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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/10/2025, n. 8144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8144 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20839/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sesta sezione civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 20839/2023 ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 rimessa in decisione il giorno 07.10.2025
TRA
C.F. rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura rilasciata su foglio separato ex art. 10 del DPR
10.02.2001 n. 123 e allegata al presente atto, dall'avv. Vincenzo
Drago presso il cui studio in Catania, Via Martino Cilestri n. 25, è elettivamente domiciliato attore
E
C.F. , in persona dell'avv. Andrea Controparte_1 P.IVA_1
Pepe, munito dei necessari poteri in forza di procura speciale a rogito Notaio di Milano in data 8 luglio 2021, Persona_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Campidoglio e Andrea
Conso presso il cui studio in Milano, Piazza Santa Maria delle Grazie
n. 1, è elettivamente domiciliata convenuto
CONCLUSIONI per parte attrice
1. Ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al rapporto di conto corrente in oggetto, determinati in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto pagina 1 di 8 mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole all'esponente senza pattuizione sottoscritta dal
Cliente e senza alcuna preventiva comunicazione;
2. Ritenere e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al contratto di conto corrente in oggetto a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli all'esponente; in alternativa, a seguito di esibizione e/o produzione in giudizio della parte convenuta delle lettere contratto ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese;
3. Ritenere e dichiarare non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente in oggetto, in aggiunta agli interessi passivi;
4. Rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario in oggetto al momento della data di citazione, e riliquidando gli stessi, per tutta la durata e sin dall'apertura con interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi di commissioni di massimo scoperto e di spese, eliminando le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e di spese, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni. In subordine, nella non temuta ipotesi in cui il giudice ritenesse il rapporto bancario regolato da condizioni contrattualmente determinate applicando per tutta la durata del rapporto gli interessi passivi al tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B. (D.lgs. 385/93).
5. In conseguenza di quanto sopra, condannare la alla CP_2 restituzione in favore della parte attrice della somma che il pagina 2 di 8 Tribunale riterrà, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, versate indebitamente dalla società attrice, ovvero in subordine condannare la al pagamento dell'importo quale CP_2 indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari.
CONCLUSIONI per parte convenuta
IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare che i diritti, i crediti e le pretese del sig. relativi a tutti gli addebiti in thesi Parte_1 illegittimi per qualunque causa indicata ex adverso nel proprio Atto di Citazioni, sono prescritti e, per l'effetto, respingere ogni conseguente domanda ed istanza (anche istruttoria) nei confronti della;
Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE
- respingere tutte le domande ed istanze formulate dal sig. Parte_1
nei confronti di in quanto inammissibili,
[...] Controparte_1 infondate in fatto ed in diritto e, comunque, del tutto non provate, per i motivi meglio precisati nella narrativa del presente atto e, in ogni caso, con la migliore statuizione;
- condannare il sig. al risarcimento del danno ex Parte_1 art. 96 C.p.c., nella misura che sarà liquidata in via equitativa da parte di codesto Ill.mo Giudice;
IN OGNI CASO
- condannare il sig. a rifondere a le Parte_1 CP_1 spese ed i compensi professionali del presente giudizio, oltre agli accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da al fine Parte_1 di ottenere, previa declaratoria di nullità delle corrispondenti clausole contrattuali, la condanna della convenuta Controparte_1 alla restituzione di quanto indebitamente versato a titolo di interessi passivi ultralegali in assenza di pattuizione scritta,
pagina 3 di 8 interessi passivi illegittimamente capitalizzati trimestralmente e di commissioni di massimo scoperto, in relazione al rapporto bancario intrattenuto con la convenuta consistito nell'apertura del c.c. n.
3122770.
A sostegno della domanda, parte attrice deduceva: che in data 29 luglio 2004 apriva presso la convenuta il rapporto contrattuale CP_2 di conto corrente contrassegnato con il n. 3122770; che la banca aveva applicato un tasso di interesse passivo ultralegale in assenza di pattuizione scritta, in violazione di quanto stabilito dall'art. 1284 c.c.; che la previsione contrattuale inerente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi era nulla, in violazione dell'art. 1283 c.c.; che la banca aveva illegittimamente addebitato commissioni di massimo scoperto e altre spese non previste contrattualmente;
che la convenuta aveva anche modificato unilateralmente le condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente e violato la disciplina sulla trasparenza bancaria.
