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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 10/02/2026, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 921/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5948/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250004532826000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250004532826000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe relativa a tassa automobilistica anni 2020 e 2022 deducendo la mancata notifica di un prodromico avviso di accertamento, il difetto di motivazione della cartella, anche in relazione alla mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi, l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Non vi era costituzione in giudizio di ADER, pur ritualmente citata.
Vi era costituzione in giudizio della Regione Calabria che evidenziava la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
In data 21.1.2026 parte ricorrente depositava memorie nelle quali contestava per la prima volta (e quindi tardivamente) l'illegittimità costituzionale della L. R. 56/2023 e l'illegittima applicazione retroattiva della predetta legge regionale. Ribadiva le argomentazioni fattuali e giuridiche già poste a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Come già anticipato le questioni sollevate per la prima volta nelle memorie da ultimo depositate vanno correttamente qualificati motivi aggiunti, come tali tardivamente proposti e, quindi, inammissibili.
In ogni caso, quanto alla questione di legittimità costituzionale, vale rilevare come in relazione ad analoga norma della Regione Siciliana la Corte Costituzionale, con sentenza n. 152/2018, si sia pronunciava nel senso della legittimità costituzionale.
Non vi è motivo, allo stato, per ritenere superata tale pronuncia nel corpo della quale la Corte Costituzionale ha espressamente evidenziato come ”secondo quanto previsto dalla disciplina regionale impugnata, il ruolo, che conferisce all'obbligazione tributaria forza esecutiva, non viene preceduto da alcun atto partecipativo destinato al contribuente: si forma unilateralmente per determinazione amministrativa, al semplice riscontro della omissione, della inesattezza o della intempestività del pagamento.
Il contribuente acquisisce contezza della pretesa azionata dall'ente impositore solo per il tramite della cartella di pagamento;
ed avverso la cartella può proporre ricorso per vizi che afferiscono non solo alla stessa ed al ruolo che la giustifica, ma anche all'an della pretesa tributaria. 13.1.– Non è superfluo sottolineare che l'accertamento inerente al tributo in esame, nella sua ordinarietà, è connotato da una evidente semplicità di contenuti, risolvendosi in un mero controllo cartolare.
La definizione della pretesa impositiva in esame riposa infatti, di regola, sulla spontaneità di adempimento del contribuente, chiamato a provvedere al pagamento senza sollecitazione alcuna, sulla base delle scadenze indicate e dei parametri di commisurazione determinati, secondo canoni standard, dalla norma impositiva.
In caso di inadempimento, la determinazione della pretesa tributaria da attuare – che mantiene comunque una sua autonomia rispetto alla successiva fase esecutiva – passa attraverso l'esame delle risultanze del PRA, comunicate all'ente impositore dal relativo tenutario (art. 5 del d.l. n. 953 del 1982); e si correla, dunque, ad una indagine documentale elementare, realizzata tramite il controllo incrociato tra gli elementi attestanti la titolarità del mezzo e i flussi informativi inerenti il puntuale adempimento della prestazione richiesta. Spicca, sotto questo profilo, la particolare attendibilità del dato documentale destinato ad attestare la riferibilità soggettiva del relativo presupposto impositivo, derivante da un pubblico registro formato su iniziativa dello stesso contribuente (su impulso del quale si procede alle relative iscrizioni e trascrizioni).
Ciò finisce per riconoscere alle emergenze documentali poste alla base della formazione del ruolo un rilevante grado di verosimiglianza quanto alla corretta imputazione soggettiva del tributo: a fronte della evidente modestia tecnica della fase amministrativa di determinazione del dovuto (sentenze n. 62 del 1998 e n. 233 del 1996) e in considerazione del grado di affidabilità del procedimento che porta alla formazione unilaterale del titolo (ordinanza n. 111 del 2007), si neutralizzano, in coerenza, i margini di utilità che potrebbero derivare da una partecipazione attiva del contribuente alla fase che precede l'iscrizione a ruolo del tributo.....
Sotto tale profilo, va rimarcato che, nel tempo, il sistema tributario statale è stato interessato da una tendenziale unificazione delle fasi di accertamento e riscossione.....
L'immediata iscrizione a ruolo prevista dalla disciplina regionale censurata si lega ad un tributo il cui profilo determinativo, in caso di inadempimento, emerge per tabulas, attraverso meri riscontri documentali;
e ciò in termini non diversi da quanto accade per i versamenti non eseguiti, riscontrati in esito ai citati controlli realizzati ex artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972.
