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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 29/01/2026, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 999/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NOVELLI GIANCARLO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4203/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
So.g.e.t. Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mugnano Di Napoli - Piazza Municipio 1 80018 Mugnano Di Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15514/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
15 e pubblicata il 08/11/2024
Atti impositivi: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 178815-2024 IMU 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 178815-2024 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 171/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello, depositato il 4 giugno 2025, la Soget spa, in qualità di concessionaria per la riscossione e i tributi del comune di Mugnano di Napoli, impugnava la sentenza. 15514 del 2024, depositata il 08/11/2024, che aveva parzialmente accolto, il ricorso, promosso da Resistente_1 averso il preavviso di iscrizione ipotecaria numero 2024178815 del 10.3.2024 e compensato le spese.
In sostanza, i giudici di prime cure hanno ritenuto non corretta la notifica dell'avviso di accertamento 9281 relativo all' IMU 2016 , con conseguente ridimensionamento del preavviso di iscrizione ipotecaria.
In particolare è stata ritenuta la notifica non legale perché eseguita a mezzo messo notificatore nelle mani di un soggetto qualificato come cugino ma senza che fosse stata data la prova della spedizione, dell'avviso al destinatario e della ricezione dello stesso.
Nell'atto di gravame, parte appellante eccepisce, in primo luogo, che la notifica è stata effettuata a mezzo del servizio postale e, dunque, senza necessità di alcuna raccomandata di avviso o comunicazione.
In secondo luogo, si eccepisce il principio del raggiungimento dello scopo essendo stato l'atto notificato presso la residenza del destinatario ricevuta da persona dichiarata abilitata a riceverlo.
Da ultimo si eccepiva che la notifica dell'avviso era stata seguita da un'ulteriore ingiunzione di pagamento con conseguente irretrattabilità ed irrevocabilità degli atti precedenti.
A ciò deve aggiungersi, sempre nella prospettiva del raggiungimento dello scopo della conoscenza della pretesa tributaria, che , a seguito della notifica dell'ingiunzione la parte presentava istanza di rateizzazione del debito comprensivo di quello portato dall'avviso di accertamento oggetto dell'annullamento disposto dalla
Corte di primo grado.
In data 25.6.2025 si costituiva in giudizio parte appellata che, con le sue contradezioni, sollecitava il rigetto del gravame.
Depositava, altresì atto di appello incidentale.
Relativamente alle controdeduzioni avverso l'appello incidentale la difesa del Resistente_1 concentra la propria attenzione sull'equivoco in cui incorre l'appellante tra la notifica a mezzo ufficiale postale, che effettivamente soggiace alla disciplina semplificata del regolamento postale, e quella, invece, assicurata dal messo comunale che è ancora soggetta alle formalità di cui all'articolo 60 del DPR 600 del 1973, con conseguente necessità dell'adempimento della raccomandata informativa e della invalidità della notifica in caso di omissione di tale adempimento.
Per quanto riguarda, invece, l'appello incidentale esso censura la parte della sentenza che ha dichiarato validamente notificata l'ingiunzione 8229 per la Tari 2014. L'appello incidentale è affidato a due motivi : il primo si riferisce alla violazione del beneficium excussionis poiché l'ingunzione è stata indirizzata e inviata direttamente al Resistente_1 in qualità di socio accomandatario, della villa Irene sas, senza che la SO spa avesse preventivamente tentato l'escussione del patrimonio sociale violando così uno dei principi più consolidati del diritto societàrio sancito dall'articolo
2304 cod. civ.
Con un secondo motivo si eccepisce la duplicazione della pretesa creditoria realizzata attraverso un comportamento di SO che, da un lato accetta la rateizzazione richiesta dalla società, e, dall'altro, aziona lo stesso credito contro il socio, così duplicando le garanzie a tutela dello stesso credito.
Tale tutela tra l'altro non è ostacolata dall'eventuale irretrattabilità della credito, derivante dalla notifica di atti successivi alla cartella, così come stabilito dalla sentenza 28709 delle sezioni unite della cassazione delle
16 dicembre 2020 proprio con riferimento alla beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale, che costituisce una questione attinente al merito della rapporto sostanziale e che può essere fatta valere indipendentemente dalla formazione di un titolo.
In data 16.1.2026, a seguito di pubblica udienza, questa Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sia l'appello principale che quello incidentale debbono essere rigettati.