costituendosi, eccepiva il mancato assolvimento Controparte_1 dell'onere della prova da parte dell'attore, che non aveva prodotto alcuna documentazione a fondamento della propria pretesa ed in ogni caso l'intervenuta prescrizione delle richieste restitutorie avversarie. Sosteneva poi: che aveva pattuito con il cliente la misura degli interessi e gli altri oneri dipendenti dal rapporto;
che la clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi debitori era valida, alla luce della vigente normativa in materia;
che non era mai stata applicata alcuna commissione di massimo scoperto nei rapporti con il . Pt_1
La causa veniva istruita esaminando i documenti prodotti dalla Banca convenuta, ritenendo non necessario disporre la consulenza tecnica.
In particolare, , depositava il contratto di conto corrente CP_1 stipulato in data 08.07.2004 con parte attrice (v. docc. 1 e 2 parte convenuta) e tutti gli estratti conto emessi dall'apertura fino alla chiusura del conto, avvenuta in data 29.03.2006 (v. docc.
4,5,6,7,8,9,10 parte convenuta).
pagina 4 di 8 Tanto premesso la domanda attorea è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Interessi ultralegali
Parte attrice sosteneva che la , per tutta la durata del CP_2 rapporto di conto corrente, aveva applicato un tasso di interesse passivo ultralegale indeterminato e indeterminabile, in quanto non pattuito per iscritto, in violazione degli artt. 1284 co. 3 c.c. e
1346 c.c.
Tale assunto è infondato.
L'art. 1284, 3° co., c.c. stabilisce “gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale”.
Nella specie, tuttavia, il tasso degli interessi passivi è stato specificatamente pattuito tra le parti, essendo indicato nel documento denominato “Documento di sintesi n. 02 - 1° maggio 2004 relativo alle condizioni contrattuali ed economiche applicate ai servizi offerti da (v. doc. 1 parte convenuta), Controparte_3 che costituisce parte integrante del contratto di conto corrente, ove, infatti, si legge: “Dichiariamo di aver letto attentamente le condizioni economiche e contrattuali riportate nel Documento di
Sintesi e le norme indicate nelle Condizioni Generali, che costituiscono parte integrante del presente contratto”. Il suddetto documento, prevede espressamente un “Tasso debitore nominale ed effettivo per scoperto, sconfinamento e mora” pari al 5,75 % e 5,88
%.
Capitalizzazione degli interessi
Quanto alla doglianza relativa all'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi si rammenta, dapprima, l'evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha interessato la materia.
Sul punto, le note sentenze della Suprema corte nel '99 confermate da
Cass. Sezioni Unite n. 21095/2004 hanno statuito la nullità delle clausole anatocistiche per violazione dell'art. 1283 c.c. in assenza di un uso normativo autorizzativo della produzione di interessi su pagina 5 di 8 interessi al di fuori dei limiti imposti dalla legge. (Cass. n.
2374/1999; Cass. n. 3096/1999; Cass. n. 12507/1999). Inoltre,
“dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in una apertura di credito in conto corrente, per il contrasto con il divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna, perché il medesimo art. 1283 osterebbe anche a una eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale” (Cass. Sezioni Unite,
24418/2010).
Per il periodo successivo, l'art. 25 D.lgs. 342/99 interveniva modificando l'art. 120 TUB conferendo al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) il potere di disciplinare le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli interessi nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente fosse assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.
La Delibera del 9 febbraio 2000 (nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2000), pertanto, regolamentava gli interessi anatocistici conformemente a quanto sopra.
Ciò posto, con il contratto di conto corrente per cui è causa, stipulato nel 2004, il Cliente e la hanno pattuito la CP_2 capitalizzazione trimestrale degli interessi sia attivi che passivi
(v. Documento di sintesi, doc. 2 parte convenuta). Tale clausola risulta pertanto conforme alla vigente normativa poiché, come evidenziato, l'art. 120 TUB ammette la stipulazione di convenzioni anatocistiche in deroga all'art. 1283 c.c., purché i periodi di capitalizzazione siano identici per i rapporti bancari attivi e passivi, ossia a favore e a sfavore del correntista.
Commissioni di massimo scoperto e ulteriori spese
Parte attrice contestava poi l'illegittimo addebito, per tutta la durata del rapporto, delle commissioni di massimo scoperto.
pagina 6 di 8 Lamentava, inoltre, l'addebito di ulteriori spese a titolo di
“scritture per operazioni”, che avrebbe indebitamente corrisposto in assenza di una puntuale pattuizione a riguardo.
