17.000,00 per compenso di
[...]
avvocato, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di parte appellante.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
RA UC OL DO TO
14
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 1925/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. DO TO Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. RA UC OL Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 30.10.2023, promossa con atto di citazione in appello da
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Gallarate (VA), via Udine n. 47, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Craveia;
appellante contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
con sede in Conegliano (TV), Via Alfieri n. 1, per il tramite della mandataria CP_2
(C.F. ), con sede in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, rappresentata e difesa P.IVA_3
dall'avv. Antonio Donvito appellata
1 Oggetto: “Altri contratti bancari e controversie tra banche”; appello avverso la sentenza n.
1436/2023 emessa l'11.8.2023 e pubblicata il 14.8.2023 a definizione del giudizio iscritto al n.
6052/2021 R.G. avanti al Tribunale di Treviso.
CONCLUSIONI
- per l'appellante:
“NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
A.1 Accertare e dichiarare che alcuna somma è dovuta dall'attrice in favore del convenuto per tutte le ragioni meglio in atti esposte;
A.2 Accertare e dichiarare la violazione delle norme generali nonché particolari e speciali di settore per tutte le ragioni meglio in atti descritte e per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dall'attore e da liquidarsi anche in via equitativa;
In via istruttoria
B.1 Disporre ordine di esibizione in danno della convenuta di tutta la documentazione bancaria inerente i rapporti aperti con l'attore dall'inizio di ogni rapporto bancario in poi.
B.2 Disporre CTU contabile sul conto corrente di cui alla causa e sul contratto di mutuo intercorso atta a verificare la rispondenza alle norme generali e speciali di settore di TUTTI i rapporti intercorsi ed intercorrenti fra l'attrice e la come in epigrafe elencati e CP_3
l'emergere delle discrasie, delle manchevolezze documentali e delle violazioni normative e dei risultati evidenziati dal perito incaricato dall'attrice e meglio indicate nelle due perizie tecniche allegate agli atti dell'attrice.
Si richiamano i documenti di cui in atti.
Con vittoria di spese e compensi professionali sia di primo che di secondo grado.
Con ogni più ampia riserva istruttoria”;
2 - per l'appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Venezia adita rigettare – come inammissibili e/o infondate
– tutte le domande proposte dall'appellante, confermando, nel merito, la sentenza impugnata. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L' conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
(cessionaria della CP_1 Controparte_4
) e, sul presupposto di aver intrattenuto con la cedente un rapporto di conto
[...]
corrente (n. 14/411/23) e un rapporto di mutuo fondiario (n. 14/950558), lamentava: 1)
l'illegittimo addebito di interessi anatocistici, usurari e ultralegali in difetto di valida pattuizione scritta sul rapporto di conto corrente;
2) la nullità del mutuo per indeterminatezza delle clausole relative alla misura degli interessi;
3) la violazione da parte della banca del principio di buona fede nella risoluzione dei rapporti per preteso inadempimento della debitrice. Sulla base di queste allegazioni, chiedeva l'accertamento negativo dell'esistenza di debiti scaduti aventi titolo nei suddetti rapporti negoziali e la condanna della controparte al risarcimento dei danni subiti a causa della condotta contraria a buona fede. A sostegno della fondatezza delle proprie domande, produceva in giudizio due perizie tecniche di parte, entrambe redatte dalla dott.ssa Per_1
(docc. 4 e 5 allegati incompleti all'atto di citazione, riprodotti completi con la prima
[...]
memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.).
Si costituiva in giudizio eccependo, in via pregiudiziale, il proprio difetto Controparte_1
di legittimazione passiva in merito ad eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte che sarebbero state tenute dall'originaria titolare del credito, e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande attoree, nonché, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al
3 pagamento in proprio favore della somma complessiva di € 1.366.286,05, di cui € 81.034,96 quale saldo del rapporto di conto corrente n. 014/000411/23 e € 1.285.251,09 quale residuo del mutuo fondiario n. 14/950558, oltre ai successivi interessi maturati e maturandi.