I presupposti del debito tributario (la dichiarazione predisposta dal contribuente per un verso e le emergenze del PRA, per altro verso), nonché la stessa condotta che concreta l'inadempimento fiscale presentano, infatti, immediate e decisive analogie di contenuto....
Esclusa, dunque, l'incompatibilità di sistema sottesa alla censura prospettata in riferimento ai limiti statutari, non è superfluo rimarcare, inoltre, che le disposizioni censurate non entrerebbero in conflitto neppure con la specifica normativa di settore imposta dalla disciplina erariale.
15.1.– La normativa nazionale in materia, ricostruita nel ricorso dall'Avvocatura, non prevede una obbligatoria partecipazione del contribuente alla formazione del ruolo impositivo.
In particolare, non depone in tal senso l'art. 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 27 (Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche), diversamente dal rilievo che a siffatta disposizione mostra di dare il Presidente del Consiglio dei ministri.
15.2.– Il processo verbale di constatazione previsto dal comma 1 di tale disposizione, da notificare al proprietario del mezzo non oltre novanta giorni dall'accertamento, pena l'estinzione del dovuto per la violazione riscontrata, dà infatti luogo ad un modulo procedimentale che, nell'interpretazione della Corte di cassazione civile (sentenza n. 13147 del 2014, la quale riprende un orientamento tracciato con la sentenza n. 1649 del 1998), per il vero correttamente citata dalla stessa difesa del ricorrente, aveva una ragion d'essere nell'originaria configurazione del tributo quale tassa sulla circolazione. Mutato il presupposto di imposta, ora legato solo alla proprietà (o ad un titolo considerato equipollente a tali fini) del mezzo, l'accertamento della violazione (non più inerente la circolazione su strada del mezzo) appare oggi esclusivamente demandato al flusso informativo, disciplinato dall'art. 5 del d.l. n. 953 del 1982, legato alle emergenze del PRA....
Anche la questione dell'illegittima applicazione retroattiva della norma regionale in contestazione non coglie nel segno.
L'atto impugnato veniva adottato sulla base dell'art. 6 L.R. 56/2023 che, rubricato “Disposizioni sulla riscossione in materia di tassa automobilistica e tassa di concessione regionale”, recita testualmente “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione”.
L'unico limite previsto dalla predetta normativa è quello della notifica nel termine prescrizionale previsto per la tassa auto in contestazione;
che, per quanto si dirà, risulta rispettato.
In relazione al periodo di imposta 2020 la Regione Calabria, costituendosi in giudizio, forniva prova della rituale notifica in data 12.6.2023 dell'atto di accertamento prodromico (4402170) espressamente indicato nella cartella di pagamento impugnata, depositando copia del relativo avviso di ricevimento.
L'eccezione di mancata notifica dell'atto prodromico è, pertanto, infondata.
L'eccezione di cui sopra risulta destituita di fondamento anche in relazione al periodo di imposta 2022, in quanto l'atto impugnato veniva adottato sulla base dell'art. 6 L.R. 56/2023 che, rubricato “Disposizioni sulla riscossione in materia di tassa automobilistica e tassa di concessione regionale”, recita testualmente “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione”.
Correttamente, pertanto, si procedeva ad iscrizione a ruolo della tassa automobilistica anno 2022 senza la preventiva notifica di un atto di accertamento.
Anche il contestato difetto di motivazione non sussiste richiamando la cartella di pagamento la L.R. 56/2023
e contenendo l'esplicita indicazione del periodo di imposta di riferimento, dell'importo da pagare, della vettura in relazione alla quale viene richiesto il pagamento (tg Targa_1 e CA896PC e ZB267HN).
La Suprema Corte ha precisato come “la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono
- e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo" (Cass. Sez. Un. 22281/22).
L'eccezione difensiva, in ogni caso, non risulta supportata sotto il profilo probatorio avendo il ricorrente depositato agli atti del giudizio soltanto alcune della pagine di cui si compone la cartella di pagamento impugnata.
Anche l'eccezione di prescrizione è infondata in relazione ad entrambi i periodi di imposta (2020 e 2022) in ragione della notifica dell'avviso di accertamento prodromico 4402170 sopra evidenziato in data 12.6.2023
e della rituale notifica (in data 28.7.2025 per come si legge nello stesso ricorso) della cartella di pagamento impugnata nel rispetto del termine triennale previsto per i crediti in contestazione.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso va rigettato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· rigetta il ricorso;
· nulla sulle spese nei confronti di ADER, non costituita;
· pone le spese del giudizio a carico del ricorrente che liquida, in favore della Regione Calabria, nella misura complessiva di Euro 150,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Reggio Calabria – Sez.