L'assunto è infondato.
Anzitutto, si osserva che nel contratto di conto corrente in questione non è stata pattuita alcuna commissione di massimo scoperto
(si legge, infatti, nel Documenti di sintesi: “commissione massimo scoperto nessuna”).
In secondo luogo, gli estratti conto prodotti dalla convenuta non riportano alcuna voce di costo riferita all'applicazione di una spesa corrispondente alla commissione di massimo scoperto. Come si evince dalla lettura degli estratti conto, infatti, gli unici costi addebitati al Cliente ineriscono all'imposta di bollo e alle spese relative al canone mensile del conto pari ad euro 5,95, conformemente a quanto previsto dal contratto (in aggiunta al costo denominato
“competenze” che attiene alla legittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, per le ragioni che si sono esposte).
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
L'attore, inoltre, lamentava che la , nel corso della durata dei CP_2 rapporti di conto corrente, avesse unilateralmente modificato le condizioni contrattuali in senso sfavorevole al Cliente, senza fornire alcuna preventiva comunicazione, in violazione del disposto di cui all'art. 118 TUB.
Tale doglianza non può essere condivisa in quanto genericamente sollevata, senza alcun riferimento all'epoca in cui la variazione sarebbe intervenuta. Parimenti generica risulta la contestazione circa la violazione della disciplina in materia di trasparenza bancaria, in quanto parte attrice avrebbe dovuto quantomeno indicare gli obblighi informativi violati dalla convenuta.
Per tutto quanto sopra le domande avanzate da sia Parte_1 di accertamento dell'illegittimità delle condizioni applicate al rapporto, sia di rideterminazione del saldo, devono essere rigettate.
pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri del d.m. 147/2022 applicati ai valori medi quanto a fase introduttiva e di studio e minimi, considerata l'attività svolta, quanto alle fasi di istruttoria e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, ogni altra istanza disattesa, rigetta le domande proposte da parte attrice;
condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che liquida in euro 5261,00 per compenso oltre rimb forf iva e cpa;
Così deciso in Milano il 28.10.2025
Il Giudice dott.ssa Michela Guantario
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sesta sezione civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 20839/2023 ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 rimessa in decisione il giorno 07.10.2025
TRA
C.F. rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura rilasciata su foglio separato ex art. 10 del DPR
10.02.2001 n. 123 e allegata al presente atto, dall'avv. Vincenzo
Drago presso il cui studio in Catania, Via Martino Cilestri n. 25, è elettivamente domiciliato attore
E
C.F. , in persona dell'avv. Andrea Controparte_1 P.IVA_1
Pepe, munito dei necessari poteri in forza di procura speciale a rogito Notaio di Milano in data 8 luglio 2021, Persona_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Campidoglio e Andrea
Conso presso il cui studio in Milano, Piazza Santa Maria delle Grazie
n. 1, è elettivamente domiciliata convenuto
CONCLUSIONI per parte attrice
1. Ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al rapporto di conto corrente in oggetto, determinati in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto pagina 1 di 8 mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole all'esponente senza pattuizione sottoscritta dal
Cliente e senza alcuna preventiva comunicazione;
2. Ritenere e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al contratto di conto corrente in oggetto a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli all'esponente; in alternativa, a seguito di esibizione e/o produzione in giudizio della parte convenuta delle lettere contratto ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese;
3. Ritenere e dichiarare non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente in oggetto, in aggiunta agli interessi passivi;
4. Rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario in oggetto al momento della data di citazione, e riliquidando gli stessi, per tutta la durata e sin dall'apertura con interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi di commissioni di massimo scoperto e di spese, eliminando le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e di spese, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni. In subordine, nella non temuta ipotesi in cui il giudice ritenesse il rapporto bancario regolato da condizioni contrattualmente determinate applicando per tutta la durata del rapporto gli interessi passivi al tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B. (D.lgs. 385/93).
5. In conseguenza di quanto sopra, condannare la alla CP_2 restituzione in favore della parte attrice della somma che il pagina 2 di 8 Tribunale riterrà, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, versate indebitamente dalla società attrice, ovvero in subordine condannare la al pagamento dell'importo quale CP_2 indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari.
