TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 19/12/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
IA AN Presidente rel.
RE Di ER CE
Maurizio Drigani CE ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1120/2025 R.G.A.C., avente ad oggetto: Divorzio Contenzioso –
Scioglimento del matrimonio civile e promossa
D A
, nato il [...] a [...] e residente in [...] Parte_1
c.f. , C.F._1 avv. CERONI CHIARA per procura in atti - PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
, nata il [...] a [...] e residente in [...], Controparte_1 domiciliata in Follo (SP)
c.f. C.F._2 avv. MARANO' LUCIANO per procura in atti - PARTE CONVENUTA -
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO, che ha apposto il visto in data
30.7.2025 a margine del decreto di fissazione di udienza di comparizione delle parti sulle seguenti
C O N C L U S I O N I precisate dalle parti all'udienza del 2.12.2025: “si chiede che il Tribunale dichiari lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti con rimessione della causa in istruttoria per il prosieguo”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
premettendo di aver contratto matrimonio civile con in Parte_1 Controparte_1
BO (SP) in data 26.8.1995 (atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Per_ civile del suddetto Comune al n. 5 parte I anno 1995), e di aver avuto due figli e CP_2 nati rispettivamente il 2.4.2000 e il 27.4.2002, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti), di essersi separati consensualmente alle condizioni omologate con decreto del Tribunale della Spezia n. cronol. 1054/2016 del 3.2.2016 e di non aver da allora ripreso alcuna comunione materiale o spirituale, ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio.
La convenuta, si è costituita in giudizio, non opponendosi al divorzio ma chiedendo la corresponsione di assegno divorzile a suo favore.
All'udienza del 2.12.2025, dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, parte ricorrente ha chiesto la pronuncia di sentenza sullo status e la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, in quanto proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo di legge a far data dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, all'udienza del 27 gennaio 2026, nella procedura di separazione personale, dovendosi presumersi la continuità dello stato di separazione, e l'impossibilità di ricostituire l'affectio coniugalis e non essendovi stata eccezione del coniuge convenuto, che anzi ha aderito alla domanda.
Risulta pertanto integrata la fattispecie di cui all'art. 3 comma 1 n. 2 lettera b) della legge
1.12.1970 n. 898, come da ultimo modificata dalla L. n. 55/2015.
Quanto alle ulteriori domande oggetto di giudizio, si impone la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 1120/2025 R.G.A.C., avente ad oggetto:
Divorzio Contenzioso – Scioglimento del matrimonio civile così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in BO (SP) il 26.8.1995 (trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del suddetto Comune al n. 5 parte I anno
1995) fra e generalizzati come in atti Parte_1 Controparte_1
Dispone la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza.
Spese al definitivo
Manda al cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Presidente estensore
IA AN