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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/12/2024, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 1298/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Sara Lanzetta Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione consensuale, nel proc. n. 1298 /2024 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Via Peschi 9 03045 Esperia Italia, presso lo studio dell'Avv. SARNELLI FRANCESCO che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
E
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Napoli Controparte_1
alla via Giordano Bruno n. 156, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Vallario, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 04/12/2024.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 10/06/2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 08/06/2003 in GALLUCCIO (CE) e di aver avuto durante la convivenza i figli
(nata il [...]) e (nato il [...]), hanno chiesto che il Collegio Per_1 Per_2
dichiari la separazione consensuale dei coniugi.
In corso di causa il sig. revocava il mandato al difensore e revocava il Parte_1
consenso alla separazione alle condizioni di cui al ricorso, non provvedendo alla nomina di nuovo difensore.
Tanto premesso, reputa il Tribunale che la mancata conferma del consenso precedentemente prestato da parte di una delle parti determini l'impossibilità dell'accoglimento del ricorso congiunto, in ragione del venire meno di una condizione di procedibilità.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella L. n.
162/2014, nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio, considerando complessivamente la natura e l'esito del procedimento, i rapporti tra le parti e le questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1298 /2024, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità del ricorso;
2) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 04/12/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Sara Lanzetta Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione consensuale, nel proc. n. 1298 /2024 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Via Peschi 9 03045 Esperia Italia, presso lo studio dell'Avv. SARNELLI FRANCESCO che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
E
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Napoli Controparte_1
alla via Giordano Bruno n. 156, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Vallario, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 04/12/2024.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 10/06/2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 08/06/2003 in GALLUCCIO (CE) e di aver avuto durante la convivenza i figli
(nata il [...]) e (nato il [...]), hanno chiesto che il Collegio Per_1 Per_2
dichiari la separazione consensuale dei coniugi.
In corso di causa il sig. revocava il mandato al difensore e revocava il Parte_1
consenso alla separazione alle condizioni di cui al ricorso, non provvedendo alla nomina di nuovo difensore.
Tanto premesso, reputa il Tribunale che la mancata conferma del consenso precedentemente prestato da parte di una delle parti determini l'impossibilità dell'accoglimento del ricorso congiunto, in ragione del venire meno di una condizione di procedibilità.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella L. n.
162/2014, nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio, considerando complessivamente la natura e l'esito del procedimento, i rapporti tra le parti e le questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1298 /2024, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità del ricorso;
2) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 04/12/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari