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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/05/2025, n. 1656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1656 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O. dott. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nella causa civile iscritta al n. 5326/2021 R.G., passata in decisione all'udienza del 23.05.2025, tra
E , rappresentati e difesi dall'avv. Ivan Feola in Parte_1 Parte_2 virtù mandato alle liti in atti
CONTRO
e per essa, quale mandataria, , in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t, rappresentata difesa dall'avv. Marco Rossi in virtù mandato alle liti in atti
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 784/2021 (rg n. 2311/2021)
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
La causa è stata istruita documentalmente e con la CTU econometrica. L'opposizione è parzialmente fondata. Preliminarmente, In ordine all'inclusione della polizza nel calcolo del TAEG, si osserva che il relativo costo deve essere ricompreso, come affermato dalla giurisprudenza prevalente (ex multis si ricordano le sentenze della Corte di Cassazione Civile n. 8806/2017, 9298/2018, 5160/2018,22458/2018, 17466/2020 e 22465/2021, secondo cui “prescindendo dalla asserita facoltatività o meno della polizza assicurativa, i costi per l'assicurazione devono essere considerati nel calcolo quando vi sia, come nella controversia su cui lo scrivente CTU sta relazionando, un collegamento genetico e funzionale tra la concessione del prestito e la copertura assicurativa. Tale collegamento genetico e funzionale si ravvisa ogniqualvolta esistano, non necessariamente tutti e contemporaneamente, i seguenti elementi: la contestualità tra la sottoscrizione del contratto di finanziamento e la sottoscrizione del contratto assicurativo, la medesima durata dei due contratti, la copertura del rischio di credito, l'inclusione dell'adesione al contratto assicurativo nello stesso contratto di finanziamento, un indennizzo che sia stato parametrato al debito residuo e, infine, che il premio di polizza sia stato finanziato con la stessa concessione di credito”). Il principio (seppur con riferimento alla nozione di TEG) è stato di recente affermato anche dalla Suprema Corte
(Cassazione civile, sez. I, ordinanza 16/04/2018 n. 9298 Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/04/2018, n.
9298), con argomentazioni estensibili al TAEG (c.f.r. sentenza del Tribunale di Lecce, sez. commerciale n. 787/2022). Ciò posto, in base alle norme sulla trasparenza bancaria gli intermediari finanziari devono indicare ai clienti, consumatori o no, il costo complessivo del finanziamento. attraverso l'inserimento nei contratti di un indicatore di costi, espresso con l'acronimo l'ISC o TAEG (quest'ultimo relativo al credito al consumo) (ex art. 125-bis TUB). Laddove dunque l'ISC (o
TAEG)indicato risulti scorretto ciò determina la nullità rispetto alla singola clausola e la rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei BOT, così come statuito dall'art. 117 e 125-bis del TUB. Ciò posto, passando all' esame delle risultanze della CTU, in ordine alla richiesta di prestito personale con Findomestic del 29/01/2013, il consulente ha accertato il non superamento del tasso soglia;
ha altresì accertato, a seguito del ricalcolo, che TAEG è 11,53%, mentre il contratto viene riportato come TAEG il 8,79%, ed ha correttamente ha proceduto alla quantificazione degli interessi dovuti ai sensi dell'art. 125-bis comma 7 lettera a) del T.U.B., applicando il tasso di interesse pari al 1,41% e considerando come capitale l'importo di € 15.000,00; ha così rideterminato il debito della IG.ra , alla data del 05/01/2016 nei Parte_2 confronti della società finanziaria in € 6.643,63. In ordine alla carta di credito Compass n. 52128454342 del 08/09/2014, il CTU ha accertato il non superamento del tasso soglia, accertando pertanto il saldo a debito della IG.ra come da decreto ingiuntivo in € 3.043,16; in Parte_2 ordine alla richiesta di prestito personale n. pratica 4687234 del 24/03/2013, ha accertato anche in tale ipotesi il non superamento del tasso soglia ed ha altresì accertato che il TAEG esposto in contratto è di TAEG il 12,28%, mentre quello accertato è del 13,65% ed ha correttamente proceduto ai sensi dell'art. 125-bis comma 7 lettera a) del T.U.B., applicando il tasso di interesse pari al 1,41% e considerando come capitale l'importo di € 15.500,00, giungendo alla rideterminazione del debito della IG.ra alla data del 29/02/2016 nei confronti della società finanziaria in € Parte_2
7.640,30. Le risultanze della CTU, scevra da vizi logici e/o procedimentali, appaiono condivisibili.
In definitiva, il debito degli opponenti ammonta complessivamente ad Euro 17.327,09. Ragion per cui deve essere accertato il minor credito della società finanziaria e revocato il decreto ingiuntivo opposto, dell'importo di € 37.791,16. Le spese, in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda giudiziale, vengono integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, sez. II civile, Giudice Onorario dott. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando in funzione di giudice monocratico di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 784/2021 (rg n. 2311/2021);
2) Accerta che il credito della società opposta nei confronti degli opponenti ammonta ad Euro Euro 17.327,09 e per l'effetto, condanna e , in solido tra Parte_1 Parte_2 loro, al pagamento in favore dell' opposta e per essa, quale Controparte_1 mandataria, della somma Euro 17.327,09, oltre interessi legali Controparte_2 dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
3) Compensa integralmente le spese di lite.