10 del 9 febbraio 2026.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5948/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250004532826000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250004532826000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe relativa a tassa automobilistica anni 2020 e 2022 deducendo la mancata notifica di un prodromico avviso di accertamento, il difetto di motivazione della cartella, anche in relazione alla mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi, l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Non vi era costituzione in giudizio di ADER, pur ritualmente citata.
Vi era costituzione in giudizio della Regione Calabria che evidenziava la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
In data 21.1.2026 parte ricorrente depositava memorie nelle quali contestava per la prima volta (e quindi tardivamente) l'illegittimità costituzionale della L. R. 56/2023 e l'illegittima applicazione retroattiva della predetta legge regionale. Ribadiva le argomentazioni fattuali e giuridiche già poste a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Come già anticipato le questioni sollevate per la prima volta nelle memorie da ultimo depositate vanno correttamente qualificati motivi aggiunti, come tali tardivamente proposti e, quindi, inammissibili.
In ogni caso, quanto alla questione di legittimità costituzionale, vale rilevare come in relazione ad analoga norma della Regione Siciliana la Corte Costituzionale, con sentenza n. 152/2018, si sia pronunciava nel senso della legittimità costituzionale.
Non vi è motivo, allo stato, per ritenere superata tale pronuncia nel corpo della quale la Corte Costituzionale ha espressamente evidenziato come ”secondo quanto previsto dalla disciplina regionale impugnata, il ruolo, che conferisce all'obbligazione tributaria forza esecutiva, non viene preceduto da alcun atto partecipativo destinato al contribuente: si forma unilateralmente per determinazione amministrativa, al semplice riscontro della omissione, della inesattezza o della intempestività del pagamento.
Il contribuente acquisisce contezza della pretesa azionata dall'ente impositore solo per il tramite della cartella di pagamento;
ed avverso la cartella può proporre ricorso per vizi che afferiscono non solo alla stessa ed al ruolo che la giustifica, ma anche all'an della pretesa tributaria. 13.1.– Non è superfluo sottolineare che l'accertamento inerente al tributo in esame, nella sua ordinarietà, è connotato da una evidente semplicità di contenuti, risolvendosi in un mero controllo cartolare.
La definizione della pretesa impositiva in esame riposa infatti, di regola, sulla spontaneità di adempimento del contribuente, chiamato a provvedere al pagamento senza sollecitazione alcuna, sulla base delle scadenze indicate e dei parametri di commisurazione determinati, secondo canoni standard, dalla norma impositiva.
In caso di inadempimento, la determinazione della pretesa tributaria da attuare – che mantiene comunque una sua autonomia rispetto alla successiva fase esecutiva – passa attraverso l'esame delle risultanze del PRA, comunicate all'ente impositore dal relativo tenutario (art. 5 del d.l. n. 953 del 1982); e si correla, dunque, ad una indagine documentale elementare, realizzata tramite il controllo incrociato tra gli elementi attestanti la titolarità del mezzo e i flussi informativi inerenti il puntuale adempimento della prestazione richiesta. Spicca, sotto questo profilo, la particolare attendibilità del dato documentale destinato ad attestare la riferibilità soggettiva del relativo presupposto impositivo, derivante da un pubblico registro formato su iniziativa dello stesso contribuente (su impulso del quale si procede alle relative iscrizioni e trascrizioni).
Ciò finisce per riconoscere alle emergenze documentali poste alla base della formazione del ruolo un rilevante grado di verosimiglianza quanto alla corretta imputazione soggettiva del tributo: a fronte della evidente modestia tecnica della fase amministrativa di determinazione del dovuto (sentenze n. 62 del 1998 e n. 233 del 1996) e in considerazione del grado di affidabilità del procedimento che porta alla formazione unilaterale del titolo (ordinanza n. 111 del 2007), si neutralizzano, in coerenza, i margini di utilità che potrebbero derivare da una partecipazione attiva del contribuente alla fase che precede l'iscrizione a ruolo del tributo.....
Sotto tale profilo, va rimarcato che, nel tempo, il sistema tributario statale è stato interessato da una tendenziale unificazione delle fasi di accertamento e riscossione.....
L'immediata iscrizione a ruolo prevista dalla disciplina regionale censurata si lega ad un tributo il cui profilo determinativo, in caso di inadempimento, emerge per tabulas, attraverso meri riscontri documentali;
e ciò in termini non diversi da quanto accade per i versamenti non eseguiti, riscontrati in esito ai citati controlli realizzati ex artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972.
