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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 6079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6079 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3231/2021
All'udienza collegiale del giorno 22/10/2025 ore 11:25
Presidente Dott. NT LI
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. ASCANIO ROCCO Avv. De Meo in sostituzione
Appellato/i
Controparte_1
Avv. PERENO LUCIA presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
NT LI
RI d'TO
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. NT LI Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 22.10.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3231 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
( ), domiciliato presso l'avv. Rocco Parte_1 CodiceFiscale_1
Ascanio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
(c.f. ), quale impresa designata al FGVS, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso l'avv. Lucia Pereno che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n.1023/2020 pubblicata in data 22.12.2020 dal
Tribunale di Cassino.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 26.05.2021 ha proposto Parte_1 appello contro la sentenza n. 1023/2020 pubblicata in data 22.12.2020 dal Tribunale di Cassino, resa a definizione del procedimento civile r.g.n.2197/2017, promosso dall'odierno appellante nei confronti di quale impresa designata al FGVS. Controparte_1
§ 2. — I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “ ha Parte_1 convenuto in giudizio già , nella qualità di impresa Controparte_1 Controparte_2
2 designata per il F.G.V.S., chiedendo al Tribunale di: “accertare e dichiarare che il giorno
19.10.2012 alle ore 19.00 lungo la via Ponzanello, a bordo del ciclomotore Parte_1
Aprilia, veniva urtato da un veicolo il cui conducente anziché fermarsi si allontanava senza prestare soccorso e per l'effetto condannare le in persona del l.r.pt., al Controparte_1 risarcimento del danno fisico partito pari ad euro 45.000,00, nello specifico nella misura dell'8
% quale danno biologico, ITT di 40 gg e ITP di 30 gg al 50%, salvo diversa somma accertata in corso di giudizio nonché al pagamento delle cure odontoiatriche nella misura di euro
1500.00 da ripetersi ogni 5 anni;
condannare le convenute al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA CNA, come per legge al sottoscritto procuratore antistatario”.
A fondamento della domanda di risarcimento ha dedotto quanto segue: che in data 19.10.2012 verso le h.19.00 circa, era alla guida del proprio ciclomotore Aprilia targato X68YV9 e nel mentre percorreva la via Ponzanello, veniva urtato da un veicolo il cui conducente immediatamente dopo l'incidente anziché fermarsi si allontanava senza prestare soccorso;
che
a causa della violenza dell'urto riportava le lesioni personali per le quali si rendeva necessario il trasporto al PS dell'Ospedale di Formia, per effetto delle quali non era stato in grado di rilevare il numero di targa, né di individuare il conducente della vettura cui l'attore addebita le lesioni;
che in data 15.11.2012 i genitori dell'allora minore sporgevano Parte_1 per i fatti sopra menzionati denuncia querela presso la Stazione CC di Formia, dichiarando che il proprio figlio veniva urtato da un veicolo non identificato che lo sospingeva contro un muro provocandone la caduta con conseguenti lesioni personali;
che a seguito dell'urto ha riportato postumi di natura permanente, nella misura dell'8%, una I.T.T. di 40 gg e una I.T.P. di 30 gg. Al 50% ed inoltre necessiterà di cure odontoiatriche per euro 2.500,00 oltre euro
1.500,00 per cure da ripetersi ogni 5 anni;
che, in data 12.11.2012, veniva inviata lettera di messa in mora in seguito alla quale non veniva disposta alcuna visita medico legale sulla sua persona nonostante intimazione rinnovata in data 17.07.2014, la quale a sua volta non aveva sortito alcun effetto;
che, in data 8.01.2016, rinnovata il 4.02.2017, veniva attivata procedura di negoziazione assistita mediante l'inoltro di lettera a mezzo posta certificata, la quale rimaneva priva di riscontro;
che a fronte di varie richieste di risarcimento, non ha ancora ricevuto alcuna somma ad indennizzo del danno subito e ritenuto pari, come da specifica consulenza medico legale, ad euro 45.000,00. Ha concluso come in premessa.
Si è costituita in giudizio nuova denominazione sociale di Controparte_1 CP_2
in persona del l.r.p.t. nella qualità di impresa designata per il F.G.V.S. ed ha eccepito
[...] in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per difetto dei requisiti di cui all'art.163, IV comma, c.p.c., deducendo che l'assoluta genericità dei fatti esposti in citazione sarebbe tale da
3 rendere difficoltosa la comprensione della dinamica del sinistro e consequenzialmente
l'identificazione della responsabilità addebitata alla società convenuta;
quanto al merito ha contestato le avverse deduzioni in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Ha concluso chiedendo in via preliminare dichiarare la nullità della citazione per carenza dei requisiti di cui all'art.163 c.p.c. e nel merito rigettare la domanda in quanto infondata.
Concessi i termini di cui all'art 183 c.p.c., escussi i testi, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e all'udienza del 22.9.2020 disposta ai sensi dell'art.83 c. 7 lett. h) del D.L. n.
18/2020, così come modificato dal D.L. n. 23/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.
124/20, ulteriormente modificato dal D.L. N. 27/20 e dall'art 221 del D.L. n. 34/20, convertito con modifiche dalla legge n. 77/20, ulteriormente modificato dal D.L. n. 125/20, veniva trattenuta in decisione.”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale di Cassino, Sezione prima, definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento proposta da Pt_2 nei confronti della società nuova denominazione sociale
[...] Controparte_1 [...]
nella qualità di impresa designata per il F.G.V.S, così provvede: a) Rigetta la Controparte_2 domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice;
b) Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta che liquida in euro 3.972,00 per compensi professionali oltre spese generali IVA e CPA come per legge.”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza, e cioè per violazione dell'art.163, nn.3 e 4 c.p.c. Ritiene infatti questo giudice che le circostanze indicate, sia pur sinteticamente, dalla parte attrice, siano idonee ad assolvere, sotto il profilo della specificità ed alla luce di un esame complessivo dell'atto, l'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, imposto all'attore dall'art.163 c.p.c. a pena di nullità dell'atto introduttivo.
Nel caso di specie, vi è stata sostanziale allegazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto su cui la medesima è fondata, così da escludersi la nullità dell'atto introduttivo per violazione dell'art. 163 c.p.c., nn.3 e 4, posto che, per aversi tale nullità, non è sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto su cui la stessa si fonda, ma è necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. in termini, Cass. Sez. III, n. 11751 del 15.5.2013). Nel merito, la domanda di risarcimento proposta dall'attore, è infondata e non può Parte_1
4 trovare accoglimento per le ragioni che seguono. L'attore agisce nei confronti della società convenuta, nella qualità di impresa designata, invocando, in relazione al sinistro di cui è stata vittima, il ricorrere delle condizioni di cui all'art.283, primo comma, del d.lgs. n.209 del 2005, secondo cui il F.G.V.S. risponde dei "...danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali...vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il danno sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato...". Ritiene il Tribunale che dall'istruttoria espletata non sia stata raggiunta la prova circa la sussistenza dei presupposti per l'operatività della responsabilità invocata. In limine va affrontata la questione della necessità o meno, ai fini della ammissibilità della domanda in caso di incidente cagionato da veicolo rimasto sconosciuto, della tempestiva denunzia del fatto alle autorità investigative. Ebbene, osserva il Tribunale che, ove si qualificasse l'onere di denunzia all'autorità investigativa come vera e propria condizione per l'accoglimento della domanda, si verrebbe ad introdurre surrettiziamente una sorta di giurisdizione condizionata, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dal legislatore. Infatti, il danneggiato, oltre a dovere inviare tempestivamente la richiesta di risarcimento danni all'assicuratore, sarebbe altresì tenuto a denunziare il fatto alle competenti autorità, pena l'inevitabile rigetto della propria pretesa, laddove la norma in esame si limita a postulare, agli effetti del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno nei confronti del
Fondo di garanzia, soltanto la prova della causazione dell'illecito da parte di un veicolo rimasto sconosciuto. La mancata denunzia dei fatti all'autorità investigativa non può, dunque, costituire a priori un elemento ostativo al riconoscimento del danno, ma una circostanza che, unita agli altri elementi di prova, può permettere al giudice di valutare la complessiva attendibilità dei fatti sottoposti al suo giudizio, onde potere ravvisare l'eventuale natura fraudolenta o truffaldina dell'azione intentata. Secondo l'orientamento della Suprema Corte, invero, l'omessa denuncia all'autorità non è idonea, in sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato;
così come l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto. Entrambe le evenienze vanno invece apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni astratte, e considerate potenzialmente idonee a suffragare l'una
o l'altra conclusione del Giudice di merito nell'ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata al suo prudente apprezzamento, del quale
è tenuto a dare conto nella motivazione della sentenza. A nessuna delle due (denuncia/omessa denuncia) è, cioè, consentito assegnare, salva la possibile valenza sintomatica dell'una o dell'altra in relazione alle caratteristiche del caso concreto, una sorta di efficacia probatoria automatica, nel senso che il sinistro sia senz'altro riconducibile alla fattispecie astratta di cui
5 al Dlgs. n. 209 del 2005, art. 283, comma 1, lett. a), se denuncia vi sia stata, ovvero che certamente non lo sia se la denuncia sia mancata (Cassazione civile 3 settembre 2007 n.
