Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 10/02/2026, n. 921
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica prodromico avviso di accertamento

    La Regione Calabria ha fornito prova della rituale notifica dell'atto di accertamento prodromico in data anteriore all'emissione della cartella, rendendo infondata l'eccezione. Per l'anno 2022, la normativa regionale consente l'iscrizione a ruolo senza previa contestazione.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione della cartella

    La cartella richiama la normativa regionale e indica il periodo di imposta, l'importo dovuto e i veicoli di riferimento. La giurisprudenza di legittimità ammette una motivazione per relationem all'atto presupposto o, in assenza, richiede l'indicazione della base normativa e della decorrenza degli interessi.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La notifica dell'avviso di accertamento prodromico e della cartella di pagamento sono avvenute nel rispetto dei termini prescrizionali triennali previsti per i crediti in contestazione.

  • Inammissibile
    Illegittimità costituzionale L.R. 56/2023

    Le questioni sollevate tardivamente sono inammissibili. In ogni caso, la Corte Costituzionale si è già pronunciata sulla legittimità costituzionale di norme analoghe, ritenendole conformi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 10/02/2026, n. 921
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 921
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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