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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/12/2024, n. 2340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2340 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre
Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 410/ 2022
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. dall'Avv.Ventura Di Tuoro presso il cui studio elettivamente domicilia in Ercolano (Na) alla via Panoramica nr.133.unitamente all'avv.to ANNA ABBENANTE
Ricorrente E
in persona Controparte_1 dei legali rappresentanti p.t., , rappresentati e difesi dall'avv.
SERGIO SICA, che elettivamente domicilia in indirizzo telematico
Resistenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito indicato in ricorso, con il quale veniva richiesto il pagamento delle somma specificata nel predetto atto introduttivo. Da una interpretazione
1 complessiva del ricorso emerge che al thema decidendum del presente giudizio appartiene solo l'avviso di addebito indicato in ricorso. A sostegno dell'opposizione svolgeva le argomentazioni di cui in ricorso. Concludeva in particolare per l'annullamento dell'atto impugnato per le ragioni indicate in ricorso. L si costituiva CP_1 unitamente alla S.C.C.I., chiedendo il rigetto del ricorso per le ragioni di cui alla memoria difensiva. In via pregiudiziale deve osservarsi che l'opposizione risulta tempestiva in base alla normativa applicabile prevista dal D. Lgs 46/99. Sempre in via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio), poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02:).”. Sono infatti indicate chiaramente, fra l'altro, le ragioni per le quali si impugna l'avviso di addebito. A questo punto appare opportuno effettuare un breve excursus sulla normativa applicabile. Orbene l'art.. 1 della L. 160/75 come successivamente modificata indica le condizioni per l'iscrizione alla gestione commercianti. Deve necessariamente trattarsi di attività di terziario ai sensi dell'art. 1 comma 202 della L 662/ 96 il quale recita:”202. A decorrere dal 1° gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti …, è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi … con esclusione dei professionisti ed artisti”. Questa legge richiama a sua volta l'art. 49 comma 1 lett d) legge 88/89 (Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali) il quale recita: “
1. La classificazione dei datori di lavoro disposta dall ha CP_1 effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed è stabilita sulla base dei seguenti criteri: a) settore industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche;
di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua;
dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni;
delle lavanderie industriali;
della pesca;
dello spettacolo;
nonché per le relative attività ausiliarie (1); b) settore artigianato, …. c) settore agricoltura, per le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile …; d) settore terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche;
di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari;
per le attività professionali ed artistiche;
nonché per le relative attività ausiliarie;
e) credito, assicurazione e tributi, per le attività: bancarie e di credito;
assicurative; esattoriale, relativamente ai
2 servizi tributari appaltati.
2. I datori di lavoro che svolgono attività non rientranti fra quelle di cui al comma 1 sono inquadrati nel settore "attività varie"; qualora non abbiano finalità di lucro sono esonerati, a domanda, dalla contribuzione alla Cassa unica assegni familiari, a condizione che assicurino ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge. Secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce:” La società di persone il cui oggetto sociale sia limitato alla mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non rientra nel settore terziario, non svolgendo attività di intermediazione immobiliare, con esclusione dell'obbligo del socio di iscrizione e di versamento di contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni considerazione sull'attività prevalente” ( cfr. Cass. 3145/13). E' quindi evidente che presupposto per la sussistenza del debito contributivo è la prova dello svolgimento di un'attività commerciale prevalente. Al riguardo appare opportuno premettere che, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova del fatto posto a base dell'avviso di addebito, come dell'ordinanza ingiunzione grava sull'odierno opposto, attore sostanziale ancorché formalmente resistente (cfr. Cass. 3837/01: “L'opposizione all'ordinanza - ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorita' amministrativa, e spettando all'autorita' che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, la prima puo' anche avvalersi di presunzioni, che trasferiscono a carico di quest'ultimo l'onere della prova contraria, purche' i fatti sui quali essa si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza del fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilita', dovendosi cioe' ravvisare una connessione fra i fatti accertati e quelli ignoti, secondo regole di esperienza che convincano di cio', sia pure con qualche margine di opinabilita', restando il relativo giudizio insindacabile in sede di legittimita' se convenientemente motivato alla stregua di detti criterio, e restando invece censurabile la palese inadeguatezza della motivazione, come nel caso in cui dalla sosta di un'auto in zona a traffico limitato a talune ore del giorno si sia desunto l'ingresso dell'auto in detta zona nelle ore vietate e non invece nelle ore in cui essa era consentita.”. Analogamente a quanto si ritiene pacificamente in tema di opposizione a decreto ingiuntivo). Inoltre come affermato anche recentissimamente dal Supremo Collegio:” In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod.
3 civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall sulla CP_1 base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha escluso che incombesse sulla società promotrice del giudizio di accertamento negativo del credito contributivo dell' l'onere di provare l'inesistenza, dovendosi CP_1 escludere che alle dichiarazioni dei lavoratori riportate nel verbale ispettivo potesse attribuirsi efficacia probatoria, cfr. Cass. 12108/2010). Tanto premesso dall' attività istruttoria espletata (cfr. le dichiarazioni dei testi e CP_2 Parte_1 nell'udienza del 30/1/2023), sono, viceversa, emersi elementi nel senso che l'odierna ricorrente non svolgesse effettivamente un'attività commerciale con carattere di prevalenza come socio. Non può che conseguirne l'accoglimento dell'opposizione, richiamando quanto sopra detto in ordine all'onere della prova. Ogni altra argomentazione svolta dalle parti risulta assorbita dalle considerazioni che precedono. Le spese devono seguire la soccombenza per quanto riguarda l , mentre devono essere compensate in relazione alla he CP_1 CP_1 non appare avere alcuna responsabilità nell'emanazione dell'atto impugnato
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede, accoglie il ricorso e per l'effetto: 1) revoca l'avviso di addebito n° l'avviso n. 371 2021 00064807 35 000; 2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € CP_1
1750,00, oltre spese generali al 15% ed oneri come per legge, con attribuzione per distrazione, compensando le spese fra le altre parti;
3) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.. Cosi deciso in Torre Annunziata, in data 11/12//2024
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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