18532). Le recenti pronunce del Giudice nomofilattico, inoltre, tendono ad escludere la configurabilità di un obbligo di diligenza a carico della vittima nel reperimento del responsabile: il danneggiato, infatti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23434 del 04/11/2014), non è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato. Fermo restando quanto premesso in virtù di autorevole giurisprudenza, nella fattispecie in esame il presupposto di cui sopra appare soddisfatto in quanto risulta la proposizione della querela, in data 15.11.2012, ad opera dei genitori dell'allora minore attore, presso il Comando Stazione del Carabinieri di Formia. Ciò premesso, in ordine alla prova della responsabilità del conducente del veicolo sconosciuto, reputa il Tribunale che le risultanze della prova testimoniale non permettano di concludere per l'addebitabilità della responsabilità del sinistro alla condotta del conducente dell'autovettura la cui identificazione, per la dinamica dei fatti, è risultata impossibile. Quanto alla prova della dinamica dell'incidente si osserva che l'unico teste che ha riferito di aver assistito all'incidente è
le cui dichiarazioni sono tuttavia risultate incerte e lacunose. Ed invero Testimone_1 escusso sul punto ha dichiarato: “ho assistito all'incidente del era la fine di ottobre Pt_1
2012 verso le 18.00 -18-30, ricordo che era già tramontato il sole, preciso che non si vedeva bene, era penombra, ricordo che viaggiavo su via Ponzanello e bordo del mio motorino e seguivo il che viaggiava sul suo motorino, stavamo andando a Formia. Posso riferire Pt_1 che una macchina che viaggiava dietro di noi ci ha sorpassato sulla sinistra, ho visto il cadere subito dopo che la macchina è rientrata nella corsia, credo che nel Parte_1 rientrare lo abbia urtato, la macchina ha proseguito la sua corsa, non ho annotato la targa…”
Il teste ha quindi affermato che dopo il sorpasso il cadeva dal motociclo a bordo del Pt_1 quale viaggiava, ma non ha saputo riferire con certezza se la caduta sia avvenuta perché
l'autovettura nel rientrare aveva urtato il motociclo. Non è dunque certo, in assenza di ulteriori elementi di riscontro, se la caduta si sia verificata per effetto del comportamento del veicolo sconosciuto o se invece si sia verificata per effetto di una diversa eziologia, posto che il teste
ha successivamente affermato: “posso riferire che la strada su cui viaggiavamo è Tes_1 pericolosa perché dissestata, non ci sono buche ma il manto stradale non è uniforme perché pieno di rappezzi”. Priva di rilevanza è la deduzione di parte attrice contenuta nelle memorie
6 conclusionali secondo cui l'incidente si sarebbe verificato per effetto di un sorpasso
“azzardato” del veicolo antagonista che, pur non urtando il gli avrebbe fatto perdere Pt_1
l'equilibrio; ed invero si osserva che rilievo oltre ad essere tardivo, attiene ad una circostanza che si pone in palese contrasto con quanto riportato nell'atto introduttivo, nel quale si legge che la caduta avveniva in quanto il veicolo sconosciuto, nel rientrare dal sorpasso, urtava violentemente il motorino a bordo del quale viaggiava il La domanda di risarcimento Pt_1 proposta da parte attrice deve quindi essere rigettata La regolamentazione delle spese processuali segue, ex art. 91 c.p.c., la soccombenza dell'attore, la relativa liquidazione viene effettuata in dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui agli artt. 1 e 4 del DM 10 marzo 2014,
n. 55, entrato in vigore il 3 aprile 2014, con la precisazione che i valori medi proposti dalla tabella del citato regolamento vengono ridotti in ragione della natura della controversia, dell'assenza di questioni di fatto e di diritto significative, dell' attività concretamente espletata nelle diverse fasi del processo.”.
§ 5. - Con l'atto di appello ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: in accoglimento dell'appello e a totale riforma della sentenza impugnata accertare e dichiarare che il veicolo non identificato il giorno 19.10.2012 alle ore 19:00 ca, in Formia lungo la Via Ponzanello, provocava la caduta del a bordo del ciclomotore Aprilia, il cui conducente subito dopo Parte_1
l'incidente anziché fermarsi si allontanava senza prestare soccorso e per l'effetto condannare le già in persona del l.r.p.t., al risarcimento del Controparte_1 Controparte_2 danno fisico patito pari ad euro 45.000,00, nello specifico nella misura dell'8% quale danno biologico, I.T.T. di 40 gg. e I.T.P. di 30 gg. al 50%, salva diversa somma accertata in corso di giudizio nonché al pagamento delle cure odontoiatriche nella misura di euro 1.500,00 da ripetersi ogni 5 anni. Condannare la parte convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CNA, del doppio grado di giudizio al sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria si chiede l'ammissione, poiché indispensabili ex art. 345 c.p.c., per i motivi esposti nel presente atto di appello, dei seguenti mezzi di prova: disporre la consulenza medico legale richiesta nelle memorie 183 comma 6 n.2 cpc, affinché esaminati gli atti ed i documenti presenti nei fascicoli di causa, accerti con rigore scientifico la compatibilità tra il sinistro e le lesioni fisiche patite dall'attore e conseguentemente l'entità del danno in termini medico-legali.”.
§ 6. – costituitasi con comparsa depositata in data 8.10.2021 ha Controparte_1 resistito al gravame e richiesto il rigetto delle istanze istruttorie avversarie, rassegnando le seguenti conclusioni “rigettare, poiché totalmente infondata in fatto ed in diritto, la domanda
7 di cui all'atto di appello proposto dal sig. avverso la sentenza resa dal Parte_1
Tribunale Civile di Cassino il 21/12/20 n. 1023, con conseguente conferma integrale della stessa;
- con vittoria di spese e di compenso professionale del presente grado di giudizio”.
§ 7. – All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello è articolato in due motivi.
§ 8.1. - Con il primo motivo intestato “SULLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL FGVS
E PRESUPPOSTI DELL'AZIONE” l'appellante ha evidenziato i presupposti per l'accertamento della legittimazione passiva in capo alla società convenuta, giacché, nel caso di sinistro stradale causato da un veicolo non identificato, il danneggiato può chiedere il risarcimento all'impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della strada.
Ha quindi premesso che la legittimazione passiva della suddetta impresa richiede una mera allegazione e prova che il veicolo presunto responsabile civile non sia stato identificato e che ciò non sia dipeso da una condotta negligente del danneggiato (Cass. civ. Sez. III, n.