L'appello principale non merita accoglimento alla luce della ricostruzione dei fatti e del quadro normativo vigente.
Il nodo del contendere risiede nella distinzione, fondamentale in diritto tributario, tra la notifica eseguita dall'ufficiale postale e quella assicurata dal messo comunale atteso che la prima soggiace alla disciplina semplificata del regolamento postale, la seconda rientra pienamente nel perimetro dell'articolo 60 del DPR
600 del 1973.
Nel caso di specie, risulta inequivocabilmente dagli atti che, in relazione all'avviso IMU del 2016, la notifica
è stata effettuata da un messo notificatore. Ne consegue che la consegna dell'atto a un familiare (nella specie, un cugino) non esaurisce l'iter notificatorio, essendo obbligatorio l'invio della raccomandata informativa al destinatario per garantire la conoscibilità legale dell'atto.L'omissione della prova di tale invio e della relativa ricezione determina l'invalidità della notifica.
Né può essere accolta la tesi del "raggiungimento dello scopo" o dell'irretrattabilità derivante dalla rateizzazione: nel processo tributario, la notifica dell'atto presupposto (l'accertamento) è condizione di validità degli atti successivi (il preavviso di ipoteca).
Parimenti, deve essere respinto l'appello incidentale proposto dal contribuente, sebbene per ragioni di rito che precedono il merito della questione. Le doglianze relative alla violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale (art. 2304 c.c.) e alla presunta duplicazione del credito tra società e socio costituiscono, nel contesto dell'attuale giudizio, delle eccezioni nuove.
È principio consolidato che nel processo tributario di secondo grado sia preclusa l'introduzione di motivi o eccezioni che non abbiano formato oggetto del ricorso originale presentato in primo grado7. L'ampliamento del thema decidendum in fase di appello violerebbe il divieto di nova e il principio del doppio grado di giurisdizione. Di conseguenza, i motivi dell'appello incidentale non possono trovare ingresso in questa sede, rendendo inammissibili le censure relative alla TARI 20147. Il rigetto di entrambi i gravami comporta la conferma integrale della sentenza impugnata. Considerata la soccombenza reciproca delle parti in questo grado di giudizio, la Corte ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello principale e quello incidentale;
compensa le spese del presente grado di giudizio.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NOVELLI GIANCARLO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4203/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
So.g.e.t. Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mugnano Di Napoli - Piazza Municipio 1 80018 Mugnano Di Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15514/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
15 e pubblicata il 08/11/2024
Atti impositivi: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 178815-2024 IMU 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 178815-2024 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 171/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello, depositato il 4 giugno 2025, la Soget spa, in qualità di concessionaria per la riscossione e i tributi del comune di Mugnano di Napoli, impugnava la sentenza. 15514 del 2024, depositata il 08/11/2024, che aveva parzialmente accolto, il ricorso, promosso da Resistente_1 averso il preavviso di iscrizione ipotecaria numero 2024178815 del 10.3.2024 e compensato le spese.
In sostanza, i giudici di prime cure hanno ritenuto non corretta la notifica dell'avviso di accertamento 9281 relativo all' IMU 2016 , con conseguente ridimensionamento del preavviso di iscrizione ipotecaria.
In particolare è stata ritenuta la notifica non legale perché eseguita a mezzo messo notificatore nelle mani di un soggetto qualificato come cugino ma senza che fosse stata data la prova della spedizione, dell'avviso al destinatario e della ricezione dello stesso.
Nell'atto di gravame, parte appellante eccepisce, in primo luogo, che la notifica è stata effettuata a mezzo del servizio postale e, dunque, senza necessità di alcuna raccomandata di avviso o comunicazione.
In secondo luogo, si eccepisce il principio del raggiungimento dello scopo essendo stato l'atto notificato presso la residenza del destinatario ricevuta da persona dichiarata abilitata a riceverlo.
Da ultimo si eccepiva che la notifica dell'avviso era stata seguita da un'ulteriore ingiunzione di pagamento con conseguente irretrattabilità ed irrevocabilità degli atti precedenti.
A ciò deve aggiungersi, sempre nella prospettiva del raggiungimento dello scopo della conoscenza della pretesa tributaria, che , a seguito della notifica dell'ingiunzione la parte presentava istanza di rateizzazione del debito comprensivo di quello portato dall'avviso di accertamento oggetto dell'annullamento disposto dalla
Corte di primo grado.