I presupposti del debito tributario (la dichiarazione predisposta dal contribuente per un verso e le emergenze del PRA, per altro verso), nonché la stessa condotta che concreta l'inadempimento fiscale presentano, infatti, immediate e decisive analogie di contenuto....
Esclusa, dunque, l'incompatibilità di sistema sottesa alla censura prospettata in riferimento ai limiti statutari, non è superfluo rimarcare, inoltre, che le disposizioni censurate non entrerebbero in conflitto neppure con la specifica normativa di settore imposta dalla disciplina erariale.
15.1.– La normativa nazionale in materia, ricostruita nel ricorso dall'Avvocatura, non prevede una obbligatoria partecipazione del contribuente alla formazione del ruolo impositivo.
In particolare, non depone in tal senso l'art. 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 27 (Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche), diversamente dal rilievo che a siffatta disposizione mostra di dare il Presidente del Consiglio dei ministri.
15.2.– Il processo verbale di constatazione previsto dal comma 1 di tale disposizione, da notificare al proprietario del mezzo non oltre novanta giorni dall'accertamento, pena l'estinzione del dovuto per la violazione riscontrata, dà infatti luogo ad un modulo procedimentale che, nell'interpretazione della Corte di cassazione civile (sentenza n. 13147 del 2014, la quale riprende un orientamento tracciato con la sentenza n. 1649 del 1998), per il vero correttamente citata dalla stessa difesa del ricorrente, aveva una ragion d'essere nell'originaria configurazione del tributo quale tassa sulla circolazione. Mutato il presupposto di imposta, ora legato solo alla proprietà (o ad un titolo considerato equipollente a tali fini) del mezzo, l'accertamento della violazione (non più inerente la circolazione su strada del mezzo) appare oggi esclusivamente demandato al flusso informativo, disciplinato dall'art. 5 del d.l. n. 953 del 1982, legato alle emergenze del PRA....
Anche la questione dell'illegittima applicazione retroattiva della norma regionale in contestazione non coglie nel segno.
L'atto impugnato veniva adottato sulla base dell'art. 6 L.R. 56/2023 che, rubricato “Disposizioni sulla riscossione in materia di tassa automobilistica e tassa di concessione regionale”, recita testualmente “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione”.
L'unico limite previsto dalla predetta normativa è quello della notifica nel termine prescrizionale previsto per la tassa auto in contestazione;
che, per quanto si dirà, risulta rispettato.
In relazione al periodo di imposta 2020 la Regione Calabria, costituendosi in giudizio, forniva prova della rituale notifica in data 12.6.2023 dell'atto di accertamento prodromico (4402170) espressamente indicato nella cartella di pagamento impugnata, depositando copia del relativo avviso di ricevimento.
L'eccezione di mancata notifica dell'atto prodromico è, pertanto, infondata.
L'eccezione di cui sopra risulta destituita di fondamento anche in relazione al periodo di imposta 2022, in quanto l'atto impugnato veniva adottato sulla base dell'art. 6 L.R. 56/2023 che, rubricato “Disposizioni sulla riscossione in materia di tassa automobilistica e tassa di concessione regionale”, recita testualmente “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione”.
Correttamente, pertanto, si procedeva ad iscrizione a ruolo della tassa automobilistica anno 2022 senza la preventiva notifica di un atto di accertamento.
Anche il contestato difetto di motivazione non sussiste richiamando la cartella di pagamento la L.R. 56/2023
e contenendo l'esplicita indicazione del periodo di imposta di riferimento, dell'importo da pagare, della vettura in relazione alla quale viene richiesto il pagamento (tg Targa_1 e CA896PC e ZB267HN).
La Suprema Corte ha precisato come “la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono
- e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo" (Cass. Sez. Un. 22281/22).
L'eccezione difensiva, in ogni caso, non risulta supportata sotto il profilo probatorio avendo il ricorrente depositato agli atti del giudizio soltanto alcune della pagine di cui si compone la cartella di pagamento impugnata.
Anche l'eccezione di prescrizione è infondata in relazione ad entrambi i periodi di imposta (2020 e 2022) in ragione della notifica dell'avviso di accertamento prodromico 4402170 sopra evidenziato in data 12.6.2023
e della rituale notifica (in data 28.7.2025 per come si legge nello stesso ricorso) della cartella di pagamento impugnata nel rispetto del termine triennale previsto per i crediti in contestazione.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso va rigettato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· rigetta il ricorso;
· nulla sulle spese nei confronti di ADER, non costituita;
· pone le spese del giudizio a carico del ricorrente che liquida, in favore della Regione Calabria, nella misura complessiva di Euro 150,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Reggio Calabria – Sez.
10 del 9 febbraio 2026.