TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/12/2025, n. 2403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2403 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro
Il Giudice designato, dott.ssa IA Viola, all'udienza dell'11.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 4494/2024 R.g. Lavoro avente ad oggetto: accertamento di rapporto di lavoro subordinato
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Parte_1 C.F._1
LL, OV IP e IC LL ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Biagio CP_1
ZO e RO IA NO ed elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.07.2024, la parte ricorrente riassumeva, a seguito di ordinanza dichiarativa dell'incompetenza per territorio del Tribunale di Torre Annunziata, il giudizio proposto avverso l' con il quale aveva esposto le seguenti circostanze in fatto: di essere Controparte_2 dipendente dell'amministrazione opponente dall'01/06/1984 e di essere impiegato presso l'U.O.C. Igiene
e Medicina del Lavoro in Pomigliano D'Arco; che, con Determinazione Dirigenziale n. 88 del
29/07/2022, avente ad oggetto la “liquidazione compenso attività in extraorario svolta dal personale dipendente anno Cont 2022 periodo gennaio – luglio 2022”, l' convenuta disponeva di liquidare in suo favore – oltre che in favore di altri dipendenti – l'importo complessivo di euro 3.721,02.
Tanto premesso, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “A) accertate le circostanze di cui alla premessa in fatto del presente ricorso, dichiarare tenuta e condannare , in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 3.721,02 a titolo di compenso per attività in extraorario svolta dal ricorrente nel periodo gennaio – luglio 2022, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali Pag. 1 di 3 calcolati dalla maturazione del credito sino al soddisfo, ai sensi dell'art. 36 Cost., dell'art. 2099 c.c. e della contrattazione collettiva di settore;
B) in ogni caso, condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2 al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.”
Costituendosi tempestivamente in giudizio, l' ha esposto che il vigente Regolamento Controparte_2 sui progetti / programmi finanziati adottato con deliberazione nr. 332 del 06.04.2022 prevede la subordinazione del relativo pagamento alla acquisizione del parere del Direttore della UOC Valutazione
Risorse Umane e Performance, da rendersi sulla relazione allegata alle determine di liquidazione predisposte dai Responsabili del Progetto. Tale parere manca nel caso di specie. Allo stato attuale, in assenza di nulla osta a procedere, i postulati pagamenti sono ineseguibili e son state, pertanto, sospese le relative determine di liquidazione che, in carenza di formali autorizzazioni, chiarimenti, copertura finanziaria, potrebbero anche essere annullate.
All'odierna udienza, il procuratore di parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della rinuncia all'azione depositata Cont telematicamente in data 04.12.2025 e sottoscritta dalla parte ricorrente. L' si è associata alla suddetta richiesta di cessata materia del contendere formulata da controparte, insistendo sulla condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio.
Orbene, la rinuncia alla azione comporta la definitiva dismissione delle situazioni soggettive di carattere sostanziale di cui si è chiesto riconoscimento e, pertanto, la evidenziata sopravvenienza, determinando il venir meno di ogni ulteriore ragione di contesa tra le parti, elide in capo alle stesse ogni interesse alla prosecuzione del giudizio.
Deve pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come la situazione obiettiva che crea per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, di guisa che viene meno la stessa “materia” su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue
Pag. 2 di 3 componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (cf Cass., 7.3.97,
n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Ebbene, nel caso di specie la parte rinunciato all'azione, ed altresì al diritto.
Sul punto giova ricordare che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. Lav., nr. 3476/2002; Cass., Sez. Lav. nr. 2268/1999) la rinuncia all'azione – a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per diventare operativa, necessita dell'accettazione della controparte nei modi prescritti dalla legge – preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore.
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nel caso di specie, la rinuncia alla azione e al diritto oggetto di giudizio formulata dalla parte ricorrente determina la cessazione della materia del contendere
(v. Cass. 18255/2004), essendo venuta meno la posizione di contrasto.
Appare equo compensare le spese del giudizio attesa la natura della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa
IA Viola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa le spese.
SI COMUNICHI.
Nola, 11.12.2025 Il Giudice
dott.ssa IA Viola
Pag. 3 di 3