Il Giudice tratteneva la causa in decisione e assegnava i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Con sentenza n. 1436/2023 pubblicata il 14.8.2023, il Tribunale di Treviso rigettava integralmente le domande attoree, accoglieva la domanda riconvenzionale e poneva a carico dell'attrice le spese di lite sostenute dalla convenuta. Queste, sinteticamente, le ragioni espresse dal giudice di prime cure: 1) quanto al rapporto di conto corrente, il contratto prevede espressamente l'indicazione di tassi d'interesse ultralegali, l'eccezione di usurarietà degli interessi è formulata in modo generico ed è comunque infondata, l'anatocismo espressamente pattuito è conforme alla delibera CICR 9.2.2000, l'eccezione di illegittimità della c.m.s. e delle altre commissioni addebitate è del tutto generica (genericità non superata dalla consulenza di parte) ed è comunque infondata (posto che ogni addebito è sorretto da una causa lecita); 2) quanto al contratto di mutuo, esso è valido ed efficace (poiché sono sufficientemente determinati gli obblighi del mutuatario, anche in assenza di un piano di ammortamento), l'eccezione di usurarietà degli interessi è formulata in maniera generica (genericità non superata dalla consulenza di parte) ed è, in ogni caso, infondata (poiché la pattuizione si colloca sotto la soglia di legge); 3) non vi sono elementi per ritenere che la condotta tenuta dall'istituto di credito sia stata contraria a buona fede (anche alla luce delle allegazioni generiche dell'attrice) e, quindi, la domanda risarcitoria è infondata e va rigettata;
4) la convenuta ha fornito prova del proprio credito nei confronti dell'attrice derivante dai rapporti di conto corrente e di mutuo.
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4 Avverso la sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1
[...]
Col primo motivo di gravame, essa ha lamentato la violazione dell'art. 112 c.p.c. nella parte in cui, nell'esaminare i rapporti di conto corrente, il giudice di prime cure non avrebbe tenuto in considerazione la perizia tecnica di parte allegata come doc. 4 alla prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., che aveva concluso per una “rettifica a favore dell'attore per la somma di euro
23.658,07= di cui euro 15.705,91= quale rettifica dovuta alla differenza tra i tassi di interesse applicato dalla Banca e quelli ricalcolati in modo corretti, di cui euro 1.698,21= quale rettifica dovuta all'anatocismo, di cui euro 4.696,93= quale rettifica dovuta alle commissioni di cui all'art.117-bis del testo unico bancario, di cui euro 645,80= quale rettifica dovuta alle spese e di cui euro 911,22= quale rettifica dovuta agli interessi sulle commissioni e sulle spese;
e così, appunto, per un finale di rettifica pari ad euro 23.658,07=.”.
Col secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui, relativamente al rapporto di mutuo: 1) ha ritenuto la validità ed efficacia del negozio, nonostante l'assenza di un piano di ammortamento ad esso allegato;
2) in violazione dell'art. 112
c.p.c., ha omesso di pronunciarsi in ordine alla deduzione proposta dall'attrice secondo cui il contratto di mutuo non avrebbe potuto dichiararsi risolto per fatto imputabile al mutuatario (che aveva adempiuto alle proprie obbligazioni di restituzione).
Col terzo motivo di gravame, ha impugnato la statuizione relativa alla domanda riconvenzionale, anch'essa asseritamente pronunciata in violazione dell'art. 112 c.p.c., senza tenere conto delle due perizie tecniche di parte (docc. 4 e 5).
Col quarto motivo di gravame, ha censurato il capo relativo alle spese di lite, in quanto “se il
Tribunale adito avesse legittimamente preso in esame le doglianze avanzate da parte attrice e
5 fondate su due specifiche perizie tecniche, non si sarebbe giunti al rigetto delle domande attore”.
Costituendosi, l'appellata ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per genericità e, comunque, per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., mentre nel merito ha escluso la fondatezza dei motivi d'appello, concludendo per il rigetto degli stessi e per la conferma della sentenza di primo grado.
Con provvedimento del 4.4.2024 l'intestata Corte ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. e sostituzione dell'udienza con termine fino al 30.10.2025 per note ex art. 127 ter c.p.c.
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Le eccezioni pregiudiziali sollevate dall'appellata sono infondate e vanno rigettate, posto che, da un lato, l'appello contiene i requisiti formali e sostanziali richiesti per il superamento del vaglio di determinatezza (come enucleati da Cass. sez. Un. Civ. 16 novembre 2017, n. 27199) e, dall'altro lato, non può escludersi, a priori e prima della trattazione, una probabilità di accoglimento dell'appello; la questione è in ogni caso superata, essendo la causa pervenuta alla fase decisionale.
