Trib. Milano, sentenza 28/10/2025, n. 8144
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Sentenza 28 ottobre 2025

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Il Tribunale Ordinario di Milano, Sesta Sezione Civile, ha pronunciato sentenza nella controversia promossa da un cliente (attore) nei confronti di una banca (convenuta) in relazione a un rapporto di conto corrente. L'attore ha chiesto la dichiarazione di nullità e/o inefficacia delle obbligazioni relative agli interessi passivi ultralegali, sostenendo che non fossero stati pattuiti contrattualmente e che fossero stati successivamente variati in suo sfavore senza adeguata comunicazione. Ha altresì contestato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese, ritenendola illegittima e invalida, e ha impugnato le somme addebitate per commissione di massimo scoperto, deducendone l'indeterminatezza e l'assenza di causa. In via principale, ha richiesto la rideterminazione del saldo del rapporto bancario con applicazione degli interessi al tasso legale senza capitalizzazione e l'eliminazione delle commissioni di massimo scoperto e delle spese, chiedendo in subordine la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente versate o, in ulteriore subordine, al pagamento di un'indennità per arricchimento senza causa. La banca convenuta ha eccepito preliminarmente la prescrizione dei diritti, crediti e pretese dell'attore relativi agli addebiti contestati e, nel merito, ha chiesto il rigetto di tutte le domande attoree, ritenendole inammissibili, infondate e non provate, chiedendo altresì il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.

Il Tribunale ha rigettato integralmente le domande proposte dall'attore. In merito agli interessi passivi ultralegali, ha ritenuto che il tasso fosse stato specificatamente pattuito per iscritto nel "Documento di sintesi n. 02 - 1° maggio 2004", parte integrante del contratto, che prevedeva un tasso debitore nominale ed effettivo del 5,75% e 5,88%, escludendo così la violazione dell'art. 1284 c.c. Per quanto concerne la capitalizzazione trimestrale degli interessi, il giudice ha osservato che, sebbene le sentenze della Cassazione a Sezioni Unite del 1999 avessero dichiarato la nullità delle clausole anatocistiche per violazione dell'art. 1283 c.c., l'art. 120 del T.U.B., come modificato dal D.lgs. 342/99 e disciplinato dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000, ammetteva la stipulazione di convenzioni anatocistiche purché i periodi di capitalizzazione fossero identici per i rapporti attivi e passivi. Poiché il contratto stipulato nel 2004 prevedeva la capitalizzazione trimestrale sia degli interessi attivi che passivi, tale clausola è stata ritenuta conforme alla normativa vigente. Riguardo alle commissioni di massimo scoperto e alle ulteriori spese, il Tribunale ha rilevato che nel contratto non era pattuita alcuna commissione di massimo scoperto e che gli estratti conto prodotti dalla banca non riportavano addebiti per tale voce, bensì solo imposta di bollo, canone mensile e competenze relative alla capitalizzazione degli interessi. Infine, la doglianza relativa alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali è stata ritenuta generica, priva di riferimenti temporali e di indicazione degli obblighi informativi violati, e pertanto infondata. Di conseguenza, le spese di lite sono state poste a carico dell'attore soccombente e liquidate in euro 5.261,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 28/10/2025, n. 8144
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 8144
    Data del deposito : 28 ottobre 2025

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