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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 23/07/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
V.G.N. 212/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di conIGlio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente/relatore. -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice- ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al V.G.N. 212/2025 vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dagli avv.ti Giuseppe Fina e Michela Orlando, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Sala Consilina, alla Via Quattro Querce n. 19
-ricorrente-
e
(c.f. ), nata in [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Giuseppe Fina e Michela Orlando, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Sala Consilina, alla Via Quattro Querce n. 19
-ricorrente-
e
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege- 2 / 6
Oggetto: affidamento figli naturali;
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 27.02.2025, i ricorrenti e Parte_1 Parte_2 hanno esposto di aver intrattenuto una convivenza more uxorio a decorrere dal 2020, dalla quale
[...] sono nati i figli (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il Persona_1 Persona_2
20.07.2024), regolarmente riconosciuti da entrambi i genitori, con residenza familiare collocata presso una unità immobiliare sita in Montesano sulla Marcellana (SA) alla Via Santa Maria delle Grazie concessa loro in uso dai genitori del IG. . Parte_1
Tuttavia, essendo venuti meno i presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia, i predetti ricorrenti hanno dedotto di aver deciso di cessare la propria convivenza a far data dal mese di marzo 2025, con l'accordo che la IG.ra avrebbe provveduto a trasferirsi in un'altra abitazione, Parte_2 lasciando la casa familiare ai minori ed al padre.
Pertanto, i predetti ricorrenti hanno concluso chiedendo al Tribunale di disciplinare le condizioni di affidamento e mantenimento dei minori, come da accordi intercorsi tra le parti, in modo da regolare i loro rapporti nell'interesse dei figli minorenni, con piena soddisfazione di entrambi.
Le parti hanno altresì depositato i piani genitoriali per entrambi i figli in data 07.03.2025.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti ed acquisito il parere del PM in data 23.04.2025 che si è rimesso al Giudice nel superiore interesse dei minori, con ordinanza del 05.06.2025, rilevate lacune in ordine agli accordi intercorsi tra i genitori circa gli incontri tra i minori ed il genitore non collocatario è stata chiesta l'integrazione degli stessi.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 01.07.2025, le parti hanno precisato che con riguardo agli incontri tra i minori ed il genitore non collocatario non sono stati prestabiliti dei giorni precisi, lasciando massima disponibilità di organizzazione al genitore non collocatario, IG.ra
[...]
perché la stessa è ritornata al suo paese di origine, Mozzo-Bergamo, avendo lì trovato Parte_2 occupazione come barista (come da allegato contratto di lavoro) ed hanno altresì integrato gli accordi come segue:
“A) Affido dei figli minori e ad entrambi i genitori, secondo le Persona_1 Persona_2 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso 3 / 6
l'abitazione famigliare insieme al padre e con il supporto dei nonni paterni in maniera Parte_1 concorde con la madre . Parte_2
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei minori. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
Il IG. avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria Parte_1 residenza e quella dei figli e , purché ciò non limiti il diritto di visita Persona_1 Persona_2 della madre. In caso di trasferimento della residenza il IG. sarà tenuto a darne notizia alla PT
IG.ra con congruo preavviso. Pt_2
B) La IG.ra , abitando per ora a Mozzo-Bergamo, si organizzerà per scendere dai Parte_2 minori due fine settimana al mese in maniera alternata e concorderà con il padre dei minori, IG. PT
, le ulteriori altre modalità per vedere i figli ogni volta che la IG.ra vorrà e potrà, in base
[...] Pt_2 anche sia ai suoi impegni lavorativi che in base a quelli dei minori e con congruo preavviso.
C) Per quanto concerne le festività natalizie, abitando i nonni materni a Bergamo, i ricorrenti stabiliscono che, ad anni alterni, la IG.ra avrà la facoltà di trascorrere con i figli una settimana in cui rientrano i Pt_2 giorni 25 e 26 dicembre, tipo dal 22 dicembre al 30 dicembre, mentre il IG. avrà facoltà di PT trascorrere con i figli una settimana in cui rientrano il 31 dicembre ed il 01 gennaio, tipo dal 31 dicembre al
5 gennaio. Resta inteso che le parti possono concordarsi diversamente con congruo preavviso in base alle eIGenze dei minori e di loro stessi.
Medesima situazione per le festività pasquali e sempre ad anni alterni, la IG.ra avrà la facoltà di Pt_2 trascorrere con i minori la Domenica delle Palme ed il IG. avrà la facoltà di trascorrere Parte_1 con i minori il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, il tutto in modo che i minori e Persona_1
possano trascorrere alternativamente un anno la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con il Persona_2 padre e l'anno successivo con la madre. Resta inteso che le parti possono concordarsi diversamente con congruo preavviso in base alle eIGenze dei minori e di loro stessi.
In ordine alle vacanze estive, la IG.ra avrà la facoltà di trascorrere con i figli 15 giorni, nel periodo Pt_2 compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con il padre, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle eIGenze lavorative della IG.ra
Pt_2 4 / 6
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli quando ciò sarà possibile in riferimento all'età dei minori.