CONCLUSIONI per parte convenuta
IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare che i diritti, i crediti e le pretese del sig. relativi a tutti gli addebiti in thesi Parte_1 illegittimi per qualunque causa indicata ex adverso nel proprio Atto di Citazioni, sono prescritti e, per l'effetto, respingere ogni conseguente domanda ed istanza (anche istruttoria) nei confronti della;
Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE
- respingere tutte le domande ed istanze formulate dal sig. Parte_1
nei confronti di in quanto inammissibili,
[...] Controparte_1 infondate in fatto ed in diritto e, comunque, del tutto non provate, per i motivi meglio precisati nella narrativa del presente atto e, in ogni caso, con la migliore statuizione;
- condannare il sig. al risarcimento del danno ex Parte_1 art. 96 C.p.c., nella misura che sarà liquidata in via equitativa da parte di codesto Ill.mo Giudice;
IN OGNI CASO
- condannare il sig. a rifondere a le Parte_1 CP_1 spese ed i compensi professionali del presente giudizio, oltre agli accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da al fine Parte_1 di ottenere, previa declaratoria di nullità delle corrispondenti clausole contrattuali, la condanna della convenuta Controparte_1 alla restituzione di quanto indebitamente versato a titolo di interessi passivi ultralegali in assenza di pattuizione scritta,
pagina 3 di 8 interessi passivi illegittimamente capitalizzati trimestralmente e di commissioni di massimo scoperto, in relazione al rapporto bancario intrattenuto con la convenuta consistito nell'apertura del c.c. n.
3122770.
A sostegno della domanda, parte attrice deduceva: che in data 29 luglio 2004 apriva presso la convenuta il rapporto contrattuale CP_2 di conto corrente contrassegnato con il n. 3122770; che la banca aveva applicato un tasso di interesse passivo ultralegale in assenza di pattuizione scritta, in violazione di quanto stabilito dall'art. 1284 c.c.; che la previsione contrattuale inerente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi era nulla, in violazione dell'art. 1283 c.c.; che la banca aveva illegittimamente addebitato commissioni di massimo scoperto e altre spese non previste contrattualmente;
che la convenuta aveva anche modificato unilateralmente le condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente e violato la disciplina sulla trasparenza bancaria.
costituendosi, eccepiva il mancato assolvimento Controparte_1 dell'onere della prova da parte dell'attore, che non aveva prodotto alcuna documentazione a fondamento della propria pretesa ed in ogni caso l'intervenuta prescrizione delle richieste restitutorie avversarie. Sosteneva poi: che aveva pattuito con il cliente la misura degli interessi e gli altri oneri dipendenti dal rapporto;
che la clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi debitori era valida, alla luce della vigente normativa in materia;
che non era mai stata applicata alcuna commissione di massimo scoperto nei rapporti con il . Pt_1
La causa veniva istruita esaminando i documenti prodotti dalla Banca convenuta, ritenendo non necessario disporre la consulenza tecnica.
In particolare, , depositava il contratto di conto corrente CP_1 stipulato in data 08.07.2004 con parte attrice (v. docc. 1 e 2 parte convenuta) e tutti gli estratti conto emessi dall'apertura fino alla chiusura del conto, avvenuta in data 29.03.2006 (v. docc.
4,5,6,7,8,9,10 parte convenuta).
pagina 4 di 8 Tanto premesso la domanda attorea è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Interessi ultralegali
Parte attrice sosteneva che la , per tutta la durata del CP_2 rapporto di conto corrente, aveva applicato un tasso di interesse passivo ultralegale indeterminato e indeterminabile, in quanto non pattuito per iscritto, in violazione degli artt. 1284 co. 3 c.c. e
1346 c.c.
Tale assunto è infondato.
L'art. 1284, 3° co., c.c. stabilisce “gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale”.
Nella specie, tuttavia, il tasso degli interessi passivi è stato specificatamente pattuito tra le parti, essendo indicato nel documento denominato “Documento di sintesi n. 02 - 1° maggio 2004 relativo alle condizioni contrattuali ed economiche applicate ai servizi offerti da (v. doc. 1 parte convenuta), Controparte_3 che costituisce parte integrante del contratto di conto corrente, ove, infatti, si legge: “Dichiariamo di aver letto attentamente le condizioni economiche e contrattuali riportate nel Documento di
Sintesi e le norme indicate nelle Condizioni Generali, che costituiscono parte integrante del presente contratto”. Il suddetto documento, prevede espressamente un “Tasso debitore nominale ed effettivo per scoperto, sconfinamento e mora” pari al 5,75 % e 5,88
%.