Lecce, 23.05.2025 Il Giudice Onorario
dott. Cosimo CALVI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O. dott. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nella causa civile iscritta al n. 5326/2021 R.G., passata in decisione all'udienza del 23.05.2025, tra
E , rappresentati e difesi dall'avv. Ivan Feola in Parte_1 Parte_2 virtù mandato alle liti in atti
CONTRO
e per essa, quale mandataria, , in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t, rappresentata difesa dall'avv. Marco Rossi in virtù mandato alle liti in atti
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 784/2021 (rg n. 2311/2021)
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
La causa è stata istruita documentalmente e con la CTU econometrica. L'opposizione è parzialmente fondata. Preliminarmente, In ordine all'inclusione della polizza nel calcolo del TAEG, si osserva che il relativo costo deve essere ricompreso, come affermato dalla giurisprudenza prevalente (ex multis si ricordano le sentenze della Corte di Cassazione Civile n. 8806/2017, 9298/2018, 5160/2018,22458/2018, 17466/2020 e 22465/2021, secondo cui “prescindendo dalla asserita facoltatività o meno della polizza assicurativa, i costi per l'assicurazione devono essere considerati nel calcolo quando vi sia, come nella controversia su cui lo scrivente CTU sta relazionando, un collegamento genetico e funzionale tra la concessione del prestito e la copertura assicurativa. Tale collegamento genetico e funzionale si ravvisa ogniqualvolta esistano, non necessariamente tutti e contemporaneamente, i seguenti elementi: la contestualità tra la sottoscrizione del contratto di finanziamento e la sottoscrizione del contratto assicurativo, la medesima durata dei due contratti, la copertura del rischio di credito, l'inclusione dell'adesione al contratto assicurativo nello stesso contratto di finanziamento, un indennizzo che sia stato parametrato al debito residuo e, infine, che il premio di polizza sia stato finanziato con la stessa concessione di credito”). Il principio (seppur con riferimento alla nozione di TEG) è stato di recente affermato anche dalla Suprema Corte
(Cassazione civile, sez. I, ordinanza 16/04/2018 n. 9298 Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/04/2018, n.
9298), con argomentazioni estensibili al TAEG (c.f.r. sentenza del Tribunale di Lecce, sez. commerciale n. 787/2022). Ciò posto, in base alle norme sulla trasparenza bancaria gli intermediari finanziari devono indicare ai clienti, consumatori o no, il costo complessivo del finanziamento. attraverso l'inserimento nei contratti di un indicatore di costi, espresso con l'acronimo l'ISC o TAEG (quest'ultimo relativo al credito al consumo) (ex art. 125-bis TUB). Laddove dunque l'ISC (o
TAEG)indicato risulti scorretto ciò determina la nullità rispetto alla singola clausola e la rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei BOT, così come statuito dall'art. 117 e 125-bis del TUB. Ciò posto, passando all' esame delle risultanze della CTU, in ordine alla richiesta di prestito personale con Findomestic del 29/01/2013, il consulente ha accertato il non superamento del tasso soglia;
ha altresì accertato, a seguito del ricalcolo, che TAEG è 11,53%, mentre il contratto viene riportato come TAEG il 8,79%, ed ha correttamente ha proceduto alla quantificazione degli interessi dovuti ai sensi dell'art. 125-bis comma 7 lettera a) del T.U.B., applicando il tasso di interesse pari al 1,41% e considerando come capitale l'importo di € 15.000,00; ha così rideterminato il debito della IG.ra , alla data del 05/01/2016 nei Parte_2 confronti della società finanziaria in € 6.643,63. In ordine alla carta di credito Compass n. 52128454342 del 08/09/2014, il CTU ha accertato il non superamento del tasso soglia, accertando pertanto il saldo a debito della IG.ra come da decreto ingiuntivo in € 3.043,16; in Parte_2 ordine alla richiesta di prestito personale n. pratica 4687234 del 24/03/2013, ha accertato anche in tale ipotesi il non superamento del tasso soglia ed ha altresì accertato che il TAEG esposto in contratto è di TAEG il 12,28%, mentre quello accertato è del 13,65% ed ha correttamente proceduto ai sensi dell'art. 125-bis comma 7 lettera a) del T.U.B., applicando il tasso di interesse pari al 1,41% e considerando come capitale l'importo di € 15.500,00, giungendo alla rideterminazione del debito della IG.ra alla data del 29/02/2016 nei confronti della società finanziaria in € Parte_2
7.640,30. Le risultanze della CTU, scevra da vizi logici e/o procedimentali, appaiono condivisibili.
In definitiva, il debito degli opponenti ammonta complessivamente ad Euro 17.327,09. Ragion per cui deve essere accertato il minor credito della società finanziaria e revocato il decreto ingiuntivo opposto, dell'importo di € 37.791,16. Le spese, in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda giudiziale, vengono integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, sez. II civile, Giudice Onorario dott. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando in funzione di giudice monocratico di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 784/2021 (rg n. 2311/2021);
2) Accerta che il credito della società opposta nei confronti degli opponenti ammonta ad Euro Euro 17.327,09 e per l'effetto, condanna e , in solido tra Parte_1 Parte_2 loro, al pagamento in favore dell' opposta e per essa, quale Controparte_1 mandataria, della somma Euro 17.327,09, oltre interessi legali Controparte_2 dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
3) Compensa integralmente le spese di lite.
Lecce, 23.05.2025 Il Giudice Onorario
dott. Cosimo CALVI