Ciò posto, l'appello è infondato nel merito e va rigettato.
Il primo e - per la parte riferita al conto corrente - il terzo motivo d'appello, che possono essere analizzati congiuntamente in ragione della loro connessione logico-giuridica, censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui – in tesi, violando l'art. 112 c.p.c. – non avrebbe tenuto conto delle perizie di parte prodotte sia con l'atto introduttivo sia con la prima memoria istruttoria, redatte dalla dott.ssa (doc. 4 e 5 del fascicolo di primo grado Persona_1
dell'appellante).
La censura non merita accoglimento.
6 La semplice lettura della sentenza appellata smentisce la tesi secondo cui il giudice di prime cure non avrebbe esaminato le perizie stragiudiziali prodotte (invero richiamate dall'attore in termini generici): “La doglianza attorea relativa all'asserita usurarietà degli interessi non merita accoglimento, stante la sua estrema genericità e vaghezza: l'attore si limita a svolgere argomentazioni dal carattere puramente astratto e teorico, senza tuttavia spendere neppure una parola al fine di illustrare per quale motivo la clausola determinativa degli interessi del conto corrente oggetto di causa sarebbe in concreto usuraria ovvero in quali trimestri si sarebbe successivamente verificato un superamento delle soglie predette (si noti che neppure la perizia di parte doc. 4 att. spende una parola sul punto)” … “Nemmeno può poi trovare accoglimento la doglianza relativa all'asserita usurarietà degli interessi pattuiti in contratto. In primo luogo, non si può anche in tal caso che rilevare l'assoluta genericità dell'eccezione (nessuna specifica allegazione viene svolta dall'attrice, né il suo consulente di parte attrice vi fa il benché minimo riferimento nella perizia doc. 5)”).
È peraltro noto che “la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto”
(Cass. civ. Sez. I, 4 marzo 2025, n. 5667).
Per di più la perizia prodotta sub 4, relativa al conto corrente, è stata dichiaratamente (v. pag. 3) redatta sulla sola base di estratti conto e prescindendo dal contenuto dei contratti (non posti a disposizione del perito di parte, come dallo stesso rimarcato); i contratti sono stati prodotti in giudizio dalla cessionaria dell'istituto di credito già con la comparsa di costituzione ma l'attrice non ne ha tenuto conto, né curando un aggiornamento della perizia né verificando in qualche
7 modo la permanente validità delle conclusioni espresse;
essa si è limitata a riprodurre in ogni successivo atto, compreso l'atto di citazione in appello, l'esito dei conteggi formati ante causam dal proprio consulente, benché ne fosse evidente la non attualità, posto che buona parte delle rettifiche operate da questi poggiava sull'assenza di (prova della) pattuizione, laddove parte convenuta aveva documentato che erano stati convenuti per iscritto, nel contratto di conto corrente n. 14/411/23 (doc. 2 conv.):
- un tasso annuo creditore (al lardo della ritenuta fiscale) dello 0,25% fino ad euro 3.000,00;
- un plus annuo creditore dello 0,25% per giacenze di euro 50.000,00, dello 0,5% per giacenze di euro 100.000,00 e dello 0,75% per giacenze di euro 150.000,00;
- un tasso annuo debitore per scoperto di conto, anche per valuta, e tasso di mora del 13,5% (TAE
14,198994%);
- una capitalizzazione degli interessi creditori/debitori trimestrale – nel fido / oltre fido dello
0,25% - 0,75%;
- un tasso di fido del 10,5% (TAE 10,92072%).
- spese e commissioni,
e nel contratto di apertura di credito in conto corrente per € 68.000,00 di data 27.9.2017 (doc.
2.1 conv.), ad integrazione di quanto previsto nel contratto n. 14/411/23, il tasso di interesse debitore per gli utilizzi entro il fido, oltre i limiti del fido e di mora, spese e la commissione di massimo scoperto trimestrale dello 0,5%.
Correttamente, di conseguenza, il giudice di primo grado ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta attorea di esperire c.t.u. contabile attesa l'estrema genericità ed imprecisione delle allegazioni difensive (come si è osservato, non superata neppure in sede di impugnazione, posto
8 che le difese dell'appellante continuano a richiamare le due perizie stragiudiziali senza fare cenno ai documenti prodotti successivamente dalla controparte).