Capitalizzazione degli interessi
Quanto alla doglianza relativa all'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi si rammenta, dapprima, l'evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha interessato la materia.
Sul punto, le note sentenze della Suprema corte nel '99 confermate da
Cass. Sezioni Unite n. 21095/2004 hanno statuito la nullità delle clausole anatocistiche per violazione dell'art. 1283 c.c. in assenza di un uso normativo autorizzativo della produzione di interessi su pagina 5 di 8 interessi al di fuori dei limiti imposti dalla legge. (Cass. n.
2374/1999; Cass. n. 3096/1999; Cass. n. 12507/1999). Inoltre,
“dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in una apertura di credito in conto corrente, per il contrasto con il divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna, perché il medesimo art. 1283 osterebbe anche a una eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale” (Cass. Sezioni Unite,
24418/2010).
Per il periodo successivo, l'art. 25 D.lgs. 342/99 interveniva modificando l'art. 120 TUB conferendo al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) il potere di disciplinare le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli interessi nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente fosse assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.
La Delibera del 9 febbraio 2000 (nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2000), pertanto, regolamentava gli interessi anatocistici conformemente a quanto sopra.
Ciò posto, con il contratto di conto corrente per cui è causa, stipulato nel 2004, il Cliente e la hanno pattuito la CP_2 capitalizzazione trimestrale degli interessi sia attivi che passivi
(v. Documento di sintesi, doc. 2 parte convenuta). Tale clausola risulta pertanto conforme alla vigente normativa poiché, come evidenziato, l'art. 120 TUB ammette la stipulazione di convenzioni anatocistiche in deroga all'art. 1283 c.c., purché i periodi di capitalizzazione siano identici per i rapporti bancari attivi e passivi, ossia a favore e a sfavore del correntista.
Commissioni di massimo scoperto e ulteriori spese
Parte attrice contestava poi l'illegittimo addebito, per tutta la durata del rapporto, delle commissioni di massimo scoperto.
pagina 6 di 8 Lamentava, inoltre, l'addebito di ulteriori spese a titolo di
“scritture per operazioni”, che avrebbe indebitamente corrisposto in assenza di una puntuale pattuizione a riguardo.
L'assunto è infondato.
Anzitutto, si osserva che nel contratto di conto corrente in questione non è stata pattuita alcuna commissione di massimo scoperto
(si legge, infatti, nel Documenti di sintesi: “commissione massimo scoperto nessuna”).
In secondo luogo, gli estratti conto prodotti dalla convenuta non riportano alcuna voce di costo riferita all'applicazione di una spesa corrispondente alla commissione di massimo scoperto. Come si evince dalla lettura degli estratti conto, infatti, gli unici costi addebitati al Cliente ineriscono all'imposta di bollo e alle spese relative al canone mensile del conto pari ad euro 5,95, conformemente a quanto previsto dal contratto (in aggiunta al costo denominato
“competenze” che attiene alla legittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, per le ragioni che si sono esposte).
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
L'attore, inoltre, lamentava che la , nel corso della durata dei CP_2 rapporti di conto corrente, avesse unilateralmente modificato le condizioni contrattuali in senso sfavorevole al Cliente, senza fornire alcuna preventiva comunicazione, in violazione del disposto di cui all'art. 118 TUB.
Tale doglianza non può essere condivisa in quanto genericamente sollevata, senza alcun riferimento all'epoca in cui la variazione sarebbe intervenuta. Parimenti generica risulta la contestazione circa la violazione della disciplina in materia di trasparenza bancaria, in quanto parte attrice avrebbe dovuto quantomeno indicare gli obblighi informativi violati dalla convenuta.
Per tutto quanto sopra le domande avanzate da sia Parte_1 di accertamento dell'illegittimità delle condizioni applicate al rapporto, sia di rideterminazione del saldo, devono essere rigettate.
pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri del d.m. 147/2022 applicati ai valori medi quanto a fase introduttiva e di studio e minimi, considerata l'attività svolta, quanto alle fasi di istruttoria e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, ogni altra istanza disattesa, rigetta le domande proposte da parte attrice;
condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che liquida in euro 5261,00 per compenso oltre rimb forf iva e cpa;
Così deciso in Milano il 28.10.2025
Il Giudice dott.ssa Michela Guantario
pagina 8 di 8