23710/2016), mentre non si può richiedere al danneggiato una diligenza superiore a quella ordinaria in relazione all'identificazione del responsabile civile, secondo un giudizio da compiersi a posteriori alla luce delle circostanze del caso concreto (Cass. civile, Sez. III, n.
274/2015).
Tanto premesso ricorrendo nel caso in esame gli evidenziati presupposti, considerata anche la minore età del danneggiato al momento del sinistro, l'appellante ha, pertanto, concluso per l'accertamento della sussistenza delle condizioni normativamente richieste per agire in via giudiziale nei confronti dell'impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della strada.
§ 8.2 - Con il secondo motivo “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.
115, 116 C.P.C., 2697 C.C. E DEL PRINCIPIO DISPOSITIVO EX ARTT. 99 E 101 C.P.C.
OMESSA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA” l'appellante ha censurato la sentenza resa dal giudice di primo grado per aver erroneamente ritenuto non provata la domanda, in contraddizione con quanto emerso nel corso dell'istruttoria.
In particolare, evidenziava che la dinamica del sinistro e la responsabilità del veicolo rimasto non identificato sarebbe emersa dalla testimonianza resa in giudizio dal teste Testimone_1
(cfr. verbale del 13.02.2020 allegato al fascicolo di primo grado) nonché dalla denuncia- querela, sporta dai genitori di quali soggetti esercenti la responsabilità Parte_1 genitoriale sul danneggiato, in data 15.11.2012 (cfr. denuncia-querela allegata all'atto di
8 citazione).
Soggiungeva che da tali documenti emergeva come , alla guida del motociclo Parte_1
Aprilia, targato X68YV9 e di proprietà di , in data 19.10.2012, percorreva via Parte_3
Ponzanello, in Formia, allorquando veniva attinto nella parte laterale sinistra dalla parte anteriore destra di un autoveicolo rimasto non identificato, finendo la corsa contro un muro posto a margine della strada.
Precisava quindi che a causa dell'urto aveva riportato lesioni refertate e descritte nella documentazione medica allegata all'atto introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. cartella clinica allegata all'atto di citazione), pertanto, l'attore avrebbe assolto all'onere probatorio di cui era gravato, avendo allegato e fornito la prova dell'accadimento del sinistro, del danno subito e della responsabilità civile del veicolo rimasto non identificato.
In aggiunta, deduceva come le circostanze di tempo e di luogo in cui era occorso il denunciato sinistro non avevano consentito di identificare il veicolo responsabile, considerata anche la sua minore età al momento dell'accaduto, non assumendo rilevanza lo stato dissestato dei luoghi, indicato dal teste , giacché tale circostanza non escludeva ex se la condotta Testimone_1 colposa del veicolo rimasto non identificato e la sua responsabilità civile.
Evidenziava altresì che la fondatezza della domanda risarcitoria risultava anche ove fosse provato che il veicolo rimasto non identificato avesse causato il danno in seguito ad un'imprudente manovra di sorpasso, in violazione dell'art.148, comma 3, del codice della strada, considerato che, in applicazione dei principi generali della responsabilità civile, sussisteva la legittimazione passiva dell'impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, anche ove il sinistro fosse stato caratterizzato da una mera turbativa, quindi in assenza di uno scontro diretto tra i veicoli antagonisti.
Da ultimo, l'appellante deduceva che, in assenza di prova della responsabilità esclusiva del veicolo rimasto non identificato, il giudice avrebbe comunque dovuto applicare il criterio residuale della pari responsabilità per colpa concorrente ex art.2054, comma 2, c.c., applicabile secondo la giurisprudenza di legittimità anche ove fosse mancata una collisione diretta tra i veicoli e pertanto, dall'attività istruttoria espletata nel giudizio di prime cure, era emersa la prova del danneggiamento in conseguenza di sinistro causato da un veicolo rimasto non identificato, sicché il giudice di primo grado avrebbe dovuto accogliere la domanda risarcitoria.
§ 9. – Tali i motivi d'appello e le conclusioni delle parti osserva il Collegio che i motivi d'appello da trattarsi congiuntamente, in ragione della stretta connessione, sono infondati.
Per quanto concerne la legittimazione passiva di quale impresa designata Controparte_1 alla gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, invero pacifica in primo grado,
9 deve premettersi che rilevano in proposito gli artt.283 e ss. del d.lgs.n.209/2005 disciplinanti la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli rimasti non identificati, legittimando il soggetto che ha subito danni fisici ad avanzare la richiesta di risarcimento al Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, istituito presso la Consap e quindi all'impresa designata alla sua gestione nel territorio in cui è avvenuto il sinistro.
Dunque, nell'ipotesi di sinistro causato da veicolo non identificato è onere del danneggiato provare che il danno patito sia causalmente collegato ad una condotta dolosa o colposa di un veicolo rimasto sconosciuto, nonché l'impossibilità, secondo l'ordinaria diligenza, di identificarlo (Cass. civile, n. 10540/2023; Cass. civile, n. 12304/2005; Cass. civile,
n.10484/2001).
Occorre quindi che l'istante provi di aver tenuto una condotta diligente nella identificazione del danneggiante e che, ciò nonostante, il responsabile civile del sinistro sia rimasto sconosciuto.
Tale diligenza va valutata secondo il parametro dell'uomo di ordinaria avvedutezza ed esperienza, ai sensi dell'art.1176 c.c., secondo una valutazione da compiersi a posteriori ed in concreto (Cass. civile, n. 18308/2015; Cass. civile, n. 274/2015; Cass. civile, n. 24449/2005).
Non è, dunque, richiesto al danneggiato un obbligo attivo di individuare il veicolo in fuga, occorrendo soltanto la prova del materiale accadimento del sinistro e della sua riconducibilità causale ad una condotta colposa del suddetto veicolo (Cass. civile, Sez. III, n.23434/2014).
In aggiunta deve osservarsi che la presentazione della denuncia o querela contro ignoti non è condizione necessaria per poter proporre la suddetta domanda risarcitoria, sebbene costituisca un indizio dell'avveramento del sinistro (Cass. civile, Sez. III, n. 3019/2016; Cass. civile, Sez.
III, n.20066/2013).
Pertanto – come già evidenziato dal Tribunale - l'omessa presentazione della denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia non determina ex se il rigetto della domanda risarcitoria, ove sia comunque raggiunta la prova dell'accadimento del sinistro e della responsabilità del veicolo rimasto non identificato e, al contempo, la presentazione della stessa non implica necessariamente l'accoglimento della domanda risarcitoria, non costituendo una fonte di prova privilegiata.
Dunque, non è possibile a priori inferire conseguenze né dalla presentazione né dall'omissione della suddetta denuncia, potendo la stessa essere solo valutata insieme agli altri elementi acquisiti nel corso del processo ai fini della corretta ricostruzione ad opera del giudice che deve accertare la dinamica del sinistro.
Ciò posto e passando all'esame dell'istruttoria svolta nel corso del giudizio di primo grado debbono evidenziarsi - in risposta ai motivi di gravame - le rilevanti incongruenze emerse nel
10 corso della stessa, atteso che, seppur vero che stando alla prospettazione di cui all'atto di citazione di primo grado, la legittimazione passiva doveva ricondursi in capo ad , quale CP_3 impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, in ogni caso, occorreva da parte del danneggiato ex art.2697 c.c. la prova che i danni lamentati fossero eziologicamente riconducibili alla condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo e che costui fosse rimasto ignoto, nonostante il tentativo diligente di procedere alla sua identificazione.