Anche la Suprema Corte nella recente sentenza delle Sezioni Unite civili n. 6500 del 28.2.2022 ha ritenuto non ammissibile una consulenza tecnica d'ufficio fondata su un quadro allegatorio carente, configurandosi in tal caso la c.t.u. come meramente esplorativa, e chiarito che la ritenuta specificità della consulenza tecnica in materia contabile non incide sul principio dispositivo, ma sull'estensione dei poteri di indagine del consulente tecnico: “Non è forse inopportuno a questo riguardo, riflettendo sul suo precipuo ruolo di integrazione dell'attività decisoria del giudice, fermarsi inizialmente a considerare che l'attività consulenziale è, nella sua veste ordinaria, un'attività tipicamente interna al processo, che nel processo rinviene la propria ragione giustificativa in funzione della necessità di colmare il deficit conoscitivo che si delinea in capo al giudice in relazione alla materia oggetto di lite. Una prima più immediata conseguenza di questa osservazione, tale perché prende forma sul piano in cui la consulenza esplica primariamente la propria funzione, che è il piano istruttorio, è quella che si traduce nel divieto della c.d. "consulenza meramente esplorativa", non potendo disporsi infatti la consulenza tecnica, come si insegna abitualmente, al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume o, più esattamente, quando la parte tenda per suo tramite a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o a compiere una indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non debitamente provati”.
Anche il secondo motivo di gravame, cui è connesso il terzo per la parte relativa al contratto di mutuo fondiario, è infondato e va rigettato.
Quanto al primo profilo di censura (erroneità della sentenza di primo grado per esservi ritenuto valido ed efficace il mutuo pur in assenza di un piano di ammortamento) va richiamato il
9 condivisibile orientamento giurisprudenziale per il quale il piano di ammortamento non costituisce un elemento essenziale del contratto di mutuo, ove, come nella specie, nel contratto siano riportati tutti i parametri noti al momento della stipula idonei a consentire la determinazione periodica dei costi del finanziamento (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12922 del 2020, per la quale va escluso che la redazione del piano di ammortamento rappresenti un requisito formale di validità del titolo esecutivo). Anche di recente inoltre la Suprema Corte ha espresso il principio secondo cui “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass.
Sez. Un. Civ., 29 maggio 2024, n. 15130, ribadita da Cass. sez. I civ., 17 gennaio 2025, n. 1167).
In ogni caso, nella fattispecie in esame, l'assenza di un piano di ammortamento è coerente con la peculiarità del mutuo stipulato dalle parti, che prevedeva erogazioni progressive: tra novembre
2011 e agosto 2014 sono intervenuti numerosi accrediti sul conto corrente n. 14/411/23, per un totale di € 1.256.500,00.
Quanto al secondo profilo di censura (violazione dell'art. 112 c.p.c. nella parte in cui la sentenza di primo grado ha omesso di pronunciarsi in ordine alla deduzione proposta dall'attrice secondo cui il contratto di mutuo non avrebbe potuto dichiararsi risolto per fatto imputabile al mutuatario), il Tribunale non è incorso in alcun vizio di omessa motivazione, poiché l'attore anche in questo caso limitato a richiamare la perizia di parte: “Il perito concludeva, quindi, come alla data della intervenuta risoluzione del contratto di mutuo, il totale delle rate ricostruite ammontava a
10 complessivi euro 216.311,92= con un debito residuo pari ad euro 1.150.689,47=. Tralasciando gli interessi oggetto di rateizzazione, verosimilmente calcolati dalla per il periodo dal CP_3
2/11/2016 al 02.06.2018 ed addebitati mensilmente per il periodo dal 2.06.2018 in poi si può rilevare che alla data di risoluzione del contratto di mutuo (aprile 2019) l'importo delle rate addebitato dalla nel corso del rapporto (euro 231.020,86=) fosse superiore al totale delle CP_3
rate ricostruite dal perito (euro 216.311,92=) così da apparire chiaro come la non potesse CP_3
disporre la risoluzione contrattuale” (punto 11 dell'atto di citazione in primo grado).