In data 25.6.2025 si costituiva in giudizio parte appellata che, con le sue contradezioni, sollecitava il rigetto del gravame.
Depositava, altresì atto di appello incidentale.
Relativamente alle controdeduzioni avverso l'appello incidentale la difesa del Resistente_1 concentra la propria attenzione sull'equivoco in cui incorre l'appellante tra la notifica a mezzo ufficiale postale, che effettivamente soggiace alla disciplina semplificata del regolamento postale, e quella, invece, assicurata dal messo comunale che è ancora soggetta alle formalità di cui all'articolo 60 del DPR 600 del 1973, con conseguente necessità dell'adempimento della raccomandata informativa e della invalidità della notifica in caso di omissione di tale adempimento.
Per quanto riguarda, invece, l'appello incidentale esso censura la parte della sentenza che ha dichiarato validamente notificata l'ingiunzione 8229 per la Tari 2014. L'appello incidentale è affidato a due motivi : il primo si riferisce alla violazione del beneficium excussionis poiché l'ingunzione è stata indirizzata e inviata direttamente al Resistente_1 in qualità di socio accomandatario, della villa Irene sas, senza che la SO spa avesse preventivamente tentato l'escussione del patrimonio sociale violando così uno dei principi più consolidati del diritto societàrio sancito dall'articolo
2304 cod. civ.
Con un secondo motivo si eccepisce la duplicazione della pretesa creditoria realizzata attraverso un comportamento di SO che, da un lato accetta la rateizzazione richiesta dalla società, e, dall'altro, aziona lo stesso credito contro il socio, così duplicando le garanzie a tutela dello stesso credito.
Tale tutela tra l'altro non è ostacolata dall'eventuale irretrattabilità della credito, derivante dalla notifica di atti successivi alla cartella, così come stabilito dalla sentenza 28709 delle sezioni unite della cassazione delle
16 dicembre 2020 proprio con riferimento alla beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale, che costituisce una questione attinente al merito della rapporto sostanziale e che può essere fatta valere indipendentemente dalla formazione di un titolo.
In data 16.1.2026, a seguito di pubblica udienza, questa Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sia l'appello principale che quello incidentale debbono essere rigettati.
L'appello principale non merita accoglimento alla luce della ricostruzione dei fatti e del quadro normativo vigente.
Il nodo del contendere risiede nella distinzione, fondamentale in diritto tributario, tra la notifica eseguita dall'ufficiale postale e quella assicurata dal messo comunale atteso che la prima soggiace alla disciplina semplificata del regolamento postale, la seconda rientra pienamente nel perimetro dell'articolo 60 del DPR
600 del 1973.
Nel caso di specie, risulta inequivocabilmente dagli atti che, in relazione all'avviso IMU del 2016, la notifica
è stata effettuata da un messo notificatore. Ne consegue che la consegna dell'atto a un familiare (nella specie, un cugino) non esaurisce l'iter notificatorio, essendo obbligatorio l'invio della raccomandata informativa al destinatario per garantire la conoscibilità legale dell'atto.L'omissione della prova di tale invio e della relativa ricezione determina l'invalidità della notifica.
Né può essere accolta la tesi del "raggiungimento dello scopo" o dell'irretrattabilità derivante dalla rateizzazione: nel processo tributario, la notifica dell'atto presupposto (l'accertamento) è condizione di validità degli atti successivi (il preavviso di ipoteca).
Parimenti, deve essere respinto l'appello incidentale proposto dal contribuente, sebbene per ragioni di rito che precedono il merito della questione. Le doglianze relative alla violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale (art. 2304 c.c.) e alla presunta duplicazione del credito tra società e socio costituiscono, nel contesto dell'attuale giudizio, delle eccezioni nuove.
È principio consolidato che nel processo tributario di secondo grado sia preclusa l'introduzione di motivi o eccezioni che non abbiano formato oggetto del ricorso originale presentato in primo grado7. L'ampliamento del thema decidendum in fase di appello violerebbe il divieto di nova e il principio del doppio grado di giurisdizione. Di conseguenza, i motivi dell'appello incidentale non possono trovare ingresso in questa sede, rendendo inammissibili le censure relative alla TARI 20147. Il rigetto di entrambi i gravami comporta la conferma integrale della sentenza impugnata. Considerata la soccombenza reciproca delle parti in questo grado di giudizio, la Corte ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello principale e quello incidentale;
compensa le spese del presente grado di giudizio.