Orbene, a fronte di tali premesse e della descrizione delle modalità del sinistro quale inizialmente rappresentata in atto introduttivo e nella denuncia-querela presentata dai genitori del danneggiato, all'epoca minorenne, che descriveva un urto del ciclomotore condotto dal figlio da parte del veicolo non identificato con successivo impatto del ciclomotore contro un muro, le risultanze dell'istruttoria ed in particolare della prova testimoniale da esaminarsi unitamente alle fotografie della strada ove si sarebbe verificato il sinistro, hanno viceversa offerto degli esiti affatto appaganti in termini di assolvimento dell'onere della prova e di effettivo coinvolgimento del veicolo non identificato nella causazione dei danni, non essendo stato descritto alcun urto contro il muro da parte dell'unico testimone oculare, il quale, non ha riferito neppure in merito all'urto del ciclomotore con l'autovettura, diversamente evidenziando lo stato di dissesto della strada percorsa dal ciclomotore condotto dall'appellante.
L'accadimento del sinistro è stato infatti denunciato dai genitori del minore, i quali hanno formalmente proposto denuncia in data 15.11.2012 presso il Comando Stazione dei Carabinieri di Formia e nella stessa hanno così testualmente riferito che “Il giorno 19.10.2012, alle ore
19.00 circa, in Formia (LT) alla via Ponzanello, nostro figlio minore si Parte_1 trovava alla guida del ciclomotore Aprilia targato X68YV9, telaio n. ZD4PF000WS001162, di proprietà dello scrivente allorquando un veicolo urtava alla parte laterale Parte_3 sinistra il ciclomotore Aprilia e lo sospingeva con la sua parte laterale destra contro un muro, provocandone la caduta e, pertanto, nostro figlio riportava lesioni personali” (cfr. denuncia allegata all'atto di citazione).
A fronte di tali allegazioni e nella valenza latamente indiziaria e liberamente apprezzabile della denunzia-querela, come osservato dal primo giudice, alcun rilievo decisivo ha assunto la testimonianza resa da in primo grado, unico testimone oculare (amico del Testimone_1 danneggiato che lo seguiva a bordo di altro ciclomotore) il quale ha descritto in maniera peraltro vaga e poco circostanziata la dinamica quale prospettata dall'attore nell'atto di citazione, che quindi non ha ricevuto alcuna conferma all'esito dell'istruttoria.
Invero, il teste ha testualmente riferito di aver visto l'attore cadere “subito dopo che Tes_1
11 la macchina era rientrata nella corsia” ma senza rappresentare alcun contatto, avendo dichiarato sulla specifica circostanza “credo che nel rientrare nella corsia lo abbia urtato” (cfr. verbale del 19.02.2020), tantopiù senza riferire alcunché in merito all'impatto del ciclomotore con il muro, quale chiaramente descritto nella denuncia-querela per cui l'autovettura “lo sospingeva con la sua parte laterale destra contro un muro, provocandone la caduta”.
Orbene, andando ad esaminare approfonditamente la testimonianza deve osservarsi che il teste non ha riferito di alcun contatto con la vettura, non ha rappresentato l'urto con il muro richiamato nella denuncia, non ha descritto i danni riportati dal ciclomotore – che neppure sono stati oggetto di rappresentazione fotografica – non ha in sostanza saputo descrivere le ragioni della caduta del , viceversa riferendo di un asfalto assai dissestato (possibile causa della Pt_1 caduta) e infine soprattutto non ha saputo fornire alcuna descrizione di una manovra negligente o azzardata del veicolo danneggiante, non riuscendo neppure a delinearne tipologia, colore, casa costruttrice, nonostante non potesse sostenersi che alle ore 18,30 (orario di accadimento del sinistro secondo il teste), essendo da poco tramontato il sole in quella data, non vi fosse ancora la luce crepuscolare, con conseguente possibilità di poter dare una pur minima descrizione dell'autovettura, quantomeno circa il colore, dimensioni e tipologia.
In particolare, come evidenziato, il teste non ha saputo riferire alcunché in merito ad un contatto tra i veicoli ovvero ad una brusca manovra di rientro dal sorpasso da parte dell'autovettura che li aveva superati.
Alcun elemento decisivo si può poi desumere dalla dichiarazione dell'altro teste Tes_2
, il quale ha testualmente riferito che “Sono a conoscenza dell'incidente che ha avuto
[...] il in quanto a fine ottobre nel 2012, nel tardo pomeriggio, 18-18,30, ho ricevuto la Pt_1 chiamata di mio fratello che era in compagnia del il quale mi rappresentava che Pt_1 aveva avuto un incidente in Contrada Ponzanello e mi chiedeva di intervenire sul posto Pt_1 con la macchina ”, sicché lo stesso ha ammesso di non aver avuto una visione diretta del sinistro essendo accorso successivamente sul posto (cfr. verbale del 19.02.2020).
Alcun valore dirimente in merito alla dinamica del sinistro può poi ricavarsi dalla documentazione medica in atti atteso che tali certificazioni, incluso il referto di pronto soccorso, non possono comprovare il materiale accadimento del sinistro, né la verità intrinseca delle dichiarazioni rese alla presenza dei sanitari.
Dunque, a fronte di una generica denuncia-querela, la dinamica del sinistro non risulta essere stata affatto dimostrata neppure dall'istruttoria orale, risultando vieppiù dagli atti di causa una diversa prospettazione di accadimento del sinistro nel corso di giudizio, mentre infatti con la prima memoria ex art.183, comma 6, c.p.c. l'attore ha precisato che “il ciclomotore…., condotto
12 dall'attore veniva urtato nella parte laterale sinistra dalla parte anteriore Parte_1 destra dell'auto pirata” (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. allegata al fascicolo di primo grado), così fornendo una dinamica dello stesso, con la comparsa conclusionale, l'attore ha dedotto di essere caduto in seguito ad un sorpasso imprudente compiuto dal veicolo rimasto non identificato, così rappresentando che nel sinistro denunciato non ci sarebbe stata una collisione diretta tra i veicoli antagonisti.
A tale riguardo deve infatti osservarsi che la Suprema Corte sul punto ha chiarito che “la presunzione di pari responsabilità di colpa nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c. in caso di scontro di veicoli, è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell'incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto, l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso.” (Cass. civile,
Sez. III, n.19197/2018), cionondimeno, la giurisprudenza richiamata non risulta applicabile al caso in esame, in considerazione della mancata prova delle concrete modalità di accadimento del sinistro, non essendo emerso dall'istruttoria alcun contributo causale nella produzione dell'evento dannoso da parte del veicolo non identificato.
Dunque l'appellante non risulta aver assolto l'onere della prova quale ripercorso nella giurisprudenza della S.C. per cui “In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non identificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto.” (Cass. civile, Sez. III, n.
10540/2023).
Pertanto, in base a quanto testé enunciato, si deve ritenere che il giudice di primo grado abbia fatto buon governo dei principi in materia di onere della prova, ritenendo quindi non dimostrata la responsabilità esclusiva ovvero concorrente del veicolo rimasto non identificato nella causazione del sinistro, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria.
Dunque, l'appello deve essere rigettato, in quanto infondato, atteso il difetto di prova delle circostanze dedotte nell'atto di citazione e poste a fondamento della domanda risarcitoria.
§ 10. – Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate tenuto conto del quarto scaglione di valore (da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00) in euro 1.029,00 per fase di studio, euro 709,00 per fase introduttiva, euro 1.523,00 per fase di
13 trattazione ed euro 1.735,00 per fase decisionale, applicati i valori minimi di fase stante la non particolare complessità delle questioni dedotte in giudizio, l'assenza di istruttoria e le forme adottate per la decisione.
