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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/02/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Salerno – PRIMA Sezione Civile-
Il Giudice onorario avv. Barbara Iorio in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.79 /2014 del ruolo generale dei procedimenti civili avente ad oggetto indennizzo ex lege 865/1971
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Parte_1
Inglese con la quale elettivamente domicilia in Albanella al
C.so Europa n.196 giusta procura a margine dell'atto di citazione
Attore
E
in persona del Sindaco legale Controparte_1
rappresentante pro tempore rappresentato e difeso e dall'avv.
Brunella De Maio con la quale elettivamente domicilia in
Salerno alla Via Diaz n.12 giusta procura a margine della comparsa di costituzione
Convenuto
Svolgimento del processo
1 Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. Parte_1
nel premettere di essere erede di deceduto in Persona_1
data 10.07.2008 che a sua volta era conduttore di un fondo rustico di proprietà della sig.ra Controparte_2
conveniva in giudizio il per ivi sentirlo Controparte_1
condannare al pagamento della somma di € 48.654,54 o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Esponeva l'attore che con sentenza n.97/1998 del Tribunale di
Salerno passata in giudicato la sig.ra Controparte_2
proprietaria del fondo rustico sito in aveva CP_1
ottenuto il riconoscimento di un indennizzo calcolato sulla scorta di una consulenza tecnica d'ufficio ed ammontante alla data del
03.06.1983 a lire 16.090.424 ovvero ad € 8.310,01. Oggi detta somma secondo l'assunto attoreo sarebbe maturata e rivalutata in € 48.654,54.-
Esponeva l'attore che il nonostante i solleciti non CP_1
avrebbe corrisposto alcunché rendendosi pertanto necessaria l'azione giudiziaria de quo.
Si costituiva in giudizio il che in via Controparte_1
preliminare eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto azionato per decorso del termine prescritto dalla legge per essere la prima richiesta di pagamento dell'indennizzo avanzata in data
18.05.2006.-
Nel merito eccepisce il difetto di legittimazione dell'attore che agisce in qualità di erede del conduttore senza fornirne prova ,
la eccessiva quantificazione della domanda e chiedeva il rigetto della domanda .-
Nel corso del giudizio veniva rigettata la richiesta di CTU e dopo alcuni rinvii e cambi di giudicante sulla richiesta delle parti la
2 scrivente tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art.190 cpc all'udienza del 27.02 2024 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva.- In ordine alla legittimazione attiva dell'esponente, nella spiegata qualità, la stessa trova immediato riscontro nella documentazione in atti (cfr. situazione storica di famiglia), dalla quale emerge, che l'odierno attore sig. Pt_1
è erede del sig. .
[...] Persona_1
Passando all'esame dell'eccezione di prescrizione del diritto va evidenziato che per giurisprudenza pacifica e condivisa l'occupazione senza titolo di un bene, originariamente occupato per dare corso alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità e non acquisito alla proprietà pubblica mediante l'emanazione del decreto di esproprio, configura un illecito permanente i cui effetti lesivi si rinnovano di giorno in giorno finché perdura la situazione di illiceità (Cons. Stato, Sez. IV, 2
novembre 2022, n. 9483). Ne consegue che fintanto che perdura l'occupazione non decorre la prescrizione del diritto al risarcimento del danno rinnovandosi quotidianamente la pretesa risarcitoria.
Tuttavia nel caso che occupa la richiesta di indennizzo viene formulata da un erede del conduttore del fondo solamente in data
18.05.2006 e secondo quanto prospettato dalla Corte di
Cassazione, con la sentenza richiamata, in tema di espropriazione, ha affermato che la prescrizione del diritto all'indennità aggiuntiva, prevista dall'art. 17 della legge n.
865/1971 (ora art. 42 del DPR n. 327/2001) a favore del fittavolo,
mezzadro o compartecipante, conduttori del fondo espropriato, decorre dalla data dell'atto di acquisizione dell'immobile
3 (cessione volontaria o decreto di espropriazione), momento in cui il relativo debito diventa liquido ed esigibile, con la determinazione del prezzo della cessione ovvero dell'indennità
di espropriazione, su cui di regola si commisura quanto spetta al fittavolo, mezzadro o compartecipante e loro eredi (resta fermo il principio che della spettanza del valore agricolo medio,
corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata, come stabilito dal comma 9 dell'art. 37 o comma 4 dell'art. 40 del
T.U.E.).
Pertanto l'eccezione di prescrizione può trovare accoglimento.-
L'accoglimento dell'eccezione preliminare rende superfluo l'esame del merito della presente controversia.-
Le spese di lite considerato la vetustà del presente procedimento vanno compensate tra le parti.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice onorario Avv.
Barbara Iorio in funzione di giudice monocratico,
definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da
nei confronti del Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: 1 .-
accoglie l'eccezione di prescrizione sollevata dal
[...]
; 2.- rigetta la domanda attorea;
3.- compensa le CP_1
spese di giudizio tra le parti.-
Cosi deciso in Salerno il 19.02.2025
Il GOT
Avv. Barbara Iorio
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