E) La IG.ra si impegna a corrispondere mensilmente, a decorrere dal mese di Marzo 2025, a titolo di Pt_2 concorso spese per il mantenimento ordinario dei figli, la somma globale di € 200,00 (euro duecento), da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT.
Il succitato importo dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione in contanti oppure attraverso bonifico ordinario su c/c bancario intestato al IG. . Parte_1
F) La IG.ra rimborserà, inoltre, al IG. il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese Pt_2 PT straordinarie dallo stesso sostenutene ll'interesse dei figli ed , dietro semplice Per_1 Per_2 presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa attribuibile ai minori.
In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e non previste dal
Servizio Sanitario Nazionale e per le spese relative alla frequentazione scolastica, che non rientrano nel
Servizio pubblico (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni).
Accordo preventivo tra i ricorrenti che sarà, invece, necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa tenendo conto delle condizioni socio-economiche e reddituali di entrambi i genitori.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche
(con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre Controparte_1 acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori;
Spese di custodia dei minorenni (baby sitter), se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o del genitore affidatario, in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
G) La IG.ra rimarrà obbligata a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse dei figli fintanto Pt_2 che gli stessi continueranno a convivere con il padre e/o non saranno economicamente indipendenti.
H) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di 5 / 6
essi (visite, chiamate e videochiamate), si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. Inoltre i genitori si impegnano reciprocamente a garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con i nonni e con i parenti materni e paterni.
I) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
L) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti dalle predette condizioni, che accettano e riconoscono.”
All'esito della predetta udienza, con ordinanza del 07.07.2025, il Giudice, visti i chiarimenti forniti dalle parti ed il depositato del piano genitoriale, ha rimesso la causa al Collegio per le sue determinazioni.
Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
Ad ogni modo, l'esame del Tribunale risulta elettivamente diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore.
Gli accordi intercorsi tra le parti con riguardo alle condizioni di affidamento e mantenimento dei minori non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo. Anche le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Nulla per le spese, attesa la domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
• Affida i minori e ad entrambi i genitori, alle condizioni Persona_1 Persona_2 indicate nel ricorso e negli allegati piani genitoriali da intendersi integralmente richiamati e trascritti “per relationem”;
• Nulla per le spese.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di conIGlio del 22 luglio 2025 6 / 6
Il Presidente/Relatore dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di conIGlio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente/relatore. -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice- ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al V.G.N. 212/2025 vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dagli avv.ti Giuseppe Fina e Michela Orlando, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Sala Consilina, alla Via Quattro Querce n. 19
-ricorrente-
e
(c.f. ), nata in [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Giuseppe Fina e Michela Orlando, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Sala Consilina, alla Via Quattro Querce n. 19
-ricorrente-
e
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege- 2 / 6
Oggetto: affidamento figli naturali;
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 27.02.2025, i ricorrenti e Parte_1 Parte_2 hanno esposto di aver intrattenuto una convivenza more uxorio a decorrere dal 2020, dalla quale
[...] sono nati i figli (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il Persona_1 Persona_2
20.07.2024), regolarmente riconosciuti da entrambi i genitori, con residenza familiare collocata presso una unità immobiliare sita in Montesano sulla Marcellana (SA) alla Via Santa Maria delle Grazie concessa loro in uso dai genitori del IG. . Parte_1
Tuttavia, essendo venuti meno i presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia, i predetti ricorrenti hanno dedotto di aver deciso di cessare la propria convivenza a far data dal mese di marzo 2025, con l'accordo che la IG.ra avrebbe provveduto a trasferirsi in un'altra abitazione, Parte_2 lasciando la casa familiare ai minori ed al padre.
Pertanto, i predetti ricorrenti hanno concluso chiedendo al Tribunale di disciplinare le condizioni di affidamento e mantenimento dei minori, come da accordi intercorsi tra le parti, in modo da regolare i loro rapporti nell'interesse dei figli minorenni, con piena soddisfazione di entrambi.
Le parti hanno altresì depositato i piani genitoriali per entrambi i figli in data 07.03.2025.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti ed acquisito il parere del PM in data 23.04.2025 che si è rimesso al Giudice nel superiore interesse dei minori, con ordinanza del 05.06.2025, rilevate lacune in ordine agli accordi intercorsi tra i genitori circa gli incontri tra i minori ed il genitore non collocatario è stata chiesta l'integrazione degli stessi.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 01.07.2025, le parti hanno precisato che con riguardo agli incontri tra i minori ed il genitore non collocatario non sono stati prestabiliti dei giorni precisi, lasciando massima disponibilità di organizzazione al genitore non collocatario, IG.ra
[...]