§ 11. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r. n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione notificato in data 26.05.2021, avverso la sentenza n.1023/2020 pubblicata in data
22.12.2020 dal Tribunale di Cassino, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado di Parte_1 appello in favore di liquidate in euro 4.996,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre spese forfettarie, iva e cpa.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del 2002 a carico dell'appellante . Parte_1
Roma, 22.10.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente
dott. NT LI
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa Francesca Longo
14
Sezione VI civile
R.G. 3231/2021
All'udienza collegiale del giorno 22/10/2025 ore 11:25
Presidente Dott. NT LI
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. ASCANIO ROCCO Avv. De Meo in sostituzione
Appellato/i
Controparte_1
Avv. PERENO LUCIA presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
NT LI
RI d'TO
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. NT LI Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 22.10.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3231 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
( ), domiciliato presso l'avv. Rocco Parte_1 CodiceFiscale_1
Ascanio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
(c.f. ), quale impresa designata al FGVS, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso l'avv. Lucia Pereno che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n.1023/2020 pubblicata in data 22.12.2020 dal
Tribunale di Cassino.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 26.05.2021 ha proposto Parte_1 appello contro la sentenza n. 1023/2020 pubblicata in data 22.12.2020 dal Tribunale di Cassino, resa a definizione del procedimento civile r.g.n.2197/2017, promosso dall'odierno appellante nei confronti di quale impresa designata al FGVS. Controparte_1
§ 2. — I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “ ha Parte_1 convenuto in giudizio già , nella qualità di impresa Controparte_1 Controparte_2
2 designata per il F.G.V.S., chiedendo al Tribunale di: “accertare e dichiarare che il giorno
19.10.2012 alle ore 19.00 lungo la via Ponzanello, a bordo del ciclomotore Parte_1
Aprilia, veniva urtato da un veicolo il cui conducente anziché fermarsi si allontanava senza prestare soccorso e per l'effetto condannare le in persona del l.r.pt., al Controparte_1 risarcimento del danno fisico partito pari ad euro 45.000,00, nello specifico nella misura dell'8
% quale danno biologico, ITT di 40 gg e ITP di 30 gg al 50%, salvo diversa somma accertata in corso di giudizio nonché al pagamento delle cure odontoiatriche nella misura di euro
1500.00 da ripetersi ogni 5 anni;
condannare le convenute al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA CNA, come per legge al sottoscritto procuratore antistatario”.
A fondamento della domanda di risarcimento ha dedotto quanto segue: che in data 19.10.2012 verso le h.19.00 circa, era alla guida del proprio ciclomotore Aprilia targato X68YV9 e nel mentre percorreva la via Ponzanello, veniva urtato da un veicolo il cui conducente immediatamente dopo l'incidente anziché fermarsi si allontanava senza prestare soccorso;
che
a causa della violenza dell'urto riportava le lesioni personali per le quali si rendeva necessario il trasporto al PS dell'Ospedale di Formia, per effetto delle quali non era stato in grado di rilevare il numero di targa, né di individuare il conducente della vettura cui l'attore addebita le lesioni;
che in data 15.11.2012 i genitori dell'allora minore sporgevano Parte_1 per i fatti sopra menzionati denuncia querela presso la Stazione CC di Formia, dichiarando che il proprio figlio veniva urtato da un veicolo non identificato che lo sospingeva contro un muro provocandone la caduta con conseguenti lesioni personali;
che a seguito dell'urto ha riportato postumi di natura permanente, nella misura dell'8%, una I.T.T. di 40 gg e una I.T.P. di 30 gg. Al 50% ed inoltre necessiterà di cure odontoiatriche per euro 2.500,00 oltre euro
1.500,00 per cure da ripetersi ogni 5 anni;
che, in data 12.11.2012, veniva inviata lettera di messa in mora in seguito alla quale non veniva disposta alcuna visita medico legale sulla sua persona nonostante intimazione rinnovata in data 17.07.2014, la quale a sua volta non aveva sortito alcun effetto;
che, in data 8.01.2016, rinnovata il 4.02.2017, veniva attivata procedura di negoziazione assistita mediante l'inoltro di lettera a mezzo posta certificata, la quale rimaneva priva di riscontro;
che a fronte di varie richieste di risarcimento, non ha ancora ricevuto alcuna somma ad indennizzo del danno subito e ritenuto pari, come da specifica consulenza medico legale, ad euro 45.000,00. Ha concluso come in premessa.
Si è costituita in giudizio nuova denominazione sociale di Controparte_1 CP_2
in persona del l.r.p.t. nella qualità di impresa designata per il F.G.V.S. ed ha eccepito
[...] in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per difetto dei requisiti di cui all'art.163, IV comma, c.p.c., deducendo che l'assoluta genericità dei fatti esposti in citazione sarebbe tale da
3 rendere difficoltosa la comprensione della dinamica del sinistro e consequenzialmente
l'identificazione della responsabilità addebitata alla società convenuta;
quanto al merito ha contestato le avverse deduzioni in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Ha concluso chiedendo in via preliminare dichiarare la nullità della citazione per carenza dei requisiti di cui all'art.163 c.p.c. e nel merito rigettare la domanda in quanto infondata.
Concessi i termini di cui all'art 183 c.p.c., escussi i testi, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e all'udienza del 22.9.2020 disposta ai sensi dell'art.83 c. 7 lett. h) del D.L. n.
18/2020, così come modificato dal D.L. n. 23/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.
124/20, ulteriormente modificato dal D.L. N. 27/20 e dall'art 221 del D.L. n. 34/20, convertito con modifiche dalla legge n. 77/20, ulteriormente modificato dal D.L. n. 125/20, veniva trattenuta in decisione.”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale di Cassino, Sezione prima, definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento proposta da Pt_2 nei confronti della società nuova denominazione sociale
[...] Controparte_1 [...]
nella qualità di impresa designata per il F.G.V.S, così provvede: a) Rigetta la Controparte_2 domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice;
b) Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta che liquida in euro 3.972,00 per compensi professionali oltre spese generali IVA e CPA come per legge.”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza, e cioè per violazione dell'art.163, nn.3 e 4 c.p.c. Ritiene infatti questo giudice che le circostanze indicate, sia pur sinteticamente, dalla parte attrice, siano idonee ad assolvere, sotto il profilo della specificità ed alla luce di un esame complessivo dell'atto, l'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, imposto all'attore dall'art.163 c.p.c. a pena di nullità dell'atto introduttivo.
Nel caso di specie, vi è stata sostanziale allegazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto su cui la medesima è fondata, così da escludersi la nullità dell'atto introduttivo per violazione dell'art. 163 c.p.c., nn.3 e 4, posto che, per aversi tale nullità, non è sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto su cui la stessa si fonda, ma è necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. in termini, Cass. Sez. III, n. 11751 del 15.5.2013). Nel merito, la domanda di risarcimento proposta dall'attore, è infondata e non può Parte_1
4 trovare accoglimento per le ragioni che seguono. L'attore agisce nei confronti della società convenuta, nella qualità di impresa designata, invocando, in relazione al sinistro di cui è stata vittima, il ricorrere delle condizioni di cui all'art.283, primo comma, del d.lgs. n.209 del 2005, secondo cui il F.G.V.S. risponde dei "...danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali...vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il danno sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato...". Ritiene il Tribunale che dall'istruttoria espletata non sia stata raggiunta la prova circa la sussistenza dei presupposti per l'operatività della responsabilità invocata. In limine va affrontata la questione della necessità o meno, ai fini della ammissibilità della domanda in caso di incidente cagionato da veicolo rimasto sconosciuto, della tempestiva denunzia del fatto alle autorità investigative. Ebbene, osserva il Tribunale che, ove si qualificasse l'onere di denunzia all'autorità investigativa come vera e propria condizione per l'accoglimento della domanda, si verrebbe ad introdurre surrettiziamente una sorta di giurisdizione condizionata, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dal legislatore. Infatti, il danneggiato, oltre a dovere inviare tempestivamente la richiesta di risarcimento danni all'assicuratore, sarebbe altresì tenuto a denunziare il fatto alle competenti autorità, pena l'inevitabile rigetto della propria pretesa, laddove la norma in esame si limita a postulare, agli effetti del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno nei confronti del
Fondo di garanzia, soltanto la prova della causazione dell'illecito da parte di un veicolo rimasto sconosciuto. La mancata denunzia dei fatti all'autorità investigativa non può, dunque, costituire a priori un elemento ostativo al riconoscimento del danno, ma una circostanza che, unita agli altri elementi di prova, può permettere al giudice di valutare la complessiva attendibilità dei fatti sottoposti al suo giudizio, onde potere ravvisare l'eventuale natura fraudolenta o truffaldina dell'azione intentata. Secondo l'orientamento della Suprema Corte, invero, l'omessa denuncia all'autorità non è idonea, in sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato;
così come l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto. Entrambe le evenienze vanno invece apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni astratte, e considerate potenzialmente idonee a suffragare l'una
o l'altra conclusione del Giudice di merito nell'ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata al suo prudente apprezzamento, del quale
è tenuto a dare conto nella motivazione della sentenza. A nessuna delle due (denuncia/omessa denuncia) è, cioè, consentito assegnare, salva la possibile valenza sintomatica dell'una o dell'altra in relazione alle caratteristiche del caso concreto, una sorta di efficacia probatoria automatica, nel senso che il sinistro sia senz'altro riconducibile alla fattispecie astratta di cui
5 al Dlgs. n. 209 del 2005, art. 283, comma 1, lett. a), se denuncia vi sia stata, ovvero che certamente non lo sia se la denuncia sia mancata (Cassazione civile 3 settembre 2007 n.