La perizia di parte giungeva tuttavia a tale conclusione applicando il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 t.u.b. (nel caso di specie, 1,860% annuo) ed un piano di ammortamento a quote capitali costanti, laddove il contratto prevedeva, come si evincevano anche dal documento di sintesi allegato al contratto di finanziamento (allegato B al contratto), i seguenti tassi:
- tasso annuo di preammortamento indicizzato: 5,556%;
- tasso annuo indicizzato: 5,556%;
- tasso annuo per interessi di mora: tasso contrattuale aumentato di 2,00 punti;
- T.A.E.G.: 5,856%.
In particolare, il contratto di mutuo fondiario forniva criteri compiuti di determinazione del debito da finanziamento, nei seguenti termini:
“Sulle somme erogate in conto mutuo, la parte mutuataria si obbliga a corrispondere, con le modalità ed alle scadenze previste dall'art. 2, comma terzo del Capitolato e sino alla stipulazione del contratto di erogazione a saldo e quietanza:
A) per la durata del preammortamento l'interesse in ragione di un tasso nominale annuo rideterminato trimestralmente con decorrenza 1ˆ gennaio, 1ˆ aprile, 1ˆ luglio e 1ˆ ottobre, calcolato in base al valore medio mensile dell'EURIBOR a tre mesi lettera pubblicato di norma da “Il Sole 24 Ore”, riferito al mese
11 solare precedente il trimestre di applicazione, all'ultimo rilievo pari all'1,556% (…) maggiorato di 4,00
(…) punti;
il Tasso Nominale Annuo, così determinato, risulta attualmente pari al 5.556% (…)
B) per la durata residua l'interesse in ragione di un tasso nominale annuo rideterminato trimestralmente con decorrenza 1ˆ gennaio, 1ˆ aprile, 1ˆ luglio e 1ˆ ottobre, calcolato in base al valore medio mensile dell'EURIBOR a tre mesi lettera pubblicato di norma da “Il Sole 24 Ore”, riferito al mese solare precedente il trimestre di applicazione, all'ultimo rilievo pari all'1,556% (…) maggiorato di 4,00 (…)
punti;
il Tasso Nominale Annuo, così determinato, risulta attualmente pari al 5.556% (…) (art. 1);
La parte mutuataria si obbliga inoltre a corrispondere alla Banca, su tutte le somme non pagate alle rispettive scadenze, a decorrere dal giorno della scadenza fino a quello effettivo di pagamento, l'interesse di mora nella misura contrattuale corrente, come sopra determinato, aumentato di due punti, fermo restando che la misura di tali interessi, nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'art. 2 comma 4, della legge 7 marzo 1966 n. 108,
dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto, limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo (art. 1);
La parte mutuataria si obbliga a restituire alla Banca mutuante l'intera somma mutuata nel termina massimo di anni 18 (diciotto) con il metodo di ammortamento progressivo mediante il pagamento di 216
(duecentosedici) rate mensili posticipate (…);
L'ammortamento del mutuo sarà preceduto da un periodo di preammortamento della durata di anni 2
(due) nel corso del quale saranno dovuti gli interessi al tasso come previsto all'articolo 1 del presente contratto» (art. 3).
Il quarto motivo d'appello, fondato sul fatto che “se il Tribunale adito avesse legittimamente
12 preso in esame le doglianze avanzate da parte attrice e fondate su due specifiche perizie tecniche, non si sarebbe giunti al rigetto delle domande attore”, è privo di qualsiasi motivazione ed illustrazione ed è, pertanto, inammissibile. In ogni caso, la totale – confermata – soccombenza dell'attore nel giudizio di primo grado ne ha giustificato la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte vittoriosa.
Ne consegue il rigetto dell'appello proposto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante, come liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (€
1.366.286,05), secondo importi minimi (per la semplicità delle questioni trattate e l'esiguità dell'attività difensiva svolta dal procuratore della parte appellata) di cui al DM 55/2014 come aggiornato con DM 147/22 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e istruttoria, decisionale.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1436/2023 emessa dal Tribunale di Treviso;
2) condanna l'appellante alla rifusione Parte_1
in favore dell'appellata rappresentata dalla mandataria Controparte_1 CP_5
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delle spese del presente giudizio, liquidate in € 17.000,00 per compenso di
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avvocato, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di parte appellante.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
RA UC OL DO TO
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