perché la stessa è ritornata al suo paese di origine, Mozzo-Bergamo, avendo lì trovato Parte_2 occupazione come barista (come da allegato contratto di lavoro) ed hanno altresì integrato gli accordi come segue:
“A) Affido dei figli minori e ad entrambi i genitori, secondo le Persona_1 Persona_2 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso 3 / 6
l'abitazione famigliare insieme al padre e con il supporto dei nonni paterni in maniera Parte_1 concorde con la madre . Parte_2
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei minori. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
Il IG. avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria Parte_1 residenza e quella dei figli e , purché ciò non limiti il diritto di visita Persona_1 Persona_2 della madre. In caso di trasferimento della residenza il IG. sarà tenuto a darne notizia alla PT
IG.ra con congruo preavviso. Pt_2
B) La IG.ra , abitando per ora a Mozzo-Bergamo, si organizzerà per scendere dai Parte_2 minori due fine settimana al mese in maniera alternata e concorderà con il padre dei minori, IG. PT
, le ulteriori altre modalità per vedere i figli ogni volta che la IG.ra vorrà e potrà, in base
[...] Pt_2 anche sia ai suoi impegni lavorativi che in base a quelli dei minori e con congruo preavviso.
C) Per quanto concerne le festività natalizie, abitando i nonni materni a Bergamo, i ricorrenti stabiliscono che, ad anni alterni, la IG.ra avrà la facoltà di trascorrere con i figli una settimana in cui rientrano i Pt_2 giorni 25 e 26 dicembre, tipo dal 22 dicembre al 30 dicembre, mentre il IG. avrà facoltà di PT trascorrere con i figli una settimana in cui rientrano il 31 dicembre ed il 01 gennaio, tipo dal 31 dicembre al
5 gennaio. Resta inteso che le parti possono concordarsi diversamente con congruo preavviso in base alle eIGenze dei minori e di loro stessi.
Medesima situazione per le festività pasquali e sempre ad anni alterni, la IG.ra avrà la facoltà di Pt_2 trascorrere con i minori la Domenica delle Palme ed il IG. avrà la facoltà di trascorrere Parte_1 con i minori il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, il tutto in modo che i minori e Persona_1
possano trascorrere alternativamente un anno la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con il Persona_2 padre e l'anno successivo con la madre. Resta inteso che le parti possono concordarsi diversamente con congruo preavviso in base alle eIGenze dei minori e di loro stessi.
In ordine alle vacanze estive, la IG.ra avrà la facoltà di trascorrere con i figli 15 giorni, nel periodo Pt_2 compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con il padre, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle eIGenze lavorative della IG.ra
Pt_2 4 / 6
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli quando ciò sarà possibile in riferimento all'età dei minori.
E) La IG.ra si impegna a corrispondere mensilmente, a decorrere dal mese di Marzo 2025, a titolo di Pt_2 concorso spese per il mantenimento ordinario dei figli, la somma globale di € 200,00 (euro duecento), da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT.
Il succitato importo dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione in contanti oppure attraverso bonifico ordinario su c/c bancario intestato al IG. . Parte_1
F) La IG.ra rimborserà, inoltre, al IG. il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese Pt_2 PT straordinarie dallo stesso sostenutene ll'interesse dei figli ed , dietro semplice Per_1 Per_2 presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa attribuibile ai minori.
In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e non previste dal
Servizio Sanitario Nazionale e per le spese relative alla frequentazione scolastica, che non rientrano nel
Servizio pubblico (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni).
Accordo preventivo tra i ricorrenti che sarà, invece, necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa tenendo conto delle condizioni socio-economiche e reddituali di entrambi i genitori.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche
(con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre Controparte_1 acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori;
Spese di custodia dei minorenni (baby sitter), se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o del genitore affidatario, in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
G) La IG.ra rimarrà obbligata a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse dei figli fintanto Pt_2 che gli stessi continueranno a convivere con il padre e/o non saranno economicamente indipendenti.
H) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di 5 / 6
essi (visite, chiamate e videochiamate), si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. Inoltre i genitori si impegnano reciprocamente a garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con i nonni e con i parenti materni e paterni.
I) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
L) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti dalle predette condizioni, che accettano e riconoscono.”
All'esito della predetta udienza, con ordinanza del 07.07.2025, il Giudice, visti i chiarimenti forniti dalle parti ed il depositato del piano genitoriale, ha rimesso la causa al Collegio per le sue determinazioni.
Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
Ad ogni modo, l'esame del Tribunale risulta elettivamente diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore.
Gli accordi intercorsi tra le parti con riguardo alle condizioni di affidamento e mantenimento dei minori non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo. Anche le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Nulla per le spese, attesa la domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
• Affida i minori e ad entrambi i genitori, alle condizioni Persona_1 Persona_2 indicate nel ricorso e negli allegati piani genitoriali da intendersi integralmente richiamati e trascritti “per relationem”;
• Nulla per le spese.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di conIGlio del 22 luglio 2025 6 / 6
Il Presidente/Relatore dott.ssa Antonella Tedesco