18532). Le recenti pronunce del Giudice nomofilattico, inoltre, tendono ad escludere la configurabilità di un obbligo di diligenza a carico della vittima nel reperimento del responsabile: il danneggiato, infatti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23434 del 04/11/2014), non è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato. Fermo restando quanto premesso in virtù di autorevole giurisprudenza, nella fattispecie in esame il presupposto di cui sopra appare soddisfatto in quanto risulta la proposizione della querela, in data 15.11.2012, ad opera dei genitori dell'allora minore attore, presso il Comando Stazione del Carabinieri di Formia. Ciò premesso, in ordine alla prova della responsabilità del conducente del veicolo sconosciuto, reputa il Tribunale che le risultanze della prova testimoniale non permettano di concludere per l'addebitabilità della responsabilità del sinistro alla condotta del conducente dell'autovettura la cui identificazione, per la dinamica dei fatti, è risultata impossibile. Quanto alla prova della dinamica dell'incidente si osserva che l'unico teste che ha riferito di aver assistito all'incidente è
le cui dichiarazioni sono tuttavia risultate incerte e lacunose. Ed invero Testimone_1 escusso sul punto ha dichiarato: “ho assistito all'incidente del era la fine di ottobre Pt_1
2012 verso le 18.00 -18-30, ricordo che era già tramontato il sole, preciso che non si vedeva bene, era penombra, ricordo che viaggiavo su via Ponzanello e bordo del mio motorino e seguivo il che viaggiava sul suo motorino, stavamo andando a Formia. Posso riferire Pt_1 che una macchina che viaggiava dietro di noi ci ha sorpassato sulla sinistra, ho visto il cadere subito dopo che la macchina è rientrata nella corsia, credo che nel Parte_1 rientrare lo abbia urtato, la macchina ha proseguito la sua corsa, non ho annotato la targa…”
Il teste ha quindi affermato che dopo il sorpasso il cadeva dal motociclo a bordo del Pt_1 quale viaggiava, ma non ha saputo riferire con certezza se la caduta sia avvenuta perché
l'autovettura nel rientrare aveva urtato il motociclo. Non è dunque certo, in assenza di ulteriori elementi di riscontro, se la caduta si sia verificata per effetto del comportamento del veicolo sconosciuto o se invece si sia verificata per effetto di una diversa eziologia, posto che il teste
ha successivamente affermato: “posso riferire che la strada su cui viaggiavamo è Tes_1 pericolosa perché dissestata, non ci sono buche ma il manto stradale non è uniforme perché pieno di rappezzi”. Priva di rilevanza è la deduzione di parte attrice contenuta nelle memorie
6 conclusionali secondo cui l'incidente si sarebbe verificato per effetto di un sorpasso
“azzardato” del veicolo antagonista che, pur non urtando il gli avrebbe fatto perdere Pt_1
l'equilibrio; ed invero si osserva che rilievo oltre ad essere tardivo, attiene ad una circostanza che si pone in palese contrasto con quanto riportato nell'atto introduttivo, nel quale si legge che la caduta avveniva in quanto il veicolo sconosciuto, nel rientrare dal sorpasso, urtava violentemente il motorino a bordo del quale viaggiava il La domanda di risarcimento Pt_1 proposta da parte attrice deve quindi essere rigettata La regolamentazione delle spese processuali segue, ex art. 91 c.p.c., la soccombenza dell'attore, la relativa liquidazione viene effettuata in dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui agli artt. 1 e 4 del DM 10 marzo 2014,
n. 55, entrato in vigore il 3 aprile 2014, con la precisazione che i valori medi proposti dalla tabella del citato regolamento vengono ridotti in ragione della natura della controversia, dell'assenza di questioni di fatto e di diritto significative, dell' attività concretamente espletata nelle diverse fasi del processo.”.
§ 5. - Con l'atto di appello ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: in accoglimento dell'appello e a totale riforma della sentenza impugnata accertare e dichiarare che il veicolo non identificato il giorno 19.10.2012 alle ore 19:00 ca, in Formia lungo la Via Ponzanello, provocava la caduta del a bordo del ciclomotore Aprilia, il cui conducente subito dopo Parte_1
l'incidente anziché fermarsi si allontanava senza prestare soccorso e per l'effetto condannare le già in persona del l.r.p.t., al risarcimento del Controparte_1 Controparte_2 danno fisico patito pari ad euro 45.000,00, nello specifico nella misura dell'8% quale danno biologico, I.T.T. di 40 gg. e I.T.P. di 30 gg. al 50%, salva diversa somma accertata in corso di giudizio nonché al pagamento delle cure odontoiatriche nella misura di euro 1.500,00 da ripetersi ogni 5 anni. Condannare la parte convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CNA, del doppio grado di giudizio al sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria si chiede l'ammissione, poiché indispensabili ex art. 345 c.p.c., per i motivi esposti nel presente atto di appello, dei seguenti mezzi di prova: disporre la consulenza medico legale richiesta nelle memorie 183 comma 6 n.2 cpc, affinché esaminati gli atti ed i documenti presenti nei fascicoli di causa, accerti con rigore scientifico la compatibilità tra il sinistro e le lesioni fisiche patite dall'attore e conseguentemente l'entità del danno in termini medico-legali.”.
§ 6. – costituitasi con comparsa depositata in data 8.10.2021 ha Controparte_1 resistito al gravame e richiesto il rigetto delle istanze istruttorie avversarie, rassegnando le seguenti conclusioni “rigettare, poiché totalmente infondata in fatto ed in diritto, la domanda
7 di cui all'atto di appello proposto dal sig. avverso la sentenza resa dal Parte_1
Tribunale Civile di Cassino il 21/12/20 n. 1023, con conseguente conferma integrale della stessa;
- con vittoria di spese e di compenso professionale del presente grado di giudizio”.
§ 7. – All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello è articolato in due motivi.
§ 8.1. - Con il primo motivo intestato “SULLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL FGVS
E PRESUPPOSTI DELL'AZIONE” l'appellante ha evidenziato i presupposti per l'accertamento della legittimazione passiva in capo alla società convenuta, giacché, nel caso di sinistro stradale causato da un veicolo non identificato, il danneggiato può chiedere il risarcimento all'impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della strada.
Ha quindi premesso che la legittimazione passiva della suddetta impresa richiede una mera allegazione e prova che il veicolo presunto responsabile civile non sia stato identificato e che ciò non sia dipeso da una condotta negligente del danneggiato (Cass. civ. Sez. III, n.
23710/2016), mentre non si può richiedere al danneggiato una diligenza superiore a quella ordinaria in relazione all'identificazione del responsabile civile, secondo un giudizio da compiersi a posteriori alla luce delle circostanze del caso concreto (Cass. civile, Sez. III, n.
274/2015).
Tanto premesso ricorrendo nel caso in esame gli evidenziati presupposti, considerata anche la minore età del danneggiato al momento del sinistro, l'appellante ha, pertanto, concluso per l'accertamento della sussistenza delle condizioni normativamente richieste per agire in via giudiziale nei confronti dell'impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della strada.
§ 8.2 - Con il secondo motivo “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.
115, 116 C.P.C., 2697 C.C. E DEL PRINCIPIO DISPOSITIVO EX ARTT. 99 E 101 C.P.C.
OMESSA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA” l'appellante ha censurato la sentenza resa dal giudice di primo grado per aver erroneamente ritenuto non provata la domanda, in contraddizione con quanto emerso nel corso dell'istruttoria.
In particolare, evidenziava che la dinamica del sinistro e la responsabilità del veicolo rimasto non identificato sarebbe emersa dalla testimonianza resa in giudizio dal teste Testimone_1
(cfr. verbale del 13.02.2020 allegato al fascicolo di primo grado) nonché dalla denuncia- querela, sporta dai genitori di quali soggetti esercenti la responsabilità Parte_1 genitoriale sul danneggiato, in data 15.11.2012 (cfr. denuncia-querela allegata all'atto di
8 citazione).
Soggiungeva che da tali documenti emergeva come , alla guida del motociclo Parte_1
Aprilia, targato X68YV9 e di proprietà di , in data 19.10.2012, percorreva via Parte_3
Ponzanello, in Formia, allorquando veniva attinto nella parte laterale sinistra dalla parte anteriore destra di un autoveicolo rimasto non identificato, finendo la corsa contro un muro posto a margine della strada.
Precisava quindi che a causa dell'urto aveva riportato lesioni refertate e descritte nella documentazione medica allegata all'atto introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. cartella clinica allegata all'atto di citazione), pertanto, l'attore avrebbe assolto all'onere probatorio di cui era gravato, avendo allegato e fornito la prova dell'accadimento del sinistro, del danno subito e della responsabilità civile del veicolo rimasto non identificato.
In aggiunta, deduceva come le circostanze di tempo e di luogo in cui era occorso il denunciato sinistro non avevano consentito di identificare il veicolo responsabile, considerata anche la sua minore età al momento dell'accaduto, non assumendo rilevanza lo stato dissestato dei luoghi, indicato dal teste , giacché tale circostanza non escludeva ex se la condotta Testimone_1 colposa del veicolo rimasto non identificato e la sua responsabilità civile.
Evidenziava altresì che la fondatezza della domanda risarcitoria risultava anche ove fosse provato che il veicolo rimasto non identificato avesse causato il danno in seguito ad un'imprudente manovra di sorpasso, in violazione dell'art.148, comma 3, del codice della strada, considerato che, in applicazione dei principi generali della responsabilità civile, sussisteva la legittimazione passiva dell'impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, anche ove il sinistro fosse stato caratterizzato da una mera turbativa, quindi in assenza di uno scontro diretto tra i veicoli antagonisti.
Da ultimo, l'appellante deduceva che, in assenza di prova della responsabilità esclusiva del veicolo rimasto non identificato, il giudice avrebbe comunque dovuto applicare il criterio residuale della pari responsabilità per colpa concorrente ex art.2054, comma 2, c.c., applicabile secondo la giurisprudenza di legittimità anche ove fosse mancata una collisione diretta tra i veicoli e pertanto, dall'attività istruttoria espletata nel giudizio di prime cure, era emersa la prova del danneggiamento in conseguenza di sinistro causato da un veicolo rimasto non identificato, sicché il giudice di primo grado avrebbe dovuto accogliere la domanda risarcitoria.
§ 9. – Tali i motivi d'appello e le conclusioni delle parti osserva il Collegio che i motivi d'appello da trattarsi congiuntamente, in ragione della stretta connessione, sono infondati.
Per quanto concerne la legittimazione passiva di quale impresa designata Controparte_1 alla gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, invero pacifica in primo grado,
9 deve premettersi che rilevano in proposito gli artt.283 e ss. del d.lgs.n.209/2005 disciplinanti la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli rimasti non identificati, legittimando il soggetto che ha subito danni fisici ad avanzare la richiesta di risarcimento al Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, istituito presso la Consap e quindi all'impresa designata alla sua gestione nel territorio in cui è avvenuto il sinistro.
Dunque, nell'ipotesi di sinistro causato da veicolo non identificato è onere del danneggiato provare che il danno patito sia causalmente collegato ad una condotta dolosa o colposa di un veicolo rimasto sconosciuto, nonché l'impossibilità, secondo l'ordinaria diligenza, di identificarlo (Cass. civile, n. 10540/2023; Cass. civile, n. 12304/2005; Cass. civile,
n.10484/2001).
Occorre quindi che l'istante provi di aver tenuto una condotta diligente nella identificazione del danneggiante e che, ciò nonostante, il responsabile civile del sinistro sia rimasto sconosciuto.
Tale diligenza va valutata secondo il parametro dell'uomo di ordinaria avvedutezza ed esperienza, ai sensi dell'art.1176 c.c., secondo una valutazione da compiersi a posteriori ed in concreto (Cass. civile, n. 18308/2015; Cass. civile, n. 274/2015; Cass. civile, n. 24449/2005).
Non è, dunque, richiesto al danneggiato un obbligo attivo di individuare il veicolo in fuga, occorrendo soltanto la prova del materiale accadimento del sinistro e della sua riconducibilità causale ad una condotta colposa del suddetto veicolo (Cass. civile, Sez. III, n.23434/2014).
In aggiunta deve osservarsi che la presentazione della denuncia o querela contro ignoti non è condizione necessaria per poter proporre la suddetta domanda risarcitoria, sebbene costituisca un indizio dell'avveramento del sinistro (Cass. civile, Sez. III, n. 3019/2016; Cass. civile, Sez.
III, n.20066/2013).
Pertanto – come già evidenziato dal Tribunale - l'omessa presentazione della denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia non determina ex se il rigetto della domanda risarcitoria, ove sia comunque raggiunta la prova dell'accadimento del sinistro e della responsabilità del veicolo rimasto non identificato e, al contempo, la presentazione della stessa non implica necessariamente l'accoglimento della domanda risarcitoria, non costituendo una fonte di prova privilegiata.
Dunque, non è possibile a priori inferire conseguenze né dalla presentazione né dall'omissione della suddetta denuncia, potendo la stessa essere solo valutata insieme agli altri elementi acquisiti nel corso del processo ai fini della corretta ricostruzione ad opera del giudice che deve accertare la dinamica del sinistro.
Ciò posto e passando all'esame dell'istruttoria svolta nel corso del giudizio di primo grado debbono evidenziarsi - in risposta ai motivi di gravame - le rilevanti incongruenze emerse nel
10 corso della stessa, atteso che, seppur vero che stando alla prospettazione di cui all'atto di citazione di primo grado, la legittimazione passiva doveva ricondursi in capo ad , quale CP_3 impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, in ogni caso, occorreva da parte del danneggiato ex art.2697 c.c. la prova che i danni lamentati fossero eziologicamente riconducibili alla condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo e che costui fosse rimasto ignoto, nonostante il tentativo diligente di procedere alla sua identificazione.
Orbene, a fronte di tali premesse e della descrizione delle modalità del sinistro quale inizialmente rappresentata in atto introduttivo e nella denuncia-querela presentata dai genitori del danneggiato, all'epoca minorenne, che descriveva un urto del ciclomotore condotto dal figlio da parte del veicolo non identificato con successivo impatto del ciclomotore contro un muro, le risultanze dell'istruttoria ed in particolare della prova testimoniale da esaminarsi unitamente alle fotografie della strada ove si sarebbe verificato il sinistro, hanno viceversa offerto degli esiti affatto appaganti in termini di assolvimento dell'onere della prova e di effettivo coinvolgimento del veicolo non identificato nella causazione dei danni, non essendo stato descritto alcun urto contro il muro da parte dell'unico testimone oculare, il quale, non ha riferito neppure in merito all'urto del ciclomotore con l'autovettura, diversamente evidenziando lo stato di dissesto della strada percorsa dal ciclomotore condotto dall'appellante.
L'accadimento del sinistro è stato infatti denunciato dai genitori del minore, i quali hanno formalmente proposto denuncia in data 15.11.2012 presso il Comando Stazione dei Carabinieri di Formia e nella stessa hanno così testualmente riferito che “Il giorno 19.10.2012, alle ore
19.00 circa, in Formia (LT) alla via Ponzanello, nostro figlio minore si Parte_1 trovava alla guida del ciclomotore Aprilia targato X68YV9, telaio n. ZD4PF000WS001162, di proprietà dello scrivente allorquando un veicolo urtava alla parte laterale Parte_3 sinistra il ciclomotore Aprilia e lo sospingeva con la sua parte laterale destra contro un muro, provocandone la caduta e, pertanto, nostro figlio riportava lesioni personali” (cfr. denuncia allegata all'atto di citazione).
A fronte di tali allegazioni e nella valenza latamente indiziaria e liberamente apprezzabile della denunzia-querela, come osservato dal primo giudice, alcun rilievo decisivo ha assunto la testimonianza resa da in primo grado, unico testimone oculare (amico del Testimone_1 danneggiato che lo seguiva a bordo di altro ciclomotore) il quale ha descritto in maniera peraltro vaga e poco circostanziata la dinamica quale prospettata dall'attore nell'atto di citazione, che quindi non ha ricevuto alcuna conferma all'esito dell'istruttoria.
Invero, il teste ha testualmente riferito di aver visto l'attore cadere “subito dopo che Tes_1
11 la macchina era rientrata nella corsia” ma senza rappresentare alcun contatto, avendo dichiarato sulla specifica circostanza “credo che nel rientrare nella corsia lo abbia urtato” (cfr. verbale del 19.02.2020), tantopiù senza riferire alcunché in merito all'impatto del ciclomotore con il muro, quale chiaramente descritto nella denuncia-querela per cui l'autovettura “lo sospingeva con la sua parte laterale destra contro un muro, provocandone la caduta”.
Orbene, andando ad esaminare approfonditamente la testimonianza deve osservarsi che il teste non ha riferito di alcun contatto con la vettura, non ha rappresentato l'urto con il muro richiamato nella denuncia, non ha descritto i danni riportati dal ciclomotore – che neppure sono stati oggetto di rappresentazione fotografica – non ha in sostanza saputo descrivere le ragioni della caduta del , viceversa riferendo di un asfalto assai dissestato (possibile causa della Pt_1 caduta) e infine soprattutto non ha saputo fornire alcuna descrizione di una manovra negligente o azzardata del veicolo danneggiante, non riuscendo neppure a delinearne tipologia, colore, casa costruttrice, nonostante non potesse sostenersi che alle ore 18,30 (orario di accadimento del sinistro secondo il teste), essendo da poco tramontato il sole in quella data, non vi fosse ancora la luce crepuscolare, con conseguente possibilità di poter dare una pur minima descrizione dell'autovettura, quantomeno circa il colore, dimensioni e tipologia.
In particolare, come evidenziato, il teste non ha saputo riferire alcunché in merito ad un contatto tra i veicoli ovvero ad una brusca manovra di rientro dal sorpasso da parte dell'autovettura che li aveva superati.
Alcun elemento decisivo si può poi desumere dalla dichiarazione dell'altro teste Tes_2
, il quale ha testualmente riferito che “Sono a conoscenza dell'incidente che ha avuto
[...] il in quanto a fine ottobre nel 2012, nel tardo pomeriggio, 18-18,30, ho ricevuto la Pt_1 chiamata di mio fratello che era in compagnia del il quale mi rappresentava che Pt_1 aveva avuto un incidente in Contrada Ponzanello e mi chiedeva di intervenire sul posto Pt_1 con la macchina ”, sicché lo stesso ha ammesso di non aver avuto una visione diretta del sinistro essendo accorso successivamente sul posto (cfr. verbale del 19.02.2020).
Alcun valore dirimente in merito alla dinamica del sinistro può poi ricavarsi dalla documentazione medica in atti atteso che tali certificazioni, incluso il referto di pronto soccorso, non possono comprovare il materiale accadimento del sinistro, né la verità intrinseca delle dichiarazioni rese alla presenza dei sanitari.
Dunque, a fronte di una generica denuncia-querela, la dinamica del sinistro non risulta essere stata affatto dimostrata neppure dall'istruttoria orale, risultando vieppiù dagli atti di causa una diversa prospettazione di accadimento del sinistro nel corso di giudizio, mentre infatti con la prima memoria ex art.183, comma 6, c.p.c. l'attore ha precisato che “il ciclomotore…., condotto
12 dall'attore veniva urtato nella parte laterale sinistra dalla parte anteriore Parte_1 destra dell'auto pirata” (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. allegata al fascicolo di primo grado), così fornendo una dinamica dello stesso, con la comparsa conclusionale, l'attore ha dedotto di essere caduto in seguito ad un sorpasso imprudente compiuto dal veicolo rimasto non identificato, così rappresentando che nel sinistro denunciato non ci sarebbe stata una collisione diretta tra i veicoli antagonisti.
A tale riguardo deve infatti osservarsi che la Suprema Corte sul punto ha chiarito che “la presunzione di pari responsabilità di colpa nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c. in caso di scontro di veicoli, è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell'incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto, l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso.” (Cass. civile,
Sez. III, n.19197/2018), cionondimeno, la giurisprudenza richiamata non risulta applicabile al caso in esame, in considerazione della mancata prova delle concrete modalità di accadimento del sinistro, non essendo emerso dall'istruttoria alcun contributo causale nella produzione dell'evento dannoso da parte del veicolo non identificato.
Dunque l'appellante non risulta aver assolto l'onere della prova quale ripercorso nella giurisprudenza della S.C. per cui “In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non identificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto.” (Cass. civile, Sez. III, n.
10540/2023).
Pertanto, in base a quanto testé enunciato, si deve ritenere che il giudice di primo grado abbia fatto buon governo dei principi in materia di onere della prova, ritenendo quindi non dimostrata la responsabilità esclusiva ovvero concorrente del veicolo rimasto non identificato nella causazione del sinistro, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria.
Dunque, l'appello deve essere rigettato, in quanto infondato, atteso il difetto di prova delle circostanze dedotte nell'atto di citazione e poste a fondamento della domanda risarcitoria.
§ 10. – Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate tenuto conto del quarto scaglione di valore (da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00) in euro 1.029,00 per fase di studio, euro 709,00 per fase introduttiva, euro 1.523,00 per fase di
13 trattazione ed euro 1.735,00 per fase decisionale, applicati i valori minimi di fase stante la non particolare complessità delle questioni dedotte in giudizio, l'assenza di istruttoria e le forme adottate per la decisione.
§ 11. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r. n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione notificato in data 26.05.2021, avverso la sentenza n.1023/2020 pubblicata in data
22.12.2020 dal Tribunale di Cassino, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado di Parte_1 appello in favore di liquidate in euro 4.996,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre spese forfettarie, iva e cpa.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del 2002 a carico dell'appellante . Parte_1
Roma, 22.10.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente
dott. NT LI
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa Francesca Longo
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